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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/08/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
R.G 2051/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2051 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
[...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Nadia Pirrottina presso il C.F._1 quale è elettivamente domiciliato
E
nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Angelo Soluri presso il C.F._2 quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10 dicembre 2024 e premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in TE (CS) il 22 settembre 2012, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile dello stesso Comune al n.67, parte n.2, serie A, dell'anno 2012 e che da tale unione sono nati due figli, (23/07/2018) e Per_1 Per_2
(04/02/2022), riferendo che tra le parti, in seguito a udienza presidenziale del 13 luglio 2023, era intervenuta
[...] separazione in forza di decreto di omologa n. 5312/2023 del 21/07/2023 nel procedimento RG 4827/2022, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in TE (CS) il 22 settembre 2012 tra i sig.ri e registrato presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Parte_1 CP_1
AT (CS) atto n. 67 P.IIS.A anno 2012, alle condizioni di seguito indicate, contenenti il relativo piano genitoriale;
si chiede, pertanto, che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni concordate:
a) i coniugi vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto, la sig.ra presso la casa familiare, CP_1 in Catanzaro Via Conti Falluc 22/2, intestata alla propria madre, con i figli e , stabilendo sin Per_1 Persona_2 da ora l'affido condiviso con il sig. , mentre quest'ultimo vivrà nella residenza dei propri genitori in Parte_1
NA (cz) Via Garibaldi 52, le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
b) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo ambedue autonomi economicamente, mentre il sig.
, in ragione del decremento reddituale registrato rispetto la data di separazione, provvederà nella Parte_1 misura di € 500,00 mensili per il mantenimento dei propri figli , e con precisione nella misura di € 250,00 per ciascun figlio, che verranno date ogni prima decade del mese, nonché alla partecipazione delle spese per asilo e baby sitter nella misura di € 80,00 mensili, somma che sarà soggetto a rivalutazione annuale Istat a far data da novembre 2025; oltre a ciò, i coniugi concorreranno al 50% ciascuno alle spese straordinarie scolastiche e di istruzione, mediche, sportive e ricreative, eventualmente necessarie ai figli minori, individuate, concordate e documentate secondo il
“protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto famigliare”, adottate dal Tribunale di Catanzaro con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con protocollo n. 1766 del
16.05.2019, già trascritte e riportate nella relativa separazione, e qui da intendersi integralmente richiamate.
c) la sig.ra continuerà a percepire la quota del 100% dell'“Assegno Unico e Universale per i figli a CP_1 carico” (cd. AUU), e/o ogni altra forma di assegno o sussidio familiare per i due figli minori;
d) i coniugi eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sui propri figli e provvederanno al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione, impegnandosi a collaborare per aiutare gli stessi nel loro processo di crescita ed a non perdere mai di vista il proprio ruolo genitoriale, e soprattutto non mettendo in cattiva luce l'uno genitore o l'altro di fronte i figli, per tale motivo si impegneranno affinché il rapporto parentale anche con i nonni materni e paterni continui nella serenità e nell'amore reciproco;
e) e vivranno presso la madre collocataria;
Per_1 Per_2
f) il a giorni alterni, Lunedì e Giovedì pomeriggio prenderà i figli alle ore 16.00 dopo la scuola e li Parte_1 riporterà alla propria madre alle ore 20,30, i fine settimana verranno alternati con pernottamento di e Per_1
con il papà che nella settimana in cui è previsto il pernotto dei minori presso la sua abitazione, non verranno Per_2 presi di giovedì, ma bensì il padre li prenderà venerdì alle ore 19,00 per riportarli alla madre alle ore 19,30 di domenica, mentre quando e non andranno all'asilo o/e scuola (da giugno ad agosto) il rientro sarà Per_1 Per_2 alle ore 22,00.
g) il padre si impegna nei giorni o weekend con cui saranno con lui a seguire i figli negli impegni scolastici e sportivi quindi nell'espletamento dei vari compiti;
h) durante le vacanze estive del mese di agosto le settimane verranno così stabilite: prima e terza settimana di agosto saranno con la madre, mentre la seconda e quarta settimana con il padre;
i) durante le vacanze natalizie il 24, il 26, il 31 dicembre ed il 6 con la madre il 25 dicembre e l'1 gennaio con il padre (dalle ore 10,30 alle 20,30), i weekend del 14-15 e del 28-29 Dicembre saranno con il padre, ogni anno verranno prima dell'immacolata concordate le date ed i pernotti del mese di dicembre, in caso di disaccordo rimarranno quelli previsti nella presente, mentre l'8 dicembre sempre con la madre, il 7 dicembre con il padre sempre
(10,30-20,30);
j) per le festività pasquali verrà adottato il criterio degli anni alterni, la Pasqua con la madre ed il lunedì dell'angelo con il padre;
k) inoltre prevarrà comunque la volontà dei figli di vedere il padre ogni qualvolta ne sentiranno l'esigenza.
