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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/10/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 439/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 350 del 26.9.2024, notificata l'1.10.2024; avente ad oggetto: pensione, promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv. Maria Lupoli ed elettivamente Pt_1 domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto in Bologna – appellante nei confronti di:
, rappresentato e difeso dall'avv. Mariagrazia Guardigli ed Parte_2 elettivamente domiciliato nel suo studio in Ravenna – appellato posta in decisione all'udienza collegiale dell'11.9.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva dinanzi al Tribunale di Ravenna, in funzione di Parte_2
Giudice del lavoro, esponendo di aver svolto attività lavorativa utile al raggiungimento dei requisiti pensionistici alle modalità indicate nell'estratto conto analitico dell' che allegava. Pt_1
L'Istituto aveva poi comunicato che la pensione n. 30026435 cat. VR
(Vecchiaia, Colt. e era stata ricalcolata a decorrere CP_1 CP_2 dall'1.7.2020, ai sensi della l. n. 214/2011 e che l'importo mensile della stessa era determinato nella misura netta di € 854,92.
L'interessato, ritenuto erroneo l'importo ed esperiti vanamente i rimedi amministrativi, evidenziava che la pensione era stata calcolata “sulla base dei contributi versati dal 01/06/1977 al 30/06/2020 sia con il sistema retributivo, sia con quello contributivo
Occorre preliminarmente chiarire che all'importo della pensione nel sistema retributivo si arriva:
a) determinando il valore base di calcolo, ovvero la retribuzione pensionabile per le pensioni a carico del Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti oppure il reddito pensionabile per le pensioni a carico delle Gestioni Lavoratori
Autonomi
b) applicando alla suddetta base un coefficiente di rendimento calcolato sulla base del numero dei contributi settimanali accreditati nel conto assicurativo individuale (cosiddetta anzianità contributiva).
Nel caso del sig. siamo in presenza di un assicurato che Parte_2 può far valere contribuzioni afferenti a gestioni diverse entrambe legittimamente versate, che considerate singolarmente, darebbero luogo a trattamenti pensionistici differenziati, sia per quanto riguarda i requisiti del diritto a pensione sia per i criteri di calcolo dell'importo spettante.
L'art. 16 della L. 233/1990 consente la liquidazione di un'unica pensione, ma composta di quote distinte: una per ogni gestione, ciascuna calcolata secondo i criteri di calcolo propri della gestione.
Conseguentemente la pensione del sig. è composta da due Parte_2 distinte quote, una a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e una a carico della Gestione Coltivatori Diretti, calcolate ciascuna autonomamente: la base di calcolo della quota a carico del F.P.L.D. è formata esclusivamente dal valore delle retribuzioni da lavoro dipendente – agricolo e non agricolo – assoggettate a contribuzione e l'anzianità contributiva è costituita dalla somma dei soli contributi da lavoro dipendente;
la base di calcolo della quota a carico
2 della Gestione dei Coltivatori Diretti è formata dai redditi accreditati in qualità di coltivatore diretto.
Se ne deduce incontrovertibilmente che il reddito da coltivatore diretto non va a modificare né tantomeno ad integrare in alcun modo la base pensionabile della quota a carico del F.L.P.D.
La retribuzione e/o il reddito pensionabile devono essere determinati in rapporto diretto con la retribuzione e/o il reddito effettivamente assoggettati a contribuzione nel periodo individuato dalla legge, dai quali se non coincidono comunque non si discostano mai in misura significativa (vedi tutta la normativa in materia di calcolo retributivo delle pensioni dei lavoratori dipendenti, dall'art. 5 del DPR 488/1968 all'art. 3 L. 297/1982 e successive modificazioni e integrazioni.
L'art. 3 della L. 297/1982 fissa il periodo da assumere come base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile le ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
Al riguardo però occorre considerare il fatto che i contributi dei dipendenti agricoli sono accreditati in giornate anziché in settimane, e il legislatore ha fissato specifici criteri per trasformare i contributi agricoli da giornalieri a settimanali”.
Ai fini del calcolo retributivo, rilevante per la misura della pensione,
l'interessato richiamava l'art. 15 della l. n. 153/1969, secondo cui: “1. Agli effetti previsti dall'art. 14 i contributi agricoli giornalieri obbligatori, e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultanti dalla ripartizione.
2. Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa fare valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurative diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola.
3. Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori, e di quelli figurativi per disoccupazione agricola, accreditati nell'anno agrario risulti inferiore a un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'art. 9 comma 2 della L. 04/04/1952 n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione deve essere computato per ciascuna settimana di contribuzione un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti
3 4. La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola”.
Diversamente da quanto ritenuto dall' secondo cui l'espressione Pt_1
“contribuzione diversa da quella agricola” di cui all'art. 15, comma 4, cit. comprenderebbe qualunque contribuzione anche presso gestioni diverse e quindi anche quella da coltivatore diretto, il pensionato evidenziava che l'esclusione disposta dall'art. 15, comma 4, cit. dell'applicazione del comma 3 in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa contribuzione diversa da quella giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola dovesse ritenersi operante per le sole pensioni da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Precisamente,
“Dal punto di vista sistematico se si interpretasse l'art. 15 comma 4 nel senso di comprendere nella dizione “contribuzione diversa da quella agricola” qualunque contribuzione anche presso gestioni diverse e quindi anche quella da coltivatore diretto, dovrebbe adottarsi lo stesso criterio interpretativo per il secondo comma dell'art. 15 ove è adoperata la stessa espressione, ed arrivare a sommare le due retribuzioni.
L'intera disposizione di cui all'art. 15
per questi motivi
si riferisce alla contribuzione da lavoro dipendente e la sola interpretazione plausibile dal punto di vista letterale e logico e che riesca a rendere compatibili le previsioni dei commi 2 e 4, è nel senso di intendere la previsione del comma 4 come limitata alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie da coltivatore diretto.
Nel caso specifico, dunque, non si deve applicare il quarto comma poiché la contribuzione da coltivatore diretto non entra a formare la base pensionabile della quota di pensione da lavoro dipendente, ma viene utilizzata esclusivamente per formare la base pensionabile di una diversa quota di pensione quella a carico della gestione coltivatori diretti, che ha uno sviluppo del tutto autonomo”.
Chiedeva allora la parte al Tribunale di Ravenna:
“In via principale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione accertare e dichiarare il diritto del Sig. , alla riliquidazione della Parte_2 pensione di anzianità cat. VR n. 30026435, con decorrenza dal 01/07/2020, applicando alla fattispecie in discussione, e meglio descritta nella narrativa del presente ricorso, il terzo comma dell'art. 15 L. 153/69 e conseguentemente condannare L' in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Pt_1 alla riliquidazione della pensione di anzianità cat. VR n. 30026435 con decorrenza dal 01/07/2020 ed al pagamento degli importi differenziali arretrati
4 che risulteranno dall'applicazione dei criteri dettati dalla norma sopraindicata, oltre interessi e rivalutazione.
Si specifica inoltre che l'importo della prestazione richiesta, qualora venisse riconosciuta, sarebbe pari a € 1.022,23
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
L' resisteva al ricorso, dichiarando, all'esito della richiesta del Pt_1
Giudice di un conteggio che tenesse conto dell'astratta fondatezza della censura in diritto di controparte, che all'interessato sarebbe spettata, in tale prospettiva, la somma di € 1.028,14, importo su cui il pensionato concordava, rendendo pertanto non più necessaria una C.T.U.
