Art. 11.
Fermo restando quanto disposto dall' art. 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , circa l'espropriazione degli immobili soggetti a bonifica, i cui proprietari siano inadempienti agli obblighi del bonificamento giusta l' art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e successive integrazioni e modificazioni, la disposizione contenuta nel medesimo articolo circa le espropriazioni degli immobili i cui proprietari siano inadempienti agli obblighi del bonificamento, giusta l' art. 10 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647 , e successive integrazioni e modificazioni, e' sostituita dalle norme seguenti:
A favore della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad espropriare, entro il 31 dicembre 1953, nei confronti di coloro che dai registri catastali o da quelli del conservatore delle ipoteche ne risultino proprietari od enfiteuti, i terreni, per i quali prima dell'anno 1948, siano stati notificati piani di bonificamento secondo le norme del testo unico 10 novembre 1905, n. 647 , e delle successive modificazioni ed integrazioni legislative, quando accerti che lo stato degli stessi terreni non corrisponde attualmente alle condizioni a suo tempo imposte dai piani.
A tal fine, nella sede urbana del Comune, nella cui circoscrizione territoriale sono situati i terreni da espropriare, sara' depositato, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un piano esecutivo di espropriazione, per la durata di giorni trenta, a decorrere da quello in cui lo stesso piano sara' stato pubblicato per estratto nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.
Il piano di espropriazione dovra' contenere la descrizione dei terreni e l'intestazione delle relative enfiteusi o proprieta' in base ai dati catastali o a quelli dei registri del conservatore delle ipoteche, e l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione, la quale, pari al valore definitivo accertato per i terreni espropriandi ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143 , dovra' essere depositata presso la Cassa depositi e prestiti nel termine suindicato, dall'Ente a favore del quale sara' pronunciata l'espropriazione.
Contro il piano gli interessati hanno facolta' di presentare opposizione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nello stesso termine suindicato, trascorso il quale l'espropriazione e' pronunciata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da pubblicarsi con le forme ordinarie e da notificarsi, a mezzo di ufficiale giudiziario, all'espropriato ed all'Ente a favore del quale e' pronunciata la espropriazione.
Tale decreto dovra' ordinare l'immediata occupazione dei terreni da parte dell'Ente a cui favore e' pronunciata l'espropriazione, il quale vi provvede direttamente, previa redazione da parte dell'ispettore provinciale agrario di un verbale concernente lo stato di consistenza effettiva dei terreni.
Sull'importo dell'indennita' di espropriazione saranno fatti valere i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico, e lo svincolo della stessa sara' effettuato secondo le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 686 .
I terreni espropriati, entro un anno dalla data della loro occupazione, dovranno essere destinati alla formazione della piccola proprieta' contadina secondo le norme che regolano l'istituzione della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina ed il suo funzionamento.
Fermo restando quanto disposto dall' art. 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , circa l'espropriazione degli immobili soggetti a bonifica, i cui proprietari siano inadempienti agli obblighi del bonificamento giusta l' art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e successive integrazioni e modificazioni, la disposizione contenuta nel medesimo articolo circa le espropriazioni degli immobili i cui proprietari siano inadempienti agli obblighi del bonificamento, giusta l' art. 10 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647 , e successive integrazioni e modificazioni, e' sostituita dalle norme seguenti:
A favore della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad espropriare, entro il 31 dicembre 1953, nei confronti di coloro che dai registri catastali o da quelli del conservatore delle ipoteche ne risultino proprietari od enfiteuti, i terreni, per i quali prima dell'anno 1948, siano stati notificati piani di bonificamento secondo le norme del testo unico 10 novembre 1905, n. 647 , e delle successive modificazioni ed integrazioni legislative, quando accerti che lo stato degli stessi terreni non corrisponde attualmente alle condizioni a suo tempo imposte dai piani.
A tal fine, nella sede urbana del Comune, nella cui circoscrizione territoriale sono situati i terreni da espropriare, sara' depositato, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un piano esecutivo di espropriazione, per la durata di giorni trenta, a decorrere da quello in cui lo stesso piano sara' stato pubblicato per estratto nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.
Il piano di espropriazione dovra' contenere la descrizione dei terreni e l'intestazione delle relative enfiteusi o proprieta' in base ai dati catastali o a quelli dei registri del conservatore delle ipoteche, e l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione, la quale, pari al valore definitivo accertato per i terreni espropriandi ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143 , dovra' essere depositata presso la Cassa depositi e prestiti nel termine suindicato, dall'Ente a favore del quale sara' pronunciata l'espropriazione.
Contro il piano gli interessati hanno facolta' di presentare opposizione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nello stesso termine suindicato, trascorso il quale l'espropriazione e' pronunciata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da pubblicarsi con le forme ordinarie e da notificarsi, a mezzo di ufficiale giudiziario, all'espropriato ed all'Ente a favore del quale e' pronunciata la espropriazione.
Tale decreto dovra' ordinare l'immediata occupazione dei terreni da parte dell'Ente a cui favore e' pronunciata l'espropriazione, il quale vi provvede direttamente, previa redazione da parte dell'ispettore provinciale agrario di un verbale concernente lo stato di consistenza effettiva dei terreni.
Sull'importo dell'indennita' di espropriazione saranno fatti valere i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico, e lo svincolo della stessa sara' effettuato secondo le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 686 .
I terreni espropriati, entro un anno dalla data della loro occupazione, dovranno essere destinati alla formazione della piccola proprieta' contadina secondo le norme che regolano l'istituzione della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina ed il suo funzionamento.