Art. 1. Articolo unico.
Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di geofisica in Roma, stabilito in L. 26.000.000 annue con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 ottobre 1947, n. 1293 , e' elevato a L. 76.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51.
Alla maggiore spesa di L. 50.000.000, dipendente dall'aumento del, contributo di cui al precedente comma, verra' provveduto a carico e nei limiti dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51, concernente i contributi a istituti e corpi scientifici, e dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione degli esercizi successivi.
Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di geofisica in Roma, stabilito in L. 26.000.000 annue con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 ottobre 1947, n. 1293 , e' elevato a L. 76.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51.
Alla maggiore spesa di L. 50.000.000, dipendente dall'aumento del, contributo di cui al precedente comma, verra' provveduto a carico e nei limiti dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51, concernente i contributi a istituti e corpi scientifici, e dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione degli esercizi successivi.