Sentenza 3 ottobre 2007
Massime • 2
Il reato di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione previsto dall'art. 262 cod.pen. ha ad oggetto non solo le notizie coperte dal segreto di Stato, ma anche quelle, diverse dalle prime, che l'autorità competente, in base a valutazioni discrezionali e per la tutela di interessi generali di natura assimilabile a quelli tutelati dal segreto di Stato, abbia ritenuto di sottrarre a una conoscenza diffusa e indiscriminata. (V. Corte Cost., 19 giugno 2002, sent. n. 295).
La rivelazione, da parte del pubblico ufficiale, di notizie di ufficio destinate a rimanere segrete, anche se avvenga verso corrispettivo in danaro o altra utilità (circostanza che può, se del caso, comportare il concorso con il reato di corruzione), integra l'ipotesi delittuosa prevista dal comma primo dell'art. 326, e non quella prevista dal successivo comma terzo, per la cui configurabilità occorre che l'utilizzazione illegittima della notizia si concreti in un'azione diversa dalla mera trasmissione di essa ad estranei all'ufficio ovvero in una condotta di suo autonomo e diretto sfruttamento o impiego da parte dell'"intraneus", pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Commentari • 2
- 1. Art. 262 - Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazionehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Tutela del segreto, sicurezza nazionale e procedimento penaleErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 marzo 2025
Abstract Il contributo propone una disamina dell'organizzazione nazionale per la tutela delle informazioni “sensibili”, esplorando in particolare i meccanismi di divulgazione e tutela delle stesse nel procedimento penale, nonché le conseguenze di una eventuale violazione. This essay examines the national framework for protecting “sensitive” information, with a particular focus on the mechanisms for its disclosure and safeguarding in criminal proceedings, as well as the potential consequences of any breach. Sommario: 1. Introduzione – 2. La tutela delle informazioni: sicurezza nazionale, segreto di Stato e informazioni classificate – 3. La divulgazione controllata delle informazioni nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2007, n. 39514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39514 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 03/10/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 3189
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 017088/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERRARI MIRCO, N. IL 19/04/1966;
avverso ORDINANZA del 12/04/2007 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello per il rigetto;
sentito il difensore avv. (Ndr: testo originale non comprensibile). MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza indicata in epigrafe ha confermato, in sede di riesame, quella del g.i.p. con cui è stata applicata la custodia cautelare in carcere nei confronti di AR Mirco, indiziato di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla corruzione di pubblici ufficiali, all'utilizzazione a scopi patrimoniali di segreti d'ufficio e di dati riservati, all'acquisizione di documenti e notizie attinenti alla sicurezza dello Stato, alla realizzazione di intrusioni ed accessi abusivi a sistemi informatici, appropriazioni indebite ed illecito trattamento di dati personali nonché di concorso nei reati di cui all'art. 262 c.p., commi 1 e 4 (per aver ottenuto documenti contenenti notizie di cui il SISDE aveva vietato la divulgazione), artt. 319 e 321 c.p. (corruzione di pubblici ufficiali per l'esecuzione di indagini e rivelazione di dati coperti da segreto d'ufficio in favore del servizio di Security Telecom - Pirelli, facente capo a Tavaroli Giuliano) e art. 326 c.p., comma 3, (illegittima utilizzazione di segreti d'ufficio e dati riservati a scopo di indebito profitto patrimoniale), avendo il AR in dette vicende operato come collaboratore di AR AR (titolare - con LI AM - delle agenzie investigative "Global Security Services Inc." e "Global Security Services s.r.l.", agenti su mandato della "Security Telecom-Pirelli, subentrata all'agenzia fiorentina "Polis d'Istinto di Cipriani Emanuele), con il compito specifico di gestire i pubblici ufficiali corrotti, autori delle rivelazioni illecite.
I giudici del riesame ritenevano la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato integrata dalle dichiarazioni confessorie del AR, riscontrate da quelle dello LI, delle segretarie DO e ZZ e dal consulente informatico Marchetti nonché da acquisizioni documentali (files rinvenuti nei computers dell'agenzia), tabulati telefonici ed accertamenti bancari, alla cui stregua emergeva che il AR evadeva le commissioni ricevute dalla Security Telecom-Pirelli avvalendosi di un serie di collaboratori tra i quali, in primo piano, il AR, che provvedevano all'acquisizione delle notizie riservate dai pubblici ufficiali corrotti (ivi inclusi elementi dei servizi di sicurezza dello Stato), redigevano i rapporti informativi e li rimettevano al committente.
