Sentenza 6 aprile 2023
Massime • 1
Integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 la condotta di un magistrato segretario del C.S.M. volta a consentire, attraverso un intervento sul funzionario amministrativo preposto, l'accesso da parte di consiglieri "autosospesi" al contenuto di intercettazioni ambientali che li riguardavano (ancorché non come indagati nel procedimento penale), perché - sebbene la dichiarazione di "autosospensione" non incida sulle prerogative connesse allo status di componente del C.S.M., comprese quelle relative all'accesso regolato dall'art. 31 del regolamento interno del Consiglio - la peculiare posizione giuridica assunta dai componenti autosospesi e l'incertezza giuridico-amministrativa in ambito consiliare circa la loro facoltà di accesso alla documentazione avrebbero imposto all'incolpato di astenersi dall'adottare iniziative esorbitanti dai compiti propri di un magistrato segretario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/04/2023, n. 9504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9504 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |