Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2013, n. 9726
CASS
Sentenza 21 febbraio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime5

Nel reato di utilizzazione di notizie acquisite per ragioni di ufficio, il profitto non patrimoniale perseguito può essere integrato anche dall'utilità consistente nel consentire a terzi l'elusione di controlli previsti dalla legge. (Fattispecie in cui sottufficiali della polizia di frontiera avevano fatto uso di dati identificativi di cittadini stranieri fermati per controlli, dei quali avevano fotocopiato passaporti e codici fiscali, al fine di consentire ad altro straniero, irregolarmente presente nel territorio dello Stato, di attivare schede telefoniche senza dover fornire le proprie generalità, e di evitare così il rischio di espulsione).

Non sussiste violazione del divieto di un secondo giudizio quando all'imputato, assolto da un addebito di peculato concernente notizie di ufficio, si contesti il reato di utilizzazione illegittima delle medesime notizie di ufficio, trattandosi di illeciti aventi ad oggetto condotte solo in parte sovrapponibili, perché relative, nella prima fattispecie, all'appropriazione e, nella seconda, all'impiego dei medesimi dati.

In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto. (Fattispecie in cui sottufficiali della polizia di frontiera avevano fatto uso di dati identificativi di cittadini stranieri fermati per controlli, dei quali avevano fotocopiato passaporti e codici fiscali, al fine di consentire ad altro straniero, irregolarmente presente nel territorio dello Stato, di attivare schede telefoniche senza dover fornire le proprie generalità, e di evitare così il rischio di espulsione).

La condotta di utilizzazione di notizie di ufficio che devono rimanere segrete integra il solo reato previsto dall'art. 326, comma terzo, cod. pen. e non anche quello di trattamento illecito di dati personali previsto dall'art. 167 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto quest'ultimo ha ad oggetto il più generale trattamento di dati personali in violazione delle prescrizioni del citato D.Lgs. ed è fattispecie residuale rispetto ad illeciti più gravi per effetto della clausola di riserva contenuta nella disposizione che lo contempla.

In tema di violazione del segreto di ufficio, l'utilizzazione di notizie acquisite per ragioni di ufficio non integra un comportamento innocuo ed inoffensivo, tale da far configurare un reato impossibile, poiché la fattispecie prevista dall'art. 326, comma terzo, cod. pen., è posta anche tutela dell'interesse a che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non tragga dall'esercizio delle sue funzioni un indebito vantaggio rispetto agli altri cittadini. (Fattispecie in cui sottufficiali della polizia di frontiera avevano fatto uso di dati identificativi di cittadini stranieri fermati per controlli, dei quali avevano fotocopiato passaporti e codici fiscali, al fine di consentire ad altro straniero, irregolarmente presente nel territorio dello Stato, di attivare schede telefoniche senza dover fornire le proprie generalità, e di evitare così il rischio di espulsione).

Commentario1

  • 1Rivelazione dei segreti di ufficio: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 10 ottobre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2013, n. 9726
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9726
Data del deposito : 21 febbraio 2013

Testo completo