Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 3329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3329 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 24361/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24361 Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata per la decisione in data 4.12.24, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
De EL TO, nato a [...] il [...], C.F.:
[...]e residente in [...] P.co
Cerimele, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Reggia di Portici 69, presso lo studio dell'Avv. Daniele Ramondino ([...]) che lo rappresenta e difende giusta procura;
- ATTORE -
E
OL ZI S.p.A., con sede legale in Bologna, alla Via
Stalingrado n. 45 (C.F. e P.IVA 00818570012)., in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, rapp.ta e difesa dall'Avv. Roberta Pandarese (C.F.
[...]), presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Toledo n. 306 giusta procura;
-CONVENUTA –
UR LV – C.F.: [...]domiciliato in 58020 Scarlino – via delle Ginestre, 22.
CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 3.12.24 e da comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, De EL TO conveniva in giudizio, innanzi al
Tribunale di Napoli, la OL ZI S.p.A., nonché AU
RE, al fine di vederli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'evento verificatosi in data 11.5.2017, alle ore 10.30 circa, presso la via Caravaggio, sita in Napoli.
L'attore deduceva, in particolare: - di essere proprietario del motociclo MC
PE 250 targato DC01917 assicurato al tempo dei fatti con la Compagnia
Assicuratrice La Parisienne S.a.; - che, nelle suddette condizioni di tempo e di luogo, mentre era alla guida del proprio motociclo, percorrendo via
Caravaggio a velocità moderata e mantenendo strettamente la destra, giunto all'altezza del civico 87 e della fermata dell'autobus ivi esistente veniva tamponato dal motociclo MC PE targato DN92232 che lo seguiva nella marcia, il cui conducente tentava una manovra di sorpasso;
- che la collisione avveniva tra la parte anteriore del motociclo targato DN92232 e la parte posteriore del motociclo condotto da esso attore che, per l'effetto, cadeva rovinosamente al suolo sul lato sinistro;
- che, a causa del sinistro, il MC
PE targato DC01917 portava danni localizzati alla parte posteriore per urto diretto e alla parte sinistra per caduta;
- che i danni subiti dal motociclo attoreo di proprietà del De EL ammontavano ad € 1.400,00 come da perizia tecnica di parte ai quali aggiungere l'ulteriore esborso di € 264,00 per trasporto e custodia del mezzo incidentato, sostenuti dal De EL;
- che, in
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conseguenza della caduta, esso attore riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato con l'ausilio di una autoambulanza del 118 presso il P.s. dell'Ospedale San Paolo di Napoli ove gli veniva diagnosticata “frattura tibia e perone gamba sinistra”; - che ne veniva disposto il ricovero nel corso del quale veniva sottoposto ad intervento di riduzione della frattura con fissatore esterno;
- che, all'epoca del sinistro, il motoveicolo investitore MC PE targato DN92232 risultava essere di proprietà di tale AU RE e garantito per la RCA dalla compagnia OL S.p.A.; - di avere, pertanto, avanzato formale richiesta di risarcimento danni alla OL S.p.A., invitandola, al contempo, alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita;
- che la compagnia assicuratrice assumeva la gestione del sinistro e nominava un medico legale, nella persona del dottor Antonio
Bottiglieri, che sottoponeva a visita il danneggiato;
- che vano tuttavia risultava ogni tentativo di bonario componimento della lite.
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di dichiarare la esclusiva responsabilità nella produzione dell'evento dannoso del conducente del veicolo targato DN92232 di proprietà di AU RE e, per l'effetto, di condannarlo in solido con la OL S.p.A. al risarcimento dei danni materiali riportati dal motoveicolo attoreo quantificati in € 1.664,00 ed al risarcimento dei danni da lesioni personali subìti, quantificati in € 97.027,70 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la OL ZI S.p.A., la quale eccepiva: - la nullità della domanda per carenza dei requisiti ex art. 163 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.;
- il difetto di legittimazione sia attiva che passiva;
- l'improcedibilità della domanda, ai sensi degli artt. 145 e 148 c.d.a.; - l'infondatezza nel merito delle pretese attoree.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda nel merito con vittoria delle spese di lite.
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AU RE, regolarmente citato in giudizio, non si costituiva, restando contumace.
In prima udienza venivano assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
In sede di assunzione della prova testimoniale, il difensore di parte attrice rinunciava alla domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni al motoveicolo, alla luce dell'eccepita incapacità a testimoniare della teste
SI ER, moglie dell'attore in regime di comunione legale dei beni che tuttavia non veniva accettata dalla controparte.
