Sentenza 31 marzo 2015
Massime • 2
La rivelazione, da parte del pubblico ufficiale, di notizie di ufficio destinate a rimanere segrete, anche se avvenga verso corrispettivo in danaro o altra utilità (circostanza che può, se del caso, comportare il concorso con il reato di corruzione), integra l'ipotesi delittuosa prevista dal comma primo dell'art. 326 cod. pen., e non quella prevista dal successivo comma terzo, per la cui configurabilità occorre che l'utilizzazione illegittima della notizia si concreti in una condotta di suo autonomo e diretto sfruttamento o impiego da parte dell'"intraneus", pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Risponde del reato di rivelazione di segreti di ufficio, a titolo di concorso con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, il soggetto "extraneus" che, ricevuta una notizia coperta da segreto, abbia istigato o indotto il suo informatore o terzi a conoscenza della stessa, a renderla nota ad altri soggetti. (La Corte ha ritenuto configurata l'indicata ipotesi di reato nella condotta di un imputato, all'epoca del fatto Presidente del Consiglio dei Ministri, che, dopo avere ascoltato la registrazione-audio di un colloquio coperto da segreto investigativo, ha dato l'assenso alla sua pubblicazione su di un giornale assumendo un atteggiamento compiaciuto e riconoscente).
Commentari • 4
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali …Bene giuridico protetto dalla norma Il delitto di cui all'art. 326 è un reato di pericolo effettivo (e non meramente presunto) per gli interessi tutelati, nel senso che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento, alla pubblica amministrazione o ad un terzo, a mezzo della notizia da tenere segreta. Ne consegue che il reato non sussiste, oltre che nella generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico, qualora notizie d'ufficio ancora segrete siano rivelate a persone autorizzate a riceverle (e cioè che debbono necessariamente esserne informate per la realizzazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/2015, n. 39428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39428 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2015 |
Testo completo
394 2 8/ 15 Sentenza n. 488 registro generale n. 33220-14 udienza pubblica del 31-3-15 (n. 16 del ruolo) REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sezione sesta penale composta dai signori: dott. TO Agrò Presidente 1. dott. Vincenzo Rotundo Consigliere 2. dott. Giorgio Fidelbo Consigliere 3. dott. Pierluigi Di Stefano Consigliere Consigliere 4. dott. Emanuele Di Salvo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di:
1. SC AO, nato a [...] il [...], 2. SC LV, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 31-3-14 della Corte di Appello di Milano, sezione 2° penale;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita la relazione fatta dal consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi gli avv. ti Carlo Federico Grosso (per la parte civile), Federico Cecconi, Niccolò Ghedini e IE Longo (per gli imputati). FATTO 1. Il procedimento in esame ha preso l'avvio dalla pubblicazione, in data 27-12- 2005 e nei giorni successivi, sul quotidiano "Il Giornale" del contenuto di una conversazione telefonica tra l'on. IE IN e IO Consorte, intercettata nell'ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Milano su ipotesi di reato di manipolazione del mercato in riferimento alla scalata della Banca ET da parte della Banca AR di R LO (si tratta della telefonata identificata in via breve nell'immaginario collettivo con la frase dell'on. IN: "Allora abbiamo una Banca?"). Si trattava di una conversazione non trascritta, coperta da omissis, in quanto effettuata da un parlamentare. Le indagini subito espletate per individuare la fonte della violazione del segreto istruttorio non conducevano però ad alcun risultato utile. Solo molto tempo dopo, in data 3-10-2009, era avvenuto che l'on TO Di RO si era presentato presso la Procura della Repubblica di Roma e aveva rilasciato dichiarazioni in merito ai colloqui avuti con tale ZI AV, che gli : era stato presentato dalla giornalista de "L"Unità", Clauda AN. Il AV aveva, tra l'altro, raccontato prima alla AN e poi a Di RO che, unitamente a RT FF, amministratore delegato di R.C.S., società leader del settore delle intercettazioni telefoniche, aveva incontrato, la sera della vigilia di Natale del 2005, ad Arcore, AO e LV SC, ai quali aveva ceduto una pen drive contenente la famosa telefonata IN-Consorte A seguito delle dichiarazioni di Di RO erano state attivate indagini, che si erano sostanziate in