Articolo 527 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 527.

(Sottrazione di beni ereditari).

I chiamati all'eredita', che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredita' stessa, decadono dalla facolta' di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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