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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/11/2024, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1141/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1141/2021
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Pisa presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Francesco Di Stefano, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona del Controparte_1
Curatore Fallimentare, dott.ssa , elettivamente domiciliato in Pontedera Controparte_2
(PI) presso lo studio dell'Avv. Maria Laura Pavone, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 284/2021 del Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, in via pregiudiziale e cautelare , inaudita altera parte, o previa fissazione di apposita udienza, ex art. 283 c.p.c., sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale, nel merito , in integrale riforma della sentenza n. 284/2021 R.S. del
04.03.2021, resa ex art. 281-sexies a verbale dell'udienza del 04.03.2021, dal Tribunale di Pisa, in persona del Giudice Unico, Dott. Stefano Palmaccio, e notificata in data
13.05.2021, accogliere per i motivi tutti esposti in narrativa il proposto appello, con ogni provvedimento consequenziale, comprese le restituzioni e per l'effetto accertata e dichiarata l'avvenuta parziale estinzione dell'obbligazione oggi pretesa dall'Appellata sia per intervenuto pagamento, che per intervenuta compensazione, revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto ed avente il n. 687/2019 R.D.I. ed il n. 1803/2019 R.G. e, comunque, dichiararlo nullo e privo di qualsiasi effetto, per tutte le motivazioni esposte;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede preliminarmente l'acquisizione del fascicolo di primo grado e secondariamente
l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico l'invocata prova per testi”.
Per la parte appellata: “Preliminarmente si chiede che venga respinta l'istanza di sospensione della sentenza impugnata, e nel merito che venga confermata la sentenza di primo grado con il rigetto dell'opposizione, sia per i motivi di cui alla sentenza impugnata
e comunque perché totalmente infondata per tutte le ragioni esposte negli atti di causa e che risultano dai documenti prodotti e non contestati ex adverso. In via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado e se ritenuto rilevante, ordinare a controparte ex art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio della "perizia giurata di stima" relativa all'automezzo per cui è causa richiamata nell'atto pubblico di cessione dell'automezzo da a RO Euro G in data 28 aprile 2014. Si insiste nella Parte_1 richiesta di rigetto delle prove orali richieste dall'appellante, in quanto irrilevanti e per i motivi tutti già esposti ed essendo la causa già istruita a sufficienza con i documenti prodotti e non contestati ex adverso. Con vittoria di spese e competenze di avvocato sia per il primo che per il secondo grado di giudizio”.
2 MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 284/2021 del Tribunale di Pisa, con la quale era stata respinta l'opposizione proposta dallo stesso sig. nei confronti del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 687/2019, emesso dal Tribunale di Pisa per l'importo di € 31.720,00 a favore del (di seguito: il Controparte_1
). CP_1
1.1) Il predetto decreto ingiuntivo era stato chiesto, ed ottenuto, dal CP_1 adducendo che, a fronte della vendita al sig. dell'autocarro “IVECO120EL 21/P Parte_1
Tg.CV308XX” (come da fattura n. 115 del 21.3.2014), il corrispettivo CP_3 dell'acquisto non era mai stato versato, nonostante i ripetuti solleciti.
1.2) Il sig. aveva proposto opposizione allegando che: Parte_1
• non era stata fornita adeguata prova scritta del credito vantato dall'ingiungente;
• successivamente all'acquisto, l'autocarro aveva manifestato gravi problemi tecnici che ne avevano impedito l'utilizzo per circa 30 giorni e che avevano comportato la necessità di un intervento di riparazione, per una spesa di € 15.200,00;
• il difetto del mezzo era stato “maliziosamente sottaciuto” dalla venditrice in sede di compravendita;
• il prezzo residuo dovuto, al netto dei costi della riparazione, era determinabile nell'importo massimo di € 13.520,00.
Su tali basi l'opponente aveva chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, ogni contraria eccezione e richiesta avversaria respinta, per i motivi esposti in narrativa: - in via preliminare, stante la fondatezza delle motivazioni addotte nella presente opposizione
e per tutto quanto prodotto si chiede che il Giudice voglia rigettare ogni eventuale richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.; - nel merito, accertata e dichiarata l'avvenuta parziale estinzione dell'obbligazione oggi pretesa dalla Convenuta sia per intervenuto pagamento, che per intervenuta compensazione, revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto ed avente il n. 687/2019
R.D.I. ed il n. 1803/2019 R.G. e, comunque, dichiararlo nullo e privo di qualsiasi effetto, per tutte le motivazioni sopra esposte e per quanto verrà argomentato e provato in corso di causa;
- con vittoria di spese e competenze del presente procedimento in ogni ipotesi conclusiva”.
1.3) Il aveva contestato la fondatezza dell'opposizione, in particolare CP_1
evidenziando preliminarmente che:
3 o l' (dichiarata fallita con Controparte_1
sentenza n. 34/2016 del 22.3.2016):
− era stata costituita in data 2.12.1964 ed inizialmente era denominata
" Controparte_4
";
[...]
− a seguito di trasferimenti di quote e variazione della denominazione sociale la società, nel 2005 aveva assunto la denominazione "
[...]
"; Controparte_4
− nel 2010 era divenuta " Controparte_5
";
[...]
− nel giugno 2013 si era trasformata in s.a.s., denominata "
[...]
, in cui Controparte_6 Parte_1
assume la qualifica di socio accomandatario;
− nel settembre 2013 aveva assunto la denominazione di "Autocarrozzeria
Grande di RM IO & C.";
− il 6 dicembre 2013 aveva assunto la denominazione di "
[...]
; Controparte_7
− il 13 dicembre 2013 aveva assunto la denominazione "
[...]
; Controparte_1
o sino al giugno 2013, dunque, il sig. era stato socio accomandatario della Parte_1
società, mentre per il periodo successivo il ruolo di legale rappresentante era stato rivestito da madre dello stesso Controparte_1 Parte_1
o il 29.7.2013 l' aveva costituito la società " di Parte_1 Controparte_8
cui era diventato anche il legale rappresentante e l'amministratore unico;
o in data 23.9.2013 la società Controparte_1 CP_1 veva concesso in affitto alla l'azienda, avente per
[...] Controparte_8
oggetto l'attività di carrozzeria, officina meccanica e noleggio senza conducente, esercitata dalla prima, sì che la stessa (e dunque Controparte_8
l' si era ritrovato ad operare presso la sede della Parte_1 [...]
in Pontedera (PI), via Sardegna n. 46/48/50, con Controparte_1
tutti il complesso di beni e mezzi facenti parte dell'azienda della
[...]
Controparte_1
o l'autocarro oggetto di causa era stato venduto in data 14.4.2014 all' al Parte_1
prezzo di 31.720,00;
o l' aveva poi rivenduto l'autocarro predetto, in data 28.4.2014, alla Parte_1 al prezzo di € 30.000,00. Controparte_8
4 La predetta opposta aveva quindi altresì rilevato che il prezzo della riparazione lamentata dall'opponente non era stato pagato dall' dal momento che la fattura Parte_1
prodotta in atti risultava intestata alla sì che nulla poteva Controparte_8 lamentare l' al riguardo. Parte_1
L'autocarro in questione, inoltre, era ben conosciuto dallo stesso avendo Parte_1 quest'ultimo amministrato l'azienda (di cui l'autocarro faceva parte) sino a pochi mesi prima della vendita dell'autocarro stesso e, comunque, l'aveva gestita (in forza del contratto di affitto d'azienda) anche nel momento della vendita, sì che era scarsamente plausibile che lo stesso non conoscesse le condizioni dell'autocarro medesimo. Parte_1
Nulla comunque era dato sapere in ordine alla tipologia di vizi che avevano comportato la necessità delle riparazioni (che, in teoria, potevano anche essere ascrivibili ad un sinistro), non essendo peraltro mai avvenuta alcuna denuncia dei vizi in questione.
