Sentenza 20 novembre 2012
Massime • 3
In tema di falso documentale, rientrano nella nozione di atto pubblico anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi quale necessario presupposto di momenti procedurali successivi. (Fattispecie relativa all'apposizione di un visto su due dichiarazioni di spesa oggetto di falsificazione, riguardanti somme destinate al fondo cassa comune per spese minute di un istituto scolastico).
In tema di falso documentale, costituisce atto pubblico il bilancio di un istituto scolastico di istruzione superiore.
Ai fini della configurabilità del reato di peculato sono irrilevanti la breve durata della sottrazione del denaro e l'intenzione di restituire o l'effettiva restituzione di quanto sottratto.
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- 1. Giurisprudenza Commentatahttps://www.diritto.it/ · 19 aprile 2012
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Leggi di più… - 2. Staiano RocchinaStaiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 18 aprile 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2012, n. 11425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11425 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 20/11/2012
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1569
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 7388/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER IA N. IL 07/02/1964;
avverso la sentenza n. 5998/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 23/09/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al capo A) e rigetto nel resto;
Udito il difensore Avv. VIOLETTA Mario, che ha concluso per l'annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 23 settembre 2010 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 12 maggio 2009, che condannava IE LI, nella sua qualità di assistente amministrativa con funzioni superiori di dirigente generale dei servizi amministrativi presso il liceo scientifico "Nicolo Machiavelli" di Pioltello, alla pena di mesi undici di reclusione, per i reati, commessi in data antecedente e prossima al 17 maggio 2007, di cui all'art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 cpv. e 476 c.p. (capo A) e artt. 81 cpv., 314, in relazione all'art. 323-bis c.p. (capo B), unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e riconosciute le attenuanti di cui all'art. 62 c.p., n. 6 e art. 62-bis c.p..
2. I fatti oggetto della regiudicanda, sì come ricostruiti dalla Corte di merito, riguardano: a) la formazione, nella su indicata qualità, di due false dichiarazioni di spesa del complessivo importo di Euro 223,02 (rispettivamente, l'una, recante il n. 14, dell'importo di Euro 127,77, e l'altra, la n. 7, dell'importo di Euro 95,25), apponendovi in calce la firma apocrifa di AV AZ, collaboratore scolastico del medesimo istituto;
b) l'appropriazione della complessiva somma di denaro sopra indicata, avendo, per ragioni d'ufficio, la disponibilità della somma di Euro 500,00 per la gestione delle spese minute sostenute dai docenti e dal personale scolastico.
3. Avverso la predetta sentenza della Corte d'appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IE LI, deducendo i motivi di doglianza di seguito specificamente illustrati.
3.1. Illogicità e carenza di motivazione in relazione alla nozione di atto pubblico, non avendo tenuto conto la Corte di merito del fatto che le dichiarazioni di spesa in oggetto, ovvero quelle compilate a penna con l'utilizzo dei prescritti moduli, non potevano essere considerate atti pubblici, attesa la loro valenza esclusivamente endoprocedimentale nella quotidiana amministrazione dell'istituzione scolastica: i documenti in questione, infatti, altro non erano che semplici promemoria, i quali, una volta materialmente uniti ai giustificativi di spesa (nel caso di specie agli scontrini), venivano tenuti da parte per poi essere trasfusi nelle dichiarazioni di spesa ufficiali frutto del programma di gestione contabile dell'amministrazione; le stesse risultanze documentali (data, importo della spesa e beneficiano del reintegro) sono state poi trasfuse nelle dichiarazioni di spesa elaborate dal programma contabile dell'amministrazione scolastica, con la conseguenza che le dichiarazioni così ottenute ne conservano gli importi, ma mutano il beneficiario del reintegro quale soggetto che ha sostenuto la spesa iniziale (sia la n. 7 che la n. 14, infatti, recano come fornitore, ovvero soggetto beneficiario del reintegro, proprio la IE e non il AV). Ne consegue che nella formazione dei documenti ufficiali utilizzati per la predisposizione del bilancio non vi sarebbe mai stata l'apposizione della firma apocrifa del collaboratore scolastico, come invece ritenuto dai Giudici di merito:
nella loro versione falsificata, pertanto, i documenti non sarebbero mai stati utilizzati dall'imputata nella redazione del bilancio scolastico, essendo al contrario rimasti nella sua disponibilità sino al momento di essere contabilizzati, allorquando sarebbero stati modificati in modo da correggere la falsificazione operata, indicando quale beneficiario del reintegro il nominativo della stessa IE, con l'ulteriore conseguenza che tale correzione, avvenuta in una fase endoprocedimentale, prima dell'inserimento nella contabilità ufficiale, farebbe venir meno ogni possibile incriminazione a carico della predetta.