l) Qualora durante il corso dell'anno per motivi di lavori dei due coniugi, gli stessi dovranno pernottare fuori casa,
a prescindere dai giorni in cui i figli saranno con un genitore o con l'altro, dovrà prevalere il buon senso a comunicarlo all'altro coniuge che potrà tenere con se i figli o diversamente rimarranno nelle buone mani dei nonni materni o paterni.
m) Rispetto alla frequenza scolastica dei minori, risulta iscritta e frequenta regolarmente l'istituto Per_1
T.Campanella in mater Domini di Catanzaro, il piccolo il nido di CZ;
si Per_2 Persona_3 occuperà di portare/andare a prendere i figli minori la madre o altri delegati, mentre verranno presi dal padre nei giorni infrasettimanale di sua spettanza;
- Rispetto agli impegni ludico/sportivi frequenta la scuola Danza presso la Body Fashion, di Catanzaro, si Per_1 occuperà di portare/andare a prendere i figli minori la madre nella giornata di Mercoledì o Venerdì ed il padre nella giornata di Lunedì, parimenti nell'ipotesi in cui crescendo il piccolo inizi a frequentare o seguire attività Per_2 sportive, i genitori si impegnano a sostenerlo ed accompagnarlo seguendo il principio adottato per la piccola
; Per_1
I genitori in caso di propria assenza/impedimento ritengono di delegare per prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi: - Nonni - Fratelli/sorelle/altri n) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel comune di rispettiva residenza;
o) Dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio.”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
- pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti in TE (CS) il 22 settembre
2012 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile dello stesso Comune al n.67, parte n.2, serie A, reg. Atti Matrimonio dell'anno 2012);
- prende atto delle condizioni pattuite dai coniugi;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 09 luglio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2051 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
[...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Nadia Pirrottina presso il C.F._1 quale è elettivamente domiciliato
E
nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Angelo Soluri presso il C.F._2 quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10 dicembre 2024 e premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in TE (CS) il 22 settembre 2012, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile dello stesso Comune al n.67, parte n.2, serie A, dell'anno 2012 e che da tale unione sono nati due figli, (23/07/2018) e Per_1 Per_2
(04/02/2022), riferendo che tra le parti, in seguito a udienza presidenziale del 13 luglio 2023, era intervenuta
[...] separazione in forza di decreto di omologa n. 5312/2023 del 21/07/2023 nel procedimento RG 4827/2022, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in TE (CS) il 22 settembre 2012 tra i sig.ri e registrato presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Parte_1 CP_1
AT (CS) atto n. 67 P.IIS.A anno 2012, alle condizioni di seguito indicate, contenenti il relativo piano genitoriale;
si chiede, pertanto, che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni concordate:
a) i coniugi vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto, la sig.ra presso la casa familiare, CP_1 in Catanzaro Via Conti Falluc 22/2, intestata alla propria madre, con i figli e , stabilendo sin Per_1 Persona_2 da ora l'affido condiviso con il sig. , mentre quest'ultimo vivrà nella residenza dei propri genitori in Parte_1
NA (cz) Via Garibaldi 52, le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
b) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo ambedue autonomi economicamente, mentre il sig.
, in ragione del decremento reddituale registrato rispetto la data di separazione, provvederà nella Parte_1 misura di € 500,00 mensili per il mantenimento dei propri figli , e con precisione nella misura di € 250,00 per ciascun figlio, che verranno date ogni prima decade del mese, nonché alla partecipazione delle spese per asilo e baby sitter nella misura di € 80,00 mensili, somma che sarà soggetto a rivalutazione annuale Istat a far data da novembre 2025; oltre a ciò, i coniugi concorreranno al 50% ciascuno alle spese straordinarie scolastiche e di istruzione, mediche, sportive e ricreative, eventualmente necessarie ai figli minori, individuate, concordate e documentate secondo il
“protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto famigliare”, adottate dal Tribunale di Catanzaro con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con protocollo n. 1766 del
16.05.2019, già trascritte e riportate nella relativa separazione, e qui da intendersi integralmente richiamate.