Su tali basi era stata dunque chiesta la reiezione dell'opposizione o comunque la condanna dell' al pagamento di quanto accertato come dovuto. Parte_1
1.4) Il Tribunale di Pisa aveva infine ritenuto che:
− era incontestata la vendita dell'autocarro;
− non sussisteva alcuna tempestiva denuncia dei vizi lamentati dall' Parte_1 peraltro neppure allegata dall' Parte_1
Il predetto Tribunale aveva dunque respinto l'opposizione e condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
2) Nei confronti di tale sentenza ha proposto appello l' Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
A. “L'errata ed ingiusta ricostruzione dei fatti e delle emergenze processuali che hanno indotto il Tribunale di Pisa a ritenere tempestiva l'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dalla Curatela”, rilevando come il Tribunale di Pisa avesse accolto l'eccezione in questione nonostante la stessa fosse stata tardivamente sollevata dal nel contesto della prima memoria dimessa ex art. 183, VI° CP_1
comma, c.p.c. (come del resto indicato dallo stesso Tribunale di Pisa) e comunque, anche volendo considerare come validamente proposta l'eccezione in questione in sede di comparsa di costituzione, anche tale ultimo atto doveva considerarsi tardivamente depositato;
B. “L'errata ed ingiusta ricostruzione dei fatti e delle emergenze processuali che hanno indotto il Tribunale di Pisa a ritenere assorbite dall'inammissibile e tardiva eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dalla Curatela le eccezioni di merito sulla sussistenza di vizi gravi ed occulti nell'autocarro venduto al Sig. da parte della società , rilevando come i Parte_1 Controparte_1
5 difetti che avevano comportato la necessità delle riparazioni erano attinenti a ricambi per il motore ed alla frizione, così integrandosi dei vizi occulti di cui l' non poteva essere a conoscenza, mentre le spese per la riparazione Parte_1
(pari ad € 19.143,20) erano state sostenute dallo stesso Parte_1
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, il ha contestato le censure mosse dalla CP_1
parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
3) Fatte queste premesse, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti nel complesso insuscettibile di accoglimento e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di appello, il sig. ha contestato la decisione del Parte_1
Tribunale di Pisa di ritenere tempestivamente dedotta da parte del l'eccezione CP_1 di decadenza e prescrizione per tardiva denuncia dei vizi dell'autocarro da parte dello stesso Parte_1
Tale contestazione è stata articolata dall'appellante secondo una duplice serie di argomentazioni attinenti:
− in primo luogo, alla valutazione del giudice di prime cure secondo cui l'eccezione in questione era stata tempestivamente sollevata nel contesto della prima memoria dimessa dal ex art. 183, VI° comma, c.p.c.; CP_1
− in secondo luogo, al rilievo secondo cui – anche ritenendo che nel contesto della comparsa di costituzione e risposta fosse ravvisabile una formale proposizione dell'eccezione – anche la comparsa in questione doveva ritenersi tardivamente depositata, con conseguente inammissibilità dell'opposizione stessa anche in questo caso;
3.1.1) Per quanto concerne il primo profilo va rilevato come nella comparsa di costituzione e risposta dimessa dal in prime cure sia contenuto il seguente CP_1 passaggio: “Non è dato comunque neppure sapere il reale motivo di tali riparazioni che potrebbero avere qualsiasi causale (anche un incidente stradale successivo alla cessione e che ha interessato oltretutto non l'opponente ma l'avente causa dello stesso o altro motivo ancora. Non è dato saperlo!), nè è stato prodotta da controparte nessuna eventuale denuncia vizi”, con richiesta poi – nelle conclusioni – di “...in via principale rigettare
l'opposizione a D.I. promossa dal sig. in quanto inammissibile e/o Parte_1
improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto”.
6 Nel contesto della prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c., il
LL ha invece chiesto: “nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione a D.I. promossa dal sig. in quanto inammissibile e/o improponibile per Parte_1
intervenuta decadenza e prescrizione e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti indicati in atti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto”.
3.1.1.1) Il Tribunale di Pisa, sul punto, ha ritenuto che “...deve ritenersi che
l'opponente sia decaduto dalla garanzia fatta valere in via di eccezione al fine di contrastare la pretesa della controparte al pagamento del prezzo. L'eccezione di decadenza è stata ritualmente ed espressamente sollevata dalla parte opposta in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. Il compratore ha dedotto l'esistenza di vizi occulti (al motore e alla frizione) dell'autocarro, acquistato nell'aprile del 2014, ma non ha allegato né provato, pur a fronte dell'eccepita decadenza, di aver presentato tempestiva denuncia dei predetti difetti alla società venditrice. Né la prova testimoniale richiesta, in quanto articolata su altre circostanze, avrebbe potuto supplire alla rilevata lacuna assertiva e probatoria. Ne discende che, in difetto di prova di una tempestiva denuncia dei vizi, il compratore è irrimediabilmente decaduto dalla garanzia”.
Dunque, il Tribunale di Pisa ha ravvisato la proposizione dell'eccezione in questione nel contesto della prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c. (e non in sede di comparsa di costituzione e risposta), ritenendola quindi tempestiva.
3.1.1.2) Già sulla scorta di quanto sin qui esposto risulta come le doglianze di parte appellante debbano ritenersi effettivamente fondate, non potendo condividersi la valutazione del Tribunale di Pisa secondo cui l'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dal nel contesto della prima memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c. CP_1
sarebbe stata tempestiva.
Ed infatti, dal momento che l'eccezione di decadenza e quella di prescrizione integrano – pacificamente – eccezioni in senso stretto, le stesse avrebbero dovuto essere proposte nel contesto della comparsa di costituzione e risposta.
3.1.1.3) Ciò stabilito, deve poi valutarsi se, comunque, il avesse CP_1
effettivamente sollevato le predette eccezioni di prescrizione e decadenza già nel contesto della comparsa di costituzione e risposta.
Ritiene il collegio che, a tale quesito, debba essere data risposta negativa.
Il contenuto delle espressioni utilizzate dal nel contesto della comparsa CP_1
di costituzione e risposta (ricordate al pregresso paragrafo 3.1.1.) induce infatti a concludere che in tale atto non sia stata sollevata dal un'eccezione di CP_1
prescrizione e/o decadenza in capo al sig. in quanto: Parte_1
7 − l'allegazione concernente la mancata “produzione”, da parte dell' di Parte_1 alcuna denuncia dei vizi, non risulta allocata nell'ambito di una contestazione dell'esistenza della garanzia per i vizi invocata dallo stesso derivante Parte_1
dalla prescrizione (o decadenza) del relativo diritto: emerge infatti come il abbia espresso l'inciso in questione (“...nè è stato prodotta da CP_1 controparte nessuna eventuale denuncia vizi”) nel contesto unicamente della censura rivolta al fatto che non era mai stato reso noto di quali vizi, in concreto, si fosse lamentato il medesimo sig. Parte_1
− l'allegazione correlata alla mancata denuncia dei vizi, dunque, non rappresenta il momento logico-fattuale prodromico alla prospettazione dell'insorgenza della decadenza dalla garanzia o della prescrizione della stessa, essendo invece finalizzata solamente ad evidenziare il carattere ignoto dei vizi in questione;
− non risulta comunque sollevata alcuna eccezione di prescrizione e/o decadenza nel contesto della comparsa di costituzione;
− solo nella prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c. risulta formulata una siffatta eccezione, con mutamento peraltro del tenore formale della domanda, CP_ passandosi dalla richiesta di “rigettare l'opposizione a promossa dal sig.
in quanto inammissibile e/o improponibile” a quella di Parte_1
CP_
“rigettare l'opposizione a promossa dal sig. in quanto Parte_1 inammissibile e/o improponibile per intervenuta decadenza e prescrizione”.
