Sentenza 14 giugno 2006
Massime • 1
La previsione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona esaminata, in mancanza del preliminare avvertimento sull'assunzione dell'ufficio di testimone per il caso di dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri, non è di impedimento alla valida riassunzione, con l'osservanza della previsione sugli avvertimenti di rito, della stessa prova dichiarativa nel giudizio di appello, sia per il caso in cui venga meno l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, sia per quello in cui detta prova sia comunque ritenuta necessaria alla decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2006, n. 3625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3625 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza PUBBLICA
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 14/06/2006
Dott. CONZATTI Alessandro - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 680
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 002554/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT EL N. IL 03/02/1936;
2) NO SA N. IL 09/12/1934;
3) DO UA N. IL 04/09/1965;
4) US AN N. IL 21/11/1960;
5) TT EL N. IL 26/12/1966;
6) TT SA N. IL 22/04/1970;
avverso SENTENZA del 27/06/2005 CORTE APPELLO di PALERMO;
Visti gli atti, la sentenza e il procedimento;
Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONZATTI Alessandro;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. P. G. Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi del Procuratore Generale, di NO EL, di IM AL;
Udito l'Avv. Scozzola EP, del Foro di Palermo, difensore di NO EL, NO GE, NO AL, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso di NO EL e il rigetto del ricorso del procuratore Generale.
Udito l'Avv. Oddo EP, del Foro di Palermo, difensore di IM AL, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e il rigetto del ricorso del procuratore Generale;
Udito l'Avv. Muffoletto EP, del Foro di Termini Imerese, difensore di MA ON, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Udito l'Avv. Biondo Fabrizio, del Foro di Palermo, difensore della Parte Civile, Avv. Bonomonte Cristina, curatore del fallimento "ER UZ" s.r.l., che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto dei ricorsi di NO EL e IM AL, oltre alla refusione delle spese del grado di giudizio.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza 27.06.05 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza 24.10.03 del Tribunale di Termini Imerese, assolveva NO EL dalle imputazioni di estorsione aggravata di cui ai capi B, D, F, della rubrica (art. 81 c.p., comma 2, art.110 c.p., art. 629 c.p., commi 1, 2, D.L. n. 152 del 1991, art. 7, in
AR, tra il 1980 e il 1994), IM AL dall'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa (capo A, art. 81 c.p., comma 2, art. 110 c.p., art. 416 bis c.p., commi 1, 4, 6, in AR,
Campofelice di Roccella e in provincia di Palermo, fino alla data odierna), MA ON e AR QU dall'imputazione di partecipazione a associazione mafiosa (art. 416 bis c.p., commi 1, 4, 6, in AR, Cefalù, Finale di Pollina, Campofelice di Roccella fino al 1991 con riferimento alla scomparsa di Corriere Carmelo e fino al 1994 con riferimento all'uccisione di IO MA), NO GE e NO AL dalle imputazioni di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, aggravate, in favore di AR OL (art. 81 c.p., comma 2, art. 110 c.p., art. 378 c.p., commi 1, 2, c.p., D.L. n. 152 del 1991, art. 7; art. 81 c.p., comma 2, artt. 110, 390 c.p., D.L. n. 152 del 1991, art. 7, in AR e provincia di Palermo fino al giugno 1995 e comunque fino all'arresto di AR), concedeva al IM in relazione alla residua condanna per estorsione in concorso con NO EL (capo C) le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui all'art. 629 c.p., comma 2, riducendo la pena infintagli ad anni sei, mesi otto di reclusione e Euro 900,00 di multa, riconosceva a NO EL la continuazione tra il residuo reato di estorsione (capo C) e il reato di partecipazione mafiosa di cui alla sentenza 19.02.01 della Corte di Assise di Appello di Palermo, divenuta irrevocabile, rideterminando la pena in anni dieci di reclusione e Euro 1.600,00 di multa;
confermava la condanna di IM e NO al risarcimento dei danni morali e materiali, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita, la curatela del fallimento della ER s.r.l..
Premesso che l'accusa si basa sulle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia già membri della famiglia di OS NO operante nel territorio di AR (NO QU, AN RE, IO NO, IO CH) e di membri appartenenti ai vertici dell'associazione mafiosa stessa (CA VA, VA IO), la Corte di Appello, rilevata la violazione della norma di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), disponeva con ordinanza 07.02.05 ex art. 603 c.p.p., comma 3, la rinnovazione degli esami dei predetti collaboranti con il rispetto delle forme prescritte in caso di dichiarazioni "su fatti che concernono la responsabilità di altri" (l'avvertimento all'interrogato che in ordine a tali fatti assumerà l'ufficio di testimone, raccolta la rinuncia alla facoltà di non rispondere). I collaboranti si limitavano alla conferma globale (Cass. 2318/03 rv 223310) delle dichiarazioni rese nel precedente giudizio;
i soli NO QU e IO NO venivano sottoposti nuovamente alle domande dell'accusa e della difesa.
Nessuno dei collaboratori escussi era imputato, nei procedimenti riuniti di cui è causa, del medesimo reato ascritto agli imputati, nel senso di coincidenza delle fattispecie concrete oggetto di contestazione (cd. connessione forte, ex art. 12 c.p.p., comma 1, lett. a), ma tutti erano imputati, o erano stati indagati, in procedimenti connessi o collegati ex art. 12, comma 1, lett. e) (connessione cd. debole).
La qualità di coimputati nel medesimo reato, riguardo ai fatti in contestazione, non competeva a nessuno dei collaboranti, ne' in relazione alle estorsioni, ne' rispetto agli addebiti di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena, ne' per i reati di armi dei quali era accusato NO EL (assolto per tale titolo), ne' per l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa rivolta al IM, ne' per l'accusa di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ascritta a MA e AR, caratterizzata da condotte e contesti familiari mafiosi eterogenei rispetto a quelli dei collaboratori di giustizia.
NO QU era imputato di concorso esterno in associazione mafiosa nel processo a carico di AT AL ed altri per condotte analoghe di intermediazione nell'estorsione, ma autonome, rispetto a quelle ascritte a IM AL, procedimento definito in appello con sentenza divenuta irrevocabile il 25.03.03, cioè in epoca successiva all'esame del collaboratore. Nei confronti dei fratelli IO NO e CH era intervenuta sentenza di proscioglimento (art. 378 codice 1930), essendo accusati per fatti diversi da quelli cui si riferiscono le loro dichiarazioni. Per AN RE era intervenuta archiviazione, ex art. 408 c.p.p., in procedimento per fatti diversi da quelli del presente giudizio.