Il Tribunale di Ravenna evidenziava quanto segue: “Lamenta essenzialmente la ricorrente che le contribuzioni quale bracciante agricolo
(subordinato) siano state (anche se sporadiche) erroneamente computate, essendo il relativo ammontare ripartito per tutte le settimane della relativa annata agricola e questo per le ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, senza al contrario considerare le modalità di calcolo create dal legislatore per trasformare i contributi agricoli (espressi per singole giornate) da giornalieri a settimanali.
Ne consegue che anche una sola giornata lavorata in un anno agricolo dà luogo a 52 settimane di contribuzione e quel singolo contributo va diviso per le 52 settimane che compongono l'annata.
Ciò preclude poi di tenere conto dei contributi effettivi in precedenza versati.
In punto di diritto deve richiamarsi il disposto di cui all'art. 15 della L. n.
153/1959 ai sensi del quale …
In realtà, come ritenuto da altra giurisprudenza di merito (Tribunale
Modena, sentenza n. 208/2011), al caso in questione deve essere applicato il 3° comma dell'art. 15, posto che il 4° comma (che prevede l'esclusione dell'applicazione del 3° comma in relazione alle settimane per le quali risulti versata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa), va inteso come “limitato alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie da coltivatore diretto” (Trib. Modena, cit.).
Ovviamente, l'eventualmente errata indicazione della norma giuridica applicabile ad opera della parte non impedisce – iura novit curia – l'applicazione della disposizione corretta, immutati petitum e causa petendi (ossia gli effetti concreti che il ricorrente vuole raggiungere).
5 Ne consegue la determinazione di un rateo mensile complessivo di pensione in favore del ricorrente pari ad € 1.028,14 lordi”.
Il Tribunale, pertanto, così statuiva: “1) accerta la spettanza ab origine di un trattamento pensionistico di 1.028,14 mensili lordi in capo al ricorrente e condanna al pagamento pro futuro di tale rateo, oltre che alla Pt_1 corresponsione degli arretrati dall'inizio del trattamento, oltre accessori di legge su tali differenze pensionistiche arretrate;
2) condanna a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le Pt_1 spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % per rimborso spese generali”.
2. L' ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la Pt_1 riforma, con rigetto dell'originaria domanda.
L'interessato si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con unico articolato motivo l' evidenzia l'erroneità Pt_1 dell'interpretazione dell'art. 15 cit. e dell'art. 7 del d. l. n. 463/1983, conv. nella l.
n. 638/1983, offerta dal Tribunale di Ravenna e dal Tribunale di Modena nella richiamata sentenza n. 208/2011. Precisamente, secondo l'Istituto (di cui si riporta l'argomentazione per maggiore chiarezza), “l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 15 della L. 153/1969, così come attuate dall'Istituto, sono corrette, in quanto il dato testuale del comma 4^ prevede l'esclusione dell'applicabilità del comma 3^ in relazione alle settimane per le quali risulti versata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa.
Questa norma non può logicamente interpretarsi come circoscritta alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo. Attraverso una interpretazione in armonia con le norme dell'ordinamento che regolamentano la materia contributiva e pensionistica, la disposizione in esame deve intendersi applicabile altresì a Gestioni previdenziali diverse, come nella specie quella dei Cotivatori Diretti.
Il sig. è titolare di pensione categoria VR, liquidata in base alla Parte_2 richiesta dello stesso titolare, a carico della Gestione speciale CD CM, in applicazione della disciplina vigente per tale Gestione.
Qualora sussista la sovrapposizione di tipologie contributive per alcuni periodi-, come nella fattispecie che ci occupa, ove sussistono contributi da lavoro autonomo (CD CM) e contribuzione agricola da lavoro dipendente-, per il calcolo della pensione non si applica l'art. 7 del D.L. n. 638/83.
Da ciò consegue che l'importo totale della pensione che viene liquidata non coincide e non può coincidere con la mera somma di due distinti trattamenti calcolati singolarmente e secondo le regole di ciascuna gestione.
6 Il reddito pensionabile da operaio agricolo negli anni interessati dalla duplice contribuzione è costituito dagli importi effettivamente percepiti nelle poche giornate lavorate, i quali vengono ripartiti sull'intero anno.
Quale conseguenza ovvia, dalla suddetta ripartizione si attua un abbassamento della Retribuzione Media Settimanale (R.M.S.) posta a base di calcolo del rateo pensionistico. Sicuramente tale Retribuzione Media risulta essere più bassa di quella che si otterrebbe ove, come vorrebbe anche la decisione di I grado, si potessero applicare le disposizioni di cui al D.L. n.
638/1983.
D'altra parte, la ragione per la quale l'Istituto non può applicare i benefici di calcolo invocati dalla ricorrente è logica e legittima, in quanto, la presenza di una esigua contribuzione maturata per l'attività di operaio agricolo, non può che rappresentare una parte marginale e supplementare rispetto alla contribuzione prevalente, fornita dall'iscrizione alla gestione autonoma CD CM.
Nello specifico, le giornate agricole sono state valorizzate come previsto dalla normativa vigente (legge 233/1990), e cioè trasformando in settimane la contribuzione agricola e moltiplicando le giornate per il coefficiente 0,333.
Pertanto, la quota a carico del FPLD (fondo pensioni lavoratori dipendenti) è stata correttamente calcolata in relazione alla contribuzione agricola dipendente in presenza di contestuale contribuzione autonoma.
Il Giudice di primo grado pur rilevando che la controparte ebbe a svolgere attività lavorativa autonoma, da un lato, ed attività lavorativa dipendente quale bracciante agricolo, dall'altro, con conseguente sovrapposizione di contribuzione autonoma e dipendente, ha, però, sottostimato sostanzialmente la circostanza che la pensione del NG è stata liquidata nella Gestione speciale dei lavoratori
Parte_3
Pertanto il computo della contribuzione è corretto ai sensi dell'art. 15 della legge 153/1969, in quanto alla stessa pensione non sarebbe stato possibile applicare la disposizione di cui all'art. 7 della L. n. 638/83 in quanto la contribuzione da lavoro agricolo dipendente, qualora venga utilizzata per pensioni dei lavoratori autonomi non è soggetta alla rivalutazione prevista dall'art. 7 della citata legge n. 638/1983 e ciò indipendentemente se si tratta di lavoro agricolo a tempo indeterminato ovvero determinato ovvero part-time: in vero, la questione da focalizzare non è quella di errata applicazione del comb. disp. dei commi 3^ e 4^ dell'art. 15 citato, bensì di inapplicabilità del citato art. 7 della L. n. 638/1983 ai trattamenti pensionistici liquidati nella Gestione
Autonoma.
7 Il dettato dell'art.15 della Legge 153/69, invocato dalla parte appellata, prevede come determinare la retribuzione annua, al fine di calcolare la retribuzione media settimanale, come stabilita dall'art.14, nel caso in cui nell'anno vi sia contribuzione da lavoro dipendente agricolo.
Nel caso in cui vi siano contributi agricoli effettivi e figurativi per disoccupazione agricola, questi si ripartiscono in modo uniforme nell'anno e se vi
è altra contribuzione la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è data dalla somma delle retribuzioni agricole ed extra agricole.
Qualora le giornate agricole effettive e figurative per disoccupazione agricola presenti nell'anno, siano inferiori ad un anno di contribuzione, in base alle qualifiche e alla tipologia di pensione (156 gg se per pensionato nella gestione speciale, 270 se per pensionato nel FPLD – Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti), “… deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti.”
L'art 15 aggiunge però:
“La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola.”
La disposizione appena richiamata comporta quale conseguenza che, qualora per l'anno agrario l'assicurato avesse 156 gg come coltivatore diretto, la precedente disposizione non è applicabile e le giornate da considerare sono sempre quelle di lavoro effettivo da distribuire proporzionalmente nell'anno.
Questo è esattamente quanto è avvenuto correttamente nella fase di liquidazione della prestazione della controparte.
La normativa dettata in materia è chiara e non è suscettibile di alcuna interpretazione fuorviante, come invece inteso dal Tribunale di Ravenna.
Ebbene, nella liquidazione dell'importo della pensione di VR in godimento l' ha tenuto perfettamente conto di dette disposizioni normative. Pt_1
Ne consegue, ripetesi, la correttezza dell'operato dei funzionari e per Pt_1
l'effetto, quindi, l'assoluta infondatezza di ogni avversa domanda e/o pretesa, che andrà rigettata con ogni consequenziale provvedimento.
Il Tribunale di Modena, citato nella Sentenza del Tribunale di Ravenna che qui si contesta, sostiene che il comma 4^ dell'art 15 L. 153/1969 debba intendersi applicato ad altra contribuzione da lavoro dipendente non agricolo e non anche a contribuzione da lavoro autonomo (in questo caso CDCM).
Lo stesso argomenta questa sua interpretazione estensiva della legge sostenendo che all'epoca dell'emanazione le gestioni autonome erano soggette a calcolo contributivo e non retributivo, quindi il legislatore col termine
8 “contribuzione diversa” intendeva “contribuzione da diverso lavoro dipendente”
e non “ogni tipo di diversa contribuzione”.
Non si può condividere questa linea interpretativa.
Va aggiunto che, in anni successivi, anche le quote da gestioni autonome sono state inserite nel calcolo retributivo, e nulla è stato mutato nel sopracitato comma 4^; ciò a dimostrare che nel 1969 erano già tutte comprese nella regolamentazione voluta dal Legislatore.
Il Tribunale di Modena, nella decisione citata nella sentenza impugnata, costruisce una interpretazione erronea con cui estende (in palese violazione dell'art. 12 delle Preleggi) la ratio espressa dal Legislatore nel comma 4^ dell'art
15 L. 153/1969, adducendo argomentazioni motivazioni infondate;
in quanto la restrizione alle sole altre contribuzioni da non è espressa nella citata CP_3 norma, né in modo espresso, né minimamente deducibile dal contesto.
Quindi l'interpretazione del Tribunale di Modena, fatta propria da quello di
Ravenna, è palesemente forzata, sia alla luce delle regole vigenti all'epoca, in quanto pretende di leggere ciò che non è previso dalla norma, sia alla luce delle regole successive che prevedono il sistema retributivo anche per le gestioni
Autonome”.
3. L'appello è infondato.
Richiamando, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le chiare linee argomentative svolte in un caso analogo dalla Corte di Appello di Firenze, Sez. lavoro, nella sentenza del 21.3/29.4.2024, n. 180, rileva il Collegio che la Corte di
Cassazione (sentenza n.12218 del 2004) ha chiarito che il terzo comma dell'art. 15 della legge 30 aprile 1969 n. 153, prevede la “elevazione” della contribuzione da lavoro dipendente ai fini del calcolo della relativa pensione, sino alla soglia del parametro che garantisce una copertura integrale del periodo. Ossia, qualora detti contributi giornalieri risultino inferiori all'anno, e cioè non coprano esattamente tutte le settimane dell'anno, la settimana coperta solo parzialmente deve considerarsi come settimana intera. Si tratta di una norma, che introducendo una sorta di contribuzione figurativa, risulta indubbiamente dettata a favore dei lavoratori agricoli dipendenti, che conseguono così un incremento della prestazione pensionistica.
Il successivo comma prevede un'ipotesi nella quale la “elevazione” prevista dal comma 3 non opera: “4 la disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola”.
Il Tribunale di Grosseto, citando a sua volta una decisione del Tribunale di
Modena, ha ritenuto che: Un simile effetto distorto potrebbe essere evitato
9 applicando alla fattispecie in esame l'art. 15 comma 3 L. 153/69 e, al riguardo, non paiono dirimenti le argomentazioni addotte dall' … a sostegno della inapplicabilità della citata disposizione al caso in esame per effetto della previsione del comma 4 del medesimo articolo e sul rilievo che “contribuzione diversa da quella agricola“ sia qualunque contribuzione, compresa quella da coltivatore diretto. È vero che l'art. 15 comma 4 esclude l'applicazione del comma precedente in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola. Tuttavia, occorre considerare che la L. 153/69, emanata nella vigenza del sistema di calcolo retributivo riservato alle sole contribuzioni di lavoro dipendente, deve intendersi riferita alle sole prestazioni da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Ciò appare avvalorato dal tenore dell'art. 14, richiamato dal comma 1 dell'art. 15, che disciplina la retribuzione pensionabile delle pensioni basate solo sulla contribuzione da lavoro dipendente. Dal punto di vista sistematico, se si interpretasse l'art. 15 comma 3 nel senso voluto dall' … comprendendo nella dizione “contribuzione diversa da quella agricola” qualunque contribuzione anche presso gestioni diverse e quindi anche quella da coltivatore diretto, dovrebbe adottarsi lo stesso criterio interpretativo per il secondo comma dell'art. 15, ove è adoperata la stessa espressione, ed arrivare a sommare le due retribuzioni. L'intera disposizione di cui all' art. 15 sembra riferirsi a contribuzione da lavoro dipendente e la sola interpretazione plausibile dal punto di vista letterale e logico, e che riesca a rendere compatibili le previsioni dei commi 2 e 4 è nel senso di intendere la previsione del comma 4 come limitata alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie da coltivatore diretto”.
Questa impostazione merita di essere condivisa.
La Corte Costituzionale (sentenza n. 264/1994), occupandosi della norma a monte, ossia dell'art. 3 comma 8 della legge 297/82, ha chiarito che: “Con le sentenze nn. 307 del 1989 e 428 del 1992, questa Corte ha già esaminato gli effetti che il meccanismo stabilito dalla norma impugnata determinava in talune ipotesi particolari ed ha ritenuto che fosse irrazionale e privo di giustificazione che alla prosecuzione volontaria nell'assicurazione da parte del lavoratore che abbia già conseguito l'anzianità contributiva minima prescritta per il diritto a pensione, possa conseguire il risultato di una pensione di vecchiaia inferiore a quella che gli sarebbe spettata ove avesse omesso di effettuare la contribuzione volontaria.
10 L'incongruenza logica di un simile risultato con le finalità proprie della contribuzione volontaria è stata indicata, nelle suddette pronunzie, come elemento meramente rafforzativo di una valutazione di irrazionalità che la questione oggi sottoposta all'esame di questa Corte consente di riaffermare in radice ed in termini più generali.
Le varie leggi che si sono succedute a partire dal d.P.R. 27 aprile 1968 n.