Per quanto la proposizione di un eccezione non richieda, mai, l'utilizzo di formulazioni ritualizzate o “sacramentali” va rilevato come sia pur sempre necessaria
“...una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare una deduzione di controparte” (così Cass. 13606 del 19.5.2021) che, nel caso di specie, non è invece ravvisabile in base alle considerazioni predette, quantomeno laddove si intenda individuare una volontà di contestare la pretesa di controparte assumendone la prescrizione e/o la decadenza.
3.1.1.4) Sotto questo aspetto, dunque, il motivo di gravame è fondato, con (e salve) le precisazioni poi esposte nei paragrafi successivi.
3.1.2) Le considerazioni sopra espresse rendono superflua l'analisi del secondo profilo di censura sollevato da parte appellante nel motivo di gravame in oggetto.
Come detto, infatti, il sig. ha anche argomentato che, se pur si fosse Parte_1
inteso qualificare le espressioni utilizzate dal nella comparsa di costituzione in CP_1 prime cure come esplicitanti la proposizione di un'eccezione di decadenza e/o prescrizione, nondimeno tale eccezione non sarebbe stata ammissibile in quanto la predetta comparsa era stata dimessa tardivamente.
8 In proposito va rilevato come la conclusione raggiunta al paragrafo (e relativi sottoparagrafi) che precede – secondo cui nella comparsa di costituzione del CP_1 non è dato ravvisare la proposizione di un'eccezione nel senso indicato –, renda superfluo valutare se tale comparsa sia stata o meno tempestivamente depositata.
3.2) Il secondo motivo di gravame risulta poi imperniato sulla qualificazione delle problematiche - che avevano caratterizzato l'autocarro in questione - in termini di “vizi occulti”.
Tale prospettazione risulta finalizzata, nella ricostruzione fornita dall'appellante, a destituire di fondamento la contrapposta allegazione del secondo cui il sig. CP_1 doveva essere consapevole (avendo sostanzialmente gestito l'azienda financo al Parte_1 momento dell'acquisto dell'autocarro) di quali fossero le effettive condizioni dell'autocarro medesimo.
3.2.1) In proposito va anzitutto osservato come le conclusioni raggiunte nel paragrafo 3.1. e sottoparagrafi risultino incidere in radice sulla motivazione addotta dal
Tribunale di Pisa a reiezione dell'opposizione proposta dal sig. dal momento Parte_1 che l'opposizione stessa è stata respinta esclusivamente in forza della ritenuta fondatezza dell'eccezione di prescrizione/decadenza sollevata dal . CP_1
Ne consegue che deve in questa sede procedersi alla valutazione della fondatezza dell'opposizione proposta dal sig. e, per converso, della domanda di pagamento Parte_1
avanzata dal , avendo a riferimento il merito di tali contrapposte posizioni. CP_1
In tale contesto devono essere prese in considerazione anche le domande e, soprattutto, le eccezioni e le questioni non accolte nella sentenza di primo grado che risultano riproposte in appello e che, pertanto, non possono ritenersi rinunciate ex art. 346
c.p.c.
Si ricorda, infatti, come non occorra la formulazione di appello incidentale onde riproporre ex art. 346 c.p.c. all'analisi del collegio, in appello, le domande, eccezioni e questioni non vagliate dal giudice di prime cure.
In tal senso si pone del resto l'orientamento della Suprema Corte, secondo la quale
“Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio” (Cass. 15893 del 6.6.2023, già preceduta dal Cass. 19503 del 23.7.2018), che, pur avendo a riferimento il giudizio di cassazione ed il conseguente giudizio di rinvio, risulta aver delineato un principio suscettibile di essere applicato anche avanti al giudizio d'appello.
9 3.2.2) Tra tali questioni devono essere prese in considerazione quelle già sollevate in prime cure da parte del (tutte nuovamente riproposte dal nel CP_1 CP_1
presente grado di giudizio, alle pp.gg. 6 e ss della comparsa di costituzione dimessa in appello), secondo cui:
− l' non aveva sostenuto alcuna spesa per le riparazioni in questione che, se Parte_1
del caso, avrebbero dovuto essere sostenute dalla soc. di Controparte_8 cui l' stesso era amministratore unico e legale rappresentante ma che, Parte_1 comunque, rimaneva un soggetto giuridico del tutto distinto dall'odierno appellante;
− l' aveva direttamente gestito la società “ ” (nelle Parte_1 Controparte_1
sue varie denominazioni) sino al giugno 2013, per poi continuare a gestirla, indirettamente, mediante il contratto di affitto d'azienda stipulato dalla stessa
(in quel momento amministrata dalla madre Controparte_1 dell' con la (di cui era amministratore unico Parte_1 Controparte_8
l' medesimo), sì che l'odierno appellante doveva ritenersi pienamente Parte_1
consapevole di quali fossero le condizioni del mezzo in questione;
o e, come detto, tale profilo rappresenta lo specifico oggetto preso in considerazione nel secondo motivo del gravame in analisi;
− era comunque ignoto il motivo per cui era stato dato corso alle riparazioni oggetto delle doglianze dell' non constando di quali vizi si trattasse e non Parte_1
essendo del resto mai stata fatta alcuna denuncia dei vizi in questione;
− l' non aveva mai sollevato contestazioni in ordine all'obbligazione di Parte_1 pagamento del prezzo d'acquisto dell'autocarro, prima della proposizione a decreto ingiuntivo, nonostante le diffide inviate dal (e, peraltro, neppure dando CP_1
riscontro alle stesse).
3.2.3) Le questioni sopra ricordate attengono dunque all'individuazione dei vizi da cui l'autocarro sarebbe stato affetto, alla possibilità di qualificare gli stessi in termini di vizi occulti ed all'individuazione del soggetto che ne aveva sostenuto il costo.
Trattandosi di profili che, nel complesso, si configurano come elementi costitutivi della domanda svolta dall' con la proposizione dell'opposizione a D.I., l'onere Parte_1
della relativa prova risulta incombere su quest'ultimo.
3.2.3.1) In tale prospettiva deve quindi anzitutto rilevarsi come, all'esito di due gradi di giudizio, non risulti tuttora constare in cosa, esattamente, siano consistiti i difetti dell'autocarro lamentati dall' Parte_1
In proposito va infatti ricordato che:
10 CP_
− nell'atto di citazione in opposizione a è allegato unicamente che “Il veicolo, come evidente, presentava problemi tecnici rilevanti, che ne hanno impedito
l'utilizzo per molto tempo, e che altresì hanno determinato vari lavori necessari per il ripristino”;
− la fattura emessa dalla ditta (ed allegata Parte_2 all'atto di citazione) risulta attenere alle voci “motore per ricambi”, “frizione completa”, “cuscinetto a sfere”, “olio motore”, “elemento filtro aria”, “minuteria varia”;
− nella prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c., risulta valorizzata la predetta fattura, “dalla quale emerge in maniera cristallina che i lavori hanno interessato, tra gli altri: il motore per ricambi e la frizione completa, per le quali si è reso necessario procedere al trasferimento e alla sostituzione”;
− nella seconda memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c., risultano formulati sul punto due capitoli di prova (nn. 1 e 2), rispettivamente del seguente tenore:
o “
1. V.C. nel mese di maggio 2014 il Sig. le ha Parte_1
consegnato il veicolo tipo carro attrezzi targato CV 308 XX in quanto lo stesso presentava evidenti problemi, affinché lo stesso venisse riparato, come da documento che si mostra (Cfr doc. 2 allegato all'atto di citazione in opposizione). In caso di risposta positiva, dica quali problemi presentava il veicolo”;
o “
2. V.C. il veicolo che le è stato consegnato dal Sig. Parte_1
nel mese di maggio 2014, tipo carro attrezzi targato CV 308 XX, al momento della consegna presentava gravi difetti che lo rendevano inutilizzabile”.