c) la sig.ra continuerà a percepire la quota del 100% dell'“Assegno Unico e Universale per i figli a CP_1 carico” (cd. AUU), e/o ogni altra forma di assegno o sussidio familiare per i due figli minori;
d) i coniugi eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sui propri figli e provvederanno al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione, impegnandosi a collaborare per aiutare gli stessi nel loro processo di crescita ed a non perdere mai di vista il proprio ruolo genitoriale, e soprattutto non mettendo in cattiva luce l'uno genitore o l'altro di fronte i figli, per tale motivo si impegneranno affinché il rapporto parentale anche con i nonni materni e paterni continui nella serenità e nell'amore reciproco;
e) e vivranno presso la madre collocataria;
Per_1 Per_2
f) il a giorni alterni, Lunedì e Giovedì pomeriggio prenderà i figli alle ore 16.00 dopo la scuola e li Parte_1 riporterà alla propria madre alle ore 20,30, i fine settimana verranno alternati con pernottamento di e Per_1
con il papà che nella settimana in cui è previsto il pernotto dei minori presso la sua abitazione, non verranno Per_2 presi di giovedì, ma bensì il padre li prenderà venerdì alle ore 19,00 per riportarli alla madre alle ore 19,30 di domenica, mentre quando e non andranno all'asilo o/e scuola (da giugno ad agosto) il rientro sarà Per_1 Per_2 alle ore 22,00.
g) il padre si impegna nei giorni o weekend con cui saranno con lui a seguire i figli negli impegni scolastici e sportivi quindi nell'espletamento dei vari compiti;
h) durante le vacanze estive del mese di agosto le settimane verranno così stabilite: prima e terza settimana di agosto saranno con la madre, mentre la seconda e quarta settimana con il padre;
i) durante le vacanze natalizie il 24, il 26, il 31 dicembre ed il 6 con la madre il 25 dicembre e l'1 gennaio con il padre (dalle ore 10,30 alle 20,30), i weekend del 14-15 e del 28-29 Dicembre saranno con il padre, ogni anno verranno prima dell'immacolata concordate le date ed i pernotti del mese di dicembre, in caso di disaccordo rimarranno quelli previsti nella presente, mentre l'8 dicembre sempre con la madre, il 7 dicembre con il padre sempre
(10,30-20,30);
j) per le festività pasquali verrà adottato il criterio degli anni alterni, la Pasqua con la madre ed il lunedì dell'angelo con il padre;
k) inoltre prevarrà comunque la volontà dei figli di vedere il padre ogni qualvolta ne sentiranno l'esigenza.
l) Qualora durante il corso dell'anno per motivi di lavori dei due coniugi, gli stessi dovranno pernottare fuori casa,
a prescindere dai giorni in cui i figli saranno con un genitore o con l'altro, dovrà prevalere il buon senso a comunicarlo all'altro coniuge che potrà tenere con se i figli o diversamente rimarranno nelle buone mani dei nonni materni o paterni.
m) Rispetto alla frequenza scolastica dei minori, risulta iscritta e frequenta regolarmente l'istituto Per_1
T.Campanella in mater Domini di Catanzaro, il piccolo il nido di CZ;
si Per_2 Persona_3 occuperà di portare/andare a prendere i figli minori la madre o altri delegati, mentre verranno presi dal padre nei giorni infrasettimanale di sua spettanza;
- Rispetto agli impegni ludico/sportivi frequenta la scuola Danza presso la Body Fashion, di Catanzaro, si Per_1 occuperà di portare/andare a prendere i figli minori la madre nella giornata di Mercoledì o Venerdì ed il padre nella giornata di Lunedì, parimenti nell'ipotesi in cui crescendo il piccolo inizi a frequentare o seguire attività Per_2 sportive, i genitori si impegnano a sostenerlo ed accompagnarlo seguendo il principio adottato per la piccola
; Per_1
I genitori in caso di propria assenza/impedimento ritengono di delegare per prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi: - Nonni - Fratelli/sorelle/altri n) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel comune di rispettiva residenza;
o) Dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio.”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
- pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti in TE (CS) il 22 settembre
2012 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile dello stesso Comune al n.67, parte n.2, serie A, reg. Atti Matrimonio dell'anno 2012);
- prende atto delle condizioni pattuite dai coniugi;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 09 luglio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo