Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/06/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1114/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come in epigrafe, promossa
Da
, nata in [...] il [...]; , nato in [...] Parte_1 Parte_2
l'1/3/1966; , nato in [...] il [...]; , Parte_3 Parte_4 nato in [...] il [...], quali eredi di , e di , Persona_1 Persona_2 residenti tutti in Barletta ed ivi elettivamente domiciliati alla via Indipendenza n.30 presso lo studio dell'avv. Maurizio Savasta, dal quale son o tutti rappresentati e difesi in forza di procura in atti
appellanti
Contro pagina 1 di 22
appellata
^^^
Oggetto: appello avverso la Sentenza n.824/2021, resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 24/4/2021, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.92000421/2013 r.g. promosso da , dante causa degli odierni Persona_1 appellanti, dinanzi la sezione distaccata di Barletta del Tribunale di Trani, in danno dell'odierna appellata ed avente ad oggetto “risoluzione preliminare di permuta”.
Conclusioni: così riassunte dalle parti con le note di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza di p.c. del 16/2/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per gli appellanti: “ in via principale e nel merito: a) accertare e dichiarare che l'impresa appellata è inadempiente agli obblighi assunti con contratti del 30/9/2003, del 21/3/2008 e del 16/3/2009 e, per l'effetto, dichiarare risolto ogni accordo intervenuto tra le parti, compreso quanto previsto nel preliminare di vendita per notar nel preliminare di vendita degli immobili a Per_3 costruirsi e nella scrittura privata integrativa, tutte sottoscritte in pari date tutte da ritenersi scritture simulate ad ogni effetto di legge;
b)per l'effetto condannare l'impresa appellata al risarcimento di tutti i danni subiti da quantificarsi secondo le risultanze di causa o, in mancanza, in via equitativa, dal Giudice;
c)Condannare l'impresa appellata al pagamento delle somme a tutt'oggi non corrisposte in forza della predetta scrittura del
16/3/2009 e, in particolare, al pagamento dell'importo di €300,00 mensili a partire dal
20/1/2012, oltre i successivi ratei maturati fino alla risoluzione;
d)in subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande principali, accertare e dichiarare, comunque, che le parti, attraverso le scritture sottoscritte il 30/9/2003, 21/3/2008 e 16/3/2009 intendevano in effetti sottoscrivere un preliminare di permuta e per l'effetto dichiarare risolto ed inefficace ogni accordo intervenuto, con condanna al pagamento dei danni come sopra quantificati;
e)ordinare al competente Conservatore RR.II. l'annotazione della emananda sentenza e la cancellazione delle trascrizioni eseguite in forza del preliminare di compravendita del 21/2/2008 con esonero di sua responsabilità; f)rigettare, per le pagina 2 di 22 ragioni meglio espresse in narrativa, le domande riconvenzionali di restituzione della somma di €33.600,00, in quanto inammissibili ed infondate;
g)rigettare ogni altra domanda ed eccezione in quanto inammissibile ed infondata;
h)con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge per entrambi i gradi del giudizio”; per la società appellata, si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame con integrale conferma dell'impugnata sentenza e condanna degli appellanti, in solido, alle spese tutte e competenze difensive attinenti al grado d'appello.
Svolgimento del processo
La controversia in esame, introdotta dal dante causa degli odierni appellanti, trae origine da un contratto preliminare di permuta di cespiti immobiliari, formatosi progressivamente in forza di tre consecutive scritture private intercorse tra i permutanti.
In particolare, da una parte vi era il , proprietario di un immobile Persona_1 terraneo in Barletta, con accesso anche da una stradina privata, gravata da una servitù di passaggio pedonale e meccanica in favore dello stesso e dall'altra il Controparte_2
, quale legale rappresentante di una locale impresa di costruzioni, i quali,
[...] con tre progressive convenzioni contrattuali perfezionavano una deliberata permuta immobiliare avente ad oggetto la cessione, da parte del , del proprio immobile Per_1 terraneo a fronte, da parte del costruttore, previa demolizione dello stesso, di alcune unità immobiliari ad edificarsi sul suolo di sedime.
In tale contesto volitivo, si perfezionava l'intesa contrattuale in forma progressiva con una prima scrittura privata intercorsa il 30/9/2003, con espresso impegno da parte dell'impresa costruttrice di realizzare l'intervento edificatorio entro sei mesi dalla scrittura privata medesima, con successiva scrittura, novativa ed integrativa, del 21/3/2008 con cui, scaduto il termine semestrale di cui innanzi, si rinnovava la promessa permuta di bene presente con beni futuri, precisando che il contratto predetto si sarebbe risolto ipso facto di diritto, senza oneri e/o indennizzi a carico, qualora, entro il termine di un anno, il non avesse ottenuto, da parte del Comune di Barletta, il necessario premesso CP_1 di costruzione, cui seguiva, con successiva scrittura del 16/3/2009, la convenzione contrattuale definitiva con cui il costruttore, assicurando il sulla scontata Per_1 autorizzazione amministrativa da riceversi a breve termine, riusciva ad ottenere un'ulteriore proroga per la concreta esecuzione della convenuta permuta, in vista della pagina 3 di 22 quale si precisavano, dettagliatamente, le tre unità immobiliari a realizzarsi da trasferirsi al permutante, ovvero un appartamento sito al 2° piano dello stabile edificando con individuata superficie, oltre ad un ulteriore appartamento sito al sovrastante 3° piano con altra superficie, un box auto ed un posto auto scoperto, il tutto a fronte di un previsto
“conguaglio” in denaro da parte del , determinato nella somma di €26.850,00 Per_1 per la maggior superficie a realizzarsi.
Con la ridetta convenzione contrattuale definitiva il costruttore si obbligava, altresì, a corrispondere, in favore del una indennità di €30.000,00, quale rimborso spese Per_1 per la liberazione dell'immobile.
Le parti, allegavano anche il capitolato delle opere a realizzarsi entro tre anni dalla data di rilascio del progetto edificatorio da parte del Comune, convenendo, che tutte le spese connesse alla realizzazione del nuovo intervento edificatorio sarebbero state a carico dell'impresa con la pattuizione di una penale di €300.000,00 in danno della parte inadempiente, fatta salva l'ipotesi di procedura ostativa del Comune al rilascio del relativo permesso (circostanza che, come vedremo ebbe effettivamente a verificarsi).