− nessuna ulteriore e diversa allegazione e/o specificazione risulta formulata negli ulteriori atti del giudizio in prime cure;
− nessuna ulteriore e diversa allegazione e/o specificazione risulta formulata negli atti del presente giudizio di appello.
Dall'esposizione che precede risulta come l' abbia unicamente Parte_1 prospettato la “gravità” dei difetti lamentati, senza tuttavia mai concretamente indicare in cosa gli stessi fossero consistiti.
Il fatto, peraltro, che si sia dato corso ad interventi sul motore e sulla frizione non consente comunque di individuare in forza di quali motivazioni si è proceduto a tali interventi e, soprattutto, se gli stessi fossero effettivamente necessari o meno. Ciò, a tacere degli interventi concernenti il “cuscinetto a sfere”, l'“olio motore”, l'“elemento filtro aria”, e la “minuteria varia” che, già a livello semantico, appaiono arduamente
11 qualificabili come vizi in grado di rendere l'autocarro inidoneo all'uso o che incidono sul suo valore, trattandosi al più di interventi di routine.
L'incertezza che caratterizza gli interventi sul motore e sulla frizione (in ordine a cause degli stessi e rimedi necessari) non può del resto essere superata mediante la devoluzione ad una domanda al teste del tenore sopra ricordato (“dica quali problemi presentava il veicolo”), dal momento che in tal modo viene ad essere affidato al teste il compito non di confermare o meno la veridicità di un'allegazione già ritualmente e tempestivamente operata dalla parte, ma di procedere direttamente all'allegazione stessa.
Il che non è ammissibile.
In presenza di tale deficit di allegazioni (a monte) e di riscontri (a valle) non è dunque possibile neppure procedere a valutare in cosa siano dunque concretamente consistite le problematiche dell'autocarro lamentate dall' e, in definitiva, Parte_1
neppure se le stesse possano ascriversi a difetti valorizzabili ex artt. 1490 e ss. c.c.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull' in ordine al Parte_1 profilo in questione determina, già sotto questo aspetto, l'infondatezza dell'opposizione e delle domande avanzate dall' medesimo. Parte_1
3.2.3.2) Le considerazioni che precedono determinano la reiezione del secondo motivo di gravame.
L'incertezza che connota i vizi all'autocarro lamentati dall' non consente Parte_1 infatti neppure di valutare se gli stessi fossero o meno vizi “occulti” e dunque non suscettibili di essere individuati dall' medesimo al momento dell'acquisto Parte_1 dell'autocarro.
Del resto, in punto di fatto, è incontestato che l' fosse stato sino al giugno Parte_1
2013 socio accomandatario della “ ” e che, anche dopo, ne avesse Controparte_1 comunque gestito l'azienda in forza del contratto di affitto della stessa, del 23.9.2013 (già sopra ricordato), mentre l'autocarro era stato immatricolato sin dal 2005 in capo alla stessa
” (come risulta dal certificato del PRA in atti). Controparte_1
Dunque, alla data del 14.4.2014 (quando l'autocarro era stato venduto al sig.
ed anche a quella del 28.4.2014 (quando l' aveva venduto l'autocarro Parte_1 Parte_1 alla soc. RO , l'autocarro in questione era rimasto nella titolarità, CP_8
dapprima, e nella disponibilità esclusiva, poi, sempre ed unicamente dello stesso
Parte_1
In tale contesto, l'individuazione concreta delle caratteristiche del vizio lamentato risulta dunque presentare vieppiù rilevanza onde poter ritenere che si trattasse di vizio occulto, ignoto all'acquirente e di impossibile percezione da parte dello stesso al momento dell'acquisto.
12 Né tale aspetto può essere superato in forza dell'allegazione dell'odierno appellante (l'unica concretamente posta a fondamento del motivo di gravame in oggetto) secondo cui “...di tali vizi e dello stato dell'autocarro precedentemente la compravendita,
l'odierno Appellante ne era completamente ignaro. Infatti, non è pretendibile che il Sig. potesse essere consapevole dell'esistenza di vizi occulti quali problematiche al Parte_1 motore e alla frizione” e ciò, peraltro, pur chiedendo (con un certo grado di contraddittorietà) di dimostrare che l'autocarro era stato portato a far eseguire le riparazioni più volte ricordate “in quanto lo stesso presentava evidenti problemi” (come indicato nel capitolo 1 di prova sopra ricordato),
Tutto ciò, peraltro, senza considerare che le problematiche “evidenti” sarebbero insorte improvvisamente nell'arco di un mese dall'acquisto del mezzo.
Anche sotto questo aspetto, dunque, la radicale incertezza concernente la concreta individuazione delle caratteristiche delle problematiche predette comporta l'infondatezza della domanda (oltre che la reiezione del motivo di gravame in analisi).
3.2.3.3) Deve infine rilevarsi come sia condivisibile l'assunto del CP_1 secondo cui non consta che l' in proprio, abbia comunque dovuto sopportare dei Parte_1 costi in conseguenza dell'insorgenza delle problematiche predette, sì da poterli dedurre in compensazione nei confronti del credito vantato dal o di chiedere la riduzione CP_1 del prezzo d'acquisto.
Sul punto va infatti anzitutto evidenziato come non constino riscontri documentali al pagamento delle riparazioni in questione, dovendosi quindi desumere che il pagamento stesso sarebbe avvenuto “brevi manu” in contanti, da parte dell' nonostante il Parte_1 non esiguo ammontare (indicato in fattura) di € 19.143,20.
Il capitolo di prova formulato dall' sul punto (“V.C. le riparazioni Parte_1
effettuate sul mezzo tipo carro attrezzi targato CV 308 XX, come da fattura n. 180 del 16 maggio 2014 che le si mostra (Cfr doc. 2 allegato all'atto di citazione in opposizione) sono state pagate dal Sig. ”) non indica del resto con quali modalità Parte_1
sarebbe avvenuto il pagamento in oggetto, connotandosi dunque per una genericità (su un punto saliente della questione) che rende comunque inammissibile il capitolo di prova medesimo.
Ciò anche in considerazione del fatto che analoga, non superabile, genericità risulta attenere al ruolo specificamente rivestito dal sig. nei rapporti con la ditta Parte_1 [...]
(che ebbe ad eseguire le riparazioni e ad emettere la relativa Parte_2
fattura).
Va infatti ricordato come la fattura in questione (il cui contenuto risulta espressamente richiamato nel capitolo di prova sopra menzionato) risulta essere stata
13 emessa dalla nei confronti della soc. Parte_2 Controparte_8
(e non nei confronti dell' in proprio).
[...] Parte_1
La circostanza per cui lo stesso sig. era legale rappresentante ed Parte_1
amministratore unico della soc. rende dunque particolarmente Controparte_8
incerto il riferimento (contenuto nel capitolo di prova predetto) al fatto che il pagamento sarebbe stato effettuato “dal sig. ”, dal momento che l'assenza di Parte_1
specificazioni di sorta in ordine alla qualifica con cui l' avrebbe dato corso a tale Parte_1
pagamento risulta incidere sull'ammissibilità della prova.
Anche in questo caso, infatti, risulterebbe devoluto al teste il compito di operare un'allegazione e non di fornire o meno la dimostrazione di un'allegazione già operata dalla parte, senza che si possa in alcun modo ravvisare nel caso di specie una mera ipotesi di chiarimento alla domanda, trattandosi di profili direttamente attinenti agli elementi costitutivi della domanda.
4) Il gravame deve pertanto in definitiva essere respinto, con integrazione della motivazione della sentenza nei termini indicati nella presente statuizione.
5) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa.
