Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/05/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 56/2021 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL BENE Parte_1 P.IVA_1 MICHELE e dell'avv. BONALUME PAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIURATO GIOVANNI e Controparte_1 P.IVA_2
MELI SERENA
CONVENUTO/I
OGGETTO
Azione di adempimento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 28.12.2020 la società citava in giudizio Parte_1 l'odierno Ente deducente al fine di sentire: - “IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di . ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1 Pt_1
dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il al relativo Controparte_1 Controparte_2 pagamento: I. € 1.215.315,62 per sorte capitale di cui alle fatture riepilogate negli elenchi sub doc. 2; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale….III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto sono scaduti da oltre 6 mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt.2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002…IV. € 33.480,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale….”.
Si costituiva e resisteva in giudizio il , chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
La causa subiva un rinvio per tentativo di bonario componimento;
quindi veniva istruita con CTU contabile per accertare, sulla base della documentazione agli atti di causa (o anche altra da acquisire, pagina 1 di 3
accerti il CTU le somme da pagare a titolo di sorte capitale, interessi di mora, interessi anatocistici, se dovuti. Tenti il CTU la conciliazione della lite.
La causa subiva ulteriori rinvii su richieste di proroga del CTU per l'assolvimento dell'incarico; con istanza dell'11.2.25 la difesa del esponeva che nelle more del presente giudizio veniva istituita CP_1 presso il l'Avvocatura Comunale all'interno della quale si è proceduto al riordino Controparte_1 del contenzioso che ha visto coinvolto il Che da alcune verifiche d'ufficio Controparte_1 emergeva che, verosimilmente, gli importi portati a fondamento del credito vantato dall'odierna attrice in tale giudizio pendente ed iscritto al n.rg. 56/2021 sono stati già oggetto di altro giudizio instaurato innanzi a questo Ill.mo Tribunale;
- Che, in particolare, con il ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al
R.G. n. 5374/2017 del Tribunale di Ragusa, la ingiungeva il Parte_1 pagamento dell'importo complessivo di € 2.181.457,88 “maturato in relazione alle forniture di servizi, beni e prestazioni varie eseguite in favore di quest'ultimo da Parte_2 Controparte_3 [...]
e che hanno successivamente ceduto detto credito a CP_4 CP_5 Parte_1
a mezzo di atti regolarmente notificati” (si veda pagina 1 del ricorso per d.i. che si deposita
[...] sotto all. 1); - Che tale ricorso veniva accolto e che, dunque, il Tribunale di Ragusa emetteva il
Decreto Ingiuntivo n. 245/2018 del 18.01.2018 (v. all. 2); - Che, richiesta l'esecutorietà del suddetto decreto ingiuntivo, il Presidente del Tribunale emetteva Decreto di esecutorietà n. cron. 13362/2018 del 4/7/2018 (v. all. 3); - Che tale decreto ingiuntivo esecutivo veniva azionato con atto di precetto a seguito del quale il formulava opposizione istaurando un giudizio di opposizione Controparte_1 all'esecuzione iscritto al n.r.g.e. 934/2019 del Tribunale di Ragusa. Alla luce di ciò, ovvero della probabile fondatezza dell'eccezione di giudicato esterno, la difesa del comune chiedeva di estendere il mandato al CTU per verificare la corrispondenza delle fatture azionate in monitorio con quelle oggetto del presente giudizio.
Il giudice disponeva contraddittorio sul punto, dando termine per note. Part Con istanza del 12.3.2025 (“ ”) si scusa con il Tribunale e la controparte e Parte_3 rileva che effettivamente a causa di un errore al momento dell'azionamento dei crediti oggetto del presente giudizio non si era avveduta della circostanza che una parte dei crediti oggetto del presente giudizio avevano già costituito oggetto di un precedente provvedimento passato in giudicato. Precisamente i crediti riportati nell'elenco che si allega avevano costituito oggetto del decreto ingiuntivo n. 245/18 il quale è passato in giudicato. Di conseguenza, in relazione ai predetti crediti Part Part riportati nel predetto elenco non prosegue il presente giudizio. Naturalmente NON rinuncia a tali crediti né al provvedimento ottenuto e passato in giudicato ma rinuncia solo a proseguire il presente giudizio.
Il giudice invitava le parti a chiarire per quale credito residua materia del contendere, indicando l'importo ancora in contestazione, le fatture e il periodo in cui il credito è maturato.
La difesa del precisava che l'intero credito vantato da in tale giudizio CP_1 Parte_1 pendente è interamente stato oggetto di precedente giudizio monitorio concluso con provvedimento già passato in giudicato. Ribadiva che la rinuncia di parte attrice è stata accettata dal insisteva CP_1 nella richiesta di estinzione del giudizio e condanna della controparte al pagamento del rimborso delle spese processuali.
Nulla precisava al riguardo parte attrice, ma si limitava a richiedere un rinvio per trattative di definizione del giudizio.
pagina 2 di 3 All'udienza successiva, fissata per la statuizione sulle spese di lite, compare solo il che insiste CP_1 nelle precedenti richieste.
In assenza di contestazione sulla rinuncia e l'accettazione, che anzi appaiono regolari (vds procure alle liti di ambo le parti, comprensive del potere di rinunciare alla lite), deve dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 cpc.
Il terzo e quarto comma dell'art. 306 cod. proc. civ. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve "ex lege" rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, primo comma, cod. proc. civ., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma settimo, Cost. (Cass. 21707/2006).
Le spese di lite vanno liquidate a carico del rinunciante sulla base del valore della causa (vds. domanda) e delle fasi svolte (studio, introduttiva, istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale: dichiara estinto il processo;
liquida, nella misura di complessivi € 27.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, le spese di lite da rimborsare in favore del , che pone a carico del rinunciante Controparte_1 [...]
. Parte_1
Ragusa, 28/05/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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