intercettazioni, servizi di osservazione, interrogatori, perquisizioni domiciliari ed acquisizioni documentali. : All'esito delle indagini, AO SC era stato chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 110 e 326, commi primo e terzo, cod. pen. per avere, nella sua qualità di editore del quotidiano "Il Giornale", -in concorso con RT FF (consigliere ed amministratore delegato della RCS spa, incaricato di pubblico servizio in quanto ausiliario della polizia giudiziaria delegato a fornire le attrezzature per operazioni di intercettazione in procedimento penale), ZI AV ed IO SS [il primo in affari da tempo con AO SC nella società LP. Time s.r.l.; il secondo legato da tempo al FF da rapporti di conoscenza e di attività illegali (false fatture) ed al AV da rapporti di amicizia e di affari], agendo il FF in violazione dei doveri inerenti a pubblico servizio e con abuso della sua qualità, rivelato notizie d'ufficio che dovevano rimanere segrete. Secondo l'ipotesi accusatoria: FF aveva in un primo momento rivelato a SS e AV il contenuto della conversazione telefonica intercorsa tra IN e Consorte e di altre conversazioni intercettate, quando tali conversazioni erano ancora sottoposte a segreto, non trascritte né sintetizzate nei verbali delle operazioni compiute dalla Polizia Giudiziaria, non trasfuse in atti di indagine, e quindi esistenti al momento dei fatti soltanto in formato-audio; R 2 successivamente, in concorso tra loro, avevano rivelato lo stesso contenuto a AO SC;
ancora successivamente, in concorso tra loro e con AO SC, lo avevano rivelato al fratello di quest'ultimo, SI SC, allora Presidente del Consiglio;
e quindi si erano avvalsi illegittimamente delle notizie segrete suindicate, 7 trasferendole a AO SC in formato-audio a mezzo di pen-drive e : da AO SC al quotidiano "Il Giornale", sul quale erano state pubblicate il 31-12-2005 e nei giorni successivi. LV SC era stato, a sua volta, imputato del reato di cui agli artt. 110 e 326, comma primo, cod. pen. per avere -in concorso con RT FF, ZI AV, SS IO e AO SC, nelle qualità e nei ruoli sopra rispettivamente già specificati- violando FF i doveri inerenti al pubblico servizio e comunque abusando della relativa qualità, rivelato notizie d'ufficio che dovevano rimanere segrete. Segnatamente LV SC, accettando di ricevere FF e AV presso la propria residenza di Arcore, ricevendoli effettivamente unitamente al fratello AO, ascoltando il contenuto della conversazione telefonica intercorsa il 18-7- 05 tra IN e Consorte, intercettata nell'ambito del procedimento suindicato, esprimendo compiacimento e riconoscenza per la rivelazione illegale appena effettuata, aveva determinato, con tale comportamento univoco e concludente, la rivelazione di tali notizie segrete per il tramite di AO SC, che, di conseguenza, dapprima le aveva acquisite in formato-audio a mezzo di pen-drive da FF e AV e poi le aveva fatte pervenire al quotidiano "Il Giornale", dove erano state pubblicate il 31 dicembre 2005 e nei giorni successivi.
2. Con sentenza in data 7-3-13 il Tribunale di Milano ha dichiarato AO SC e LV SC colpevoli del reato di cui all'art. 326 cod. pen., così come rispettivamente loro contestato, condannando AO SC alla pena di anni due e mesi tre di reclusione e LV SC alla pena di anni uno di reclusione, con obbligo di risarcimento in solido dei danni cagionati alla costituita parte civile, IE IN, liquidati in ottantamila euro, e di rifusione delle spese sostenute dalla medesima parte civile, liquidate come da dispositivo. Nei confronti dei coimputati di AO e SI SC si è proceduto separatamente e i relativi procedimenti hanno seguito le regole dei riti alternativi rispettivamente scelti (per FF e SS l'applicazione patteggiata della pena;
per AV il giudizio abbreviato). All'esito di un complesso dibattimento (nel corso del quale sono stati escussi numerosi testimoni, che hanno consentito di ricostruire i rapporti tra ZI R 3 AV e AO SC e il lungo interessamento della società RCS del FF rispetto all'espansione nel mercato romeno), il Tribunale di Milano ha ritenuto che le risultanze acquisite avevano pienamente dimostrato la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti. In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto accertato che erano state poste in essere cinque diverse condotte di rivelazione ed utilizzazione della notizia segreta:
1. una prima rivelazione tra FF e SS;
2. una seconda rivelazione da FF e SS a AV;
3. una terza rivelazione da FF e AV a AO SC nell'ottobre 2005; 4. una quarta rivelazione ad Arcore da FF, AV e AO SC a LV SC in data 24-12-2015; 5. la pubblicazione della telefonata su "Il Giornale" il 31-12-2005 e nei giorni successivi, previa acquisizione della chiavetta e suo trasferimento alla redazione del predetto quotidiano. Il Tribunale ha in primis rilevato che, alla luce delle risultanze acquisite, poteva ritenersi certo che nei primi tre episodi LV SC era palesemente estraneo e AO SC (nel terzo) si era limitato ad ascoltare. Quanto alle condotte successive, il Tribunale si è imposto di verificare: per LV SC se, rispetto al mero ascolto della telefonata, egli avesse concorso alla successiva propalazione della stessa, per mezzo della pubblicazione sul quotidiano "Il Giornale" in data 31-12-2005 mediante atti concreti di agevolazione tipici del concorrente nel reato proprio;
per AO SC se avesse concorso nella propalazione medesima, . tramite la pubblicazione, sul suo giornale e se avesse utilizzato la diffusione della notizia segreta per trarne profitti patrimoniali. A tal fine il Tribunale ha proceduto ad una dettagliata ricostruzione dell'incontro di Arcore, ha ripercorso la fase della pubblicazione della notizia, ha confrontato analiticamente le dichiarazioni di AV e quelle di FF, concludendo per la credibilità dei riferimenti del AV e per la scarsa coerenza di quelli del FF (con particolare riferimento a tre aspetti del suo narrato, e cioè il riferito inconveniente tecnico, la sua delusione dopo l'incontro e il disinteresse di AO SC). Il Tribunale, in definitiva, ha ritenuto accertato (in base a quanto riferito dal AV, riscontrato dalle dichiarazioni di SS e De AM) che all'incontro di Arcore la registrazione-audio era stata ascoltata tramite il computer portatile del FF, senza alcun "addormentamento" da parte di SI SC, néR decisivo inceppamento del p.c., e che il successivo 27 dicembre il AV, ottenuta dal FF la chiavetta con la registrazione, la aveva consegnata a AO SC, che a sua volta l'aveva fatta pervenire alla redazione del suo giornale.
3. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano, sezione 2° penale, in data 31-3-2014, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ་ ༣ ༩ ཀ ་ " " AO SC e di LV SC in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili. : La Corte Distrettuale ha dapprima ritenuto infondati i motivi di gravame (formulati nell'interesse di LV SC) concernenti l'eccezione di incompetenza per territorio e quella di nullità del decreto dispositivo del giudizio per la asserita indeterminatezza della condotta ascritta al predetto imputato. Successivamente ha constatato che i reati contestati agli imputati erano oramai estinti per prescrizione. La presenza di una domanda della Parte Civile ha, però, imposto alla Corte di Appello di procedere ad una completa disamina del compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili. La Corte di Milano ha così rianalizzato la posizione di ZI AV, osservando che il Tribunale aveva correttamente condotto il vaglio della credibilità del predetto. Ha poi ribadito la criticità della versione dei fatti fornita dal FF, condividendo i tre nodi individuati dal Tribunale che ne rendevano inattendibile il narrato. Ha infine dato una lettura logica agli avvenimenti, rimarcando che appariva poco credibile che il trio che la sera della vigilia di Natale si era recato ad Arcore dall'allora Presidente del Consiglio in carica non avesse avuto un programma condiviso e consapevole, consistente nel proporre al premier l'ascolto (e, naturalmente, poi anche la disponibilità) dell'intercettazione trafugata: solo un tale programma poteva spiegare la frenesia del AV e la presenza del FF, primo artefice del "regalo" che ci si apprestava a fare al Presidente e bramoso di sostegno, grazie ad esso, per i suoi progetti di espansione in Romania. Da ultimo la Corte di merito ha ritenuto che i riferimenti del AV anche in riferimento alla successiva consegna della pen-drive erano riscontrati dalle concrete ed affidabili dichiarazioni di SS e De AM. In chiusura la Corte di Appello di Milano ha sottolineato che a LV SC era contestato il concorso nel reato di cui all'art. 326, comma primo, cod. pen., per il quale non era necessario un interesse di carattere patrimoniale, sicché ben poteva prefigurarsi un interesse di tipo diverso, commisurato al vantaggio ottenuto nella lotta politica. 5 Gli elementi acquisiti apparivano ben lontani dal configurare una evidenza di prove immediatamente dimostrative della estraneità dei due imputati rispetto agli addebiti loro mossi e, anzi, erano del tutto idonei a fondare -anche nella ricorrenza di una causa estintiva del reato- la responsabilità di AO SC e di SI SC ai fini delle domande civili.