5.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 284/2021 del Tribunale di Pisa, così statuisce: Parte_1
1) respinge l'appello;
14 2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1 [...]
le spese di lite, che vengono Controparte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 6.946,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, €
1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, Parte_1
ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.7.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1141/2021
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Pisa presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Francesco Di Stefano, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona del Controparte_1
Curatore Fallimentare, dott.ssa , elettivamente domiciliato in Pontedera Controparte_2
(PI) presso lo studio dell'Avv. Maria Laura Pavone, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 284/2021 del Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, in via pregiudiziale e cautelare , inaudita altera parte, o previa fissazione di apposita udienza, ex art. 283 c.p.c., sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale, nel merito , in integrale riforma della sentenza n. 284/2021 R.S. del
04.03.2021, resa ex art. 281-sexies a verbale dell'udienza del 04.03.2021, dal Tribunale di Pisa, in persona del Giudice Unico, Dott. Stefano Palmaccio, e notificata in data
13.05.2021, accogliere per i motivi tutti esposti in narrativa il proposto appello, con ogni provvedimento consequenziale, comprese le restituzioni e per l'effetto accertata e dichiarata l'avvenuta parziale estinzione dell'obbligazione oggi pretesa dall'Appellata sia per intervenuto pagamento, che per intervenuta compensazione, revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto ed avente il n. 687/2019 R.D.I. ed il n. 1803/2019 R.G. e, comunque, dichiararlo nullo e privo di qualsiasi effetto, per tutte le motivazioni esposte;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede preliminarmente l'acquisizione del fascicolo di primo grado e secondariamente
l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico l'invocata prova per testi”.
Per la parte appellata: “Preliminarmente si chiede che venga respinta l'istanza di sospensione della sentenza impugnata, e nel merito che venga confermata la sentenza di primo grado con il rigetto dell'opposizione, sia per i motivi di cui alla sentenza impugnata
e comunque perché totalmente infondata per tutte le ragioni esposte negli atti di causa e che risultano dai documenti prodotti e non contestati ex adverso. In via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado e se ritenuto rilevante, ordinare a controparte ex art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio della "perizia giurata di stima" relativa all'automezzo per cui è causa richiamata nell'atto pubblico di cessione dell'automezzo da a RO Euro G in data 28 aprile 2014. Si insiste nella Parte_1 richiesta di rigetto delle prove orali richieste dall'appellante, in quanto irrilevanti e per i motivi tutti già esposti ed essendo la causa già istruita a sufficienza con i documenti prodotti e non contestati ex adverso. Con vittoria di spese e competenze di avvocato sia per il primo che per il secondo grado di giudizio”.
2 MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 284/2021 del Tribunale di Pisa, con la quale era stata respinta l'opposizione proposta dallo stesso sig. nei confronti del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 687/2019, emesso dal Tribunale di Pisa per l'importo di € 31.720,00 a favore del (di seguito: il Controparte_1
). CP_1
1.1) Il predetto decreto ingiuntivo era stato chiesto, ed ottenuto, dal CP_1 adducendo che, a fronte della vendita al sig. dell'autocarro “IVECO120EL 21/P Parte_1
Tg.CV308XX” (come da fattura n. 115 del 21.3.2014), il corrispettivo CP_3 dell'acquisto non era mai stato versato, nonostante i ripetuti solleciti.
1.2) Il sig. aveva proposto opposizione allegando che: Parte_1
• non era stata fornita adeguata prova scritta del credito vantato dall'ingiungente;
• successivamente all'acquisto, l'autocarro aveva manifestato gravi problemi tecnici che ne avevano impedito l'utilizzo per circa 30 giorni e che avevano comportato la necessità di un intervento di riparazione, per una spesa di € 15.200,00;
• il difetto del mezzo era stato “maliziosamente sottaciuto” dalla venditrice in sede di compravendita;
• il prezzo residuo dovuto, al netto dei costi della riparazione, era determinabile nell'importo massimo di € 13.520,00.
Su tali basi l'opponente aveva chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, ogni contraria eccezione e richiesta avversaria respinta, per i motivi esposti in narrativa: - in via preliminare, stante la fondatezza delle motivazioni addotte nella presente opposizione
e per tutto quanto prodotto si chiede che il Giudice voglia rigettare ogni eventuale richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.; - nel merito, accertata e dichiarata l'avvenuta parziale estinzione dell'obbligazione oggi pretesa dalla Convenuta sia per intervenuto pagamento, che per intervenuta compensazione, revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto ed avente il n. 687/2019
R.D.I. ed il n. 1803/2019 R.G. e, comunque, dichiararlo nullo e privo di qualsiasi effetto, per tutte le motivazioni sopra esposte e per quanto verrà argomentato e provato in corso di causa;
- con vittoria di spese e competenze del presente procedimento in ogni ipotesi conclusiva”.
1.3) Il aveva contestato la fondatezza dell'opposizione, in particolare CP_1
evidenziando preliminarmente che:
3 o l' (dichiarata fallita con Controparte_1
sentenza n. 34/2016 del 22.3.2016):
− era stata costituita in data 2.12.1964 ed inizialmente era denominata
" Controparte_4
";
[...]
− a seguito di trasferimenti di quote e variazione della denominazione sociale la società, nel 2005 aveva assunto la denominazione "
[...]
"; Controparte_4
− nel 2010 era divenuta " Controparte_5
";
[...]
− nel giugno 2013 si era trasformata in s.a.s., denominata "
[...]
, in cui Controparte_6 Parte_1
assume la qualifica di socio accomandatario;
− nel settembre 2013 aveva assunto la denominazione di "Autocarrozzeria
Grande di RM IO & C.";
− il 6 dicembre 2013 aveva assunto la denominazione di "
[...]
; Controparte_7
− il 13 dicembre 2013 aveva assunto la denominazione "
[...]
; Controparte_1
o sino al giugno 2013, dunque, il sig. era stato socio accomandatario della Parte_1
società, mentre per il periodo successivo il ruolo di legale rappresentante era stato rivestito da madre dello stesso Controparte_1 Parte_1
o il 29.7.2013 l' aveva costituito la società " di Parte_1 Controparte_8
cui era diventato anche il legale rappresentante e l'amministratore unico;
o in data 23.9.2013 la società Controparte_1 CP_1 veva concesso in affitto alla l'azienda, avente per
[...] Controparte_8
oggetto l'attività di carrozzeria, officina meccanica e noleggio senza conducente, esercitata dalla prima, sì che la stessa (e dunque Controparte_8
l' si era ritrovato ad operare presso la sede della Parte_1 [...]
in Pontedera (PI), via Sardegna n. 46/48/50, con Controparte_1
tutti il complesso di beni e mezzi facenti parte dell'azienda della
[...]
Controparte_1
o l'autocarro oggetto di causa era stato venduto in data 14.4.2014 all' al Parte_1
prezzo di 31.720,00;
o l' aveva poi rivenduto l'autocarro predetto, in data 28.4.2014, alla Parte_1 al prezzo di € 30.000,00. Controparte_8
4 La predetta opposta aveva quindi altresì rilevato che il prezzo della riparazione lamentata dall'opponente non era stato pagato dall' dal momento che la fattura Parte_1
prodotta in atti risultava intestata alla sì che nulla poteva Controparte_8 lamentare l' al riguardo. Parte_1
L'autocarro in questione, inoltre, era ben conosciuto dallo stesso avendo Parte_1 quest'ultimo amministrato l'azienda (di cui l'autocarro faceva parte) sino a pochi mesi prima della vendita dell'autocarro stesso e, comunque, l'aveva gestita (in forza del contratto di affitto d'azienda) anche nel momento della vendita, sì che era scarsamente plausibile che lo stesso non conoscesse le condizioni dell'autocarro medesimo. Parte_1
Nulla comunque era dato sapere in ordine alla tipologia di vizi che avevano comportato la necessità delle riparazioni (che, in teoria, potevano anche essere ascrivibili ad un sinistro), non essendo peraltro mai avvenuta alcuna denuncia dei vizi in questione.