Quanto, in particolare, al reato di cui all'art. 262 c.p., il tribunale precisava che esso si riferiva alla compilazione di un rapporto denominato "operazione Sirtaki", il cui materiale veniva reperito nel computer della DO ed il cui oggetto era costituito da informazioni sulla situazione dell'ordine pubblico in Grecia attinte dagli archivi del SISDE che il AR aveva acquisito per conto della Pirelli, In ordine alla competenza territoriale dell'A.G. di Milano, contestata dalla difesa dell'indagato, l'ordinanza precisa che tale ultimo reato, individuato come il più grave tra quelli ascritti al AR, deve ritenersi consumato nel luogo in cui il soggetto ottiene la notizia riservata e che, nella specie, appare "altamente verosimile" che l'indagato abbia ricevuto dette informazioni dalla sua fonte DI (sottufficiale dei CC) proprio in Milano, dove il DI era solito recarsi alloggiando sempre nel medesimo albergo, mentre certamente in Milano si era verificata la rivelazione delle notizie da parte del AR con la consegna del materiale al committente. In punto di valutazione delle esigenze cautelari i giudici del riesame ritenevano ravvisabili sia quelle di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a) essendo in corso indagini per l'individuazione le fonti delle notizie riservate, che quelle di cui alla lett. e), in relazione al ruolo di primo piano svolto dall'indagato ed alla natura dei suoi rapporti con gli informatori, e giudicavano la custodia in carcere l'unica misura concretamente idonea a prevenire il rischio di inquinamento probatorio e di recidiva.
Il difensore ha proposto ricorso e presentato memoria, deducendo:
- violazione della legge processuale in tema di competenza territoriale, sull'assunto della unitarietà della fattispecie di cui all'art. 262 c.p., valendo il disposto del comma 4 unicamente ad estendere a chi riceve la notizia la pena prevista per l'autore della rivelazione, la quale costituirebbe l'unico momento rilevante ai fini della consumazione del reato, con la conseguenza che, essendo rimasto ignoto il luogo di detta rivelazione (meramente congetturale risultando l'ipotesi che ciò sia avvenuto in Milano da parte del DI), la competenza dovrebbe radicarsi in Roma, luogo di "custodia della notizia" ovvero, ex art. 9 c.p.p., comma 2, in "Prato/Firenze", luogo di residenza del DI, o nei luoghi di residenza degli altri concorrenti, nessuno dei quali ubicato in Milano;
- erronea interpretazione dell'art. 262 c.p., non attenendo le notizie riservate all'ambito del "segreto di Stato" L. n. 801 del 1977, ex art. 12 ed, ora, della L. n. 124 del 2007, art. 38 (recte
39) o, comunque, degli interessi dello Stato, cui esclusivamente si riferirebbe la norma incriminatrice ed ai quali non sarebbero assimilabili gli interessi "messi a rischio dalle formazioni terroristiche";
- erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 326 c.p., comma 3, sull'assunto della configurabilità, nella specie,
dell'ipotesi del comma 1 (la cui commissione è ritenuta addebitabile all'extraneus a titolo di concorso), non risultando che i pubblici ufficiali abbiano utilizzato direttamente "ab interno" le notizie riservate, essendosi essi limitati a porle a disposizione degli estranei, cui unicamente andrebbe ascritta la loro eventuale utilizzazione, costituente un post-factum non punibile;
- estraneità, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 68, dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi dall'ambito del segreto d'ufficio in quanto destinati ad essere inseriti negli elenchi dei contribuenti ai sensi del D.P.R. cit., art. 69;
- vizio di motivazione in punto di valutazione del quadro indiziario, sull'assunto della mancata specificazione dell'attività di reperimento delle notizie e di corruzione dei pubblici ufficiali da parte del AR, la cui ingerenza si sarebbe limitata a due operazioni (dossier San Gennaro e Mamy Blue), mentre dagli allegati E, F e G all'ordinanza custodiale emergerebbe che per le operazioni imputate al ricorrente i pubblici ufficiali corrotti (allo stato ignoti) avevano rapporti con un diverso indagato e, quanto all'entità delle somme corrisposte al AR, mancherebbe la prova del loro impiego per pagare le notizie o corrispondere il prezzo della corruzione;
omessa specificazione, altresì, del contributo causale ascritto all'indagato nella consumazione del reato di cui all'art. 262 c.p., essendosi trascurato che i pubblici ufficiali in questione erano persone note proprio al AR, nonché del ruolo dell'indagato nell'ipotizzata associazione criminosa, ritenuta coincidente con la società facente capo al AR nonostante che molti dei soggetti operanti all'interno di quest'ultima non siano stati indiziati ma qualificati come testimoni;
- vizio di motivazione in punto di valutazione delle esigenze cautelari, affidata a considerazioni astratte ed argomenti suggestivi, senza tener conto del fatto che l'indagato aveva interrotto la propria attività prima dell'adozione della misura cautelare.
