Articolo 478 del Codice civile
Articolo 477Articolo 425
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19 aprile 1942
Art. 478.

(Rinunzia che importa accettazione).

La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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