Art. 2.
Mediante convenzione, che in conformita' dello schema allegato sara' stipulata con la Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo e approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, saranno stabilite le modalita' e le garanzie relative alle anticipazioni di cui al precedente articolo e alla fornitura, del nuovo materiale rotabile.
Con legge successiva sara' stabilita la misura del fondo di rinnovo per il materiale rotabile di cui all'art. 1, fondo da costituire a carico dello Stato, a partire dall'anno successivo alla data di immissione in servizio del materiale stesso.
Mediante convenzione, che in conformita' dello schema allegato sara' stipulata con la Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo e approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, saranno stabilite le modalita' e le garanzie relative alle anticipazioni di cui al precedente articolo e alla fornitura, del nuovo materiale rotabile.
Con legge successiva sara' stabilita la misura del fondo di rinnovo per il materiale rotabile di cui all'art. 1, fondo da costituire a carico dello Stato, a partire dall'anno successivo alla data di immissione in servizio del materiale stesso.