Veniva, poi, conferito incarico di CTU medico - legale all'esito della quale, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 3.12.24, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di genericità dell'atto di citazione proposta dalla OL ZI S.p.A., essendo stata la domanda compiutamente, seppur sinteticamente, descritta nella causa petendi e nel petitum, soddisfacendo, in tal modo, la ratio di cui all'art. 164, co. 4, cpc, consistente nell'esigenza di porre immediatamente i convenuti in condizione di apprestare adeguate e puntuali difese.
Va, poi, dichiarata la procedibilità della domanda attorea, ex artt. 143, 145 e
148 del D. Lgs. n. 209/2005, risultante dalle lettere di messa in mora versate in atti, contenenti, altresì, l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Parimenti vanno rigettate le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva.
Sussiste tanto la legittimazione attiva dell'attore, risultante dal titolo di proprietà del motociclo MC PE 250 targato DC01917, tanto la legittimazione passiva dell'AU, proprietario del veicolo targato
DN92232 all'epoca del sinistro (come da ispezione PRA agli atti) e della
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OL ZI s.p.a. (risultante dall'invito a sottoporsi a visita medica trasmessa dal medico fiduciario della compagnia al De EL in cui
è indicato oltre al numero del sinistro anche il nome del contraente
AU RE).
Nel merito la domanda è parzialmente fondata.
Va in generale detto che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale "In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, è superata, ex art. 149 C.d.S., comma 1, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale" (Cass. civ. Ord. 06-10-2020,
n. 21513; conf. Cass. n. 8051/16).
Tuttavia, nel caso di specie, la dinamica precisa del sinistro non è stata sufficientemente chiarita da nessuno dei due testi escussi e comunque, da quanto emerso, si ritiene che non si possa parlare di vero e proprio tamponamento in quanto la collisione sarebbe avvenuta a causa del tentato sorpasso da parte del conducente del veicolo MC PE targato DN92232.
Pertanto, si ritiene applicabile la disciplina generale di cui all'art. 2054, II comma c.c.
Va premesso che l'art. 2054 comma 2 c.c., laddove statuisce la presunzione del concorso in pari misura tra i diversi conducenti in ordine ai danni subiti da ciascun veicolo, non prevede una responsabilità di tipo oggettivo ma di tipo presuntivo, appunto, dalla quale il conducente può liberarsi fornendo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Questa prova si sostanzia nella dimostrazione di aver osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento in concreto conforme alla
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disciplina del codice della strada ed esente da colpe, che il giudice deve valutare con riferimento al caso concreto (cfr. Cass. n. 10031 del 29/04/2006).
La presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. opera non soltanto quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti ma anche quando non sia possibile stabilire la sequenza causale del sinistro. Di conseguenza, l'accertamento della colpa, quand'anche ritenuta grave a carico di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico (cfr. Cass. n. 195 del 09/01/2007).
Questo significa che non è sufficiente provare la condotta negligente di uno dei conducenti, perché è necessario anche provare di aver tenuto un comportamento diligente, esente da colpa e rispettoso delle regole che disciplinano la circolazione dei veicoli.
Invero, per costante orientamento della Suprema Corte, “nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (in questi termini, da ultimo, Cass. n. 7479 del 20/03/2020).
Quindi se dalla valutazione delle prove resta individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (così, Cass.
n. 124 dell'08/01/2016).
Applicando tali principi al caso di specie, ritiene questo giudice che vada applicata la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, co.2, c.c.
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Ed invero, all'esito dell'istruttoria espletata non sono risultate sufficientemente provate le modalità del sinistro, ossia in che modo quest'ultimo si sia effettivamente verificato.
I testi invero hanno fornito versioni contrastanti.
A tal proposito, si osserva che va respinta la contestazione mossa dalla convenuta compagnia secondo la quale la testimonianza del coniuge in regime di comunione dei beni sia inidonea a fornire prova della dinamica del sinistro.
Sul punto si rileva che, a mente dell'art. 179 c.c., le somme percepite a titolo di risarcimento del danno non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge;
non deriva, pertanto, in ragione del predetto regime patrimoniale tra i coniugi, un'incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c. (Tribunale di Belluno, Sent. n. 271/2023 del 24-07-2023; v. Tribunale
Milano sez. I, 21/09/2022, n.7273 secondo cui “l'art. 246 cpc non prevede tanto l'incapacità a testimoniare del coniuge in comunione di beni, ma esprime un principio di carattere generale secondo cui non possono essere assunte come testimoni persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. Non è dunque la qualità di coniuge a rendere incapace di testimoniare bensì l'esistenza di un interesse nella causa”).