3.2. Illogicità e carenza di motivazione in relazione alla configurabilità del falso grossolano, poiché nella dichiarazione di spesa n. 14, nello spazio relativo alla firma, vi sarebbero due "firme", di cui una completa, cancellata, e l'altra, invece, assimilabile solo ad uno scarabocchio: la firma completa e leggibile sarebbe quella dell'imputata, mentre lo scarabocchio sarebbe del tutto illeggibile, con la conseguenza che un soggetto di media ragionevolezza avrebbe, avendone la piena disponibilità e la possibilità, formato una nuova dichiarazione di spesa con quel numero, al fine di rendere meno evidente il falso commesso. Peraltro, le dichiarazioni di spesa oggetto dell'apposizione delle firme false non sarebbero state idonee a trarre in inganno sia per la natura dei beni acquistati ed evidenziati nei giustificativi di spesa, sia per l'entità delle spese medesime. Nel caso di specie, pertanto, la condotta posta in essere dell'imputata non avrebbe prodotto alcun inganno non immediatamente riconoscibile -e riconosciuto - dai terzi.
3.3. Illogicità e carenza di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 476 c.p., laddove l'impugnata pronunzia esclude che l'azione fosse sorretta dalla volontà di coprire un furto di cassa ad opera di terzi, quando invece vi erano ragioni per non denunciare il furto, ovvero il timore, a fronte di quanto accaduto, di dover giustificare l'omessa, o inadeguata, custodia del contenitore del denaro proprio in ragione dell'importo, comunque non eccedente le sue disponibilità. La sottrazione, inoltre, non era stata di Euro 223,02, ma di Euro 250,00, con la conseguenza che l'imputata si trovava a dover giustificare tale ammanco e cercava di "coprirlo" dapprima con i due scontrini e le successive dichiarazioni di spesa, quindi integrando la restante parte con il denaro contante in suo possesso in quel momento (ossia, Euro 30,00).
3.4. Illogicità e carenza di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 314 c.p., non essendosi verificate nel caso di specie ne' l'interversio possessionis, ne', tanto meno, la disposizione del denaro in forza della sua qualifica, unitamente all'animus rem sibi habendi necessario per l'integrazione del reato. Peraltro, le spese sostenute nell'acquisto dei beni indicati negli scontrini fiscali allegati alle dichiarazioni di spesa non furono pagate mediante denaro contante, bensì a mezzo di carta di credito, con la conseguenza che il contestato impossessamento non si sarebbe mai verificato, nemmeno in forma involontaria, momentanea ed inconsapevole. Infine, la stessa durata della sottrazione della cosa pubblica non potrebbe certo esser considerata come durevole, al punto di provocarne la sottrazione alla sua istituzionale destinazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato.
5. Al riguardo, occorre preliminarmente ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, che siffatta decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che l'iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).
Nel caso portato alla cognizione di questa Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che l'impugnata pronunzia ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'odierna ricorrente.
Discende da tale evenienza, secondo la linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). Nel caso di specie, l'adeguatezza dell'iter motivazionale dell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine al materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede evidentemente non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato.
Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dalla ricorrente articolate.
6. Dalla motivazione dell'impugnata pronuncia, in particolare, emerge con chiarezza come la Corte territoriale abbia, con congrua e lineare esposizione logico-argomentativa, giustificato la valutazione di responsabilità dell'imputata, fondandola sulle numerose emergenze probatorie, sia documentali che testimoniali, sottoposte al suo vaglio, dalle quali è emerso che le due dichiarazioni di spesa del 26 e del 29 gennaio 2007, entrambe apparentemente firmate da altra persona (ossia, dal collaboratore scolastico AZ AV), recavano una sigla appostavi quale visto del sostituto del dirigente generale dei servizi amministrativi presso il su indicato Istituto di istruzione superiore, ed erano accompagnate dalla registrazione delle spese a nome dell'imputata in data 16 febbraio 2007, nonché contabilizzate con imputazione al relativo capitolo di bilancio, tanto è vero che, solo successivamente, nel mese di aprile 2007, e proprio in occasione della preparazione del bilancio annuale, il dirigente scolastico e la direttrice titolare dei servizi amministrativi si accorsero della presenza di due documenti giustificativi di spesa insoliti, sia per l'importo elevato che per la varietà ed il tipo di articoli acquistati.