4. Avverso la suindicata sentenza della Corte di Appello di Milano del 31-3-14 hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, AO SC e LV SC, chiedendone l'annullamento.
4.1. La Difesa di SI SC (avv. ti Niccolò Ghedini e IE Longo) deduce:
1. Violazione dell'art. 326 cod. pen. e degli artt. 8, 12 e 16 cod. proc. pen., rinnovando l'eccezione di incompetenza territoriale già ritualmente sollevata e respinta dai Giudici di merito. LV SC -si ricorda in ricorso è imputato esclusivamente di concorso nel reato di cui all'art. 326, comma primo, cod. pen., commesso pacificamente in Arcore, nella . circoscrizione del Tribunale di Monza. La Corte di Appello, nel respingere l'eccezione, sarebbe incorsa in errore ritenendo unitaria la fattispecie prevista da tale disposizione, che, invece, per giurisprudenza e per dottrina consolidate, prevede quattro ipotesi distinte. Avrebbe altresì errato la Corte Distrettuale là dove avrebbe affermato che la competenza, radicata in Milano per le imputazioni a carico di AO SC, attraeva a sé anche quella riguardante gli altri imputati. LV SC è infatti, come si è visto, imputato di mero concorso nella commissione del solo reato di cui all'art. 326, comma primo, cod. pen.: ne risulta che la sua posizione sarebbe governata unicamente dalla lettera a) dell'art. 12 cod. proc. pen. e non sarebbero a lui applicabili le ipotesi previste dalle ulteriori lettere del medesimo art. 12. 2. Violazione dell'art. 429, comma 1 lettera c) e comma 2, cod. proc. pen. per indeterminatezza del capo di imputazione, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello di Milano nel respingere l'eccezione, i comportamenti attribuiti all'imputato (accettare, ascoltare ed esprimere compiacimento) sarebbero meramente formali e non descrittivi del fatto con particolare riferimento all'elemento psicologico del reato. A parte il fatto che nella seconda parte della imputazione ascritta a LV SC sarebbe stato descritto il concorso nella diversa fattispecie di cui al comma terzo dell'art. 326 cod. pen., fattispecie estranea alla imputazione coatta imposta dal GUP al P.M., sicché l'imputato non sarebbe stato posto in grado di sapere esattamente da cosa doveva difendersi. 6 3. Erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in quanto nel caso in esame la chiamata in correità di ZI AV non sarebbe stata in realtà vagliata dalla Corte di merito in base ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ma in base ad altri diversi principi. In particolare la credibilità-attendibilità-affidabilità del dichiarato dal AV sarebbe stata erroneamente soppesata alla luce della affidabilità o meno di altro soggetto (FF) con conseguente evidente vizio logico insuperabile.
4. Violazione di legge in riferimento al concorso di persone nel reato di cui all'art. 326 cod. pen., in quanto la condotta tenuta da SI SC avrebbe dovuto essere qualificata come penalmente irrilevante. Anche a ritenere provato l'ascolto da parte di SI SC della conversazione intercettata, egli sarebbe stato "mero percettore di notizia coperta da segreto di ufficio a sua insaputa rivelatagli da soggetti terzi". Mancherebbe la prova del contributo causale fornito da SI SC alla commissione del reato e la ricostruzione dei Giudici di merito sul punto sarebbe una pura illazione. Inoltre nel caso di specie l'intraneus si era già deciso a rivelare il segreto e nessun contributo concorsuale potrebbe essere ravvisato nell'averlo ospitato presso la propria abitazione, ancorché ciò fosse avvenuto con la consapevolezza dell'intenzione propalatoria di quello. In realtà si sarebbe dilatato il perimetro della responsabilità concorsuale fino ad includervi anche la semplice connivenza. Ospitare e presenziare all'incontro sarebbe bastato ad integrare una condotta di avvallo e consenso alla produzione dell'evento illecito poi verificatosi con la divulgazione della notizia coperta da segreto. Si tratterebbe di conclusioni tanto più errate se si considera che a LV SC è contestato unicamente il concorso nel reato di cui al comma primo dell'art. 326 cod. pen. In realtà le risultanze acquisite avrebbero al più dimostrato un semplice e generico interessamento da parte dell'imputato alla realizzazione dell'evento criminoso.