488 hanno variamente disciplinato l'individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile perseguendo, di volta in volta, la finalità di semplificare il sistema, ovvero di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione, oppure, al contrario, di attenuare il disavanzo del sistema previdenziale. Le scelte operate al riguardo dal legislatore rientrano nell'ambito della discrezionalità politica, ma esse possono essere sindacate da questa Corte nella misura in cui esse diano luogo a risultati palesemente irrazionali o comunque contrari ai principi costituzionali che regolano la materia.
Orbene, è palesemente contrario al principio di razionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione - "che implica l'esigenza di conformità dell'ordinamento a valori di giustizia e di equità" (sentenza n. 421 del 1991) che all'inserimento di un periodo di contribuzione obbligatoria nella base di calcolo della pensione consegua, in un sistema che prende in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile solo l'ultimo periodo lavorativo
(in quanto si presume più favorevole per il lavoratore), come unico effetto, un depauperamento del trattamento pensionistico di vecchiaia rispetto a quello già ottenibile ove in tale periodo non vi fosse stata contribuzione alcuna ed il periodo stesso non fosse stato quindi computabile a nessun effetto (neppure, quindi, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva): è, cioè, irragionevole e ingiusto che a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda una riduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della pensione per effetto della precedente contribuzione. Questo è invece quanto può verificarsi, per effetto del meccanismo delineato dalla norma in esame, allorquando le ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione comprendano periodi di contribuzione obbligatoria
(non necessari ai fini del perfezionamento del requisito della minima anzianità contributiva) di importo notevolmente inferiore a quello della contribuzione obbligatoria precedente. E tale depauperamento, incidendo in questo caso sulla proporzionalità tra il trattamento pensionistico e la quantità e la qualità del lavoro prestato durante il servizio attivo, viola anche l'articolo 36, oltre che il principio di adeguatezza di cui all'articolo 38, secondo comma, della
Costituzione.
11 Questo si è verificato nei casi rappresentati dall'ordinanza di remissione per effetto di nuove attività di lavoro meno retribuite” (si veda anche la successiva sentenza n. 82 del 2017).
La Corte Costituzionale, nella sentenza del 1994, ha ritenuto peraltro superata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 cit., portata alla sua attenzione insieme a quella relativa all'art. 3 della legge 297/1982, proprio in esito alla decisione assunta in ordine a tale ultima norma.
Il principio affermato dalla Corte Costituzionale è chiaro;
è palesemente contrario al principio di razionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione - “che implica l'esigenza di conformità dell'ordinamento a valori di giustizia e di equità"
(sentenza n. 421 del 1991) - che all'inserimento di un periodo di contribuzione obbligatoria nella base di calcolo della pensione consegua, in un sistema che prende in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile solo l'ultimo periodo lavorativo (in quanto si presume più favorevole per il lavoratore), come unico effetto, un depauperamento del trattamento pensionistico di vecchiaia rispetto a quello già ottenibile ove in tale periodo non vi fosse stata contribuzione alcuna ed il periodo stesso non fosse stato quindi computabile a nessun effetto.
Stabiliti questi parametri, e ritenuto che l'ipotesi prevista dal comma 4 del più volte citato art. 15 non riguardi i contributi diversi da quelli da lavoro dipendente, sembra alla Corte che la soluzione adottata nella sentenza appellata sia la sola capace di riportare a coerenza il sistema. I contributi giornalieri versati come lavoratore dipendente agricolo possono essere elevati ad integrare altrettanti contributi settimanali ma non possono coprire l'intero periodo preso in considerazione dalla l. n. 297/1982 art.
3. Ai fini della pensione, per quanto riguarda la parte connessa al lavoro dipendente, devono quindi essere presi in considerazione gli altri contributi, anche se più risalenti nel tempo.
La Corte di Appello di Firenze, nella sentenza le cui motivazioni sono qui richiamate, evidenzia che anche il Tribunale di Ancona (sentenza n.161 del 2021) ha ritenuto che: “la tesi dell'secondo cui, anche nel caso di contribuzione versata per poche giornate si debbano considerare coperte 52 settimane, non convince, non trovando tale meccanismo copertura normativa nel citato comma 1. Tale norma, infatti, si limita a prevedere che i contributi agricoli giornalieri versati si vadano a ripartire nelle settimane che compongono l'anno ma tale norma va letta congiuntamente al terzo comma secondo cui non è ammesso che una settimana contenga un numero di contributi inferiore in base a determinati rapporti, ragion per cui vanno integrate fino a 3 giornate, per gli uomini, ed a 2 giornate, per le donne e per i ragazzi, le settimane coperte di sola contribuzione agricola per un numero inferiore di giornate.
12 Non rileva, si nota infine, l'inapplicabilità dell'art. 7 del d.l. n. 463/1983 convertito nella l. n. 638/1983, dedotta dall' in quanto non soltanto la Pt_1 norma non è stata invocata dal pensionato ma inerisce non alla quantificazione della pensione oggetto del presente giudizio, ma al diritto alla stessa e, quindi, non rileva nel caso di specie in cui parte appellata aveva già contribuzione sufficiente per accedere alla pensione1.
5. L'appello va allora respinto, con conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese di lite del grado segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
1 V. la sentenza n. 680/2019 della Corte d'Appello di Torino, secondo cui “… si tratta di due previsioni normative riguardanti distinte e diverse tematiche del procedimento pensionistico. Infatti, mentre l'articolo 15 Legge 153/69 si occupa di individuare la misura della pensione, l'art. 7 legge 638/83 spiega i criteri per il calcolo dei contributi ai fini della maturazione del diritto. Ora, l'articolo 7 della Legge 638 del 1983 disciplina il sistema di accreditamento dei contributi al fine della maturazione del diritto alla pensione. Spiega i criteri di individuazione delle settimane contributive necessarie per il diritto a pensione, rapportate alle effettive ore lavorate (ed accreditate a livello contributivo). Al comma 9, la norma disciplina l'ipotesi di liquidazione della pensione a carico della gestione obbligatoria per i dipendenti agricoli. Il disposto chiarisce i criteri per individuare il monte contributivo dell'operaio agricolo e la relativa maturazione del diritto a pensione. Il lavoratore che intende chiedere il pensionamento a carico della gestione obbligatoria deve aver maturato i requisiti contributivi indicati in detta norma (dal primo gennaio 1984). E' l'ipotesi tipica del dipendente agricolo che ha svolto la sua intera (o maggiore) carriera lavorativa in condizioni di lavoro subordinato e che chiede di andare in pensione con liquidazione a carico della gestione obbligatoria. In quel caso l'elevazione fino al 5,19 per settimana agricola sarà applicata per verificare la sussistenza delle 5460 giornate, che – unite ai 35anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria - gli consentiranno di ottenere la pensione. Deve comunque essere evidenziato che l'appellato (ricorrente in primo grado) non ha richiesto alcuna elevazione ex art. 7 comma 9 legge 638/83, già avendo copertura contributiva sufficiente al diritto a pensione presso la gestione autonoma. E' l' stesso a darne conferma quando ha rilasciato l'estratto contributivo precedente Pt_1 la domanda di pensionamento (doc.2 di parte ricorrente in primo grado). Dal documento certificativo risulta infatti che (relativamente al periodo di compresenza dei contributi autonomo/subordinato 2009-2013) nelle settimane da dipendente agricolo la contribuzione versata rileva solo per la misura della pensione e non anche per il diritto. Quest'ultimo già maturato sulla posizione da lavoratore autonomo”.