Al riguardo, infatti, i Giudici di merito hanno posto in rilievo come, in quel periodo, la dirigente generale dei servizi amministrativi fosse stata temporaneamente sostituita dall'imputata, assistente amministrativo di ruolo di comprovata esperienza, che nell'occasione ebbe a registrare ed a reintegrare le due spese non imputabili alle piccole esigenze scolastiche da soddisfare con il fondo cassa comune costituito per le spese minute del predetto Istituto di istruzione superiore - fondo del quale ella aveva in quel momento la gestione - falsamente attribuendole nell'apposita dichiarazione contabile ad un collaboratore scolastico, poi risultato del tutto estraneo alla vicenda. In tal guisa ricostruito il contesto storico-fattuale della regiudicanda, è d'uopo rilevare come i Giudici di merito abbiano fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia, uniformandosi al costante insegnamento giurisprudenziale in questa Sede elaborato, secondo cui il reato di falso in atto pubblico è configurabile anche in relazione agli atti "interni", a condizione che gli stessi siano tipici ovvero, come nel caso di specie, si inseriscano in un "iter" procedimentale prodromico all'adozione di un atto finale destinato ad assumere valenza probatoria di quanto in esso esplicitamente od implicitamente attestato (Sez. 5, n. 43512 del 16/11/2010, dep. 09/12/2010, Rv. 249145).
Rientrano, invero, nella nozione di atto pubblico rilevante ai fini dell'integrazione del reato di falso documentale anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, dep. 11/04/2011, Rv. 249858; v., inoltre, Sez. 5, n. 49417 del 06/10/2003, dep. 30/12/2003, Rv. 227659).
Nel caso di specie, come puntualmente posto in rilievo dalla Corte d'appello, non v'è dubbio che l'apposizione del visto, quale atto proprio del pubblico ufficiale, costituisse una diretta espressione dell'attività cui l'imputata era stata, sia pur temporaneamente, preposta, e che i giustificativi di spesa oggetto di falsificazione fossero destinati a confluire nella finale attestazione del bilancio scolastico, che per gli effetti destinati a produrre, oltre che per la provenienza da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ed il contributo fornito - quanto meno in termini di conoscenza esterna - alla definizione di un procedimento della pubblica amministrazione, non può che qualificarsi atto pubblico (da ultimo, Sez. 5, n. 9702 del 05/12/2008, dep. 03/03/2009, Rv. 242770).
7. Parimenti infondate, inoltre, devono ritenersi le censure in ricorso formulate in ordine all'invocata configurabilità del falso grossolano, avendo la Corte territoriale, con congrua ed esaustiva motivazione, spiegato che l'immutatio veri, proprio in ragione dell'apposizione di una sottoscrizione riferibile a persona operante all'interno della medesima struttura scolastica, sarebbe passata inosservata in difetto dell'attenta attività di controllo successivamente svolta dalla dirigente scolastica in occasione della preparazione del bilancio annuale, e della, sia pure elementare, istruttoria amministrava che ne scaturì, con il relativo atto di interpello della persona inizialmente coinvolta e la richiesta di chiarimenti rivoltagli in ordine all'effettuazione degli acquisti, alla sottoscrizione delle due dichiarazioni di spesa ed alla mancata ricezione dei rimborsi ivi indicati.
Anche in relazione a tale profilo di doglianza, pertanto, la Corte distrettuale si è uniformata al quadro di principii da tempo stabiliti da questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di falso grossolano o inidoneo, deve escludersi la configurabilità del reato impossibile quando la difformità dell'atto dal vero non sia ictu oculi riconoscibile, in base alla sola disamina dell'atto stesso (Sez. 5, n. 36647 del 04/06/2008, dep. 24/09/2008, Rv. 241302). Sul punto, occorre altresì ribadire la pacifica linea interpretativa tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le abrasioni e le scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni non possono considerarsi, di per sè e senz'altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, giacché esse possono essere o apparire una correzione irregolare, ma non delittuosa, di un errore materiale compiuto durante la formazione del documento alterato dal suo stesso autore (Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011, dep. 30/01/2012, Rv. 252946;
Sez. 5, n. 10259 del 07/10/1992, dep. 27/10/1992, Rv. 192299). Nel caso di specie, invero, già all'esito del giudizio di primo grado, con apprezzamento di merito esaustivamente motivato, privo di vizi logico-giuridici, implicitamente condiviso nell'impugnata pronuncia ed immune da censure in questa Sede prospettabili, i Giudici di merito avevano chiarito come al riguardo non potesse argomentarsi diversamente in ragione della firma dall'imputata apposta sulla dichiarazione in data 26 gennaio 2007 e poi cancellata, atteso che la stessa ricorrente risultava aver apposto la propria sigla nella parte relativa al visto, con la conseguenza che ben poteva apparire resistenza di un mero, iniziale, errore di collocazione di una sottoscrizione che comunque doveva essere effettuata.