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
In ordine alla competenza territoriale, pur dandosi atto della mancata identificazione, in termini di certezza e non di mera verosimiglianza, del luogo di commissione del più grave reato di cui all'art. 262 c.p., circoscritto, secondo l'accusa, all'episodio della compilazione, su incarico dello Iezzi per conto della Pirelli, del dossier "Sirtaki" da parte del AR in base ad informazioni fornite dal DI (dossier poi consegnato materialmente allo lezzi da tale Tega, anch'egli collaboratore del AR), l'A.G. milanese deve, comunque, ritenersi, allo stato, ritualmente investita sia in base al criterio di cui all'art 16 c.p.p., in applicazione del principio giurisprudenziale per cui, ove sia incerto il luogo di commissione del reato in assoluto più grave, occorre fare riferimento al reato in via gradata di maggior gravità di cui sia noto il luogo di consumazione (procedendo gradatamente, infatti, mentre sia il reato di corruzione che quello associativo sono contestati come commessi "in Milano ed altrove", il che sta a significare sostanziale incertezza del luogo di effettiva consumazione, solo per il reato di cui all'art. 326 - tra tutti, come risulterà in prosieguo, il meno grave in considerazione della sua qualificabilità con riferimento all'ipotesi del comma 1 - è indicato come luogo di consumazione Milano) che in base al criterio suppletivo di cui all'art. 9 c.p.p., comma 3, nessuna indicazione risultando, nell'ordinanza impugnata e nell'atto di ricorso, circa i luoghi di residenza, dimora o domicilio degli indagati (peraltro tra loro diversi e, quindi, non determinanti), mentre non riconducibile ad alcuno dei criteri dettati dalla legge processuale è la prospettata competenza dell'A.G. di Roma con riferimento al "luogo di custodia della notizia", che ancora una volta rinvierebbe ad un criterio di mera verosimiglianza come quello invocato dai giudici del riesame.
Corretta appare anche la configurazione dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 262 c.p., non pertinente dovendosi ritenere il riferimento del ricorrente all'area del segreto di Stato come l'unica tutelata, in via esclusiva dalla norma in questione, che concerne, invece, tutte le notizie di cui l'Autorità competente (nella specie il SISDE), in base a valutazioni di sua esclusiva competenza e per il migliore adempimento dei propri compiti istituzionali, abbia vietato la divulgazione, sottraendole alla libera circolazione, essendo esse, nell'interesse pubblico, conosciute o conoscibili solo da un ristretto novero di persone. La categoria delle notizie di cui l'Autorità ha vietato la divulgazione costituisce, invero, nella sistematica del codice penale, categoria distinta, ancorché contigua, a quella delle notizie destinate a restare segrete, come tali individuate dall'art. 256 c.p., commi 1 e 2, solo per queste ultime prevedendosi espressamente che esse devono riguardare l'interesse politico, interno od internazionale, dello Stato unitariamente inteso, mentre per le prime è sufficiente che, ovviamente in vista della tutela di un apprezzabile interesse generale, ancorché (secondo la prevalente opinione), di natura assimilabile agli interessi tutelati dal segreto di Stato, l'Autorità competente abbia ritenuto di sottrarle ad una conoscenza diffusa ed indiscriminata. Non pertinente è, dunque, il richiamo alla disciplina del segreto di Stato di cui alla L. n. 801 del 1977 ed, ora, alla L. n. 124 del 2007, peraltro alla data odierna non ancora entrata in vigore.
