Sentenza 27 settembre 2007
Massime • 1
La rivelazione da parte del pubblico ufficiale di un segreto di ufficio integra il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 cod. pen. anche laddove sia fatta per finalità patrimoniali, mentre ricorre la diversa fattispecie prevista dal terzo comma dello stesso articolo quando il pubblico ufficiale sfrutti - per profitto patrimoniale o non - il contenuto economico e morale, in sé, delle informazioni segrete. Ne consegue che tale ultima fattispecie, non comportando necessariamente la rivelazione ad estranei del segreto, può eventualmente concorrere con quella prevista dal primo comma. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 cod.pen. nella condotta di rivelazione di segreti di ufficio in esecuzione di una promessa corruttiva)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2007, n. 37559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37559 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 27/09/2007
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1584
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 17378/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI OL;
contro l'ordinanza 12 aprile 2007 del Tribunale di Milano. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Giuseppe Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per il ricorrente l'avvocato Mauro Anetrini.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano in sede di riesame ha confermato la misura della custodia in carcere a carico di OL LI, indagato di associazione per delinquere, corruzione e concorso in rivelazione di segreti d'ufficio aggravata dall'utilizzazione a fini patrimoniali delle notizie segrete (art. 326 c.p.p., comma 3).
2. Ricorre lo LI che in primo luogo contesta che la sua condotta possa ricondursi all'art. 326 c.p., comma 3. Deduce quindi illogicità della motivazione in ordine alla gravità degli indizi del suo concorso nelle ipotesi di corruzione, cosa che vizierebbe anche il giudizio di gravita indiziaria riguardante il reato di associazione per delinquere.
L'ordinanza impugnata sarebbe infine viziata nella motivazione in ordine alle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È fondato il primo motivo di ricorso.
La disposizione dell'art. 326 c.p., quale risulta a seguito della modificazione operata con L. n. 86 del 1990, pone ad oggetto, nel primo comma, la rivelazione della notizia e, nel comma 3, l'avvalersi della notizia stessa.
Il coordinamento delle due previsioni porta a concludere, e per motivi letterali (rivela - si avvale) e per motivi sistematici (concorso con la corruzione) e per motivi teleologici (superfluità altrimenti della previsione del terzo comma), nel senso che la condotta del pubblico ufficiale che riveli un segreto di ufficio è esaustivamente prevista nel primo comma, applicabile anche se tale rivelazione è fatta per fini di utilità patrimoniale in adempimento di una promessa corruttiva, concorrendo in questo caso la corruzione con il delitto di cui alla disposizione in esame.
La fattispecie contemplata dal terzo comma riguarda invece l'illegittimo avvalersi da parte del pubblico ufficiale, che lo sfrutti per profitto patrimoniale o non patrimoniale, non del valore economico eventualmente derivante dalla rivelazione del segreto, ma proprio del contenuto economico o morale in sè delle informazioni che devono rimanere segrete. Fattispecie che dunque non comporta necessariamente la rivelazione ad estranei del segreto e che perciò eventualmente concorre con quella già illustrata, prevista nel comma 1.
2. Fatta tale puntualizzazione è allora agevole concludere che quanto è stato addebitato allo LI al capo G, e cioè il concorso come extraneus nella comunicazione di dati segreti da parte del pubblico ufficiale, lo sfruttamento del contenuto dei quali da parte del pubblico ufficiale non viene nemmeno descritto, non può essere qualificato ai sensi dell'art. 326 c.p., comma 3, ma rientra nella fattispecie punita dal primo comma del medesimo articolo, il quale, per la pena che commina, non consente la misura cautelare adottata.
3. Infondata è per contro la censura relativa ai singoli delitti di corruzione e all'art. 416 c.p.. Il provvedimento in esame non afferma una responsabilità dello LI per "posizione", come viene sostenuto, ma adduce una pluralità di fonti dichiarative che rappresentano molteplici episodi, rappresentativi e di un diretto interessamento dell'indagato e dei suoi contatti immediati con i protagonisti delle singole operazioni di procacciamento delle specifiche notizie. Il che comporta un contributo, quanto meno morale, alle corruzioni resesi necessarie e refluisce, confortandolo, sul quadro indiziario riguardante il reato associativo.
4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso si riverbera comunque sulla valutazione delle esigenze cautelari che dovrà essere riformulata in sede di merito.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE qualificata l'imputazione di cui al capo G ai sensi dell'art. 326 c.p.p., comma 1, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale
di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2007