13 condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore della procuratrice dell'appellato; dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna l'11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 439/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 350 del 26.9.2024, notificata l'1.10.2024; avente ad oggetto: pensione, promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv. Maria Lupoli ed elettivamente Pt_1 domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto in Bologna – appellante nei confronti di:
, rappresentato e difeso dall'avv. Mariagrazia Guardigli ed Parte_2 elettivamente domiciliato nel suo studio in Ravenna – appellato posta in decisione all'udienza collegiale dell'11.9.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva dinanzi al Tribunale di Ravenna, in funzione di Parte_2
Giudice del lavoro, esponendo di aver svolto attività lavorativa utile al raggiungimento dei requisiti pensionistici alle modalità indicate nell'estratto conto analitico dell' che allegava. Pt_1
L'Istituto aveva poi comunicato che la pensione n. 30026435 cat. VR
(Vecchiaia, Colt. e era stata ricalcolata a decorrere CP_1 CP_2 dall'1.7.2020, ai sensi della l. n. 214/2011 e che l'importo mensile della stessa era determinato nella misura netta di € 854,92.
L'interessato, ritenuto erroneo l'importo ed esperiti vanamente i rimedi amministrativi, evidenziava che la pensione era stata calcolata “sulla base dei contributi versati dal 01/06/1977 al 30/06/2020 sia con il sistema retributivo, sia con quello contributivo
Occorre preliminarmente chiarire che all'importo della pensione nel sistema retributivo si arriva:
a) determinando il valore base di calcolo, ovvero la retribuzione pensionabile per le pensioni a carico del Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti oppure il reddito pensionabile per le pensioni a carico delle Gestioni Lavoratori
Autonomi
b) applicando alla suddetta base un coefficiente di rendimento calcolato sulla base del numero dei contributi settimanali accreditati nel conto assicurativo individuale (cosiddetta anzianità contributiva).
Nel caso del sig. siamo in presenza di un assicurato che Parte_2 può far valere contribuzioni afferenti a gestioni diverse entrambe legittimamente versate, che considerate singolarmente, darebbero luogo a trattamenti pensionistici differenziati, sia per quanto riguarda i requisiti del diritto a pensione sia per i criteri di calcolo dell'importo spettante.
L'art. 16 della L. 233/1990 consente la liquidazione di un'unica pensione, ma composta di quote distinte: una per ogni gestione, ciascuna calcolata secondo i criteri di calcolo propri della gestione.
Conseguentemente la pensione del sig. è composta da due Parte_2 distinte quote, una a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e una a carico della Gestione Coltivatori Diretti, calcolate ciascuna autonomamente: la base di calcolo della quota a carico del F.P.L.D. è formata esclusivamente dal valore delle retribuzioni da lavoro dipendente – agricolo e non agricolo – assoggettate a contribuzione e l'anzianità contributiva è costituita dalla somma dei soli contributi da lavoro dipendente;
la base di calcolo della quota a carico
2 della Gestione dei Coltivatori Diretti è formata dai redditi accreditati in qualità di coltivatore diretto.
Se ne deduce incontrovertibilmente che il reddito da coltivatore diretto non va a modificare né tantomeno ad integrare in alcun modo la base pensionabile della quota a carico del F.L.P.D.
La retribuzione e/o il reddito pensionabile devono essere determinati in rapporto diretto con la retribuzione e/o il reddito effettivamente assoggettati a contribuzione nel periodo individuato dalla legge, dai quali se non coincidono comunque non si discostano mai in misura significativa (vedi tutta la normativa in materia di calcolo retributivo delle pensioni dei lavoratori dipendenti, dall'art. 5 del DPR 488/1968 all'art. 3 L. 297/1982 e successive modificazioni e integrazioni.
L'art. 3 della L. 297/1982 fissa il periodo da assumere come base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile le ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
Al riguardo però occorre considerare il fatto che i contributi dei dipendenti agricoli sono accreditati in giornate anziché in settimane, e il legislatore ha fissato specifici criteri per trasformare i contributi agricoli da giornalieri a settimanali”.
Ai fini del calcolo retributivo, rilevante per la misura della pensione,
l'interessato richiamava l'art. 15 della l. n. 153/1969, secondo cui: “1. Agli effetti previsti dall'art. 14 i contributi agricoli giornalieri obbligatori, e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultanti dalla ripartizione.
2. Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa fare valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurative diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola.
3. Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori, e di quelli figurativi per disoccupazione agricola, accreditati nell'anno agrario risulti inferiore a un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'art. 9 comma 2 della L. 04/04/1952 n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione deve essere computato per ciascuna settimana di contribuzione un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti
3 4. La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola”.
Diversamente da quanto ritenuto dall' secondo cui l'espressione Pt_1
“contribuzione diversa da quella agricola” di cui all'art. 15, comma 4, cit. comprenderebbe qualunque contribuzione anche presso gestioni diverse e quindi anche quella da coltivatore diretto, il pensionato evidenziava che l'esclusione disposta dall'art. 15, comma 4, cit. dell'applicazione del comma 3 in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa contribuzione diversa da quella giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola dovesse ritenersi operante per le sole pensioni da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Precisamente,
“Dal punto di vista sistematico se si interpretasse l'art. 15 comma 4 nel senso di comprendere nella dizione “contribuzione diversa da quella agricola” qualunque contribuzione anche presso gestioni diverse e quindi anche quella da coltivatore diretto, dovrebbe adottarsi lo stesso criterio interpretativo per il secondo comma dell'art. 15 ove è adoperata la stessa espressione, ed arrivare a sommare le due retribuzioni.
L'intera disposizione di cui all'art. 15
per questi motivi
si riferisce alla contribuzione da lavoro dipendente e la sola interpretazione plausibile dal punto di vista letterale e logico e che riesca a rendere compatibili le previsioni dei commi 2 e 4, è nel senso di intendere la previsione del comma 4 come limitata alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie da coltivatore diretto.
Nel caso specifico, dunque, non si deve applicare il quarto comma poiché la contribuzione da coltivatore diretto non entra a formare la base pensionabile della quota di pensione da lavoro dipendente, ma viene utilizzata esclusivamente per formare la base pensionabile di una diversa quota di pensione quella a carico della gestione coltivatori diretti, che ha uno sviluppo del tutto autonomo”.
Chiedeva allora la parte al Tribunale di Ravenna:
“In via principale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione accertare e dichiarare il diritto del Sig. , alla riliquidazione della Parte_2 pensione di anzianità cat. VR n. 30026435, con decorrenza dal 01/07/2020, applicando alla fattispecie in discussione, e meglio descritta nella narrativa del presente ricorso, il terzo comma dell'art. 15 L. 153/69 e conseguentemente condannare L' in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Pt_1 alla riliquidazione della pensione di anzianità cat. VR n. 30026435 con decorrenza dal 01/07/2020 ed al pagamento degli importi differenziali arretrati
4 che risulteranno dall'applicazione dei criteri dettati dalla norma sopraindicata, oltre interessi e rivalutazione.
Si specifica inoltre che l'importo della prestazione richiesta, qualora venisse riconosciuta, sarebbe pari a € 1.022,23
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
L' resisteva al ricorso, dichiarando, all'esito della richiesta del Pt_1
Giudice di un conteggio che tenesse conto dell'astratta fondatezza della censura in diritto di controparte, che all'interessato sarebbe spettata, in tale prospettiva, la somma di € 1.028,14, importo su cui il pensionato concordava, rendendo pertanto non più necessaria una C.T.U.
