Articolo 36 della Legge 28 marzo 2001, n. 149
Articolo 35Articolo 37
Versione
27 aprile 2001
Art. 36. 1. Il primo comma dell'articolo 73 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000".
Nota all'art. 36:
- Il testo dell'art. 73 della citata legge n. 184/1983 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 73. - Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.
Se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre armi.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.".
Entrata in vigore il 27 aprile 2001