5. Violazione di legge per erronea applicazione della fattispecie di reato di cui all'art. 326, comma 1, cod. pen. Delle cinque ipotizzate condotte di rivelazione di segreto di ufficio una soltanto vedrebbe coinvolto in prima persona LV SC, e cioè la quarta, quella avvenuta la vigilia di Natale del 2005 in Arcore, ove nella sua residenza FF, AV ed il fratello AO SC gli rivelarono l'atto coperto da segreto di ufficio. Ne discenderebbe che l'unica condotta ipotizzabile a carico dell'imputato sarebbe quella di uso di atto coperto da segreto di ufficio, prevista e R 7 punita dal comma terzo dell'art. 326 cod. pen., condotta tutt'affatto diversa da quella contestata.
6. Vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità per concorso in rivelazione di segreto di ufficio, in quanto, per i motivi sopra esposti, la Corte di merito avrebbe in realtà motivato unicamente in riferimento alla fattispecie di uso di atto coperto da segreto di ufficio, mai contestata a LV SC.
7. Violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., in quanto, qualora si ritenesse che l'imputato sia stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 326, terzo comma, cod. proc. pen., sarebbe stato violato il principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza.
8. Nullità del capo della sentenza afferente la condanna al ristoro dei danni subiti dalla parte civile per vizio di motivazione. In primo luogo lo schema argomentativo della sentenza impugnata sarebbe del tutto incongruo e, in secondo luogo non sarebbe stata data risposta alcuna alla considerazione difensiva in base alla quale il danno provocato dalla commissione del reato di cui all'art. 326, comma primo, cod. pen. era necessariamente diverso ed assai minore rispetto al danno provocato dalla pubblicazione della notizia segreta, sicché risultava errata la condanna in solido con l'altro imputato, condannato per il reato di pubblicazione della notizia.
4.2. La Difesa di AO SC (avv. ti IE Longo e Federico Cecconi) denuncia:
1. Violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per avere la Corte di Appello individuato quale riscontro esterno alle dichiarazioni rese da ZI AV il mancato riscontro delle dichiarazioni rese da RT FF. Si tratta di censura identica a quella riassunta al numero 1 del precedente punto 4.1. 2. Violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di Appello correttamente valutato, in riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di ZI AV, i precedenti penali, le condizioni socio-economiche, i motivi di odio e di inimicizia nei confronti di AO SC e i cd. riscontri estrinseci. DIRITTO 1. Questa Corte, esaminando una questione del tutto analoga a quella sollevata nel primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di LV SC (incompetenza per territorio e estinzione del reato per prescrizione), ha già chiarito che nel giudizio di cassazione, qualora il reato sia già prescritto, non è rilevabile la nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al R 8 giudice di merito risulta incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere 2. comunque rilevata e dichiarata riflettendosi sulla validità delle statuizioni civili : (Sez. 2, Sentenza n. 3221 del 07/01/2014, Rv. 258817, Macchia). Ne discende che, poiché la sentenza impugnata ha deciso anche in riferimento al risarcimento dei danni causati dal reato, nel caso in esame si impone il vaglio del primo motivo di ricorso formulato nell'interesse di LV SC, con il quale, come si è visto (v. punto 4.1 che precede) si rinnova l'eccezione di incompetenza territoriale già ritualmente sollevata e respinta dai Giudici di merito. Si sottolinea in ricorso che LV SC é imputato esclusivamente di concorso nel reato di cui all'art. 326, comma primo, cod. pen., commesso pacificamente in Arcore, nella circoscrizione del Tribunale di Monza. Avrebbe in proposito errato la Corte di Appello nel ritenere, per respingere l'eccezione, unitaria la fattispecie prevista da tale disposizione. Ulteriore errore avrebbe commesso la Corte Distrettuale nell'affermare che la competenza radicata in Milano per le imputazioni a carico di AO SC aveva attratto a sé anche quella riguardante gli altri imputati: LV SC era infatti imputato di mero concorso nella commissione del solo reato di cui all'art. 326, comma primo, cod. pen., sicché la sua posizione doveva essere governata unicamente dalla lettera a) dell'art. 12 cod. proc. pen. e non erano a lui applicabili le ipotesi previste dalle ulteriori lettere del medesimo art. 12. La censura è infondata. In realtà, non è vero che, come si afferma in ricorso, delle cinque condotte di rivelazione di segreto di ufficio rubricate una soltanto riguarda in prima persona LV SC, e cioè la quarta, quella avvenuta la vigilia di Natale del 2005 in Arcore, ove, nella sua residenza, FF, AV ed il fratello AO gli avevano rivelato l'atto coperto da segreto di ufficio. A SI SC risulta, infatti, contestata anche la quinta condotta descritta nel capo di imputazione, e cioè la pubblicazione (in concorso) della telefonata su "Il Giornale" il 31-12-20 e nei giorni successivi, previa acquisizione della chiavetta e suo trasferimento alla redazione del predetto quotidiano. E anche di questa condotta i Giudici di merito hanno ritenuto SI SC responsabile, avendo concluso che in base alle risultanze processuali doveva ritenersi accertato il suo concorso alla successiva propalazione della notizia per R 9 mezzo della pubblicazione sul quotidiano "Il Giornale", in quanto era stato il suo