Infine si conveniva espressamente che, a decorrere dal 16/3/2011 e sino alla consegna materiale degli immobili realizzati, l'impresa avrebbe dovuto versare al la Per_1 somma di €300,00 mensili, integrando la convenzione de qua con contestuali preliminari di compravendita.
Sta di fatto, tuttavia, che, a causa di una più attenta disamina da parte dei tecnici comunali della progettata edificazione su fondi ricadenti in distinta volumetria edificabile, con conseguente riscontrata erroneità dell'originario progetto costruttivo del 2005, allegato al contratto di permuta ed accettato dalle parti, l'intervento edificatorio veniva successivamente denegato dal Comune, così di fatto precludendo la effettiva esecuzione degli accordi come innanzi ratificati e tale circostanza, determinava di fatto la controversia in esame, introdotta dal e finalizzata ad una richiesta declaratoria Per_1 di risoluzione contrattuale per asserito inadempimento ascrivibile al con tutte CP_1 le conseguenze risarcitorie previste, quali il pagamento della convenuta penale e della prevista indennità mensile di €300,00 oltre ad ulteriori danni a comprovarsi.
pagina 4 di 22 Si giungeva quindi al 13/4/2013, data di notifica della citazione introduttiva ad istanza del in danno del innanzi la sezione distaccata di Barletta del Tribunale Per_1 CP_1 di Trani con il quale atto, ascrivendo al convenuto l'inidoneità originaria del progetto edificatorio disatteso dal Comune, si invocava la risoluzione contrattuale per grave inadempimento imputabile al costruttore, con conseguente obbligo risarcitorio a carico di quest'ultimo in riferimento alla prevista penale ed alla indennità mensile oltre ad ulteriori danni da liquidarsi anche equitativamente, rassegnando di fatto le medesime conclusioni, reiterate anche in questa sede con il gravame di cui appresso.
Con comparsa del 5/7/2013 si costituiva la convenuta Controparte_1 contestando l'avversa ricostruzione fattuale e proponendo, a sua volta, rituale e tempestiva domanda riconvenzionale finalizzata alla restituzione di quanto già versato in favore dell'attore, in conseguenza del preliminare di permuta rimasto, senza sua colpa, inattuato, ovvero della complessiva somma di €53.600,00 di cui €30.000,00 a titolo di conguaglio in denaro per la permuta, €20.000,00 versate in favore del conduttore dell'immobile a permutarsi per favorirne un anticipato rilascio dello stesso ed €3.600,00 per dodici canoni mensili da €300 cadauno già versati ad ulteriore titolo risarcitorio per parziale occupazione d'immobile.
In particolare, con riferimento alle richieste risarcitorie attoree, quali pretesa conseguenza della richiesta risoluzione contrattuale per inadempimento, ne rilevava l'inaccoglibilità in ragione della clausola esimente espressamente inserita in contratto, dovendosi obiettivamente ascriversi la sopravvenuta inattuabilità degli accordi ad un imprevisto diniego amministrativo determinato, a sua volta, da un riscontrato errore progettuale circa la tipologia catastale del suolo di sedime, progetto ben conosciuto dalle parti ed espressamente accettato in sede di contratto.
Quanto poi alla richiesta indennità mensile di €300 assumeva di averla già versata per dodici mesi consecutivi, dal 6/5/11 al 16/1/12 per comp0lessivi €3.600,00 con previsto termine sino alla scadenza del preliminare del 15/3/210.
A supporto di quanto innanzi, esponeva una ben distinta ricostruzione fattuale della vicenda contrattuale intercorsa.
pagina 5 di 22 A tale riguardo, infatti, esponeva che nei primi mesi del 2003 era stato proprio il Per_1
a proporgli la sottoscrizione di un preliminare di permuta avente ad oggetto il trasferimento del proprio locale commerciale, all'epoca locato a tale a fronte Persona_4 del trasferimento, in suo favore, di alcune unità immobiliari dell'edifico condominiale da realizzare sul suolo edificabile dopo la demolizione della predetta unità immobiliare, addivenendosi, quindi, ad una prima convenzione contrattuale del 30/9/2003 con cui si conveniva la permuta con due appartamenti a realizzarsi ai piani secondo e terzo e due box auto, sottoponendo, tuttavia, il contratto alla condizione risolutiva espressa del rilascio, da parte del Comune di Barletta, del permesso di costruire nel termine di tre mesi dal perfezionamento della permuta, con relativa pratica edilizia introdotta dallo stesso
, dal fratello e dai figli con istanza amministrativa del 28/7/2005, positivamente Per_1 riscontrata con nota comunale del 25/10/05 con cui si accoglieva la richiesta a condizione che venissero apportate alcune modifiche al progetto depositato e che venisse integrata la restante documentazione, adempimenti eseguiti con note del 24/3/06, 14/7/06 e
31/7/06.
Nelle more, a conferma della ferma volontà di dare attuazione alla permuta, il CP_1 versava in favore del a titolo di indennizzo per il rilascio anticipato del locale Persona_4 commerciale dallo stesso condotto in locazione con scadenza al 31/8/08, la somma di
€20.000,00 (oggetto della richiesta ripetitoria in via riconvenzionale).
Si perfezionava, a questo punto, l'intesa contrattuale con un secondo contratto preliminare di permuta del 21/3/2008, in sostituzione del precedente con specificazione dettagliata degli appartamenti a permutarsi con relativa e distinta superficie.
Tuttavia, successivamente alla sottoscrizione di tale contratto, avveniva che i tecnici comunali, i quali in precedenza avevano riscontrato positivamente il progettato intervento edificatorio, all'esito di un'analisi più approfondita, rilevavano che i suoli sui quali doveva essere realizzato il fabbricato non ricadevano, come ritenuto dal progettista ed inizialmente dagli stessi tecnici, integralmente nella zona con maggiore indice di fabbricabilità ma, sia pure parzialmente, in altra zona con indice più ridotto.
