Sentenza 29 settembre 2010
Massime • 1
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la falsa attestazione in ordine alle proprie condizioni di reddito preordinata ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/09/2010, n. 43761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43761 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 29/09/2010
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 2076
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 871/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto il 6.11.2009 da:
\B AN, nato a *San Severo il 10.10.1971*;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 29 giugno 2009;
Letto il ricorso la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Baglione Tindari, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 2 marzo 2005, che aveva dichiarato EL AN colpevole del reato di cui all'art. 483 c.p. perché, al fine di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, mediante istanza di ammissione al gratuito patrocinio ex L. n. 217 del 1990, attestava falsamente di trovarsi nelle condizioni per godere di tali beneficio (in *Bari il 13.2.2002*).
Avverso l'anzidetta pronuncia l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo di ricorso contesta la sussistenza dell'art. 483 c.p., posto che il documento in questione non rientrava tra gli atti pubblici.
Il secondo motivo di ricorso denuncia contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e).
Contesta, al riguardo, che i giudici di merito non abbiano rilevato la genericità dell'imputazione, che solo in sentenza era stata specificata con riferimento al possesso di autovetture, peraltro di vecchia immatricolazione e prive di valore economico. Improprio e contraddittorio era l'assunto secondo cui un nucleo familiare di sei persone non poteva vivere con un reddito di appena nove milioni di lire annue, in quanto la condizione di povertà era proprio la condizione necessaria per l'ammissione al beneficio di legge.
Il terzo motivo denuncia identico vizio motivazionale con riferimento all'elemento psicologico del reato in questione, tenuto peraltro conto che, proprio a causa del lungo periodo di detenzione sofferto, esso ricorrente non poteva essere al corrente di tutti gli aspetti patrimoniali che gli venivano contestati, tenuto peraltro conto che le autovetture anzidette, ancorché a lui, formalmente, intestate, non erano più nella sua effettiva disponibilità.
Il quarto motivo lamenta insufficiente motivazione anche in ordine al regime sanzionatorio, che avrebbe potuto essere contenuto nei minimi edittali.
Il quinto motivo deduce violazione dell'art. 157 c.p. e art. 129 c.p.p., per il mancato rilievo della prescrizione.
2. - La prima censura è priva di fondamento, posto che, con motivazione ineccepibile, la Corte di merito ha ribadito il giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato, ravvisando correttamente gli estremi obiettivi del reato in contestazione, secondo pacifico insegnamento di questa Corte regolatrice (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 6.3.2007, n. 13828, rv. 236532). La seconda censura è pur essa infondata, in quanto la rubrica indicava, chiaramente, l'addebito contestato con riguardo al carattere mendace dell'affermazione di versare nelle condizioni necessari e per l'ammissione al beneficio, consentendo così all'imputato piena facoltà di difesa, tanto più che nel corso del dibattimento l'accusa è stata poi circoscritta, ma pur sempre nell'alveo dell'originaria contestazione, con particolare riferimento al possesso di autovetture.
Anche il terzo motivo è destituito di fondamento, in quanto la Corte distrettuale ha adeguatamente motivato sull'esistenza del dolo generico, sufficiente ai fini dell'integrazione del reato in questione.
La quarta censura è inammissibile, afferendo a questione prettamente di merito, qual'è quella relativa al regime sanzionatorio, insindacabile in questa sede ove assistito, come nel caso di specie, da motivazione congrua e pertinente.
Il quinto motivo è infondato, posto che, all'epoca della sentenza impugnata, non era ancora decorso il termine prescrizionale, che sarebbe venuto a scadere il 13.8.2009, ai sensi del previgente regime della prescrizione, posto che la sentenza di primo grado è stata emessa prima dell'entrata in vigore della novella (L. 5 dicembre 2005, n. 251). 3. - Per quanto precede il ricorso - globalmente considerato - meriterebbe il rigetto.
Dunque, un esito di giudizio che non preclude, secondo consolidata interpretazione di questa Corte di legittimità, la delibazione della questione di prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, come rilevato dal PG d'udienza.
L'indagine sul punto ha esito positivo, essendo decorso, per quanto si è detto, il termine prescrizionale.
Non resta che prenderne atto e far luogo alla relativa declaratoria, previo annullamento della sentenza impugnata nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2010