placet, intervenuto nell'incontro di Arcore, a dare il via alla pubblicazione stessa. Ne discende che il reato ascritto a SI SC si è dipanato nelle due : condotte di rivelazione descritte come quarta e quinta nel capo di imputazione e attuate la prima in Arcore e la seconda, almeno a quanto consta dagli atti, in Milano. D'altra parte nel caso in cui il giudice d'appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia dichiarato l'estinzione del reato, la contestuale ricorrenza di una causa estintiva e della nullità processuale della sentenza non impone nel giudizio di cassazione l'annullamento di questa se risulta che il giudice di merito non potrebbe comunque ritenere sussistenti le condizioni per pronunciare, attraverso una operazione di mera constatazione, un proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 51135 del 19/11/2014, Rv. 261919, Donde'). In definitiva in presenza di una causa estintiva del reato non vi è, in ogni caso, più spazio per accertamenti o approfondimenti istruttori in riferimento al luogo di pubblicazione della notizia.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento. Si deduce la violazione dell'art. 429, comma 1 lettera c) e comma 2, cod. proc. pen. per indeterminatezza del capo di imputazione, in quanto i comportamenti attribuiti all'imputato (accettare, ascoltare ed esprimere compiacimento) sarebbero meramente formali e non descrittivi del fatto, con particolare riferimento all'elemento psicologico del reato. Inoltre nella seconda parte della imputazione ascritta a LV SC sarebbe stato descritto il concorso nella diversa fattispecie di cui al comma terzo dell'art. 326 cod. pen., fattispecie estranea alla imputazione coatta imposta dal GUP al P.M., sicché l'imputato non sarebbe stato posto in grado di sapere esattamente da cosa doveva difendersi. In base al costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi. (v. da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 6335 del 18/10/2013, Rv. 258948, Morante). Nel caso di specie, a LV SC è stato espressamente contestato: di accettato di ricevere FF e AV, unitamente a suo fratello AO, avere presso la propria residenza di Arcore;
di avere ascoltato il contenuto della conversazione telefonica intercorsa il 18-7-05 tra IN e Consorte, intercettata nell'ambito di un procedimento penale;
di avere, nell'occasione, R 10 espresso compiacimento e riconoscenza per la rivelazione illegale appena effettuata;
di avere così determinato la rivelazione di tali notizie segrete per il tramite di AO SC, il quale, dopo averle acquisite in formato-audio a mezzo di pen-drive da FF e AV, le aveva poi fatte pervenire al quotidiano "Il Giornale", dove erano state pubblicate il 31 dicembre 2005 e nei giorni successivi. E' di tutta evidenza, già dalla semplice enunciazione del capo di imputazione, che nessuna indeterminatezza o genericità è riscontrabile nelle contestazioni di reato mosse all'imputato, che è stato senz'altro posto in grado di adeguatamente difendersi.
3. Con il terzo motivo di ricorso la Difesa di LV SC deduce, come si è visto, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in quanto nel caso in esame la chiamata in correità di ZI AV non sarebbe stata in realtà vagliata dalla Corte di merito in base ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ma in base ad altri diversi principi. In particolare la credibilità-attendibilità.affidabilità del dichiarato dal AV sarebbe stata erroneamente soppesata alla luce della affidabilità o meno di altro soggetto (FF), con conseguente evidente vizio logico insuperabile. Si tratta di censura replicata in termini del tutto analoghi dalla Difesa di AO SC nel suo primo motivo di ricorso. Le censure non colgono nel segno. In realtà i Giudici di merito hanno correttamente condotto il vaglio della credibilità del AV, chiarendo che tutti i profili di criticità delle sue dichiarazioni erano intervenuti in un momento (posteriore a quello dei fatti salienti e del suo riferirne "in presa diretta" a soggetti quali SS e De AM), in cui egli stava attraversando gravi difficoltà economiche ed era deluso dalla constatata mancanza di riconoscenza da parte della famiglia SC, che egli era convinto di avere favorito in modo sostanziale. Le ragioni che lo avevano indotto alle accuse nei confronti degli imputati andavano ricercate proprio in tale sua evoluzione di sentimenti e andavano considerate non staticamente ma nella dinamica della sua vicenda. D'altra parte la attendibilità delle dichiarazioni del AV era riscontrata dai riferimenti di SS e De AM. Solo a questo punto la Corte di Appello è passata a vagliare la complessiva credibilità della versione alternativa dei fatti fornita dal FF, concludendo per la criticità di tale versione alla luce dei parametri di ragionevolezza e congruenza e condividendo i tre nodi individuati dal Tribunale che ne rendevano inattendibile il narrato. La Corte Distrettuale ha, infine, dato una lettura logica agli R 11 avvenimenti, rimarcando che appariva poco credibile che il trio che la sera della vigilia di Natale si era recato ad Arcore dall'allora Presidente del Consiglio in carica non avesse avuto un programma condiviso e consapevole, consistente nel proporre al premier l'ascolto (e, naturalmente, poi anche la disponibilità) dell'intercettazione trafugata: solo un tale programma poteva spiegare la frenesia del AV e la presenza del FF, primo artefice del "regalo" che ci si apprestava a fare al Presidente e bramoso di sostegno per i suoi progetti di espansione in Romania.