Quindi, assumeva il convenuto, a causa di una nuova realtà edilizia urbanistica, il fabbricato richiesto e progettato dalle parti, non si sarebbe mai potuto realizzare per la pagina 6 di 22 mancanza di una sufficiente volumetria residenziale edificabile e tanto per errore delle tavole a suo tempo allegate alla delibera di adozione del vigente prg.
Aggiungeva il convenuto nella sua cronistoria fattuale che, tale imprevista incongruenza veniva rilevata dai tecnici comunali solo dopo il contratto del 21/3/2008 e comunicato alle parti dal tecnico progettista, ing. con congiunta decisione di attendere ulteriori Per_5 auspicabili deliberazioni comunali.
In tale contestato, destava quindi comprensibile perplessità la richiesta da parte del di una pretesa in aumento del corrispettivo già pattuito per la permuta Per_1 convenuta e conseguente versamento di un conguaglio in denaro di €30.000,00 oltre ulteriori versamenti di un canone mensile di €300 da parte del il quale, CP_1 obtorto collo, si vedeva costretto ad accettare, così pervenendo alla sottoscrizione del terzo ed ultimo contratto del 16/3/2009, così determinando di fatto le somme oggetto di ripetizione in via riconvenzionale.
Quanto al supporto giuridico della richiesta riconvenzionale suddetta, assumeva il convenuto che, nella reale dinamica dei fatti, come innanzi esposta, alcun inadempimento fosse allo stesso imputabile, essendo sopravvenuta una causa di nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto.
Così incardinatosi il giudizio, avvenuto nelle more dell'udienza di prima comparizione il decesso dell'attore, subentravano allo stesso gli odierni appellanti nella qualità di eredi legittimi, ovvero il coniuge, ed i quattro figli. Persona_2
Nel corso del giudizio, l'assegnatario del ruolo, proponeva un percorso conciliativo della controversia, rappresentando alle parti una proposta di definizione transattiva con cui, rilevata la probabile fondatezza della eccezione di nullità del contratto di permuta in oggetto, derivata dalla violazione originaria delle norme edilizie ed urbanistiche applicabili e visto il materiale probatorio a supporto delle reciproche domande di risarcimento, proponeva alla parte attorea la restituzione, in favore della società convenuta, della somma di €32.000,00 con accettazione di essa convenuta e compensazione integrale delle spese di lite.
Il diniego di tale proposta da parte attorea, a fronte dell'accettazione di parte convenuta, determinava il prosieguo del processo, con disposto espletamento di una ctu tecnica, con pagina 7 di 22 designazione a ctu dell'Ing. , cui veniva proposto un unico sostanziale Persona_6 quesito, rappresentato dalla verifica, sulla scorta degli atti e della prodotta documentazione, previa acquisizione della documentazione prodotta presso gli uffici tecnici comunali, se la realizzazione del complesso edilizio da parte del , come CP_1 progettato, fosse possibile o meno quanto alle volumetrie previste, alla luce della normativa edilizia ed urbanistica in vigore al momento della realizzazione del progetto edificatorio allegato al preliminare del 16/3/2009.
Acquisita la demandata verifica peritale, con conclusione inequivoca del CTU in ordine alla verificata impossibilità di attuazione del progetto di cui innanzi, in raffronto ai distinti e limitati indici di fabbricabilità inerenti le particelle interesse alla realizzazione del fabbricato, in quanto le volumetrie del progetto del fabbricato a realizzarsi da parte dell'impresa eccedevano la volumetria assentita dal PRG vigente al momento CP_1 della relazione al progetto edificatorio allegato al preliminare del 16/3/2009 (ovvero al giugno del 2005), la causa, senza ulteriore attività istruttoria, perveniva, dopo innumerevoli rinvii per carico del ruolo, all'udienza decisoria del 20/10/20 nel corso della quale veniva riservata in decisione ex art.190 c.p.c.
Con successiva sentenza del 24/4/2021, oggetto della presente impugnativa, il Tribunale di Trani, cui, nelle more, era stato trasferito il fascicolo a seguito della soppressione della sezione distaccata originaria presso cui si era radicato il giudizio, definiva la controversia dichiarando la nullità del preliminare di permuta inter partes del 16/3/2009 e dei collegati contratti preliminari di vendita in pari data;
rigettando le domande degli eredi del
; parzialmente accogliendo la spiegata riconvenzionale della società Persona_1 convenuta, con condanna degli attori al pagamento, in suo favore, della somma di
€33.600,00 oltre interessi ed infine condannando gli attori alla refusione delle spese processuali in favore della convenuta (anche in ragione del rifiuto alla proposta conciliativa di cui innanzi) compensando, tuttavia, le spese di CTU per metà cadauno.
Con articolata motivazione, illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto delle adottate soluzioni decisorie.
Previa una concisa ricostruzione storica della vicenda, il primo giudice giungeva alla ritenuta nullità del preliminare di permuta per impossibilità dell'oggetto, rilevando che la predetta nullità potesse dichiararsi giudizialmente, posto che la questione non si pagina 8 di 22 manifestava nuova per le parti, essendoci stato sulla stessa ampio contradittorio processuale, come evincibile dalle stesse conclusioni originarie di parte attorea, sebbene rinunciate dagli eredi subentrati all'attore ed evidenziato persino nella proposta transattiva ex art.185 c.pc.., conseguendone che alcuna violazione del contradittorio e pretesa lesione del diritto di difesa potesse intravedersi ex art.101 c.p.c..
Quanto al supporto normativo della dichiarata nullità contrattuale, lo stesso veniva individuato nell'art.1418 2° comma c.c., per la carenza di uno dei requisiti ex art.1325
c.c., per illiceità della causa o del motivo, se comune alle parti e per la mancanza nell'oggetto dei presupposti ex art.1346 c.c. laddove si prescriveva che l'oggetto del contratto dovesse essere, a pena di nullità, possibile, lecito, determinato o determinabile.
L'impossibilità dell'oggetto, ribadiva il primo giudice, cui, ai sensi degli artt.1346 e 1418
c.c. consegue la nullità del contratto, ricorre, invero allorchè la prestazione sia insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originali di carattere materiale o giuridico che ostacolino, in maniera assoluta, il risultato cui la stessa era diretta e non anche quando insorgano ostacoli, più o meno gravi, nella esecuzione della stessa.