La dinamica del sinistro veniva, pertanto, così ricostruita dalla teste di parte attrice, SI ER: “Io mi trovavo sul marciapiede adiacente la corsia ove viaggiava mio marito il quale viaggiava verso di me;
ho individuato mio marito vedendolo arrivare ed ho potuto vedere un motociclo MC, di cui non ricordo il colore, che lo seguiva di circa 10 metri;
ho potuto vedere che detto motociclo sorpassava il motociclo di mio marito sulla destra con poco margine perché vi erano le macchine parcheggiate e mio marito viaggiava sulla sua destra;
il detto motoveicolo impattava violentemente la parte posteriore del motorino di mio marito;
anzi posso dire che ho visto l'impatto ma non so dire con quale parte il motorino danneggiante abbia impattato il motoveicolo di mio marito”.
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Il teste di parte convenuta, RI CI, invece, dichiarava: “Il sinistro è avvenuto nel 2017, era di mattina, ma non ricordo il giorno e il mese poiché è passato parecchio tempo. Mi trovavo in Via Caravaggio a Napoli e stavo camminando in discesa in direzione Fuorigrotta. Ho visto due motorini uno davanti ed uno dietro, non mi ricordo i modelli. Il motorino di dietro mi ricordo che era grigio. Ricordo che il motorino che era davanti mise la freccia a destra ma poi svoltò a sinistra, tagliando la strada al motorino che veniva da dietro. Ci fu una collisione. Sono caduti entrambi i motorini, fortunatamente non correvano. Non ricordo quali parti dei motorini si sono urtate. Avevano entrambi il casco, sono sicuro che il ragazzo di dietro lo aveva. (…) Non posso ricordarmi tutti i particolari in quanto è trascorso molto tempo. Mi sembra che sia arrivata l'autombulanza ma non sono sicuro.
Io li ho soccorsi, li ho aiutati ad alzare i motorini, poi ho lasciato il mio numero al conducente del motorino di dietro e poi sono andato via. Ribadisco che i motorini sono caduti ma non ricordo il lato. Mi trovavo più o meno ad una distanza di tre o quattro metri. Io ero sul marciapiede. Non ricordo se sono intervenuti altri”.
A fronte delle contrastanti versioni fornite dai testi, peraltro, con differenze rilevanti e su circostanze decisive (come il lato sul quale il motociclo proveniente da tergo tentava il sorpasso, la posizione del motociclo attoreo e la direzione di svolta di quest'ultimo segnalata dall'indicatore di direzione), ed in assenza di una ricostruzione dell'incidente operata dalle Autorità, si ritiene che vada applicata la detta presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c.
Al riguardo va infatti detto che la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (cfr. Cass. civ.,
Sez. VI - 3, Ord., 12/03/2020, n. 7061).
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In altri termini, in materia di responsabilità civile da sinistro stradale,
l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consenta di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento (cfr.
Cass. Civ., Sez. III, Sentenza, 21/09/2015, n. 18479).
Va quindi ora affrontata la questione dei danni risarcibili e, in particolare, dei pregiudizi alla persona subiti dal De EL.
Riguardo alla quantificazione dei danni, la consulenza medico-legale, della quale si condividono i risultati, essendo immune da vizi logici e scientifici, ha evidenziato che le lesioni riportate dall'attore hanno avuto una evoluzione tale da determinare una I.T.T. di giorni 40 e una I.T.P. di 120 gg. valutabili al
75%, 130 gg. valutabili al 50% e 138 gg. al 25%, per poi raggiungere una stabilizzazione con esisti invalidanti permanenti nella misura di 11 punti percentuali.
Nella quantificazione del danno non emergono ragioni per discostarsi dal recente indirizzo giurisprudenziale che evidenzia l'esigenza all'unitarietà oltre che all'integralità del risarcimento, abolendo le prassi giurisprudenziali volte ad una distinzione in sottocategorie del danno con diversificazione ontologica dei pregiudizi e ciò alla luce dei principi ribaditi dalle SS.UU. della
Cassazione con quattro note decisioni aventi un corpo comune (Cass., s.u.,
11.11.08, 26972, 26973, 26974 e 26975), riprendendo e sviluppando principi già affermati in due sentenze gemelle del 2003 (Cass., sez. III, 31.5.03, n.
8827 e Cass., sez. III, 31.5.03, n. 8828), che hanno stabilito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., che si identifica come danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in
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sottocategorie; il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (tra essi il danno morale, il danno biologico, il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione) risponde ad esigenze puramente descrittive e non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Corollario del principio di diritto è che i pregiudizi di tipo esistenziale (cioè concernenti aspetti relazionali della vita) o di natura morale possono costituire solo aspetti dell'unico danno alla persona, al pari del danno biologico e non voci di danno distinte ed ulteriori.
