(Sottrazione di beni ereditari).
I chiamati all'eredita', che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredita' stessa, decadono dalla facolta' di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.
[…] Inoltre, non può rinunciare l'erede che abbia sottratto o nascosto beni ereditari (art. 527 c.c. ). […]
Leggi di più…[…] Revoca rinuncia all'eredità: la forma La forma della revoca della rinunzia può avvenire solo mediante accettazione dell'eredità, sia nella sua forma espressa che tacita, ma non si può realizzare in forza del possesso dei beni (art. 485 c.c.) o per effetto di sottrazione o occultamento (art. 527 c.c.) [3]. […]
Leggi di più…[…] Restano, ovviamente salve le seguenti ipotesi: - (art. 527 c.c.): i chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi [c.c. 519] e si considerano eredi puri e semplici nonostante la loro rinunzia [c.c. 459, 476, 494]. - (art. 586 c.c.): in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato [Cost. 42; c.c. 565]. […] Occorre inoltre chiarire che la distinzione appena fatta porta ad escludere la non condivisa costruzione dell'accettazione presunta negli artt. 485 e 527 c.c., ipotesi sopra cennate [6]. […]
Leggi di più…[…] Anche in tal caso la legge lo considera erede puro e semplice; se, ai sensi dell'articolo 527 del codice civile, il chiamato all'eredità ha sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa. […]
Leggi di più…[…] Si tratta, quindi, di un'ipotesi di accettazione dell'eredità che prescinde tanto da qualsiasi manifestazione di volontà, quanto dal compimento di alcun atto da parte del chiamato. L'articolo 527, cod. civ. prevede che i chiamati all'eredità che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia. […]
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