Assumeva quindi il Tribunale che, per quel che rilevava nella fattispecie, la giurisprudenza di legittimità avesse chiarito che l'impossibilità giuridica, alla stregua di norme vigenti all'epoca del contratto, di ottenere il rilascio di provvedimenti amministrativi di autorizzazione necessari per l'utilizzazione del bene per l'uso convenuto e per la sua trasformazione secondo le esigenze dell'uso contrattualmente previsto, rendeva nullo il contratto per l'impossibilità dell'oggetto, a norma degli artt. 1346 e 1418 c.c. (v. Cass.
5103/1999).
Quindi, concludeva il Tribunale, nella specie, il preliminare di permuta concluso nel 2009, si configurava nullo in quanto l'impresa non avrebbe mai potuto trasferire al CP_1
gli immobili precisamente individuati nel preliminare e nell'allegato progetto, Per_1 atteso che il fabbricato, come progettato, non avrebbe mai potuto essere realizzato, non potendo essere sfruttata la cubatura che invece l'impresa aveva in progetto di realizzare.
Precisava, a tale riguardo, che il preliminare del 16/3/2009 aveva in allegato un progetto cui le parti facevano espresso riferimento per identificare gli immobili da trasferire al pagina 9 di 22 , una volta realizzati e, nella specie, quello redatto dall'ing. Per_1 Persona_7 del 25/6/2005, allegato alla richiesta di permesso a costruire del 28/7/2005 a firma dei germani e e del nipote Per_1 Per_1 Per_4 Per_7
Come evidenziato dal designato CTU “ nella premessa della relazione tecnico-urbanistica
(tavola D/R3) del succitato progetto, il indicava che l'area di sedime del Per_5 fabbricato a realizzarsi fosse costituita dalle p.lle 715,716,842 e 843 del fg.147 del
Comune di Barletta e che, con riferimento al quadro normativo urbanistico di riferimento,
l'area oggetto dell'intervento ricadeva nella zona B/5 secondo le RTA del PRG, con la specifica tecnica ivi prevista con l'individuato indice di cubatura o di fabbricabilità.
Tuttavia, come evidenziato dalla convenuta e rilevato anche dal CTU, il predetto iter non aveva più corso in quanto i tecnici comunali, dopo più attente valutazioni, rilevavano che i suoli su cui doveva essere realizzato il fabbricato de quo, non ricadevano, come inizialmente ritenuto dal progettista e dagli stessi tecnici comunali, tutti nella suddetta zona B/5 con il ridetto indice di cubatura di 6 mc/mq, ma l'intera particella 843 e parte della 842 (del fratello era ricompresa nella zona C/1 con diverso ed inferiore indice Per_4 di fabbricabilità (1,5 mc/mq).
Il corretto inserimento della particella 843 ( e di parte della 842 limitrofa)nella zona C/1 si evinceva chiaramente dalla precisazione pubblicata nel BURP del 10/6/2003 laddove, a fronte della osservazione presentata dall'Ordine degli Architetti di Barletta, si evidenziava la corretta tipologia catastale in cui ricadevano le particelle interessate al predetto intervento edificatorio.
Come riconosciuto, in definitiva, dalle parti in causa e concluso dallo stesso CTU, il progetto originario allegato al contratto del 2009, era di fatto insuscettibile di effettiva realizzazione, in conseguenza della rilevata volumetria i n eccesso rispetto a quella assentita dalle norme del PRG vigente nel giugno del 2005, epoca di redazione del progetto edificatorio, con conseguente materiale impossibilità realizzativa delle unità immobiliari promesse in permuta dall'impresa costruttrice con la distinta superficie indicata e specificata in contratto, ovvero, quella rispettiva di mq 92,34 per l'appartamento al secondo piano, di mq. 88,40 per quello ubicato al terzo piano, di mq
19,50 per il box auto al piano interrato e di mq.15,47, infine, per il posto auto scoperto del piano interrato. pagina 10 di 22 In definitiva, rilevava il Tribunale, il progetto in questione, come acclarato in sede peritale, non era realizzabile e tanto sin dal momento stesso della sua redazione, in quanto non rispettoso della cubatura destinata dal PRG alla maglia nella quale rientravano buona parte dei terreni da utilizzare per l'edificazione, conseguendone che, non potendo realizzare il progetto, l'impresa non avrebbe mai potuto trasferire al CP_1 Per_1 gli immobili promessi in quanto o non avrebbe potuto realizzarli del tutto ovvero non avrebbe potuto realizzarli con le superfici promesse di cui innanzi.
Tanto premesso, il primo giudice passava a delibare, in senso negativo, una eccezione difensiva proposta dagli attori secondo cui la irrealizzabilità del progetto edificatorio non producesse, necessariamente, la impossibilità dell'oggetto del preliminare di permuta, motivandone il rigetto allegando che il trasferimento degli immobili, così come individuati nel preliminare di permuta de quo, sarebbe potuto avvenire nella sla ipotesi i n cui il progetto, condiviso dalle parti, fosse stato realizzato, conseguendone che, preclusa tale possibilità dall'errata volumetria progettuale, quelli specifici immobili non sarebbero potuti essere fattivamente realizzati e quindi trasferiti.
A tale proposito, chiariva l'estensore che la valutazione della possibilità giuridica dell'oggetto dovesse operarsi sulla scorta dello specifico oggetto contrattuale e non rispetto ad altri oggetti pure possibili ed alternativi a quello di cui in contratto, conseguendone che la circostanza, alternativa, di una sostituzione del progetto originario con uno rispettoso del PRG non poteva avere alcun rilievo, atteso che, in tale ipotesi andava a configurarsi un altro e diverso contratto di permuta, con un oggetto diverso da quello per cui è causa.
Veniva poi, in motivazione esaminata, una ulteriore deduzione difensiva di parte attorea in virtù della quale, l'impossibilità di utilizzo della cubatura progettuale, non comportasse l'impossibilità del contratto di permuta ma solo la difficoltà nella realizzabilità dello stesso, valendo, a supporto del rigetto di tale tesi, gli stessi rilievi di cui innanzi circa la distinta prospettazione di altro e distinto contratto.