Su tali basi era stata dunque chiesta la reiezione dell'opposizione o comunque la condanna dell' al pagamento di quanto accertato come dovuto. Parte_1
1.4) Il Tribunale di Pisa aveva infine ritenuto che:
− era incontestata la vendita dell'autocarro;
− non sussisteva alcuna tempestiva denuncia dei vizi lamentati dall' Parte_1 peraltro neppure allegata dall' Parte_1
Il predetto Tribunale aveva dunque respinto l'opposizione e condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
2) Nei confronti di tale sentenza ha proposto appello l' Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
A. “L'errata ed ingiusta ricostruzione dei fatti e delle emergenze processuali che hanno indotto il Tribunale di Pisa a ritenere tempestiva l'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dalla Curatela”, rilevando come il Tribunale di Pisa avesse accolto l'eccezione in questione nonostante la stessa fosse stata tardivamente sollevata dal nel contesto della prima memoria dimessa ex art. 183, VI° CP_1
comma, c.p.c. (come del resto indicato dallo stesso Tribunale di Pisa) e comunque, anche volendo considerare come validamente proposta l'eccezione in questione in sede di comparsa di costituzione, anche tale ultimo atto doveva considerarsi tardivamente depositato;
B. “L'errata ed ingiusta ricostruzione dei fatti e delle emergenze processuali che hanno indotto il Tribunale di Pisa a ritenere assorbite dall'inammissibile e tardiva eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dalla Curatela le eccezioni di merito sulla sussistenza di vizi gravi ed occulti nell'autocarro venduto al Sig. da parte della società , rilevando come i Parte_1 Controparte_1
5 difetti che avevano comportato la necessità delle riparazioni erano attinenti a ricambi per il motore ed alla frizione, così integrandosi dei vizi occulti di cui l' non poteva essere a conoscenza, mentre le spese per la riparazione Parte_1
(pari ad € 19.143,20) erano state sostenute dallo stesso Parte_1
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, il ha contestato le censure mosse dalla CP_1
parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
3) Fatte queste premesse, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti nel complesso insuscettibile di accoglimento e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di appello, il sig. ha contestato la decisione del Parte_1
Tribunale di Pisa di ritenere tempestivamente dedotta da parte del l'eccezione CP_1 di decadenza e prescrizione per tardiva denuncia dei vizi dell'autocarro da parte dello stesso Parte_1
Tale contestazione è stata articolata dall'appellante secondo una duplice serie di argomentazioni attinenti:
− in primo luogo, alla valutazione del giudice di prime cure secondo cui l'eccezione in questione era stata tempestivamente sollevata nel contesto della prima memoria dimessa dal ex art. 183, VI° comma, c.p.c.; CP_1
− in secondo luogo, al rilievo secondo cui – anche ritenendo che nel contesto della comparsa di costituzione e risposta fosse ravvisabile una formale proposizione dell'eccezione – anche la comparsa in questione doveva ritenersi tardivamente depositata, con conseguente inammissibilità dell'opposizione stessa anche in questo caso;
3.1.1) Per quanto concerne il primo profilo va rilevato come nella comparsa di costituzione e risposta dimessa dal in prime cure sia contenuto il seguente CP_1 passaggio: “Non è dato comunque neppure sapere il reale motivo di tali riparazioni che potrebbero avere qualsiasi causale (anche un incidente stradale successivo alla cessione e che ha interessato oltretutto non l'opponente ma l'avente causa dello stesso o altro motivo ancora. Non è dato saperlo!), nè è stato prodotta da controparte nessuna eventuale denuncia vizi”, con richiesta poi – nelle conclusioni – di “...in via principale rigettare
l'opposizione a D.I. promossa dal sig. in quanto inammissibile e/o Parte_1
improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto”.
6 Nel contesto della prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c., il
LL ha invece chiesto: “nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione a D.I. promossa dal sig. in quanto inammissibile e/o improponibile per Parte_1
intervenuta decadenza e prescrizione e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti indicati in atti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto”.
3.1.1.1) Il Tribunale di Pisa, sul punto, ha ritenuto che “...deve ritenersi che
l'opponente sia decaduto dalla garanzia fatta valere in via di eccezione al fine di contrastare la pretesa della controparte al pagamento del prezzo. L'eccezione di decadenza è stata ritualmente ed espressamente sollevata dalla parte opposta in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. Il compratore ha dedotto l'esistenza di vizi occulti (al motore e alla frizione) dell'autocarro, acquistato nell'aprile del 2014, ma non ha allegato né provato, pur a fronte dell'eccepita decadenza, di aver presentato tempestiva denuncia dei predetti difetti alla società venditrice. Né la prova testimoniale richiesta, in quanto articolata su altre circostanze, avrebbe potuto supplire alla rilevata lacuna assertiva e probatoria. Ne discende che, in difetto di prova di una tempestiva denuncia dei vizi, il compratore è irrimediabilmente decaduto dalla garanzia”.
Dunque, il Tribunale di Pisa ha ravvisato la proposizione dell'eccezione in questione nel contesto della prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c. (e non in sede di comparsa di costituzione e risposta), ritenendola quindi tempestiva.
3.1.1.2) Già sulla scorta di quanto sin qui esposto risulta come le doglianze di parte appellante debbano ritenersi effettivamente fondate, non potendo condividersi la valutazione del Tribunale di Pisa secondo cui l'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dal nel contesto della prima memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c. CP_1
sarebbe stata tempestiva.
Ed infatti, dal momento che l'eccezione di decadenza e quella di prescrizione integrano – pacificamente – eccezioni in senso stretto, le stesse avrebbero dovuto essere proposte nel contesto della comparsa di costituzione e risposta.
3.1.1.3) Ciò stabilito, deve poi valutarsi se, comunque, il avesse CP_1
effettivamente sollevato le predette eccezioni di prescrizione e decadenza già nel contesto della comparsa di costituzione e risposta.
Ritiene il collegio che, a tale quesito, debba essere data risposta negativa.
Il contenuto delle espressioni utilizzate dal nel contesto della comparsa CP_1
di costituzione e risposta (ricordate al pregresso paragrafo 3.1.1.) induce infatti a concludere che in tale atto non sia stata sollevata dal un'eccezione di CP_1
prescrizione e/o decadenza in capo al sig. in quanto: Parte_1
7 − l'allegazione concernente la mancata “produzione”, da parte dell' di Parte_1 alcuna denuncia dei vizi, non risulta allocata nell'ambito di una contestazione dell'esistenza della garanzia per i vizi invocata dallo stesso derivante Parte_1
dalla prescrizione (o decadenza) del relativo diritto: emerge infatti come il abbia espresso l'inciso in questione (“...nè è stato prodotta da CP_1 controparte nessuna eventuale denuncia vizi”) nel contesto unicamente della censura rivolta al fatto che non era mai stato reso noto di quali vizi, in concreto, si fosse lamentato il medesimo sig. Parte_1
− l'allegazione correlata alla mancata denuncia dei vizi, dunque, non rappresenta il momento logico-fattuale prodromico alla prospettazione dell'insorgenza della decadenza dalla garanzia o della prescrizione della stessa, essendo invece finalizzata solamente ad evidenziare il carattere ignoto dei vizi in questione;
− non risulta comunque sollevata alcuna eccezione di prescrizione e/o decadenza nel contesto della comparsa di costituzione;
− solo nella prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c. risulta formulata una siffatta eccezione, con mutamento peraltro del tenore formale della domanda, CP_ passandosi dalla richiesta di “rigettare l'opposizione a promossa dal sig.
in quanto inammissibile e/o improponibile” a quella di Parte_1
CP_
“rigettare l'opposizione a promossa dal sig. in quanto Parte_1 inammissibile e/o improponibile per intervenuta decadenza e prescrizione”.
