Sentenza 12 febbraio 1999
Massime • 1
La giurisdizione del giudice italiano adito dal dipendente di uno Stato estero sussiste esclusivamente in relazione alle domande tese ad ottenere differenze retributive cui sostenga di avere diritto in relazione alle mansioni svolte.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/02/1999, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Antonio VIELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AMBASCIATA DEL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO BACHELET 12, presso lo studio degli Avvocati RICCARDO DALLA VE, CARLO DALLA VE, che la rappresentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AR LF E PER ESSO, GLI EREDI CARLETTI LE VE AR, UR AR, BE AR, UR AR, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MONZINI, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 15381/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 09/08/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/98 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
uditi gli Avvocati DALLA VE, per la ricorrente, Mario MONZINI, per delega dell'avvocato Antonio MONZINI, per i controricorrenti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto;
affermazione della giurisdizione dei giudice italiano.
Svolgimento del processo
Con ricorso in data 13 febbraio 1993 AL TA conveniva davanti al Pretore di Roma l'Ambasciata del Regno dell'Arabia Saudita, chiedendo la condanna della stessa al pagamento di differenze retributive (trattamento di fine rapporto) cui sosteneva avere diritto in relazione a prestazioni lavorative svolte tra il 1981 ed il 1992 in favore dell'Ambasciatore pro-tempore. L'Ambasciata, costituitasi, eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice italiano e tale eccezione veniva accolta dal Pretore di Roma con sentenza del 17 ottobre 1994. AL TA proponeva appello, che veniva accolto (con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado) dal Tribunale di Roma con sentenza del 9 agosto 1997, in considerazione delle mansioni (autista) svolte dal l'appellante e del fatto che lo steso aveva avanzato soltanto pretese di carattere patrimoniale. Il Tribunale aggiungeva, poi, che il contratto contenente la clausola di deroga alla giurisdizione del giudice italiano non risultava firmato.
Anche volendo ammettere, infine, che le parti avessero inteso pattiziamente, indicare nel contratto in questione, la legge regolatrice del rapporto, con deroga ai criteri di collegamento previsti dall'art. 25, primo comma, disp. prel. cod. civ., ciò non avrebbe implicato una devoluzione del rapporto alla giurisdizione straniera, ma soltanto che il giudice investito del merito doveva verificare la eventuale compatibilità di tale legislazione con l'ordinamento giuslavoristico italiano (a prescindere dal fatto che AL TA invocava un istituto - il trattamento di fine rapporto - non contemplato espressamente nel contratto). Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Ambasciata del Regno dell'Arabia Saudita, con tre motivi. Resiste con controricorso AL TA. Motivi della decisione Da un punto di vista logico va esaminato per primo il terzo motivo, con il quale la ricorrente deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, il contratto di lavoro, nel quale era prevista (anche) la deroga alla giurisdizione del giudice italiano, era stato sottoscritto da AL TA. La doglianza è inammissibile, in quanto, avendo, secondo la prospettazione della ricorrente, i giudici di merito escluso la verità di un fatto che, invece, risultava pacifico dagli atti, contro la relativa statuizione era esperibile il rimedio della revocazione e non del ricorso per cassazione.
Con il primo motivo la ricorrente deduce che i giudici di merito non hanno considerato le mansioni di particolare fiducia svolte da AL TA, quale persona addetta all'ambasciatore e alla moglie dello stesso ed i rapporti di familiarità esistenti con l'ambasciatore (che gli aveva anche concesso un prestito). Il motivo è infondato.
A prescindere dalla assoluta irrilevanza dei rapporti di familiarità che si sarebbero instaurati tra l'Ambasciatore ed il TA, secondo la più recente giurisprudenza di questa S.C. sussiste la giurisdizione del giudice italiano se adito (come nella specie) dal dipendente di uno Stato estero esclusivamente per ottenere differenze retributive cui sostiene avere diritto in relazione alle mansioni svolte (sent. 20 ottobre 1995 n. 10392). Con il secondo motivo la ricorrente deduce che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il trattamento di fine rapporto era previsto nel contratto concluso tra le parti, per cui erroneamente il Tribunale avrebbe rinviato la causa al giudice di primo grado. La doglianza è infondata, in quanto il Tribunale, rilevato che erroneamente era stata esclusa la giurisdizione del giudice italiano, in applicazione dell'art. 353 cod. proc. civ. non poteva fare altro che rimettere la causa al primo giudice per l'esame del merito della controversia ed a tal fine, da un lato, correttamente ha ritenuto di non doversi pronunciare sulla fondatezza o meno delle pretese avanzate da AL TA e sulla disciplina applicabile al rapporto, e, dall'altro, è irrilevante la esattezza o meno della affermazione secondo la quale il trattamento di fine rapporto non era stato contemplato nel contratto di lavoro stipulato tra le parti. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con dichiarazione della giurisdizione del giudice italiano e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice italiano;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella complessiva somma di lire 3.020.000 di cui lire 3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 1999.