A tale riguardo, d'altronde, rilevava il primo giudice che le parti, ben prima della stipula del contratto del 2009, fossero consapevoli della irrealizzabilità del progetto condiviso atteso che, come innanzi evidenziato, la pubblicazione della rettifica catastale sul Pt_5 era, sia pure di pochi mesi, precedente alla prima convenzione del 2003 e tale rettifica pagina 11 di 22 chiariva già da allora che il progetto del luglio del 2005 dell'ing. fosse stato Per_5 redatto sulla base di un presupposto errato, avendo le parti congiuntamente convenuto di continuare a coltivare il progetto iniziale nella speranza, purtroppo disattesa, di un'auspicabile modifica del PRG che consentisse la realizzabilità del progetto stesso.
In ogni caso, ribadìva il Tribunale, ove anche per pura ipotesi, potesse configurarsi un impegno assunto dal costruttore a modificare il progetto originario, l'asserito inadempimento di tale impegno era, evidentemente, estraneo all'oggetto del giudizio intrapreso, nel quale gli attori, come visto, richiedevano la risoluzione del preliminare di permuta per mancato adempimento dell'obbligazione di trasferimento degli immobili previsti nel preliminare del 2009, con il risarcimento dei danni derivanti da tale inadempimento.
Accertata quindi la nullità del contratto preliminare di permuta del 2009, doveva rigettarsi la principale domanda di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento, risultando evidente non poter configurarsi alcun inadempimento in merito ad un contratto che, in ragione della nullità evidenziata, era di fatto inefficace ed improduttiva di effetti sin dalla sua nascita, essendo pregiudiziale l'accertamento della nullità rispetto alla declaratoria di risoluzione per inadempimento (v. Cass. SS.UU. 26243/2014) così come la conseguenziale domanda accessoria di risarcimento danni per l'asserito inadempimento sia sotto il profilo della convenuta penale che con riguardo a quello di pagamento della somma mensile, non potendo richiedersi l'adempimento di una scrittura di cui si era accertata la radicale nullità.
Passava quindi il primo giudice a delibare la proposta domanda riconvenzionale della società convenuta avente ad oggetto la richiesta ripetitoria della somma complessivamente versata nelle more in favore di parte attorea, quantificata in complessivi €53.600,00 come da distinta imputazione prospettata dalla stessa convenuta
(€20.000 versata al conduttore del a titolo di indennizzo per il rilascio anticipato Per_1 del locale commerciale condotto in locazione;
€30.000,00 versati a titolo di conguaglio in denaro del corrispettivo della permuta ed €3.600,00 versati a titolo di anticipazione del corrispettivo per il trasferimento immobiliare).
pagina 12 di 22 A tale riguardo, riteneva di accogliere la suddetta domanda per quanto di ragione, ovvero con esclusione della somma versata direttamente al conduttore dell'immobile, per ritenuta carenza del titolo giuridico opponibile al ex art.2033 c.c. Per_1
Concludeva il suo articolato percorso motivazionale il primo giudice, precisando la diversa decorrenza degli interessi legali sulla somma dovuta in ripetizione al , CP_1 richiamando il disposto di cui all'art.2033 c.c. laddove si prevede che, in caso d'indebito oggettivo, sono dovuti gli interessi dal giorno del pagamento in caso di accertata mala fede dell'accipiens e nella contraria ipotesi dal giorno della domanda, rilevando che, nel caso di specie, che il ebbe a ricevere una prima rata di €10.000,00 prima del Per_1 contratto del 2008, quando ancora non si era prospettata la “revisione” ostativa del
Comune, successiva al predetto contratto del 2009 allorchè, consapevole della materiale irrealizzabilità del progetto condiviso, incassava il saldo dal in chiara “mala CP_1 fede” con conseguenziale decorrenza dal momento del pagamento, concludendo quindi come dall'evidenziato dispositivo.
Avverso la statuizione predetta insorgevano i proponendo il gravame che ci Per_1 occupa, a supporto del quale articolavano molteplici censure.
In particolare, con un primo motivo, contestavano la rilevabilità d'ufficio della causa di nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto, censurando l'omessa applicazione dell'art.101 2° comma c.p.c. in relazione all'inderogabile diritto di difesa sulla questione, asseritamente disatteso dal rilievo ufficio in sentenza;
con un secondo motivo, si dolevano per un'errata configurazione della impossibilità dell'oggetto del contratto quale causa determinante la dichiarata nullità dello stesso;
con un terzo motivo, reiteravano la fondatezza della proposta principale domanda di risoluzione del contratto;
con un quarto motivo, si dolevano per il ritenuto accoglimento, sia pure parziale, della proposta riconvenzionale di parte convenuta ed infine, con un quinto , censuravano la disposta decorrenza degli interessi moratori dalla data del pagamento e non da quello della domanda ed infine, con un ulteriore motivo contestavano la disposta condanna alle spese di lite, rassegnando le medesime conclusioni del giudizio di primo grado.
Si costituiva la società appellata, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità formale dell'avverso gravame sotto il duplice profilo di cui agli artt.342 e 348 bis c.p.c, e, quanto al merito, rilevandone l'infondatezza di fatto e diritto ed insistendo per l'integrale pagina 13 di 22 conferma dell'impugnata sentenza con le conseguenziali statuizioni di rito in ordine alla refusione delle spese del grado.
Così incardinatosi il giudizio lo stesso, dopo una riassegnazione alla sezione tabellarmente competente per l'oggetto in discussione, veniva chiamato all'udienza dinanzi a questa del
28/1/2022 per essere rinviato per la p.c. a quella successiva del 14/723 per la p.c., differita, per rilevato carico del ruolo a quella di cui in epigrafe, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva riservato in decisione previa concessione alle parti dei termini difensivi ex art.190
c.p.c.