Per quanto la proposizione di un eccezione non richieda, mai, l'utilizzo di formulazioni ritualizzate o “sacramentali” va rilevato come sia pur sempre necessaria
“...una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare una deduzione di controparte” (così Cass. 13606 del 19.5.2021) che, nel caso di specie, non è invece ravvisabile in base alle considerazioni predette, quantomeno laddove si intenda individuare una volontà di contestare la pretesa di controparte assumendone la prescrizione e/o la decadenza.
3.1.1.4) Sotto questo aspetto, dunque, il motivo di gravame è fondato, con (e salve) le precisazioni poi esposte nei paragrafi successivi.
3.1.2) Le considerazioni sopra espresse rendono superflua l'analisi del secondo profilo di censura sollevato da parte appellante nel motivo di gravame in oggetto.
Come detto, infatti, il sig. ha anche argomentato che, se pur si fosse Parte_1
inteso qualificare le espressioni utilizzate dal nella comparsa di costituzione in CP_1 prime cure come esplicitanti la proposizione di un'eccezione di decadenza e/o prescrizione, nondimeno tale eccezione non sarebbe stata ammissibile in quanto la predetta comparsa era stata dimessa tardivamente.
8 In proposito va rilevato come la conclusione raggiunta al paragrafo (e relativi sottoparagrafi) che precede – secondo cui nella comparsa di costituzione del CP_1 non è dato ravvisare la proposizione di un'eccezione nel senso indicato –, renda superfluo valutare se tale comparsa sia stata o meno tempestivamente depositata.
3.2) Il secondo motivo di gravame risulta poi imperniato sulla qualificazione delle problematiche - che avevano caratterizzato l'autocarro in questione - in termini di “vizi occulti”.
Tale prospettazione risulta finalizzata, nella ricostruzione fornita dall'appellante, a destituire di fondamento la contrapposta allegazione del secondo cui il sig. CP_1 doveva essere consapevole (avendo sostanzialmente gestito l'azienda financo al Parte_1 momento dell'acquisto dell'autocarro) di quali fossero le effettive condizioni dell'autocarro medesimo.
3.2.1) In proposito va anzitutto osservato come le conclusioni raggiunte nel paragrafo 3.1. e sottoparagrafi risultino incidere in radice sulla motivazione addotta dal
Tribunale di Pisa a reiezione dell'opposizione proposta dal sig. dal momento Parte_1 che l'opposizione stessa è stata respinta esclusivamente in forza della ritenuta fondatezza dell'eccezione di prescrizione/decadenza sollevata dal . CP_1
Ne consegue che deve in questa sede procedersi alla valutazione della fondatezza dell'opposizione proposta dal sig. e, per converso, della domanda di pagamento Parte_1
avanzata dal , avendo a riferimento il merito di tali contrapposte posizioni. CP_1
In tale contesto devono essere prese in considerazione anche le domande e, soprattutto, le eccezioni e le questioni non accolte nella sentenza di primo grado che risultano riproposte in appello e che, pertanto, non possono ritenersi rinunciate ex art. 346
c.p.c.
Si ricorda, infatti, come non occorra la formulazione di appello incidentale onde riproporre ex art. 346 c.p.c. all'analisi del collegio, in appello, le domande, eccezioni e questioni non vagliate dal giudice di prime cure.
In tal senso si pone del resto l'orientamento della Suprema Corte, secondo la quale
“Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio” (Cass. 15893 del 6.6.2023, già preceduta dal Cass. 19503 del 23.7.2018), che, pur avendo a riferimento il giudizio di cassazione ed il conseguente giudizio di rinvio, risulta aver delineato un principio suscettibile di essere applicato anche avanti al giudizio d'appello.
9 3.2.2) Tra tali questioni devono essere prese in considerazione quelle già sollevate in prime cure da parte del (tutte nuovamente riproposte dal nel CP_1 CP_1
presente grado di giudizio, alle pp.gg. 6 e ss della comparsa di costituzione dimessa in appello), secondo cui:
− l' non aveva sostenuto alcuna spesa per le riparazioni in questione che, se Parte_1
del caso, avrebbero dovuto essere sostenute dalla soc. di Controparte_8 cui l' stesso era amministratore unico e legale rappresentante ma che, Parte_1 comunque, rimaneva un soggetto giuridico del tutto distinto dall'odierno appellante;
− l' aveva direttamente gestito la società “ ” (nelle Parte_1 Controparte_1
sue varie denominazioni) sino al giugno 2013, per poi continuare a gestirla, indirettamente, mediante il contratto di affitto d'azienda stipulato dalla stessa
(in quel momento amministrata dalla madre Controparte_1 dell' con la (di cui era amministratore unico Parte_1 Controparte_8
l' medesimo), sì che l'odierno appellante doveva ritenersi pienamente Parte_1
consapevole di quali fossero le condizioni del mezzo in questione;
o e, come detto, tale profilo rappresenta lo specifico oggetto preso in considerazione nel secondo motivo del gravame in analisi;
− era comunque ignoto il motivo per cui era stato dato corso alle riparazioni oggetto delle doglianze dell' non constando di quali vizi si trattasse e non Parte_1
essendo del resto mai stata fatta alcuna denuncia dei vizi in questione;
− l' non aveva mai sollevato contestazioni in ordine all'obbligazione di Parte_1 pagamento del prezzo d'acquisto dell'autocarro, prima della proposizione a decreto ingiuntivo, nonostante le diffide inviate dal (e, peraltro, neppure dando CP_1
riscontro alle stesse).
3.2.3) Le questioni sopra ricordate attengono dunque all'individuazione dei vizi da cui l'autocarro sarebbe stato affetto, alla possibilità di qualificare gli stessi in termini di vizi occulti ed all'individuazione del soggetto che ne aveva sostenuto il costo.
Trattandosi di profili che, nel complesso, si configurano come elementi costitutivi della domanda svolta dall' con la proposizione dell'opposizione a D.I., l'onere Parte_1
della relativa prova risulta incombere su quest'ultimo.
3.2.3.1) In tale prospettiva deve quindi anzitutto rilevarsi come, all'esito di due gradi di giudizio, non risulti tuttora constare in cosa, esattamente, siano consistiti i difetti dell'autocarro lamentati dall' Parte_1
In proposito va infatti ricordato che:
10 CP_
− nell'atto di citazione in opposizione a è allegato unicamente che “Il veicolo, come evidente, presentava problemi tecnici rilevanti, che ne hanno impedito
l'utilizzo per molto tempo, e che altresì hanno determinato vari lavori necessari per il ripristino”;
− la fattura emessa dalla ditta (ed allegata Parte_2 all'atto di citazione) risulta attenere alle voci “motore per ricambi”, “frizione completa”, “cuscinetto a sfere”, “olio motore”, “elemento filtro aria”, “minuteria varia”;
− nella prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c., risulta valorizzata la predetta fattura, “dalla quale emerge in maniera cristallina che i lavori hanno interessato, tra gli altri: il motore per ricambi e la frizione completa, per le quali si è reso necessario procedere al trasferimento e alla sostituzione”;
− nella seconda memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c., risultano formulati sul punto due capitoli di prova (nn. 1 e 2), rispettivamente del seguente tenore:
o “
1. V.C. nel mese di maggio 2014 il Sig. le ha Parte_1
consegnato il veicolo tipo carro attrezzi targato CV 308 XX in quanto lo stesso presentava evidenti problemi, affinché lo stesso venisse riparato, come da documento che si mostra (Cfr doc. 2 allegato all'atto di citazione in opposizione). In caso di risposta positiva, dica quali problemi presentava il veicolo”;
o “
2. V.C. il veicolo che le è stato consegnato dal Sig. Parte_1
nel mese di maggio 2014, tipo carro attrezzi targato CV 308 XX, al momento della consegna presentava gravi difetti che lo rendevano inutilizzabile”.