Il Tribunale di Ravenna evidenziava quanto segue: “Lamenta essenzialmente la ricorrente che le contribuzioni quale bracciante agricolo
(subordinato) siano state (anche se sporadiche) erroneamente computate, essendo il relativo ammontare ripartito per tutte le settimane della relativa annata agricola e questo per le ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, senza al contrario considerare le modalità di calcolo create dal legislatore per trasformare i contributi agricoli (espressi per singole giornate) da giornalieri a settimanali.
Ne consegue che anche una sola giornata lavorata in un anno agricolo dà luogo a 52 settimane di contribuzione e quel singolo contributo va diviso per le 52 settimane che compongono l'annata.
Ciò preclude poi di tenere conto dei contributi effettivi in precedenza versati.
In punto di diritto deve richiamarsi il disposto di cui all'art. 15 della L. n.
153/1959 ai sensi del quale …
In realtà, come ritenuto da altra giurisprudenza di merito (Tribunale
Modena, sentenza n. 208/2011), al caso in questione deve essere applicato il 3° comma dell'art. 15, posto che il 4° comma (che prevede l'esclusione dell'applicazione del 3° comma in relazione alle settimane per le quali risulti versata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa), va inteso come “limitato alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie da coltivatore diretto” (Trib. Modena, cit.).
Ovviamente, l'eventualmente errata indicazione della norma giuridica applicabile ad opera della parte non impedisce – iura novit curia – l'applicazione della disposizione corretta, immutati petitum e causa petendi (ossia gli effetti concreti che il ricorrente vuole raggiungere).
5 Ne consegue la determinazione di un rateo mensile complessivo di pensione in favore del ricorrente pari ad € 1.028,14 lordi”.
Il Tribunale, pertanto, così statuiva: “1) accerta la spettanza ab origine di un trattamento pensionistico di 1.028,14 mensili lordi in capo al ricorrente e condanna al pagamento pro futuro di tale rateo, oltre che alla Pt_1 corresponsione degli arretrati dall'inizio del trattamento, oltre accessori di legge su tali differenze pensionistiche arretrate;
2) condanna a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le Pt_1 spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % per rimborso spese generali”.
2. L' ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la Pt_1 riforma, con rigetto dell'originaria domanda.
L'interessato si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con unico articolato motivo l' evidenzia l'erroneità Pt_1 dell'interpretazione dell'art. 15 cit. e dell'art. 7 del d. l. n. 463/1983, conv. nella l.
n. 638/1983, offerta dal Tribunale di Ravenna e dal Tribunale di Modena nella richiamata sentenza n. 208/2011. Precisamente, secondo l'Istituto (di cui si riporta l'argomentazione per maggiore chiarezza), “l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 15 della L. 153/1969, così come attuate dall'Istituto, sono corrette, in quanto il dato testuale del comma 4^ prevede l'esclusione dell'applicabilità del comma 3^ in relazione alle settimane per le quali risulti versata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa.
Questa norma non può logicamente interpretarsi come circoscritta alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo. Attraverso una interpretazione in armonia con le norme dell'ordinamento che regolamentano la materia contributiva e pensionistica, la disposizione in esame deve intendersi applicabile altresì a Gestioni previdenziali diverse, come nella specie quella dei Cotivatori Diretti.
Il sig. è titolare di pensione categoria VR, liquidata in base alla Parte_2 richiesta dello stesso titolare, a carico della Gestione speciale CD CM, in applicazione della disciplina vigente per tale Gestione.
Qualora sussista la sovrapposizione di tipologie contributive per alcuni periodi-, come nella fattispecie che ci occupa, ove sussistono contributi da lavoro autonomo (CD CM) e contribuzione agricola da lavoro dipendente-, per il calcolo della pensione non si applica l'art. 7 del D.L. n. 638/83.
Da ciò consegue che l'importo totale della pensione che viene liquidata non coincide e non può coincidere con la mera somma di due distinti trattamenti calcolati singolarmente e secondo le regole di ciascuna gestione.
6 Il reddito pensionabile da operaio agricolo negli anni interessati dalla duplice contribuzione è costituito dagli importi effettivamente percepiti nelle poche giornate lavorate, i quali vengono ripartiti sull'intero anno.
Quale conseguenza ovvia, dalla suddetta ripartizione si attua un abbassamento della Retribuzione Media Settimanale (R.M.S.) posta a base di calcolo del rateo pensionistico. Sicuramente tale Retribuzione Media risulta essere più bassa di quella che si otterrebbe ove, come vorrebbe anche la decisione di I grado, si potessero applicare le disposizioni di cui al D.L. n.
638/1983.
D'altra parte, la ragione per la quale l'Istituto non può applicare i benefici di calcolo invocati dalla ricorrente è logica e legittima, in quanto, la presenza di una esigua contribuzione maturata per l'attività di operaio agricolo, non può che rappresentare una parte marginale e supplementare rispetto alla contribuzione prevalente, fornita dall'iscrizione alla gestione autonoma CD CM.
Nello specifico, le giornate agricole sono state valorizzate come previsto dalla normativa vigente (legge 233/1990), e cioè trasformando in settimane la contribuzione agricola e moltiplicando le giornate per il coefficiente 0,333.
Pertanto, la quota a carico del FPLD (fondo pensioni lavoratori dipendenti) è stata correttamente calcolata in relazione alla contribuzione agricola dipendente in presenza di contestuale contribuzione autonoma.
Il Giudice di primo grado pur rilevando che la controparte ebbe a svolgere attività lavorativa autonoma, da un lato, ed attività lavorativa dipendente quale bracciante agricolo, dall'altro, con conseguente sovrapposizione di contribuzione autonoma e dipendente, ha, però, sottostimato sostanzialmente la circostanza che la pensione del NG è stata liquidata nella Gestione speciale dei lavoratori
Parte_3
Pertanto il computo della contribuzione è corretto ai sensi dell'art. 15 della legge 153/1969, in quanto alla stessa pensione non sarebbe stato possibile applicare la disposizione di cui all'art. 7 della L. n. 638/83 in quanto la contribuzione da lavoro agricolo dipendente, qualora venga utilizzata per pensioni dei lavoratori autonomi non è soggetta alla rivalutazione prevista dall'art. 7 della citata legge n. 638/1983 e ciò indipendentemente se si tratta di lavoro agricolo a tempo indeterminato ovvero determinato ovvero part-time: in vero, la questione da focalizzare non è quella di errata applicazione del comb. disp. dei commi 3^ e 4^ dell'art. 15 citato, bensì di inapplicabilità del citato art. 7 della L. n. 638/1983 ai trattamenti pensionistici liquidati nella Gestione
Autonoma.
7 Il dettato dell'art.15 della Legge 153/69, invocato dalla parte appellata, prevede come determinare la retribuzione annua, al fine di calcolare la retribuzione media settimanale, come stabilita dall'art.14, nel caso in cui nell'anno vi sia contribuzione da lavoro dipendente agricolo.
Nel caso in cui vi siano contributi agricoli effettivi e figurativi per disoccupazione agricola, questi si ripartiscono in modo uniforme nell'anno e se vi
è altra contribuzione la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è data dalla somma delle retribuzioni agricole ed extra agricole.