Motivazione della decisione
Prioritariamente alla trattazione del merito, ritiene il Collegio di disattendere la duplice eccezione di inammissibilità formale proposta dalla società appellata, dovendosi riscontrare nel corpo del gravame ben precisati e specificati i singoli motivi d'impugnativa addotti a supporto dello stesso, a nulla rilevando la carente esposizione delle specifiche parti di sentenza attinte dagli stessi, potendo, d'altronde, ben desumersi le stesse dalla stessa esposizione delle censure, aderendo questo Collegio al principio oramai consolidato secondo il quale, a rendere ammissibile l'appello è sufficiente una chiara esposizione di una parte volitiva integrata da pertinente parte argomentativa (nel nostro caso addirittura eccessivamente articolata).
Quanto poi al profilo d'inammissibilità per manifesta infondatezza, si rileva che la individuazione degli asseriti profili inficianti il percorso argomentativo e motivazionale utilizzato dal Tribunale nel dirimere il contrasto tra le due distinte posizioni difensive in ordine ad un ventilato inadempimento della società convenuta al contratto preliminare di permuta immobiliare cui si contrapponeva una eccepita impossibilità oggettiva dello stesso, poi accolta dal Tribunale, impone una doverosa ed approfondita rivisitazione dei rilievi fattuali e giuridici individuati dal primo giudice a supporto della predetta soluzione decisoria.
Venendo quindi al merito del gravame e scrutinando gli addotti motivi d'impugnativa secondo l'ordine espositivo di cui innanzi, con riferimento alla prima doglianza di natura processuale, afferente una pretesa disapplicazione da parte del Tribunale dell'iniziativa pagina 14 di 22 processuale ex processuale con lesione del diritto di difesa di essi appellanti, deve ritenersi che la prospettata censura di pretesa novità della questione sostanziale non può assolutamente condividersi a fronte delle evidenti e molteplici emergenze processuali, correttamente rilevate dal primo giudice, attestanti che le parti avevano già avuto modo di confrontarsi dialetticamente sulla questione predetta, così di fatto configurandosi non solo prevedibile ma anche doverosa la delibazione in ordine alla stessa.
Invero, già con l'atto introduttivo, il dante causa degli odierni appellanti, dimostrava inequivocamente di conoscere la prospettata impossibilità realizzativa del progetto edificatorio allegato al contratto di permuta, tanto da indurlo a rassegnare una conclusione subordinata con cui si invocava una risoluzione per inefficacia del ridetto preliminare “per illiceità della causa e comunque per impossibilità dell'oggetto”.
Anche nella parte espositiva in fatto della citazione il evidenziava di aver appreso Per_1 le effettive ragioni del mancato perfezionamento della permuta consistenti nelle “ridotte potenzialità volumetriche” per cui “sarebbe assai difficile rispettare la permuta sottoscritta”, a nulla rilevando la mancata reiterazione della conclusione da parte dei suoi aventi causa processualmente subentratigli a seguito del suo decesso.
La questione in esame veniva poi ulteriormente rappresentata dalla società convenuta allorché, con la comparsa di costituzione in atti e nella parte espositiva della cronistoria fattuale della vicenda, rappresentava quanto accaduto dopo la sottoscrizione del secondo contratto preliminare del 21/3/2008 (v. punto 15 della comparsa) ovvero la imprevista
“revisione” ostativa all'approvazione del progetto edificatorio allegato alla pratica amministrativa e che di fatto determinava la irrealizzabilità del fabbricato “ a causa di una nuova realtà urbanistica” per la mancanza della sufficiente e satisfattiva volumetria residenziale edificabile.
La circostanza “ostativa” di cui innanzi veniva quindi prospettata dalla convenuta per supportare l'insussistenza di un inadempimento contrattuale alla stessa ascrivibile, avendo la stessa depositato nei termini la relativa istanza, facendo legittimo affidamento sulla relazione progettuale condivisa ed essendo intervenuta la revisione comunale solo dopo la sottoscrizione del secondo contratto di permuta, di fatto costituendo il supporto argomentativo e giuridico alla proposta domanda riconvenzionale finalizzata alla pagina 15 di 22 ripetizione delle somme nelle more versate al , in prospettiva di effettiva Per_1 esecuzione del piano edificatorio previsto con la realizzazione degli immobili da trasferire allo stesso a titolo di permuta.
Infine, a destituire di pregio la censura concorre anche la premessa con cui lo stesso
Tribunale rappresentava alle parti la proposta di definizione transattiva della controversia nei termini anzidette, così come trascritta nel corso dell'udienza fissata per la comparizione personale del 23/6/2015, nell'ambito della quale, premetteva il Giudice di aver rilevato “la probabile fondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di permuta in oggetto derivata dalla violazione iniziale delle norme edilizie ed urbanistiche applicabili”, così di fatto introducendo nella dinamica processuale la necessità di delibare la suddetta eccezione.
Nella fattispecie processuale in esame, pertanto, non sussisteva, in realtà, un rilievo officioso della nullità del contratto, interdetto, senza stimolo del contradittorio, dalla assoluta novità della questione, avendo le parti medesime introdotto la questione con le rispettive argomentazioni, deduzioni e conclusioni formali e non senza acquisizione di idoneo materiale probatorio, avendo lo stesso Tribunale supportato la predetta proposta transattiva ex art.185 c.p.c sulla scorta, non solo della rilevata fondatezza della eccezione di nullità (evidenziandone quindi la sussistenza della stessa precedente la decisione) proposta dalla società convenuta, ma anche facendo riferimento al materiale probatorio a supporto delle reciproche domande di risarcimento, con ciò escludendo la necessità di ulteriori riscontri istruttori e documentali.
A tale riguardo, invero, si è autorevolmente statuito che: “l'obbligo del giudice di stimolare il contradittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, rafforzato dall'aggiunta del 2° comma dell'art.101 c.p.c. ad opera della L.69 del 2009, si estende solo alle questioni di fatto che richiedano prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti o alle eccezioni rilevabili d'ufficio e non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito” (cfr. Cass. Sez.lavoro, sentenza n.10353 del 19/5/2016).
Ancora più incisivamente si è enunciato il medesimo principio sotto altro aspetto, ovvero che: “L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art.101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e diritto, che richiedano non una diversa valutazione pagina 16 di 22 del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese”(Cfr. Cass. n.822 del 9/1/2024).
