Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2921.
(Evizione).
L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, puo' ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione e' gia' avvenuta, puo' ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilita' del creditore procedente per i danni e per le spese.
Se l'evizione e' soltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha pagato una somma di danaro.
In ogni caso l'acquirente non puo' ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile.
(Evizione).
L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, puo' ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione e' gia' avvenuta, puo' ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilita' del creditore procedente per i danni e per le spese.
Se l'evizione e' soltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha pagato una somma di danaro.
In ogni caso l'acquirente non puo' ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile.
Commentari • 25
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 316.44556
[…] Giurisprudenza, 35048 - pubb. 06/08/2026 Errore nel bando di vendita forzata e applicazione estensiva ed analogica dell'azione di ripetizione ex art. 2921 c.c. […]
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Giurisprudenza • 195
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 22/01/2021, n. 549Provvedimento: […] questa Corte ritiene di non dover aderire al principio che parrebbe affermato in tale pronuncia in quanto nella motivazione di tale sentenza non viene in alcun modo espressa la ragione per cui, pur in difetto del presupposto dell'evizione stabilito dall'art. 2921 c.c., tale norma dovrebbe trovare applicazione analogica anche laddove evizione non vi sia stata. […] Ed invero, premessa la validità ed efficacia dell'acquisto a non domino, la fattispecie in esame deve ritenersi sottratta all'applicazione dell'art. 2921 II comma c.c. che è norma speciale regolante l'ipotesi che l'acquirente in sede di espropriazione immobiliare subisca l'evizione da parte del proprietario. […]Leggi di più...
- validità ed efficacia acquisto·
- ripetizione del prezzo·
- art. 2919 c.c.·
- art. 2921 c.c.·
- acquisto a non domino·
- spese di lite·
- risarcimento danni·
- evizione·
- espropriazione immobiliare·
- analogia normativa