Qualora le giornate agricole effettive e figurative per disoccupazione agricola presenti nell'anno, siano inferiori ad un anno di contribuzione, in base alle qualifiche e alla tipologia di pensione (156 gg se per pensionato nella gestione speciale, 270 se per pensionato nel FPLD – Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti), “… deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti.”
L'art 15 aggiunge però:
“La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola.”
La disposizione appena richiamata comporta quale conseguenza che, qualora per l'anno agrario l'assicurato avesse 156 gg come coltivatore diretto, la precedente disposizione non è applicabile e le giornate da considerare sono sempre quelle di lavoro effettivo da distribuire proporzionalmente nell'anno.
Questo è esattamente quanto è avvenuto correttamente nella fase di liquidazione della prestazione della controparte.
La normativa dettata in materia è chiara e non è suscettibile di alcuna interpretazione fuorviante, come invece inteso dal Tribunale di Ravenna.
Ebbene, nella liquidazione dell'importo della pensione di VR in godimento l' ha tenuto perfettamente conto di dette disposizioni normative. Pt_1
Ne consegue, ripetesi, la correttezza dell'operato dei funzionari e per Pt_1
l'effetto, quindi, l'assoluta infondatezza di ogni avversa domanda e/o pretesa, che andrà rigettata con ogni consequenziale provvedimento.
Il Tribunale di Modena, citato nella Sentenza del Tribunale di Ravenna che qui si contesta, sostiene che il comma 4^ dell'art 15 L. 153/1969 debba intendersi applicato ad altra contribuzione da lavoro dipendente non agricolo e non anche a contribuzione da lavoro autonomo (in questo caso CDCM).
Lo stesso argomenta questa sua interpretazione estensiva della legge sostenendo che all'epoca dell'emanazione le gestioni autonome erano soggette a calcolo contributivo e non retributivo, quindi il legislatore col termine
8 “contribuzione diversa” intendeva “contribuzione da diverso lavoro dipendente”
e non “ogni tipo di diversa contribuzione”.
Non si può condividere questa linea interpretativa.
Va aggiunto che, in anni successivi, anche le quote da gestioni autonome sono state inserite nel calcolo retributivo, e nulla è stato mutato nel sopracitato comma 4^; ciò a dimostrare che nel 1969 erano già tutte comprese nella regolamentazione voluta dal Legislatore.
Il Tribunale di Modena, nella decisione citata nella sentenza impugnata, costruisce una interpretazione erronea con cui estende (in palese violazione dell'art. 12 delle Preleggi) la ratio espressa dal Legislatore nel comma 4^ dell'art
15 L. 153/1969, adducendo argomentazioni motivazioni infondate;
in quanto la restrizione alle sole altre contribuzioni da non è espressa nella citata CP_3 norma, né in modo espresso, né minimamente deducibile dal contesto.
Quindi l'interpretazione del Tribunale di Modena, fatta propria da quello di
Ravenna, è palesemente forzata, sia alla luce delle regole vigenti all'epoca, in quanto pretende di leggere ciò che non è previso dalla norma, sia alla luce delle regole successive che prevedono il sistema retributivo anche per le gestioni
Autonome”.
3. L'appello è infondato.
Richiamando, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le chiare linee argomentative svolte in un caso analogo dalla Corte di Appello di Firenze, Sez. lavoro, nella sentenza del 21.3/29.4.2024, n. 180, rileva il Collegio che la Corte di
Cassazione (sentenza n.12218 del 2004) ha chiarito che il terzo comma dell'art. 15 della legge 30 aprile 1969 n. 153, prevede la “elevazione” della contribuzione da lavoro dipendente ai fini del calcolo della relativa pensione, sino alla soglia del parametro che garantisce una copertura integrale del periodo. Ossia, qualora detti contributi giornalieri risultino inferiori all'anno, e cioè non coprano esattamente tutte le settimane dell'anno, la settimana coperta solo parzialmente deve considerarsi come settimana intera. Si tratta di una norma, che introducendo una sorta di contribuzione figurativa, risulta indubbiamente dettata a favore dei lavoratori agricoli dipendenti, che conseguono così un incremento della prestazione pensionistica.
Il successivo comma prevede un'ipotesi nella quale la “elevazione” prevista dal comma 3 non opera: “4 la disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola”.
Il Tribunale di Grosseto, citando a sua volta una decisione del Tribunale di
Modena, ha ritenuto che: Un simile effetto distorto potrebbe essere evitato
9 applicando alla fattispecie in esame l'art. 15 comma 3 L. 153/69 e, al riguardo, non paiono dirimenti le argomentazioni addotte dall' … a sostegno della inapplicabilità della citata disposizione al caso in esame per effetto della previsione del comma 4 del medesimo articolo e sul rilievo che “contribuzione diversa da quella agricola“ sia qualunque contribuzione, compresa quella da coltivatore diretto. È vero che l'art. 15 comma 4 esclude l'applicazione del comma precedente in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola. Tuttavia, occorre considerare che la L. 153/69, emanata nella vigenza del sistema di calcolo retributivo riservato alle sole contribuzioni di lavoro dipendente, deve intendersi riferita alle sole prestazioni da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Ciò appare avvalorato dal tenore dell'art. 14, richiamato dal comma 1 dell'art. 15, che disciplina la retribuzione pensionabile delle pensioni basate solo sulla contribuzione da lavoro dipendente. Dal punto di vista sistematico, se si interpretasse l'art. 15 comma 3 nel senso voluto dall' … comprendendo nella dizione “contribuzione diversa da quella agricola” qualunque contribuzione anche presso gestioni diverse e quindi anche quella da coltivatore diretto, dovrebbe adottarsi lo stesso criterio interpretativo per il secondo comma dell'art. 15, ove è adoperata la stessa espressione, ed arrivare a sommare le due retribuzioni. L'intera disposizione di cui all' art. 15 sembra riferirsi a contribuzione da lavoro dipendente e la sola interpretazione plausibile dal punto di vista letterale e logico, e che riesca a rendere compatibili le previsioni dei commi 2 e 4 è nel senso di intendere la previsione del comma 4 come limitata alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie da coltivatore diretto”.
Questa impostazione merita di essere condivisa.
La Corte Costituzionale (sentenza n. 264/1994), occupandosi della norma a monte, ossia dell'art. 3 comma 8 della legge 297/82, ha chiarito che: “Con le sentenze nn. 307 del 1989 e 428 del 1992, questa Corte ha già esaminato gli effetti che il meccanismo stabilito dalla norma impugnata determinava in talune ipotesi particolari ed ha ritenuto che fosse irrazionale e privo di giustificazione che alla prosecuzione volontaria nell'assicurazione da parte del lavoratore che abbia già conseguito l'anzianità contributiva minima prescritta per il diritto a pensione, possa conseguire il risultato di una pensione di vecchiaia inferiore a quella che gli sarebbe spettata ove avesse omesso di effettuare la contribuzione volontaria.
10 L'incongruenza logica di un simile risultato con le finalità proprie della contribuzione volontaria è stata indicata, nelle suddette pronunzie, come elemento meramente rafforzativo di una valutazione di irrazionalità che la questione oggi sottoposta all'esame di questa Corte consente di riaffermare in radice ed in termini più generali.
Le varie leggi che si sono succedute a partire dal d.P.R. 27 aprile 1968 n.