4. Con le residue censure la Difesa di LV SC denuncia violazione di legge, sostenendo in primo luogo che la condotta tenuta dall'imputato avrebbe dovuto essere qualificata come penalmente irrilevante, essendo egli stato "mero percettore di notizia coperta da segreto di ufficio a sua insaputa rivelatagli da soggetti terzi"; mancherebbe la prova del contributo causale fornito da SI SC alla commissione del reato e la ricostruzione dei Giudici di merito sul punto sarebbe una pura illazione. A parte il fatto che, nel caso di specie, l'intraneus si era già deciso a rivelare il segreto e nessun contributo concorsuale potrebbe essere ravvisato nell'averlo ospitato presso la propria abitazione e nell'avere presenziato all'incontro. In secondo luogo, si sostiene che delle cinque ipotizzate condotte di rivelazione di segreto di ufficio una soltanto vedrebbe coinvolto in prima persona LV SC, e cioè la quarta (quella avvenuta la vigilia di Natale del 2005 in Arcore, ove, nella sua residenza, FF, AV ed il fratello AO gli avevano rivelato l'atto coperto da segreto di ufficio). Ne discenderebbe che l'unica condotta ipotizzabile a carico dell'imputato sarebbe quella di uso di atto coperto da segreto di ufficio, prevista e punita dal comma terzo dell'art. 326 cod. pen., condotta tutt'affatto diversa da quella contestata. Anche queste censure sono infondate. Già nel 1981 le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il delitto di rivelazione dei segreti di ufficio si risolve in una fattispecie plurisoggettiva anomala, essendo la condotta incriminata legata a chi riceve la notizia e alla previsione della punizione nei confronti del solo autore della rivelazione, nel senso,cioè, che il mero recettore della notizia non può essere assoggettato a pena in conformità del principio di legalità. Tuttavia, in base all'ordinaria disciplina del concorso di persone nel reato, non può escludersi la partecipazione morale del destinatario della rivelazione;
partecipazione, questa, che, oltre alle tradizionali forme della determinazione e della istigazione, comprende anche l'accordo criminoso e, comunque, può estrinsecarsi nei modi più vari ed indifferenziati, ribellandosi a qualsiasi catalogazione o tipicizzazione, a cui invece 12 R deve uniformarsi la condotta dell'autore dell'illecito e, quindi, del concorrente che esegue l'Azione vietata dalla norma e non già quella del partecipe. (Sez. U, Sentenza n. 420 del 28/11/1981, Rv. 151619, Emiliani). Si tratta di principi costantemente riaffermati dalla giurisprudenza di legittimità, sicché può considerarsi ius receptum che in tema di rivelazione di segreti d'ufficio, ai fini della sussistenza del concorso nel reato dell'"extraneus", è necessario che questi, lungi dal limitarsi a ricevere la notizia, abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale a porre in essere la rivelazione (v. per tutte: Sez. 1, Sentenza n. 5842 del 17/01/2011, Rv. 249357, Barranca). Sempre in tema di rivelazione di segreti di ufficio si è anche precisato che il soggetto "estraneo", risponde del reato a titolo di concorso con l'autore principale qualora abbia rivelato ad altri una notizia segreta riferitagli come tale, giacché realizza una condotta ulteriore rispetto a quella dell'originario propalatore (Sez. 6, Sentenza n. 15489 del 26/02/2004, Rv. 229344, Iervolino;
Sez. 6, Sentenza n. 42109 del 14/10/2009, Rv. 245021, Pezzato). In applicazione di questi principi, correttamente i Giudici di merito hanno ritenuto LV SC colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 326, comma primo, cod. pen. a lui ascritto. Con motivazione ineccepibile sul piano del diritto, immune da vizi logici ed aderente alle risultanze processuali il Tribunale di Milano prima e la Corte di Appello poi hanno ritenuto accertato che LV SC nell'incontro di Arcore abbia ascoltato la registrazione-audio ed abbia, anche con il suo atteggiamento compiaciuto e riconoscente, dato il suo placet alla successiva pubblicazione del colloquio intercettato. In buona sostanza LV SC, chiamato a decidere sul punto dopo avere ascoltato la registrazione coperta da segreto, ha sostanzialmente