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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/07/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5181/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza cartolare del 22 aprile 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1 ( P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio LIGUORI per delega a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE - opponente
E
( P.IVA_2 ) Controparte_1
rappresenta e difende dall'avv. Pierluigi TORELLI per delega a margine della comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA - opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 aprile 2025 parte opposta depositava note scritte in data 18 aprile 2025 da intendersi in questa sede trascritti e comunque in prosieguo riassunti.
FATTI DI CAUSA
Con citazione dell'8 ottobre 2021 Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1251/2021 dell'importo di euro 34.471,45 emesso in favore di [...] deducendo assenza di prova in ordine al credito azionato in sedeControparte_1 monitoria.
Controparte_1 con comparsa del 27 dicembre Si costituiva l'opposta
2021 producendo i due contratti conclusi tra le parti, le fatture emesse, i formulari di identificazione dei rifiuti e buoni d'ordine sottoscritti con timbro e forma della Parte_1
[...] .
Con ordinanza del 18 gennaio 2022 il giudice, rilevato che parte opposta ha prodotto i formulari di identificazione dei rifiuti sottoscritti e timbrati da parte opponente che non li ha disconosciuti, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Con ordinanza del 2 agosto 2022 il giudice, letta la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata da parte opposta, rilevato che le parti non hanno formulato richieste di prove, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Parte opposta depositava memoria di replica in data 14 luglio 2025 così concludendo:
"Piaccia all'Illl.mo Tribunale adito, nel merito, respingere l'opposizione per ché infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso accertare e dichiarare che
Controparte_1 è creditrice nei confronti della Parte_1 dell'importo dila
euro 34.471,45 (ov vero della somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia) per le ragioni di cui in narrativa e previa compensazione con il credito vantato dalla nei suoi Parte_1
confronti pari ad euro 2.518,95; conseguentemente voglia condannare la Parte_1 a pagare l'importo di euro 34.471,45 in favore della Controparte_1 oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 come per legge. Con vittoria di spese e compensi professionali".
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Parte opposta ha dimostrato (cfr allegato n. 2 della comparsa di costituzione del 27 dicembre 2021) di aver reso la prestazione descritta nelle fatture azionate in monitorio producendo i formulari di identificazione dei rifiuti sottoscritti e timbrati da parte opponente che non li ha disconosciuti. Nelle note di trattazione scritta depositate il 17 gennaio 2022 parte opponente ha genericamente contestato le difese di parte opposta senza però disconoscere espressamente le sottoscrizioni, munite di timbro, per ricevuta delle prestazioni convenute nei due contratti in essere tra le parti e descritte nelle fatture e nei formulari di identificazione dei rifiuti.
La soccombenza dell'opponente nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo nella misura media sulla base del
D.M. 55/14 considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
5181/2021, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1251/2021 al pagamento delle spese di lite in favore condanna l'opponente Parte_1 dell'opposta Controparte_1 che liquida in € 5.810,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lì 16 luglio 2025.
IL GIUDICE
dott. Stefano Fava
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5181/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza cartolare del 22 aprile 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1 ( P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio LIGUORI per delega a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE - opponente
E
( P.IVA_2 ) Controparte_1
rappresenta e difende dall'avv. Pierluigi TORELLI per delega a margine della comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA - opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 aprile 2025 parte opposta depositava note scritte in data 18 aprile 2025 da intendersi in questa sede trascritti e comunque in prosieguo riassunti.
FATTI DI CAUSA
Con citazione dell'8 ottobre 2021 Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1251/2021 dell'importo di euro 34.471,45 emesso in favore di [...] deducendo assenza di prova in ordine al credito azionato in sedeControparte_1 monitoria.
Controparte_1 con comparsa del 27 dicembre Si costituiva l'opposta
2021 producendo i due contratti conclusi tra le parti, le fatture emesse, i formulari di identificazione dei rifiuti e buoni d'ordine sottoscritti con timbro e forma della Parte_1
[...] .
Con ordinanza del 18 gennaio 2022 il giudice, rilevato che parte opposta ha prodotto i formulari di identificazione dei rifiuti sottoscritti e timbrati da parte opponente che non li ha disconosciuti, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Con ordinanza del 2 agosto 2022 il giudice, letta la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata da parte opposta, rilevato che le parti non hanno formulato richieste di prove, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Parte opposta depositava memoria di replica in data 14 luglio 2025 così concludendo:
"Piaccia all'Illl.mo Tribunale adito, nel merito, respingere l'opposizione per ché infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso accertare e dichiarare che
Controparte_1 è creditrice nei confronti della Parte_1 dell'importo dila
euro 34.471,45 (ov vero della somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia) per le ragioni di cui in narrativa e previa compensazione con il credito vantato dalla nei suoi Parte_1
confronti pari ad euro 2.518,95; conseguentemente voglia condannare la Parte_1 a pagare l'importo di euro 34.471,45 in favore della Controparte_1 oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 come per legge. Con vittoria di spese e compensi professionali".
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Parte opposta ha dimostrato (cfr allegato n. 2 della comparsa di costituzione del 27 dicembre 2021) di aver reso la prestazione descritta nelle fatture azionate in monitorio producendo i formulari di identificazione dei rifiuti sottoscritti e timbrati da parte opponente che non li ha disconosciuti. Nelle note di trattazione scritta depositate il 17 gennaio 2022 parte opponente ha genericamente contestato le difese di parte opposta senza però disconoscere espressamente le sottoscrizioni, munite di timbro, per ricevuta delle prestazioni convenute nei due contratti in essere tra le parti e descritte nelle fatture e nei formulari di identificazione dei rifiuti.
La soccombenza dell'opponente nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo nella misura media sulla base del
D.M. 55/14 considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
5181/2021, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1251/2021 al pagamento delle spese di lite in favore condanna l'opponente Parte_1 dell'opposta Controparte_1 che liquida in € 5.810,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lì 16 luglio 2025.
IL GIUDICE
dott. Stefano Fava