8. Del tutto assertive, basate su valutazioni prospettate esclusivamente in punto di fatto e meramente reiterative di censure dai Giudici di merito già motivatamente disattese con dovizia di argomentazioni, devono poi ritenersi le considerazioni esposte a sostegno del terzo motivo di ricorso (v., supra, il par. 3.3.), la cui fondatezza è stata esclusa dell'impugnata pronunzia laddove, con apprezzamento di merito linearmente e congruamente argomentato, e come tale immune da vizi in questa Sede riconoscibili, ha evidenziato, in particolare, come non vi fossero ragioni per non denunziare un furto di cassa verificatosi al di fuori di ogni responsabilità da parte della ricorrente, ed altresì, e soprattutto, come non vi fosse alcuna prova dell'effettiva esistenza di un furto, dovendosi anzi ritenere il contrario, sulla base della non credibile versione al riguardo fornita dall'imputata e della rilevata impossibilità, da parte dell'eventuale autore, di operare un prelievo il cui importo (di Euro 223,02) era esattamente corrispondente alla somma di danaro complessivamente risultante dai falsificati documenti giustificativi di spesa.
9. Infondate, infine, devono ritenersi le censure prospettate nel quarto motivo di doglianza, avendo la Corte d'appello motivatamente disatteso le medesime ragioni già addotte a loro sostegno, peraltro confermando in toto le valutazioni al riguardo già espresse dal Giudice di primo grado ed attenendosi fedelmente al consolidato quadro di principii che regolano la materia, secondo cui la nozione di possesso di danaro deve intendersi non solo come comprensiva della detenzione materiale della cosa, ma anche della sua disponibilità giuridica, nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del danaro e di conseguire quanto poi oggetto di appropriazione. Ne discende che l'inversione del titolo del possesso da parte del pubblico ufficiale che si comporti "uti dominus" nei confronti di danaro del quale ha il possesso in ragione del suo ufficio e la sua conseguente appropriazione possono realizzarsi anche nelle forme della disposizione giuridica, del tutto autonoma e libera da vincoli, del danaro stesso, indisponibile in ragione di norme giuridiche o di atti amministrativi (Sez. 6, n. 11633 del 22/01/2007, dep. 20/03/2007, Rv. 236146).
In relazione alla complessiva entità dell'ammanco (pari ad Euro 223,02), oggetto di accertamento nel caso di specie, sono stati ritenuti elementi indicativi della commissione di almeno due condotte di appropriazione sia il numero progressivo delle dichiarazioni di spesa, come rappresentate nel relativo registro, sia la collocazione intermedia e finale di quelle in esame (n. 7 e n. 14), tenuto conto anche del fatto che gli scontrini e gli esborsi erano stati contabilizzati con dichiarazioni di spesa ed imputazione al capitolo di bilancio in data 16 febbraio 2007, ossia qualche giorno dopo l'assunzione dell'incarico in sostituzione della titolare. Quella stessa data, peraltro, è risultata essere la stessa in cui è avvenuta la contabilizzazione di tutte le spese minute concernenti il fondo cassa di Euro 500,00 inizialmente a disposizione, spese tutte sostenute dall'imputata ed assorbenti l'intero fondo, con la conseguente impossibilità di coprire l'ammanco con somme personali, poiché, come rilevato dai Giudici di merito, con l'eventuale reintegro si sarebbe determinato un ingiustificato sovrappiù di contanti.
Irrilevanti, ai fini della configurabilità del reato in esame, devono ritenersi, peraltro, la breve durata della sottrazione del denaro (Sez. 6, n. 26 del 14/01/1967, dep. 17/03/1967, Rv. 103795), l'intenzione di restituire o la restituzione effettivamente avvenuta di quanto sottratto (Sez. 6, n. 8162 del 21/05/1987, dep. 07/07/1987, Rv. 176373), come pure le modalità di pagamento (con contante o carta di credito) della merce oggetto degli acquisti posti alla base dei giustificativi di spesa, consumandosi il delitto di peculato nel momento in cui ha luogo l'appropriazione della "res" o del danaro da parte dell'agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, un danno patrimoniale alla P.A., è comunque lesiva dell'ulteriore interesse tutelato dall'art. 314 cod. pen., che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato (Sez. Un., n. 38691 del 25/06/2009, dep. 06/10/2009, Rv. 244190; Sez. 6, n. 26476 del 09/06/2010, dep. 09/07/2010, Rv. 248004).
10. Conclusivamente, sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2013