Per la liquidazione del danno, come su individuato, può farsi riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore “equo”, in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tali tabelle, come ritenuto dalla S.C., costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione (in termini, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14402 del 30/06/2011, Sez. 3, Sentenza n. 24473 del 18/11/2014).
Si ritiene di poter riconoscere nel caso che occupa anche il danno morale soggettivo che si considera provato quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza. Per la prova del danno morale, inteso come sofferenza interiore,
“non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza”; “tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di
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stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (cfr. Cass. civ., 25164 del 10.11.2020).
Nella specie, tenuto conto del periodo di invalidità temporanea e dei postumi subiti, si reputa che una corretta liquidazione che comprenda anche le sofferenze psichiche subite possa essere quella di ricorrere alla tecnica di
'appesantire' il punto percentuale corrispondente all'invalidità dell'11% comunque accertata dal CTU e dunque di ricorrere alle recentissime tabelle di
Milano che prevedono un aumento percentuale del danno biologico.
Non si ritiene invece di procedere ad un'ulteriore personalizzazione del danno stante l'assoluta carenza, in termini di allegazione e prova, di pregiudizi peculiari che possano giustificare un risarcimento ulteriore che superi quello già liquidato nelle suindicate tabelle.
In forza di tali tabelle il danno può, dunque, essere così determinato:
- ITT per gg. 40: € 4.600,00;
- ITP al 75% per gg. 120: € 10.350,00;
- ITP al 50% per gg. 130: € 7.475,00;
- ITP al 25% per gg. 138: € 3.967,50;
- postumi invalidanti permanenti all'11%, tenuto conto dell'età di anni 73 del danneggiato all'epoca del sinistro: € 19.237,00 che con l'appesantimento del punto percentuale per il riconoscimento del danno morale (€ 5.194,00) è pari ad € 24.431,00 per un totale di € 50.823,50.
Tale somma deve essere ridotta della metà, stante l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 2054 comma 2 c.c., con la conseguenza che il danno complessivamente risarcibile nei confronti dell'attore deve essere limitato alla complessiva somma di € 25.411,75.
Poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base dei parametri attualmente vigenti (cfr. Cass. n. 7272/2012; n. 11152/2015), il totale riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale di € 25.411,75 non deve essere ulteriormente incrementato della rivalutazione, ma del solo lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della somma alla data del
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fatto causativo del danno, liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali, calcolati (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) sul capitale devalutato alla data del sinistro, 11.5.2017, e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Conseguentemente le parti convenute sono tenute al pagamento dell'importo complessivo già rivalutato di € 25.411,75 per i danni da lesione, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data dell'11.5.2017 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
All'importo riconosciuto vanno aggiunte le spese mediche sostenute e ritenute congrue dal CTU, nella misura di € 1.546,42 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale per i danni al veicolo si ritiene che essa non possa trovare accoglimento poiché non è stata raggiunta la prova del danno, alla luce della testimonianza del solo coniuge dell'attore peraltro in comunione dei beni la quale non ha saputo indicare neppure con precisione i punti d'urto tra i veicoli.
Le spese di lite seguono la soccombenza e la relativa liquidazione è fatta in dispositivo in applicazione del d.m. 55/2014 e successive modifiche in relazione alla somma riconosciuta in concreto e non già in relazione a quanto richiesto (valore della controversia compreso tra i 26.001,00 e 52.000,00 per le quattro fasi) in applicazione dei parametri medi ridotti del 50%, tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata e del contenuto degli scritti difensivi.
Tuttavia, in ragione dell'accertamento della concorrente responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro, si ritiene di compensare per 1/3 le spese di lite.
I restanti 2/3 vanno posti a carico dei convenuti in solido tra loro.
Le spese di CTU vanno invece poste definitivamente a carico dei convenuti.
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P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
- Dichiara la contumacia di AU RE.
- dichiara la concorrente responsabilità del conducente e proprietario del motociclo MC PE, tg. DC01917, De EL TO, e del conducente del motociclo MC PE, tg. DN92232, di proprietà di
AU RE, nella causazione del sinistro;
- condanna la OL ZI S.p.A. e AU RE, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 25.411,75 per i danni da lesione, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data dell'11.5.2017 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, e della somma di €
1.546,42 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche sostenute oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna la OL ZI S.p.a. e AU RE, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di De EL
TO; spese liquidate in euro 531,10 per esborsi ed euro 2.539,30 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore;
- rigetta ogni altra domanda.
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 2.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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