Nel caso in esame il tenore delle notizie rivelate, quale desumibile dalle indicazioni contenute nell'ordinanza impugnata e nell'atto di ricorso, appare tale da poter essere legittimamente ricompreso nell'ambito degli interessi politici dello Stato, attenendo le informazioni alla sicurezza ed all'ordine pubblico. Del pari incensurabile stimasi la ravvisata sussistenza del reato associativo, attesa la sistematicità dei rapporti instauratisi tra i committenti (responsabili della Security Telecom-Pirelli) ed i responsabili delle agenzie investigative e loro più stretti collaboratori, a loro volta in contatto con gli informatori, con conseguente creazione di una struttura organizzativa autonoma rispetto ai contesti societari in se considerati e finalizzata al compimento di una serie indeterminata di illeciti, mentre congruamente argomentata risulta, altresì, la ravvisata configurabilità dei fatti corruttivi nello scambio di informazioni riservate dietro compensi in danaro per i pubblici ufficiali informatori, la cui esistenza è chiaramente desumibile dal contesto nonostante la loro non ancora avvenuta identificazione (salvo eccezioni: si veda il caso del sottufficiale dei CC. DI, individuato come referente del AR); ciò anche in ragione delle cospicue rimesse di danaro erogate dai committenti e, quanto al AR, dei versamenti effettuati dal AR sul suo conto corrente, ritenuti non giustificabili come retribuzione di leciti servizi di routine.
Condivisibili sono, invece, i rilievi difensivi concernenti la qualificazione del reato di cui all'art. 326 c.p., maggiormente rispondente alla ricostruzione della vicenda contenuta nel provvedimento impugnato dovendosi ritenere la riconduzione della fattispecie al paradigma del primo anziché del comma 3 della norma citata e dovendosi l'estraneo considerare concorrente con il pubblico ufficiale quale istigatore, promotore od ispiratore della rivelazione indebita. La previsione di una specifica fattispecie incriminatrice, distinta dalla semplice rivelazione indebita della notizia coperta da segreto d'ufficio ed avente come proprio nucleo fondante l'utilizzazione illegittima della notizia stessa, implica che tale utilizzazione debba concretarsi in un'azione diversa dalla mera trasmissione della notizia ad estranei all'ufficio, ovvero in una condotta di autonomo e diretto sfruttamento od impiego della notizia da parte dell'intraneus, ovvero del pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio;
ne' la circostanza che la rivelazione sia prezzolata può valere a rendere la stessa riconducibile all'ipotesi di cui al dell'art. 326 c.p., comma 3 costituendo la ricezione del compenso elemento integrativo del contestato delitto concorrente di corruzione. Tale diversa qualificazione del fatto, atteso il massimo edittale previsto dalla legge, comporta, ex art. 280 c.p.p., l'inapplicabilità di misure coercitive ed impone l'annullamento dell'ordinanza di riesame e di quella impositiva della custodia limitatamente al capo in questione.
Quanto ai pretesi vizi di motivazione in punto di valutazione del quadro indiziario, l'ordinanza impugnata si sottrae alle rassegnate censure, avendo essa dato adeguatamente conto della pluralità ed affidabilità degli elementi acquisiti a sostegno delle accuse e risultando anche documentalmente provata la diretta ingerenza del AR quantomeno nelle operazioni "Sirtaki", "San Gennaro" e Mamy Blue, peraltro indicate dai giudici del riesame solo a titolo esemplificativo. Le fonti dichiarative ed i riscontri forniti dai documenti informatici, nonché dai tabulati telefonici e dagli accertamenti bancari, sono stati congruamente ritenuti, nella presente fase procedimentale, tali da integrare gravi indizi di colpevolezza, oltre che per la partecipazione associativa, anche per il reato di corruzione continuata, quanto meno a titolo di concorso, deponendo gli elementi accertati per una diretta partecipazione del soggetto alla conclusione e gestione dei patti corruttivi con i pubblici ufficiali (come il DI), presso cui venivano attinte le notizie riservate. Infondato deve, infine, ritenersi il motivo concernente la valutazione delle esigenze cautelari, esaurendosi la censura in valutazioni di mero fatto alternative rispetto a quelle ragionevolmente formulate dai giudici del riesame in relazione all'attuale fase delle indagini ed alla pericolosità denotata dal soggetto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Milano in data 20.3.2007 limitatamente al capo G), riqualificato come violazione dell'art. 326 c.p., comma 1. Rigetta il ricorso nel resto.
Si provveda ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2007