Nel caso in esame, a materiale probatorio già integralmente acquisito ed a fronte della eccezione di nullità proposta dalla società convenuta sulla scorta di una circostanza fattuale già ben nota alla parte attorea, si prospettava in realtà una questione di solo diritto, configurata dalla rilevanza, in ordine alla nullità del contratto di permuta per cui era causa, della acclarata impossibilità dell'oggetto dello stesso contratto del 2009, conseguendone l'inconferenza dell'obbligo di stimolo del contradittorio di cui si paventa l'erronea omissione.
Con la seconda censura si contesta la ritenuta impossibilità dell'oggetto contrattuale posta dal Tribunale a supporto della dichiarata nullità del preliminare di permuta.
A destituire di fondamento la censura è sufficiente il richiamo alla corretta motivazione addotta in parte qua dal primo giudice, integralmente condivisibile anche in questa fase di riesame.
Allegava, infatti il Tribunale che il contratto preliminare di permuta nella sua stesura definitiva, precisava l'oggetto dell'obbligo gravante a carico della impresa costruttrice, individuando, precisamente, le qualità, per estensione e per altezza, delle quattro unità immobiliari a realizzarsi e trasferirsi in favore del e tanto sul presupposto della Per_1 correttezza della volumetria ipotizzata nel progetto edificatorio redatto da un tecnico di comune fiducia e condivisa dalle parti, tanto da allegarla al contratto stesso, tanto identificando chiaramente l'oggetto del contratto di permuta.
La modifica del progetto originario, onde conformare lo stesso ad una distinta e minore volumetria edificabile avrebbe quindi determinato un nuovo e ben distinto contratto, nella specie mai stipulato, avendo le parti, appresa l'imprevista revisione ostativa, convenuto di persistere nelle indicazioni del preliminare del marzo del 2008, confidando in un'auspicabile modifica del piano regolatore che sanasse di fatto l'errata volumetria indicata in progetto, omettendo quindi di stipulare un nuovo e distinto contratto con indicazioni volumetriche degli immobili a realizzarsi diverse da quelle originarie, tanto comportando, non solo la mancanza di una domanda processuale di adempimento pagina 17 di 22 dell'impresa alla modifica unilaterale del precedente contratto (non essendoci mai stata una formale diffida in tal senso da parte del ) ma anche, come correttamente ed Per_1 incisamente precisato dal Tribunale, l'impossibilità di realizzare quello specifico accordo contrattuale, non potendo configurarsi un contratto ed un progetto “alternativo” mai formalmente convenuto.
La terza e quarta censura, unitariamente scrutinabili attesa la loro stretta connessione, attengono ad una prospettata errata qualificazione giuridica all'aspetto “patologico” del contratto, atteso che, in tesi appellante, lo stesso non si realizzava a causa di un inadempimento del costruttore, a fronte della tesi contrapposta secondo cui, insussistente alcun inadempimento allo stesso ascrivibile, la causa effettiva della mancata esecuzione andava ravvisata nella erronea convinzione delle parti di effettiva realizzabilità edificatoria sulla scorta di errate ipotizzate volumetrie edificabili.
Il Tribunale ha correttamente condiviso la tesi difensiva di parte convenuta e supportato, sulla scorta di tale rilievo, da una parte il rigetto delle richieste risarcitorie di parte attorea e dall'altro, conseguentemente, l'accoglimento, sia pure parziale, di quelle di parte convenuta.
Invero, acclarata, sulla scorta del materiale probatorio in atti, la causa obiettiva della impossibilità realizzativa del progetto, non imputabile ad un comportamento volitivo o quanto meno colposo della convenuta impresa costruttrice, riteneva il primo giudice inapplicabile al caso di specie la convenuta penale, in assenza di qualsiasi inadempimento contrattuale ascrivibile alla convenuta, nonché dell'ulteriore obbligo di pagamento dell'indennità mensile, venuta meno la causa stessa del contratto di permuta cui era collegata.
Nella specie, la ritenuta nullità originaria del contratto per impossibilità dell'oggetto, escludeva, ovviamente, qualsiasi ascrivibile inadempimento contrattuale delle parti e quindi l'inapplicabilità della clausola penale accessoria per asserito inadempimento della convenuta.
D'altronde, l'insussistenza di alcun inadempimento contrattuale ascrivibile alla società convenuta era desumibile dallo stesso comportamento assunto dalla stessa, attestante pagina 18 di 22 una incontestata buona fede della stessa ed il legittimo affidamento riposto nella definitiva approvazione della pratica amministrativa.
Risulta, invero, in atti che l'iter burocratico amministrativo per il rilascio del permesso di costruzione era stato congiuntamente introdotto dalle parti con istanza del 28/7/2005
(successivamente alla prima convenzione contrattuale del 30/3/2003 ed antecedente alla seconda del 21/3/2008) e tale iniziativa veniva inizialmente positivamente riscontrata dagli organi tecnici verificatori i quali, con una nota di riscontro del 25/10/2005, nulla ebbero ad obiettare circa la correttezza del progetto tecnico e relativa relazione allegata all'istanza con le indicate volumetrie edificabili ed anzi, al contrario, accoglievano l'istanza per il rilascio di permesso a costruire, subordinando la stessa ad alcune modifiche al progetto originario (non riguardanti le volumetrie edificabili) e l'integrazione della documentazione, richiesta poi positivamente e tempestivamente evasa dalle parti istanti con successive note del 24/3/2006, 14/7/2006 e 31/7/2006.
Solo successivamente al successivo preliminare del marzo del 2008, il Comune si avvedeva dell'errore volumetrico del progetto edificatorio , facente lo stesso riferimento ad un suolo di sedime non integralmente ricadente nella prospettata lottizzazione ma interessando, parzialmente, altra zona costruttiva con distinto e minore indice di fabbricabilità.
Il , come del resto il Dicataldo, avevano quindi fatto legittimo affidamento sulla CP_1 bontà del progetto inizialmente approvato.
In particolare, il , proprio in ragione di tale legittimo affidamento aveva CP_1 finanche accolto la nuova richiesta del di pagamento di un conguaglio anticipato Per_1 in denaro di €30.000,00 e di un canone mensile di €300,00 con il versamento di tali somme, integrato, finanche, da una indennità versata al conduttore del locale commerciale del , versando in diretto favore di costui la somma di €20.000,00 Per_1
(correttamente esclusa dalla richiesta ripetitoria e riconvenzionale).