VA IO e CA VA all'epoca del dibattimento di primo grado erano imputati in procedimenti probatoriamente collegati (art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) al presente, nell'ambito dei quali non erano state ancora definite le loro posizioni. Il Giudice di primo grado, a fronte alla eccezione di inutilizzabilità delle prove contra alios sollevata dai difensori, conseguente alla violazione dell'art. 64, comma 3, lett. e) come richiamato dall'art. 210 c.p.p., comma 6, ha accolto la tesi difensiva soltanto in relazione alla posizione del collaborante FF ON, le cui dichiarazioni non sono state utilizzate ai fini della decisione;
per gli altri, ha ritenuto inapplicabile l'art. 210, comma 6, in quanto i testimoni, che non si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, avevano rilasciato in passato, prima dell'entrata in vigore della norma, dichiarazioni accusatorie nei confronti degli imputati (utilizzate nelle contestazioni e anticipate nella richiesta di ammissione dei mezzi di prova dell'accusa). Esclusa la ricorrenza di connessione forte (art. 12 c.p.p., lett. a)) la Corte di appello ha ritenuto la connessione debole (art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c, art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b)), alla quale si riferisce l'avvertimento in questione, richiamato dall'art.197 bis c.p.p., comma 2, per l'ipotesi in cui il testimone assistito abbia reso, previo avvertimento, precedenti dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato, e dall'art. 210, comma 6, nel caso in cui non abbia reso in precedenza siffatte dichiarazioni, in tal caso previo avvertimento e a condizione che non si avvalga della facoltà di non rispondere.
Ricorre il P.G. presso la Corte di Appello di Palermo per l'annullamento della sentenza nella parte riguardante le assoluzioni di NO EL per i reati di estorsione ai danni di TO AL, titolare della ditta IL (capo B), ai danni dell'architetto SA EP (capo D), ai danni di IN EP (capo E), ai danni di EN AL (capo F, qualificato in sentenza come reato tentato); di IM AL, per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa;
di MA ON e AR QU, per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa;
di NO GE e NO AL, per concorso nei reati di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena a vantaggio del latitante AR OL;
per la concessione delle attenuanti generiche a IM AL riguardo all'estorsione ai danni della società ER UZ s.r.l. (capo C). Deduce il P.G.:
1 - l'errata applicazione della legge con riguardo ai parametri di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p., e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione;
1a - l'errata applicazione dell'art. 64 c.p.p., comma 3, e l'ingiustificata estensione della dichiarazione di inutilizzabilità della dichiarazioni rese dai collaboranti nel dibattimento di primo grado. Violazione dei criteri di valutazione delle dichiarazioni rese nel dibattimento di secondo grado;
1b - la violazione dei criteri di valutazione riguardanti i cd. riscontri individualizzanti;
A) per NO EL: A1) estorsione ai danni di TO AL, titolare della ditta IL (capo B), A2) estorsione ai danni dell'architetto SA EP (capo D), A3) estorsione ai danni di IN EP (capo E), A4) estorsione ai danni di EN AL (capo F);
B) per IM AL: artt. 110, 416 bis c.p.;
C) per AR QU e MA ON (art. 416 bis c.p.);
D) per NO GE e NO AL (artt. 378, 390 c.p.);
2 - la violazione dell'art. 62 bis c.p.;
Ricorre il difensore di NO EL (Avv. Scozzola EP) per l'annullamento della sentenza in relazione al reato di estorsione aggravata in concorso con IM AL ai danni della impresa ER UZ (capo C), e deduce:
3 - la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli art. 64, comma 3 bis, ultima parte, artt. 191, 197 bis c.p.p., 113 c.p.p., 185 c.p.p., 426 c.p.p., lett. d), 546 c.p.p.,
lett. e);
4 - la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), e) in relazione agli artt. 191 c.p.p., 192 c.p.p., 426 c.p.p., lett d), artt. 526 c.p.p., 546 c.p.p., lett. e). Ricorre il difensore di IM AL (Avv. Oddo EP) per l'annullamento delle ordinanze dibattimentali e della sentenza e deduce, avverso le ordinanze:
5 - la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) e) in relazione all'art. 64 c.p.p., comma 3 bis, seconda parte;
6 - la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) e) in relazione agli artt. agli artt. 603, 546 c.p.p., e, avverso la sentenza:
7 - la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett, b) c) e), in relazione agli artt. 530, 192, 546 c.p.p., e agli artt. 629, 56 c.p.. Con separata memoria nell'interesse di NO GE e NO AL il difensore (Avv. Scozzola G.) chiede che venga dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso del P.G., deducendo tre motivi. Con separata memoria nell'interesse di NO EL il difensore (Avv. Scozzola G.) chiede che venga rigettato il ricorso del P.G., deducendo tre motivi.
Con separata memoria nell'interesse di MA ON il difensore (Avv. Muffoletto G.) chiede che venga dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso del P.G. I motivi sono infondati o inammissibili.
Sui punti la, 3, 5, 6.
Le censure preliminari della pubblica accusa e delle difese riguardano la nullità dell'ordinanza di rinnovazione del dibattimento in appello e la conseguente nullità della sentenza impugnata per violazione della legge processuale.
I difensori degli imputati contestano: a) la possibilità di rinnovare una prova dichiarata non utilizzabile;
b) comunque, la mancata valutazione della parte utilizzabile della prova dichiarativa assunta in primo grado, di contenuto non eteroaccusatorio. Il P.G. sostiene la necessità di distinguere, ai fini accusatori, le dichiarazioni contenute nell'esame - inutilizzabili - da quelle contenute nel controesame delle deposizioni testimoniali rese in primo grado, utilizzabili perché il divieto concerne le dichiarazioni contenute nell'esame, non nel controesame, dell'imputato o del testimone assistito.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e, per quanto concerne la difesa degli imputati, inammissibili per la parte in cui la rinnovazione dell'istruttoria in appello ha consentito la riforma della sentenza di condanna, con l'assoluzione degli imputati da alcuni titoli di reato, state l'evidente carenza di interesse all'impugnazione (art. 568 c.p.p., comma 4, art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a)).
