Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/2014, n. 11638
CASS
Sentenza 26 maggio 2014

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Nell'espropriazione immobiliare, spetta al giudice dell'esecuzione verificare d'ufficio la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente, ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore.

In materia di espropriazione immobiliare esattoriale (ai sensi degli artt. 78 e segg. del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato, l'agente della riscossione, prima di disporre la vendita ai sensi del citato art. 78, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione dell'atto comportante accettazione tacita dell'eredità, che risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, mentre se l'atto che presupponga la volontà di accettare non sia trascrivibile, ovvero se l'acquisto della qualità di erede sia seguito "ex lege" agli effetti degli artt. 485 o 527 cod. civ., la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/2014, n. 11638
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11638
Data del deposito : 26 maggio 2014

Testo completo