dato il via, con il suo assenso e con il suo beneplacito, alla pubblicazione della notizia, rendendosi responsabile di concorso nel delitto di rivelazione di segreto di ufficio, trattandosi con tutta evidenza di una notizia tuttora coperta dal segreto, in quanto non appresa legittimamente da alcuno e dunque non caduta in pubblico dominio ed essendone rimasta confinata la conoscenza all'interno della ristretta cerchia degli imputati (v. Sez. 5, sentenza n. 30070 del 20-3-2009, Rv 244480, P.G. in proc. C. e altri). Infatti la partecipazione psichica a mezzo istigazione richiede che sia provato, da parte del giudice di merito, che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato (Sez. 6, Sentenza n. 39030 del 05/07/2013, Rv. 256608, Pagano) e nel caso in esame è indubbio che il placet del Presidente del Consiglio della notizia. R in carica abbia avuto efficacia determinante ai fini della successiva pubblicazione 13 delLe predette conclusioni escludono, d'altra parte, qualsiasi violazione principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, posto che la rivelazione, da parte del pubblico ufficiale, di notizie di ufficio destinate a rimanere segrete, anche se avvenga verso corrispettivo in danaro o altra utilità (circostanza che può, se del caso, comportare il concorso con il reato di corruzione), integra l'ipotesi delittuosa prevista dal comma primo dell'art. 326, e non quella prevista dal successivo comma terzo, per la cui configurabilità occorre che l'utilizzazione illegittima della notizia si concreti in una condotta di suo autonomo e diretto sfruttamento o impiego da parte dell'"intraneus", pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (Sez. 1, Sentenza n. 39514 del 03/10/2007, Rv. 237747, Ferrari;
Sez. 6, Sentenza n. 37559 del 27/09/2007, Rv. 237447, Spinelli).
5. L'ultimo motivo di ricorso formulato nell'interesse di SI SC concerne il capo della sentenza afferente la condanna al ristoro dei danni subiti dalla parte civile. Si denuncia in primis la incongruità dello schema argomentativo della sentenza impugnata e, in secondo luogo, la mancata motivazione in riferimento alla eccepita minore entità del danno provocato dalla commissione del reato di cui all'art. 326, comma primo, cod. pen. rispetto a quello causato dalla pubblicazione della notizia segreta, con conseguente erroneità della condanna in solido con il coimputato. La prima articolazione del motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità, atteso che la censura é formulata in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione concreta della incongruità argomentativa denunciata. La seconda articolazione è, invece, manifestamente infondata. La condotta di avvallo e consenso alla pubblicazione della intercettazione, oltre a costituire un concreto contributo causale alla produzione del danno, è risultata determinante, in quanto, in base alla dinamica dei fatti ricostruita nelle sentenze di merito, senza il placet di SI SC la notizia presumibilmente non sarebbe stata pubblicata. Ne discende la correttezza della condanna di entrambi gli imputati in solido al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
6. Resta, infine, da esaminare l'ultima censura formulata nel ricorso proposto nell'interesse di AO SC (violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di Appello correttamente valutato, in L riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di ZI AV, i precedenti penali, le condizioni socio-economiche, i motivi di odio e di inimicizia nei confronti dell'imputato e i cd. riscontri estrinseci). 14 Si tratta di un motivo di ricorso basato su doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e : sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica 7. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere le spese sostenute dalla parte civile, che liquida in euro quattromila, oltre iva e cpa. Roma, 31-3-2015. Il Consigliere Estensore Il Presidente Vinceuse Rando Vincenzo Rotando TO Agrò DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 30 SET 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P E Z Hera Esposito U I O T N R E O C } 15