Si ammette in giurisprudenza che per "prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento" (art. 526 c.p.p., comma 1) devono intendersi non tutte le prove le cui formalità di acquisizione non sono state osservate, ma solo quelle che non si sarebbero potute acquisire proprio a cagione dell'esistenza di un espresso o implicito divieto (art. 191 c.p.p.), in quanto la distinzione tra le due categorie sarebbe venuta meno se l'inosservanza formale, anche se non sanzionata da nullità, ovvero sanzionata da nullità non più deducibile o comunque sanata, venisse poi a rilevare come causa di inutilizzabilità della prova (Cass. 7991/94 rv. 198371). Il divieto di utilizzazione probatoria, se non era esplicito (come, ad esempio, nell'art. 499 c.p.p., comma 3, che vieta di porre al teste domande suggestive, anche se la norma non prevede alcuna sanzione: Cass. 3187/92 rv. 189656) poteva essere implicito in relazione alla natura e all'oggetto della prova, in particolare, poteva consistere in diritti di libertà costituzionalmente garantiti (SU 21/98 Gallieri, rv. 211196), ma non alle modalità di assunzione (per esempio, in caso di inosservanza delle modalità di acquisizione di verbali di altri procedimenti, ex art. 238 c.p.p.,: Cass. 2554/99 rv 213165. O di acquisizione di prova senza l'intervento del difensore, causa di nullità ex art. 178, lett. c, ma non di inutilizzabilità: Cass. 7747/99 rv. 214161). A tale distinzione di genere conseguiva che le norme sulla nullità non erano applicabili analogicamente all'istituto della inutilizzabilità della prova: così la configurabilità di un'inutilizzabilità derivata (Cass. 9689/03 rv. 225376; 6313/70 rv. 209149) analoga alla nullità degli atti conseguenti, di cui all'art.185 c.p.p., o la disciplina delle sanatorie dell'atto nullo (Cass. 2891/94 rv 198590).
Con la L. 1 marzo 2001, n. 63, entrata in vigore il 06.04.2001, in materia di formazione e valutazione della prova, in attuazione dell'art. 111 Cost., il legislatore ha introdotto la sanzione esplicita di inutilizzabilità in alcuni casi riconducibili alla violazione di norme sull'assunzione della prova, tra le quali l'art. 64, comma 3 bis, in tema di regole generali sull'interrogatorio della persona sottoposta a indagini. La norma è richiamata dall'art. 210, comma 6, in tema di esame di persone imputate di reato connesso, o collegato, nel dibattimento o nell'interrogatorio davanti al pubblico ministero (art. 363 c.p.p.). Ne consegue che la violazione di tali regole di assunzione, in precedenza rinnovabili per intervento del Giudice che la dichiarava (art. 185, commi 2, 4), o per intervento del Giudice di appello (art. 604, comma 5, direttamente;
comma 4 con rinvio al Giudice che procedeva quando si è verificata la nullità) ha posto il problema della rinnovabilità della prova inutilizzabile, allorché le formalità di assunzione della prova si sono trasformate in espresso divieto probatorio per volontà del legislatore.
Osserva il Collegio che, prima delle nuove disposizioni citate, era pacifica la rinnovabilià delle prove inutilizzabili. Ed invero, consistendo l'inutilizzabilità nell'impossibilità giuridica per il Giudice di servirsi della prova di un determinato fatto, in quanto assunta in violazione di un esplicito divieto, la sanzione non colpisce il fatto come rappresentazione della realtà, ma il mezzo attraverso il quale il fatto viene documentato. Di conseguenza tale fatto può costituire oggetto di una successiva prova assunta nelle forme di legge (in tal senso: Cass. 949/98 rv 209670).
L'argomento appare tuttora valido e rispondente sia al principio di ricerca della prova (Cass. 4688/00 rv 215982) e di conservazione della prova acquisita al processo, che del principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111 Cost., comma 4). A tale proposito l'interpretazione giurisprudenziale che si condivide, sulla premessa dell'impossibilità di estendere la disciplina degli atti (nullità) a quella della prova (inutilizzabilità dell'atto a fini probatori), trattandosi di categorie disomogenee (artt. 185, 604, commi 4, 5: Cass. 2966/05 rv 231060; 36619/03 rv 226368; 12890/99 rv 215547), distingue nel genus dell'inutilizzabilità la violazione del divieto di legge che comporta l'inammissibilità della prova in sè, ragione per cui la ripetizione è esclusa perché sarebbe inutiliter data (in tale ipotesi rientra l'incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per i coimputati o per gli imputati in procedimento connesso o collegato, ex artt. 197, 197 bis c.p.p.,: sulla inutilizzabilità assoluta, o patologica, della prova, Cass. 37005/03 rv 226666), dalla violazione di norme procedurali nell'assunzione della prova (il citato art. 64 c.p.p., comma 3 bis), rispetto alle quali la sanzione di inutilizzabilità non verte sul divieto di prova (l'esame testimoniale è previsto dalla legge), ma sul divieto per il Giudice di utilizzarne il risultato ai fini della decisione, che può essere rimosso rinnovando l'atto nel rispetto della procedura, o davanti allo stesso Giudice o in appello, in tal caso secondo le norme generali sulla riapertura dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.p., Cass. 202/06 rv 233027; contro, Cass. 8828/00 rv 217800, non condivisibile per le ragioni esposte).
Soluzione che trova una conferma indiretta nel disposto della L. n.63 del 2001, art. 26, comma 2, sul giusto processo, che prevede espressamente la possibilità di "rinnovare" l'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis, del codice riformato, per consentire il rispetto delle formalità ex novo introdotte, tra le quali l'avvertimento di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c). Non può pertanto condividersi la tesi avanzata dal difensore di IM AL che, riferendosi al collaborante NO QU, sostiene che l'esame di costui in veste di imputato non può essere ripetuto in veste di testimone in ordine ai medesimi fatti, stante l'impossibilità, sanzionata dalla norma in via di eccezione, di assumere l'ufficio di testimone contro alios quale effetto del mancato avvertimento circa l'assunzione di tale ufficio (art. 64 c.p.p., comma 3 bis). Anzitutto la suddetta incompatibilità si riferisce alla normativa dell'assunzione della prova nel dibattimento, per l'espressa previsione dell'art. 64 c.p.p., comma 3, ("salve le incompatibilità previste dall'art. 197 e le garanzie di cui all'art. 197 bis"), nella disciplina generale della testimonianza come mezzo di prova.