488 hanno variamente disciplinato l'individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile perseguendo, di volta in volta, la finalità di semplificare il sistema, ovvero di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione, oppure, al contrario, di attenuare il disavanzo del sistema previdenziale. Le scelte operate al riguardo dal legislatore rientrano nell'ambito della discrezionalità politica, ma esse possono essere sindacate da questa Corte nella misura in cui esse diano luogo a risultati palesemente irrazionali o comunque contrari ai principi costituzionali che regolano la materia.
Orbene, è palesemente contrario al principio di razionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione - "che implica l'esigenza di conformità dell'ordinamento a valori di giustizia e di equità" (sentenza n. 421 del 1991) che all'inserimento di un periodo di contribuzione obbligatoria nella base di calcolo della pensione consegua, in un sistema che prende in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile solo l'ultimo periodo lavorativo
(in quanto si presume più favorevole per il lavoratore), come unico effetto, un depauperamento del trattamento pensionistico di vecchiaia rispetto a quello già ottenibile ove in tale periodo non vi fosse stata contribuzione alcuna ed il periodo stesso non fosse stato quindi computabile a nessun effetto (neppure, quindi, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva): è, cioè, irragionevole e ingiusto che a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda una riduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della pensione per effetto della precedente contribuzione. Questo è invece quanto può verificarsi, per effetto del meccanismo delineato dalla norma in esame, allorquando le ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione comprendano periodi di contribuzione obbligatoria
(non necessari ai fini del perfezionamento del requisito della minima anzianità contributiva) di importo notevolmente inferiore a quello della contribuzione obbligatoria precedente. E tale depauperamento, incidendo in questo caso sulla proporzionalità tra il trattamento pensionistico e la quantità e la qualità del lavoro prestato durante il servizio attivo, viola anche l'articolo 36, oltre che il principio di adeguatezza di cui all'articolo 38, secondo comma, della
Costituzione.
11 Questo si è verificato nei casi rappresentati dall'ordinanza di remissione per effetto di nuove attività di lavoro meno retribuite” (si veda anche la successiva sentenza n. 82 del 2017).
La Corte Costituzionale, nella sentenza del 1994, ha ritenuto peraltro superata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 cit., portata alla sua attenzione insieme a quella relativa all'art. 3 della legge 297/1982, proprio in esito alla decisione assunta in ordine a tale ultima norma.
Il principio affermato dalla Corte Costituzionale è chiaro;
è palesemente contrario al principio di razionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione - “che implica l'esigenza di conformità dell'ordinamento a valori di giustizia e di equità"
(sentenza n. 421 del 1991) - che all'inserimento di un periodo di contribuzione obbligatoria nella base di calcolo della pensione consegua, in un sistema che prende in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile solo l'ultimo periodo lavorativo (in quanto si presume più favorevole per il lavoratore), come unico effetto, un depauperamento del trattamento pensionistico di vecchiaia rispetto a quello già ottenibile ove in tale periodo non vi fosse stata contribuzione alcuna ed il periodo stesso non fosse stato quindi computabile a nessun effetto.
Stabiliti questi parametri, e ritenuto che l'ipotesi prevista dal comma 4 del più volte citato art. 15 non riguardi i contributi diversi da quelli da lavoro dipendente, sembra alla Corte che la soluzione adottata nella sentenza appellata sia la sola capace di riportare a coerenza il sistema. I contributi giornalieri versati come lavoratore dipendente agricolo possono essere elevati ad integrare altrettanti contributi settimanali ma non possono coprire l'intero periodo preso in considerazione dalla l. n. 297/1982 art.
3. Ai fini della pensione, per quanto riguarda la parte connessa al lavoro dipendente, devono quindi essere presi in considerazione gli altri contributi, anche se più risalenti nel tempo.
La Corte di Appello di Firenze, nella sentenza le cui motivazioni sono qui richiamate, evidenzia che anche il Tribunale di Ancona (sentenza n.161 del 2021) ha ritenuto che: “la tesi dell'secondo cui, anche nel caso di contribuzione versata per poche giornate si debbano considerare coperte 52 settimane, non convince, non trovando tale meccanismo copertura normativa nel citato comma 1. Tale norma, infatti, si limita a prevedere che i contributi agricoli giornalieri versati si vadano a ripartire nelle settimane che compongono l'anno ma tale norma va letta congiuntamente al terzo comma secondo cui non è ammesso che una settimana contenga un numero di contributi inferiore in base a determinati rapporti, ragion per cui vanno integrate fino a 3 giornate, per gli uomini, ed a 2 giornate, per le donne e per i ragazzi, le settimane coperte di sola contribuzione agricola per un numero inferiore di giornate.
12 Non rileva, si nota infine, l'inapplicabilità dell'art. 7 del d.l. n. 463/1983 convertito nella l. n. 638/1983, dedotta dall' in quanto non soltanto la Pt_1 norma non è stata invocata dal pensionato ma inerisce non alla quantificazione della pensione oggetto del presente giudizio, ma al diritto alla stessa e, quindi, non rileva nel caso di specie in cui parte appellata aveva già contribuzione sufficiente per accedere alla pensione1.
5. L'appello va allora respinto, con conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese di lite del grado segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
1 V. la sentenza n. 680/2019 della Corte d'Appello di Torino, secondo cui “… si tratta di due previsioni normative riguardanti distinte e diverse tematiche del procedimento pensionistico. Infatti, mentre l'articolo 15 Legge 153/69 si occupa di individuare la misura della pensione, l'art. 7 legge 638/83 spiega i criteri per il calcolo dei contributi ai fini della maturazione del diritto. Ora, l'articolo 7 della Legge 638 del 1983 disciplina il sistema di accreditamento dei contributi al fine della maturazione del diritto alla pensione. Spiega i criteri di individuazione delle settimane contributive necessarie per il diritto a pensione, rapportate alle effettive ore lavorate (ed accreditate a livello contributivo). Al comma 9, la norma disciplina l'ipotesi di liquidazione della pensione a carico della gestione obbligatoria per i dipendenti agricoli. Il disposto chiarisce i criteri per individuare il monte contributivo dell'operaio agricolo e la relativa maturazione del diritto a pensione. Il lavoratore che intende chiedere il pensionamento a carico della gestione obbligatoria deve aver maturato i requisiti contributivi indicati in detta norma (dal primo gennaio 1984). E' l'ipotesi tipica del dipendente agricolo che ha svolto la sua intera (o maggiore) carriera lavorativa in condizioni di lavoro subordinato e che chiede di andare in pensione con liquidazione a carico della gestione obbligatoria. In quel caso l'elevazione fino al 5,19 per settimana agricola sarà applicata per verificare la sussistenza delle 5460 giornate, che – unite ai 35anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria - gli consentiranno di ottenere la pensione. Deve comunque essere evidenziato che l'appellato (ricorrente in primo grado) non ha richiesto alcuna elevazione ex art. 7 comma 9 legge 638/83, già avendo copertura contributiva sufficiente al diritto a pensione presso la gestione autonoma. E' l' stesso a darne conferma quando ha rilasciato l'estratto contributivo precedente Pt_1 la domanda di pensionamento (doc.2 di parte ricorrente in primo grado). Dal documento certificativo risulta infatti che (relativamente al periodo di compresenza dei contributi autonomo/subordinato 2009-2013) nelle settimane da dipendente agricolo la contribuzione versata rileva solo per la misura della pensione e non anche per il diritto. Quest'ultimo già maturato sulla posizione da lavoratore autonomo”.
13 condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore della procuratrice dell'appellato; dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna l'11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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