Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/2015, n. 39428
CASS
Sentenza 31 marzo 2015

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La rivelazione, da parte del pubblico ufficiale, di notizie di ufficio destinate a rimanere segrete, anche se avvenga verso corrispettivo in danaro o altra utilità (circostanza che può, se del caso, comportare il concorso con il reato di corruzione), integra l'ipotesi delittuosa prevista dal comma primo dell'art. 326 cod. pen., e non quella prevista dal successivo comma terzo, per la cui configurabilità occorre che l'utilizzazione illegittima della notizia si concreti in una condotta di suo autonomo e diretto sfruttamento o impiego da parte dell'"intraneus", pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Risponde del reato di rivelazione di segreti di ufficio, a titolo di concorso con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, il soggetto "extraneus" che, ricevuta una notizia coperta da segreto, abbia istigato o indotto il suo informatore o terzi a conoscenza della stessa, a renderla nota ad altri soggetti. (La Corte ha ritenuto configurata l'indicata ipotesi di reato nella condotta di un imputato, all'epoca del fatto Presidente del Consiglio dei Ministri, che, dopo avere ascoltato la registrazione-audio di un colloquio coperto da segreto investigativo, ha dato l'assenso alla sua pubblicazione su di un giornale assumendo un atteggiamento compiaciuto e riconoscente).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/2015, n. 39428
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39428
Data del deposito : 31 marzo 2015

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