− nessuna ulteriore e diversa allegazione e/o specificazione risulta formulata negli ulteriori atti del giudizio in prime cure;
− nessuna ulteriore e diversa allegazione e/o specificazione risulta formulata negli atti del presente giudizio di appello.
Dall'esposizione che precede risulta come l' abbia unicamente Parte_1 prospettato la “gravità” dei difetti lamentati, senza tuttavia mai concretamente indicare in cosa gli stessi fossero consistiti.
Il fatto, peraltro, che si sia dato corso ad interventi sul motore e sulla frizione non consente comunque di individuare in forza di quali motivazioni si è proceduto a tali interventi e, soprattutto, se gli stessi fossero effettivamente necessari o meno. Ciò, a tacere degli interventi concernenti il “cuscinetto a sfere”, l'“olio motore”, l'“elemento filtro aria”, e la “minuteria varia” che, già a livello semantico, appaiono arduamente
11 qualificabili come vizi in grado di rendere l'autocarro inidoneo all'uso o che incidono sul suo valore, trattandosi al più di interventi di routine.
L'incertezza che caratterizza gli interventi sul motore e sulla frizione (in ordine a cause degli stessi e rimedi necessari) non può del resto essere superata mediante la devoluzione ad una domanda al teste del tenore sopra ricordato (“dica quali problemi presentava il veicolo”), dal momento che in tal modo viene ad essere affidato al teste il compito non di confermare o meno la veridicità di un'allegazione già ritualmente e tempestivamente operata dalla parte, ma di procedere direttamente all'allegazione stessa.
Il che non è ammissibile.
In presenza di tale deficit di allegazioni (a monte) e di riscontri (a valle) non è dunque possibile neppure procedere a valutare in cosa siano dunque concretamente consistite le problematiche dell'autocarro lamentate dall' e, in definitiva, Parte_1
neppure se le stesse possano ascriversi a difetti valorizzabili ex artt. 1490 e ss. c.c.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull' in ordine al Parte_1 profilo in questione determina, già sotto questo aspetto, l'infondatezza dell'opposizione e delle domande avanzate dall' medesimo. Parte_1
3.2.3.2) Le considerazioni che precedono determinano la reiezione del secondo motivo di gravame.
L'incertezza che connota i vizi all'autocarro lamentati dall' non consente Parte_1 infatti neppure di valutare se gli stessi fossero o meno vizi “occulti” e dunque non suscettibili di essere individuati dall' medesimo al momento dell'acquisto Parte_1 dell'autocarro.
Del resto, in punto di fatto, è incontestato che l' fosse stato sino al giugno Parte_1
2013 socio accomandatario della “ ” e che, anche dopo, ne avesse Controparte_1 comunque gestito l'azienda in forza del contratto di affitto della stessa, del 23.9.2013 (già sopra ricordato), mentre l'autocarro era stato immatricolato sin dal 2005 in capo alla stessa
” (come risulta dal certificato del PRA in atti). Controparte_1
Dunque, alla data del 14.4.2014 (quando l'autocarro era stato venduto al sig.
ed anche a quella del 28.4.2014 (quando l' aveva venduto l'autocarro Parte_1 Parte_1 alla soc. RO , l'autocarro in questione era rimasto nella titolarità, CP_8
dapprima, e nella disponibilità esclusiva, poi, sempre ed unicamente dello stesso
Parte_1
In tale contesto, l'individuazione concreta delle caratteristiche del vizio lamentato risulta dunque presentare vieppiù rilevanza onde poter ritenere che si trattasse di vizio occulto, ignoto all'acquirente e di impossibile percezione da parte dello stesso al momento dell'acquisto.
12 Né tale aspetto può essere superato in forza dell'allegazione dell'odierno appellante (l'unica concretamente posta a fondamento del motivo di gravame in oggetto) secondo cui “...di tali vizi e dello stato dell'autocarro precedentemente la compravendita,
l'odierno Appellante ne era completamente ignaro. Infatti, non è pretendibile che il Sig. potesse essere consapevole dell'esistenza di vizi occulti quali problematiche al Parte_1 motore e alla frizione” e ciò, peraltro, pur chiedendo (con un certo grado di contraddittorietà) di dimostrare che l'autocarro era stato portato a far eseguire le riparazioni più volte ricordate “in quanto lo stesso presentava evidenti problemi” (come indicato nel capitolo 1 di prova sopra ricordato),
Tutto ciò, peraltro, senza considerare che le problematiche “evidenti” sarebbero insorte improvvisamente nell'arco di un mese dall'acquisto del mezzo.
Anche sotto questo aspetto, dunque, la radicale incertezza concernente la concreta individuazione delle caratteristiche delle problematiche predette comporta l'infondatezza della domanda (oltre che la reiezione del motivo di gravame in analisi).
3.2.3.3) Deve infine rilevarsi come sia condivisibile l'assunto del CP_1 secondo cui non consta che l' in proprio, abbia comunque dovuto sopportare dei Parte_1 costi in conseguenza dell'insorgenza delle problematiche predette, sì da poterli dedurre in compensazione nei confronti del credito vantato dal o di chiedere la riduzione CP_1 del prezzo d'acquisto.
Sul punto va infatti anzitutto evidenziato come non constino riscontri documentali al pagamento delle riparazioni in questione, dovendosi quindi desumere che il pagamento stesso sarebbe avvenuto “brevi manu” in contanti, da parte dell' nonostante il Parte_1 non esiguo ammontare (indicato in fattura) di € 19.143,20.
Il capitolo di prova formulato dall' sul punto (“V.C. le riparazioni Parte_1
effettuate sul mezzo tipo carro attrezzi targato CV 308 XX, come da fattura n. 180 del 16 maggio 2014 che le si mostra (Cfr doc. 2 allegato all'atto di citazione in opposizione) sono state pagate dal Sig. ”) non indica del resto con quali modalità Parte_1
sarebbe avvenuto il pagamento in oggetto, connotandosi dunque per una genericità (su un punto saliente della questione) che rende comunque inammissibile il capitolo di prova medesimo.
Ciò anche in considerazione del fatto che analoga, non superabile, genericità risulta attenere al ruolo specificamente rivestito dal sig. nei rapporti con la ditta Parte_1 [...]
(che ebbe ad eseguire le riparazioni e ad emettere la relativa Parte_2
fattura).
Va infatti ricordato come la fattura in questione (il cui contenuto risulta espressamente richiamato nel capitolo di prova sopra menzionato) risulta essere stata
13 emessa dalla nei confronti della soc. Parte_2 Controparte_8
(e non nei confronti dell' in proprio).
[...] Parte_1
La circostanza per cui lo stesso sig. era legale rappresentante ed Parte_1
amministratore unico della soc. rende dunque particolarmente Controparte_8
incerto il riferimento (contenuto nel capitolo di prova predetto) al fatto che il pagamento sarebbe stato effettuato “dal sig. ”, dal momento che l'assenza di Parte_1
specificazioni di sorta in ordine alla qualifica con cui l' avrebbe dato corso a tale Parte_1
pagamento risulta incidere sull'ammissibilità della prova.
Anche in questo caso, infatti, risulterebbe devoluto al teste il compito di operare un'allegazione e non di fornire o meno la dimostrazione di un'allegazione già operata dalla parte, senza che si possa in alcun modo ravvisare nel caso di specie una mera ipotesi di chiarimento alla domanda, trattandosi di profili direttamente attinenti agli elementi costitutivi della domanda.
4) Il gravame deve pertanto in definitiva essere respinto, con integrazione della motivazione della sentenza nei termini indicati nella presente statuizione.
5) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa.
5.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 284/2021 del Tribunale di Pisa, così statuisce: Parte_1
1) respinge l'appello;
14 2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1 [...]
le spese di lite, che vengono Controparte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 6.946,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, €
1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, Parte_1
ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.7.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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