La buona fede e correttezza contrattuale del escludeva, quindi, qualsiasi CP_1 paventato inadempimento colposo dello stesso.
Alcuna negligenza poteva infatti imputarsi in capo all'impresa costruttrice, atteso che finanche i tecnici comunali avevano erroneamente omesso di considerare la rilevante pagina 19 di 22 ipotizzata edificazione con una volumetria in eccesso rispetto a quella effettivamente conforme al vigente PRG.
La rilevata impossibilità oggettiva originaria di dare corso all'accordo negoziale produceva non solo la nullità originaria dello stesso ma, conseguentemente, la mancanza di valido titolo idoneo a supportare la ritenzione, da parte del , delle somme versategli Per_1 dal in previsione della realizzazione del contratto stesso, ignorandone, CP_1 inconsapevolmente, la imprevista “revisione” ostativa da parte del Comune.
In definitiva, il vizio radicale di impossibilità oggettiva originaria della convenuta permuta immobiliare, nei termini innanzi specificati, comportava una doverosa declaratoria di nullità dello stesso rilevabile anche d'ufficio, in disparte la sollevata questione da parte della società convenuta.
In fattispecie speculare a quella in esame, si è invero, enunciato il principio per cui:
“l'impossibilità dell'oggetto alla quale consegue, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., la nullità del contratto, ricorre solo quando la prestazione sia insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che ostacolino in modo assoluto il risultato cui essa era diretta, e non anche quando insorgano ostacoli, più o meno gravi, nell'esecuzione della stessa” (v. Cass. n.37804 del
27/12/2022).
Tale pronuncia si configura perfettamente in termini e sovrapponibile alla fattispecie in esame, laddove, come osservato dal Tribunale, la pubblicazione sul bollettino ufficiale del
PRG con una corretta individuazione delle particelle ricadenti in due distinte zone edificatorie con distinte possibilità volumetriche di fabbricabilità, era, sia pure di pochi mesi, antecedente alla prima convenzione contrattuale delle parti del 2003 ed aalla presentazione del progetto edificatorio del luglio del 2005, rappresentando tale circostanza storica la ragione della impossibilità originaria e non sopravvenuta idonea a comportare la mera risoluzione del contratto.
Così ribadita la correttezza della impugnata motivazione di primo grado in parte qua, ne discende l'infondatezza anche della censura articolata con riferimento alla attribuita decorrenza degli interessi sulla sorte capitale accolta in via ripetitoria ed in parziale accoglimento della spiegata riconvenzionale.
pagina 20 di 22 Sulla scorta di quanto innanzi, ovvero di una oggettiva impossibilità dell'oggetto evidenziatasi ancor prima della trattativa alla convenuta permuta e prima della condivisione di un progetto edificatorio non corretto con conseguente presunzione di conoscenza della stessa a seguito della formale pubblicazione del PRG di cui innanzi, lasciava presumere una certa “mala fede” da parte del di pretendere, appresa Per_1 la revisione ostativa amministrativa, il versamento delle somme di cui innanzi, perlomeno fino alla concorrenza di quella di €23.600,00 atteso che, come correttamente rilevato dal primo giudice, la disciplina normativa dell'indebito oggettivo (takle configurandosi il pagamento di tali somme da parte del ) di cui all'art.2033 c.c. prevedeva una CP_1 distinta decorrenza degli interessi legali ex art.1284 c.c. dal giorno del pagamento ovvero dalla domanda nelle rispettive ipotesi di presumibile mala fede o buona fede dell'accipiens, avendo, nel caso di specie, costui, ovvero il , ricevuto la prima rata di €10.000,00 Per_1 allorchè non era ancora a conoscenza della causa ostativa determinante la nullità del contratto.
Nell'ipotesi di nullità di un contratto, la disciplina degli eventuali obblighi restitutori è mutuata da quella dell'indebito oggettivo, con la conseguenza che , qualora l'accipiens sia in mala fede nel momento in cui percepisce la somma da restituire, è tenuto al pagamento degli interessi dal giorno in cui l'ha ricevuta (cfr. Cass. 2993/2019; 8564/2009;
20651/2005).
Destituito di fondamento è finanche l'ultimo motivo d'impugnativa attinente ad una contestata statuizione condannatoria integralmente a carico degli attori in conseguenza della individuata soccombenza processuale, non condividendosi l'argomentazione difensiva addotta a supporto della stessa.
Come innanzi evidenziato con riguardo alla prima censura, la dichiarazione di nullità del contratto per impossibilità originaria del suo oggetto non è scaturita “ a sorpresa” con la sentenza, in quanto la questione era stata chiaramente introdotta dalla società convenuta con la proposta eccezione di nullità avallante la spiegata riconvenzionale ripetitoria delle somme versate e la resistenza processuale a tale tesi difensiva di parte convenuta spiegata dagli attori allorché reiteravano l'insussistenza di alcuna impossibilità oggettiva, ascrivendo la mancata realizzazione della promessa permuta immobiliare all'inadempimento del , persistendo in tale strategia processuale anche dopo CP_1
pagina 21 di 22 la proposta conciliativa di iniziativa giudiziale, configura una chiara ipotesi di soccombenza processuale integrale tale da giustificare la conseguenziale statuizione condannatoria di cui innanzi.
In definitiva nessuna delle molteplici doglianze di cui innanzi si configura condivisibile ed idonea ad avallare una invocata riforma dell'impugnata sentenza che si qualifica, invece, apprezzabilmente articolata con un procedimento logico-deduttivo avallato da incontestabili riscontri istruttori-documentali e sorretto da incontestabili principi giurisprudenziali.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
, e avverso la sentenza Parte_2 Parte_3 Parte_4
n.824/2021, resa dal Tribunale di Trani in data 24/4/2021, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna gli appellanti, in solido, alla integrale refusione, in favore della società appellata, in persona del suo legale rappresentante, delle competenze difensive attinenti il presente grado di giudizio, liquidate le stesse in complessivi €9.991,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare gli appellanti tenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'Erario, di un importo pari al contributo unificato dagli stessi versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 10/6/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
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