In secondo luogo, l'incompatibilità, sorta con lo status di persona sottoposta a indagini, viene a cessare a seguito dell'avverarsi della condizione prevista dagli artt. 197, 197 bis (la pronuncia di "sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna, di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444"), il che consente all'imputato di assumere l'ufficio di testimone, e modifica le modalità di assunzione della prova, come è avvenuto nei confronti del collaborante al quale si riferisce il motivo.
Per le stesse ragioni non può condividersi la tesi, proposta dal difensore di NO EL, secondo la quale, in caso di accertata inutilizzabilità dell'atto per violazione dell'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), al soggetto esaminato come testimone nel dibattimento non possono essere poste le stesse domande su fatti a carico di terzi sui quali il medesimo soggetto ha già deposto, ugualmente basata sul carattere eccezionale della suddetta disposizione, perché la qualità di testimone non si perde nel corso del processo (solo eccezionalmente, ex art. 190 bis, comma 1, l'esame può non avere luogo, per evitare "l'usura delle fonti ed il pericolo della loro intimidazione": Cass. 29826701 rv 219626). Ed invero, l'art. 197 bis, prevede che l'imputato di reato connesso ai sensi dell'art. 12, o di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), può essere "sempre" sentito come testimone quando nei suoi confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444.
Può concludersi che mentre la nullità concerne l'atto in sè, che ne esclude l'efficacia giuridica e si estende agli atti dipendenti, l'inutilizzabilità (se non assoluta) ne consente la ripetizione, affinché la prova possa essere utilizzata ai fini della decisione. Ne deriva che la convergenza storica o logica all'atto inutilizzabile con l'atto ripetuto o con altre prove non può che seguire i criteri di valutazione della prova tracciati dall'art. 192,: cosicché dell'atto originario, anche in termini di mera conferma, potrà e dovrà tenersi conto perché il "nuovo" atto si integra con la parte eventualmente utilizzabile delle dichiarazioni precedentemente rese, secondo le regole generali della riassunzione in appello di prove già acquisite (Cass. 5579/96 rv 204857). Per converso, deve ritenersi che la eventuale ripetizione di una prova utilizzabile, dovuta ad una divergente valutazione del Giudice sui presupposti dell'inutilizzabilità, non comporti alcuna nullità dell'atto ripetuto, trattandosi di ipotesi non contemplata nell'elenco tassativo delle nullità degli atti processuali (art. 177 c.p.p., Cfr: Cass. 468/01 rv 217821), ne' il riesame del teste, le cui dichiarazioni primigenie sono ritenute inutilizzabili per omissioni formali, produce alcun effetto sostitutivo della prova precedentemente assunta, che deve essere valutata congiuntamente a quella ripetuta (ut supra, ex art. 603 c.p.p., comma 1,: Cass. 15685/02 rv 221329): in tal caso, da un lato, la necessità della riapertura dell'istruttoria deve essere motivata ex ante dal Giudice di appello (Cass. 3348/04 rv 227494), dall'altro, i due risultati si integrano ex post nel ragionamento probatorio (Cass. 5579/96, cit.), così che la sentenza di appello può essere impugnata in Cassazione per vizio della motivazione, non già per violazione della legge processuale (Cass. 18660/04 rv 228353). In sintesi, la prova testimoniale acquisita nel primo grado di giudizio in violazione dell'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), è riassumibile in appello, ex art. 603 c.p.p., se è cessata la causa di incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone esistente nel primo grado di giudizio e in ogni altro caso in cui sia ritenuta necessaria al fine di decidere, con il rispetto degli avvertimenti di rito la cui inosservanza è stata causa dell'inutilizzabilità della prova.
Sui punti la, 3, 6.
Il P.G. ricorrente solleva la questione se l'inutilizzabilità ex art. 64 c.p.p., comma 3 bis, coinvolga solo le dichiarazioni rese dall'imputato testimone in sede di esame o anche quelle rese in sede di controesame.
Premessa la perdurante utilizzabilità di queste ultime, il P.G. contesta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di appello ha riformato le statuizioni di condanna, dichiarando insufficiente a fini di prova la chiamata in correità dei collaboranti di giustizia per mancanza di riscontri, ex art. 192, comma 3, mentre i riscontri, secondo la censura, erano stati indicati dal primo Giudice o erano comunque desumibili dal contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboranti in sede di controesame. Occorre premettere che un orientamento risalente nel tempo considera le disposizioni sull'esame diretto e controesame dei testimoni (artt. 498, 499,) non applicabili al giudizio di appello (art. 598) in quanto, a differenza del primo Giudice, il secondo è già a conoscenza degli atti del processo e delle deposizioni dei testimoni da riesaminare (Cass. 7620/92 rv 191340; 6916/92 rv 190560). L'argomento, se riferito alla garanzia di terzietà del Giudice, si apprezza in ordinamenti (di tipo anglosassone) in cui la decisione sulla responsabilità penale dell'imputato è affidata ad una giuria non professionale e distinta dal Giudice togato, al quale spetta di evitare che la prova inutilizzabile sia portata anche solo a conoscenza dei giurati: viceversa, nell'ordinamento italiano, l'inutilizzabilità è conosciuta dal Giudice (che deve pronunciarsi comunque sulla rilevanza della prova al fine di decidere: SU. 16/00, Tammaro, rv 216249). Se l'argomento viene in esame in ordine alla funzione del Giudice nel corso dell'esame testimoniale, la sua rilevanza non si estende alla posizione delle parti: con la conclusione che, essendo il contraddittorio la regola per la formazione della prova, è tale regola che dovrà essere rispettata anche nel secondo grado di giudizio, indipendentemente anche da una formale riapertura dell'istruttoria (ad esempio, per l'acquisizione di un documento: SU. 33748/05, Marnino, rv 231676). Vero è, come si deduce nel motivo, che la procedura di cui agli artt. 498, 499 c.p.p., individua due posizioni autonome delle parti, pur collegate sul themaprobandum (cfr., per l'ammissibilità del controesame nel caso di rinuncia all'esame: Cass. 192/01 rv 217878; 5976/97 rv 208201). Ne consegue, secondo il P.G. ricorrente, la possibilità di utilizzare comunque nella decisione le dichiarazioni rese dal testimone nel controesame, perché l'inutilizzabilità è riferita solo a quelle rese in sede di esame, nei casi in cui si applica la regola stabilita per l'interrogatorio del Pubblico Ministero (art. 64 c.p.p.). Osserva il Collegio che l'avvertimento di cui si discute i applica all'esame dell'imputato-testimone non tanto in forza di un'equiparazione della posizione processuale dell'esaminato nel dibattimento con quella dell'interrogato davanti al pubblico ministero (già esclusa in giurisprudenza: Cass. 3822/05 rv 233236;
contra C.Cost. ord. 191/03, ritenuta non vincolante), bensì ad opera del rinvio di cui agli artt. 197, 197 bis c.p.p., (ut supra: artt.2010 c.p.p., comma 6, art. 363 c.p.p.).
In definitiva, la tesi dell'accusa è infondata in diritto, dovendosi condividere l'interpretazione data dai difensori, secondo la quale dall'esame e controesame deriva un unico atto complesso, la testimonianza verbalizzata, all'interno del quale la linea che separa la parte utile da quella non utilizzabile si colloca nel bilanciamento tra il prevalente principio nemo tenetur se detenere e la scelta del legislatore di ridurre l'area del diritto al silenzio, vale a dire l'esigenza della massima conoscibilità dei fatti erga e contro alios da parte del Giudice (C.Cost. ord. 291/02), fino al limite del divieto di utilizzare le dichiarazioni che potrebbero risolversi a posteriori in danno del testimone assistito (art. 197 bis c.p.p., commi 4, 5).
Per la stessa ragione, l'inutilizzabilità prevista dall'art. 64 c.p.p., comma 3 bis, è riferibile a tutti gli elementi di prova che,
valutati ex post, si rivelano a carico del terzo, indipendentemente se costituiscano prove dichiarative, indizi o riscontri ai fini dell'art. 192 c.p.p., comma 3, e indipendentemente dal fatto che emergano da dichiarazioni rese su domande poste in sede di esame o controesame;
per converso, l'utilizzabilità è riferibile a tutti gli elementi di giudizio che il Giudice valuti in favore del terzo nei cui confronti sono dirette, anche se in risposta a domande dell'accusa (in tal senso l'inutilizzabilità acquista la sua connotazione funzionale;
nella motivazione della sentenza impugnata si richiama l'orientamento secondo il quale l'istituto è posto a garanzia delle posizioni difensive e quindi non può essere applicato per ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato secondo i canoni logico - razionali propri della funzione giurisdizionale: Cass. 11027/96 rv 207332). Il motivo è pertanto infondato.
Sul punto 1b: capi B, D, E, F della rubrica.
I Giudici di appello, riconosciuta l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, hanno tuttavia ritenuto, all'esito della rinnovazione del dibattimento, la mancanza dei riscontri individualizzanti richiesti dall'art. 192 c.p.p., comma 3, salvo che nei confronti di NO EL e IM AL
limitatamente all'imputazione di estorsione aggravata di cui al capo C della rubrica, loro contestata in concorso ai danni della società ER UZ srl.
Osserva il P.G. ricorrente, riguardo agli episodi per cui lo NO è stato assolto, che la Corte di merito, nel valutare le amnesie e le incertezze in cui sono incorsi i collaboranti NO QU e IO NO rispetto alle notizie più specifiche fornite davanti al tribunale, non ha considerato che tali difficoltà dovevano essere valutate "con maggiore tolleranza", perché dipendevano dall'affievolimento dei ricordi dovuto al tempo trascorso, non solo rispetto alla data dei fatti, ma anche tra il processo di primo grado, del 2001, e quello di secondo grado, del 2005, nonché dalla scelta difensiva di opporsi, per questi due testi, reputati maggiormente significativi, alla mera conferma delle dichiarazioni rese nel dibattimento di primo grado. La suddetta considerazione non si traduce in una specifica censura di illogicità della motivazione: da un lato, l'amnesia del testimone, cioè l'affermazione di "non ricordare" le circostanze riferite in precedenza, equivale ad omessa risposta alle domande formulate dalle parti e si risolve nella divergenza, in tutto o in parte, da quanto dichiarato nelle indagini preliminari o in altri procedimenti, o nel primo grado di giudizio, il che legittima le parti alle contestazioni (art. 500 c.p.p.: Cass. 2352/95 rv 201965); dall'altro, per le ragioni esposte, richiede una valutazione congiunta del valore delle due deposizioni che, per l'accusa, è escluso dalla inutilizzabilità delle prime. Procedimento che la Corte di merito dimostra di aver seguito, dando motivatamente la preferenza alle dichiarazioni, seppure riduttive rispetto alle prime, rese ritualmente in appello. Il P.G. ricorrente, pur deducendo la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, condivide la sentenza impugnata in punto di definizione della natura dei riscontri richiesti dalla norma, al fine di accertare l'attendibilità delle dichiarazioni rese da imputato in un procedimento connesso ex art. 12, o da imputato di reato collegato a quello per cui si procede, ex art. 371, comma 2, lett. b, se questi assumono l'ufficio di testimone, in forza del richiamo di cui all'art. 197 bis c.p.p., comma 6: in estrema sintesi, il riscontro deve essere tale da collegare il fatto alla persona del chiamato in reità (individualizzante), e può essere costituito anche dalle dichiarazioni, se autonome e convergenti, di un altro chiamante (cd. convergenza del molteplice).
La censura si riduce pertanto a una diversa valutazione nel merito delle dichiarazioni in questione, e come tale non è deducibile in Cassazione.
Per la Corte Territoriale, il ruolo dell'imputato NO EL, capo della famiglia di AR (secondo la difesa, solo partecipe della stessa), deputato da OS NO a regolare l'assegnazione dei lavori edili nell'ambito degli appalti pubblici e privati aggiudicati a imprese operanti in quel territorio ed a riscuotere il "pizzo" dalle imprese appaltatici, non costituisce motivo di riscontro in mancanza di prova certa del nesso causale tra la condotta personale dell'imputato e il singolo reato contestato. Il motivo di ricorso non indica una manifesta illogicità del ragionamento probatorio che, inoltre, si riferisce a una consolidata giurisprudenza (Cass. 11914/04 rv 228215). Tanto vale sia rispetto alla vicenda di cui al capo B della rubrica, dove le dichiarazioni di NO QU e IO CH non sono state ritenute individualizzanti dalla Corte Territoriale, così da non consentire neppure un reciproco riscontro, sia di quella contestata al capo E (per cui l'imputato era stato assolto in primo grado), rispetto alla quale le dichiarazioni di NO QU non possono essere riscontrate da quelle della vittima, che ha unicamente riferito di averlo "conosciuto" in occasione dell'affidamento di lavori di scavo all'impresa del figlio, NO GE: si tratta infatti di elementi attinenti al ruolo dell'imputato nell'associazione mafiosa, non già al reato di estorsione singolarmente contestato.
Le censure relative agli ulteriori episodi estortivi (capi D, F) si basano su una diversa valutazione della valenza probatoria degli indizi acquisiti al processo rispetto a quella ritenuta in sentenza, non già sulla manifesta illogicità della motivazione. Il P.G. ricorrente da atto che, quanto al primo (D), non sussistono più le convergenti dichiarazioni di NO QU e IO NO su cui si fondava la decisione di primo grado, mentre, osserva il Collegio, il riferimento nel motivo alle dichiarazioni "più dettagliate" rese nel controesame (in primo grado) dai collaboranti, è, in quanto si tratterebbe di circostanze contra alios, coperto dall'inutilizzabilità della prova: quanto alle dichiarazioni della vittima, di essersi avvalso, nella costruzione di due edifici a AR, dell'opera di imprenditori legati all'imputato (IM AL, TT LB) e quanto agli accertamenti sul ruolo dell'imputato stesso all'interno di OS NO, di cui si è detto, si tratta, ad avviso del Collegio, di elementi che non integrano la fattispecie dell'estorsione addebitata all'imputato, secondo una valutazione di merito della Corte territoriale non manifestamente illogica e che esula pertanto dal controllo di legittimità in Cassazione.
In ordine all'ulteriore episodio (F, qualificato dal primo Giudice nella fattispecie tentata), la Corte territoriale ha ritenuto che le divergenze esistenti tra le dichiarazioni dei due collaboranti, pur convergenti sul ruolo dell'imputato, non fossero superabili nel caso concreto, perché l'intera vicenda doveva essere attribuita a un diverso mandamento di OS NO (quello di S. Mauro Castelverde, diretto da AR EP), estraneo ai fatti di causa: la tesi sostenuta dal P.G. ricorrente, che all'imputato erano destinate tutte le somme riscosse come profitto delle estorsioni anche per quella zona, non supera la mancanza di prova del fatto singolo, come esposto nella motivazione che precede.
Il motivo è dunque infondato.
Sul punto 1b, B.
Per quanto concerne l'impugnazione del P.G. nei confronti di IM AL, condannato in primo grado per concorso esterno continuato nel delitto aggravato di associazione mafiosa ed assolto in appello "perché il fatto non sussiste", osserva il Collegio che il motivo di ricorso si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni rese in sede di controesame nel dibattimento di primo grado da NO QU e da IO NO, non utilizzabili ai fini della decisione (ut supra).
Occorre notare che la Corte Territoriale, nel confermare la condanna dell'imputato per l'estorsione aggravata, in concorso con NO EL, di cui al capo C della rubrica (art. 81 c.p., comma 2, art.110 c.p., art. 629 c.p., commi 1, 2, D.L. n. 151 del 1991, art. 7
conv. in L. n. 203 del 1991, in AR dal 1992 al 1994, in danno della s.r.l.. ER UZ, impresa che aveva ottenuto in appalto la costruzione del Parco Urbano del Comune di AR, costretta ad affidare di fatto al IM opere di scavo e movimento terra, stipulando contratti di nolo a fredd dei mezzi o di fornitura di materiali con ditte mafiose o ad esse collegate, pagando un prezzo superiore al valore delle prestazioni e comunque a versare un "pizzo" alla locale famiglia mafiosa) ha ritenuto che da tale condotta non potesse dedursi il concorso esterno continuato e aggravato dell'imputato nell'associazione denominata OS NO. La Corte Territoriale ha ritenuto che l'estorsione continuata in danno della s.r.l. Meditterranea UZ, pur aggravata a mente del D.L. n. 151 del 1991, art. 7, costituisse una condotta "esaurita in se stessa" e non idonea ad ascrivere al IM la condotta contestata, assolvendo l'imputato "perché il fatto non sussiste", vale a dire perché non risultava provato il nesso causale tra la condotta e l'evento (Cass. 1340/93 rv. 193033). Obbietta il P.G. ricorrente che il IM otteneva il "pizzo" attraverso l'emissione di false fatturazioni per lavori non eseguiti, espediente adottato non solo verso la ER, ma come pratica estorsiva generalmente applicata ai danni delle imprese appaltatici di lavori pubblici e privati, come emergeva dalle concordi dichiarazioni dei fratelli IO NO e CH. Inoltre la Corte Territoriale aveva sottovalutato i rapporti fra IM e CA NE, capo della famiglia di Villagrazia e latitante a AR sotto la protezione dello NO, nonché le dichiarazioni e le relazioni di servizio del capitano dei Carabinieri Iacinto Francesco, sui rapporti di IM con NO EL e il figlio GE, con NO QU, con IO NO e NO NZ, sui contratti a nolo "a freddo" o "a caldo" stipulati con NO GE e QU, dati che dimostravano il ruolo svolto dal IM in occasione degli appalti. La condotta di intermediazione nell'imposizione e nella raccolta del "pizzo", la reiterata disponibilità nei confronti dell'associazione mafiosa, i costanti contatti con esponenti diversi e qualificati della stessa dovevano dunque essere inquadrati nello schema del concorso esterno nell'associazione mafiosa.
Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio che occorre distinguere, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo motivazionale, tra la partecipazione al delitto associativo (concorso necessario, basato sulla prova dell'accordo interno), e il concorso esterno nel medesimo delitto (eventuale, basato sulla prova di un accordo di scambio tra gli associati e l'estraneo), regolato dalle norme sul concorso di persone nel reato è (cfr. SU 33748/05, Mannino, rv 231671). Il concorso eventuale, necessariamente atipico (altrimenti la condotta costituirebbe adesione al sodalizio criminale), deve perciò presentare le caratteristiche volute dall'art. 110 c.p., quanto al comportamento materiale o morale del concorrente, vale a dire occorre la prova di una condotta agevolatrice o istigatrice che, se posta in essere da un associato rispetto agli altri, non sarebbe autonomamente punibile, rientrando negli aspetti concreti dell'attività dell'associazione a delinquere, nonché dell'accordo cui la condotta è riferibile, che sancisce il reciproco interesse del singolo e dell'associazione criminosa.
Per converso, in difetto di prova dei suddetti presupposti, l'agevolazione dell'attività associativa mafiosa, compiuta una o più volte dall'estraneo, può configurare l'aggravante speciale prevista, in alternativa all'uso del metodo mafioso, dalla legge sulla criminalità organizzata (L. n. 203 del 1991, art. 7), nel caso in cui la condotta integri una fattispecie delittuosa specifica. Gli elementi probatori indicati dal P.G. ricorrente, e che la Corte di appello avrebbe trascurato o sottovalutato, non compromettono la tenuta logica della motivazione della sentenza, in quanto si tratta di circostanze che, se anche provate, rimarrebbero all'ambito di applicazione dell'aggravante speciale contestata al ricorrente (infra, sub 7).
Correttamente infatti il Giudice di appello, confrontandosi con la motivazione di condanna del primo Giudice, ha esaminato la condotta sotto i diversi profili sopra enunciati, ritenendo che non fosse sufficientemente dimostrato ne' il nesso causale necessario (condicio sine qua non) richiesto dall'art. 110 c.p., ne' lo specifico accordo, in quanto gli effetti del concorso eventuale non possono dipendere, nel reato plurisoggettivo, dalla sola volontà del concorrente esterno (SU. 33748/05, cit.).
Le censure del ricorrente appaiono, in sintesi, rivolte alla valorizzazione del modus operandi del gruppo mafioso operante nel territorio di AR, ma non attengono ai presupposti che configurano il concorso esterno nell'associazione mafiosa. Sul punto 1b, C.
Per quanto concerne gli imputati AR e MA, deduce il P.G. che la loro assoluzione dal delitto di associazione mafiosa, "perché il fatto non sussiste", rispetto alla condanna a dieci anni di reclusione inflitta a ciascuno di loro in primo grado, è frutto della sottovalutazione da parte del Giudice di appello degli elementi di accusa rispetto all'insieme delle prove raccolte, ivi comprendendosi il controesame reso dai collaboranti NO QU e IO NO nel dibattimento di primo grado, dalle quali emerge l'esistenza del vincolo associativo all'interno di un gruppo di aderenti a OS NO capeggiato da Corriere Carmelo, e un programma criminoso diretto a subentrare a NO EL nel controllo della zona di AR, screditandolo agli occhi del capo del mandamento di San Mauro Castelverde, AR EP. L'assunto, infondato in punto di diritto per quanto attiene all'utilizzabilità della prova (ut supra), si risolve, nel merito, nella contrapposizione di una diversa ricostruzione dei fatti, sulla base di una diversa valutazione del peso probatorio degli indizi acquisiti al processo, rispetto a quella fatta propria dai Giudici di appello, non deducibile in Cassazione (SU 16/96, Di Francesco, rv 205621).
Sul punto 1b, D.
Per quanto concerne gli imputati NO GE e NO AL, condannati in primo grado alla pena di anni otto, mesi sei, di reclusione per ciascuno, gli stessi sono stati assolti in appello " per non aver commesso il fatto": la Corte territoriale ha ritenuto non raggiunta la prova dei reati loro ascritti, emergendo dagli atti una "sporadica" attività di fiancheggiamento (quattro o cinque volte, in modo occasionale), come staffetta nei trasferimenti in automobile di AR OL (attuata precedendo il veicolo del latitante, per controllare se erano stati istallati posti di blocco da parte delle forze dell'ordine), o come sentinella, per evitare una sorpresa delle forze dell'ordine nei luoghi in cui si tenevano le riunioni di mafia, nel territorio di AR.
Deduce il P.G. che la "sporadica attività di fiancheggiamento" integra di per sè gli estremi del fiancheggiamento e della procurata inosservanza della pena, atteso che AR OL occupava una posizione di vertice in OS NO alla quale corrispondeva l'esigenza di muoversi nel territorio con la certezza di evitare incontri con le forze dell'ordine, per poter discutere con altri capi di OS NO o per ritirare il denaro proveniente dalle estorsioni. Ne conseguiva che il ruolo degli imputati non era ne' sporadico ne' marginale, perché essi garantivano la sicurezza del AR nel territorio di AR, e comunque la sporadicità o la marginalità della condotta non esclude la fattispecie dei due delitti, contestati loro in concorso. Vero è che il reato di favoreggiamento personale è un reato di pericolo, di natura istantanea, se la condotta non sfocia nel concorso nel reato principale o nel perseguimento di un interesse proprio dell'autore (Cass. 4243/97 rv. 207799; 38236/04 rv. 229649), e può essere reiterato nel tempo, acquistando una caratteristica di permanenza (stesso delitto presupposto e stessa persona aiutata: Cass. 2288/84 rv 167036). Il dolo consiste nella conoscenza e volontà di aiutare taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche, vale a dire un atteggiamento psicologico significativo, corrispondente all'elemento materiale del delitto. Il reato di procurata inosservanza di pena, fatto diverso rispetto al favoreggiamento personale (Cass. 3861/97 rv 207986), configura una condotta di aiuto successiva alla condanna, prestato al condannato in connessione causale con l'intenzione del medesimo di sottrarsi all'esecuzione della pena e, quanto al dolo, la consapevolezza dell'agente della posizione di condannato della persona favorita (Cass. 18368/04 rv 229231). Nel primo caso, al termine "aiuta", di cui all'art. 378 c.p., deve riconoscersi un'ampia accezione, comprensiva di ogni atteggiamento finalizzato alla elusione delle investigazioni;
nel secondo, di cui all'art. 390 c.p., lo stesso termine significa un'azione consapevolmente convergente con quella del condannato latitante, al fine di realizzare lo scopo perseguito di sottrarsi alla cattura (Cass. 3613/06 rv 232867; 11487/88 rv 179801). In entrambi i casi, l'aiuto prestato ad un esponente di vertice dell'associazione di stampo mafioso va distinto dall'agevolazione dell'attività mafiosa, ai fini dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, (Cass. 41261/05 rv. 232766; 37940/04 rv. 229912). La Corte di Appello ha ritenuto che, a seguito delle deposizioni riduttive del collaborante NO QU, imprecise e contraddittorie, peraltro in contrasto con quelle di CA VA, non fosse raggiunta la prova del dolo degli imputati e delle connessioni necessarie a ricondurre la loro condotta alle fattispecie contestate (inoltre, il venir meno dell'aggravante speciale avrebbe portato alla prescrizione dei reati); vale a dire, non è certa la individuazione dei ricorrenti come responsabili del fiancheggiamento di AR L., ne' la conoscenza dello status di costui, di condannato sottoposto a esecuzione di pena.
Infatti, secondo il Giudice d'appello, le dichiarazioni di VA IO (autista e persona di fiducia di AR L.) e di CA VA non offrono riscontri individualizzanti, perché, seppure non in conflitto fra loro, non si riscontrano vicendevolmente. Nè un riscontro individualizzante sul coinvolgimento dei figli GE e AL poteva trarsi dall'interesse di NO EL a proteggere la latitanza di AR L., se collegato alla pregnanza del vincolo familiare nei contesti mafiosi, perché, vera la premessa, la deduzione era frutto di una mera congettura, visto che non era provato che il latitante avesse beneficiato dell'ausilio degli imputati.
Osserva il Collegio che le massime d'esperienza utilizzate nella motivazione di un provvedimento giudiziario devono trovare un riscontro nel fatto (ex art. 192 c.p.p., comma 2) e quindi in specifiche risultanze processuali per evitare un'evidente petizione di principio, per cui la loro applicazione al caso concreto è censurabile sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione (Cass. 31706/03 rv 228401; 3584/94 rv 199305): nel caso in esame, la stessa massima di esperienza fondata sui vincoli familiari degli imputati avrebbe costituito il riscontro indicato dall'accusa, ma in via meramente apodittica (cfr: Cass. 84/99 rv 212579). In definitiva, la motivazione della Corte territoriale si conforma alla struttura normativa dei reati contestati, mentre il motivo di ricorso si traduce in una diversa lettura dei dati processuali e di scelte logiche adottate nella loro interpretazione, non proponibile in Cassazione.
Sul punto 2.
Il P.G. deduce la violazione dell'art. 62 bis c.p., per aver concesso, il Giudice di appello, le attenuanti generiche a IM AL in relazione al delitto di estorsione aggravata ai danni dell'impresa ER UZ s.r.l., giustificandole con il precario stato di salute del ricorrente.
Il P.G. non discute sulla astratta possibilità che lo stato di salute del reo costituisca un elemento positivo al fine della applicazione della norma, ne' che anche questo solo elemento possa determinare il convincimento del Giudice, ne' che lo stato di salute del ricorrente risponda a tali caratteristiche, ma obbietta che lo stato di salute deve essere riferito alla capacità a delinquere dell'autore, che costituisce, unitamente alla gravita del reato, il criterio ordinario di valutazione nella dosimetria della pena (art.133 c.p., Cass. 20818/02 rv 222020).
Sostiene il P.G. ricorrente che il dato in questione in tanto rileva ai fini applicativi dell'art. 62 bis c.p., in quanto le condizioni precarie di salute abbiano influito sulla personalità dell'autore, determinando una ridotta capacità di valutare il proprio comportamento secondo le regole della convivenza civile: però un accertamento in tal senso non è stato disposto dal Giudice e risulta anche ininfluente, perché le dette condizioni di salute del prevenuto risalgono a un'epoca recente, mentre i fatti per cui ha riportato condanna sono remoti nel tempo. Ritiene il Collegio che la ratio della norma in esame, l'adeguamento della pena al caso concreto, consenta al Giudice di utilizzare ai fini dell'art. 62 bis c.p., criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 133 c.p., per l'esercizio del potere discrezionale nell'applicazione della pena, tra i quali si configura la situazione personale dell'imputato successiva all'evento (cfr. per l'ipotesi analoga di attenuanti generiche riferite alla attualità del ravvedimento: Cass. 5498/87 rv 175883). Ne consegue l'irrilevanza della data di insorgenza della malattia dell'imputato, e nessun obbligo di ulteriore motivazione sussisteva sul punto. Il motivo è pertanto infondato.
In definitiva, ritenuta la prevalenza delle ragioni di infondatezza su quelle di inammissibilità, il ricorso del P.G. è respinto e restano assorbiti nella decisione i motivi di cui alle memorie depositate dai difensori di NO GE e NO AL, di MA ON, di NO EL per la parte già esaminata sulla rinnovabilità della prova inutilizzabile. Sul punto 4.
La condotta contestata ai due coimputati, NO EL e IM AL ("mediante minaccia ambientale derivante da attentati e danneggiamenti ai mezzi e ai beni di numerose imprese edili locali e mediante l'intimidazione derivante dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà dovuto alla presenza dell'associazione denominata OS NO, costringevano l'impresa ER UZ che aveva in appalto i lavori di costruzione del Parco Urbani di AR, ad affidare di fatto al IM la realizzazione delle necessarie opere di scavo e movimento terra, pagando per quelle opere un prezzo superiore al valore delle prestazioni ricevute, e comunque a versare alla locale famiglia mafiosa delle somme a titolo di "pizzo", procurandosi così un ingiusto profitto con pari danno per la ER UZ;
con le aggravanti di aver posto in essere la minaccia facendo parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., di aver commesso il delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa OS NO") era stata accertata dal tribunale sulla base della sproporzione tra il complessivo importo delle fatture emesse dal IM (L. 300.000.000) e l'entità dei trasporti realmente effettuati per la società ER: il meccanismo della sovrafatturazione del servizio consentiva alla società il pagamento del "pizzo" allo NO senza lasciare tracce contabili. La presenza del IM nel cantiere era la prova evidente dell'imposizione mafiosa, perché dalle prove assunte risultava che l'impresa estorta aveva mezzi propri adeguati, cosicché il ricorso a imprese esterne locali per scavi e trasporti costituiva una scelta antieconomica, salvo esigenze sporadiche, non esistenti nel caso dei lavori effettuati dal IM, che erano invece ingenti e continuativi.
La Corte di appello, premesso che IO NO, uno dei testi principali, sentito nel dibattimento rinnovato ha dichiarato di aver rimosso i propri ricordi, basa il giudizio di colpevolezza di NO EL sulle dichiarazioni rese in appello da NO QU, sulle sommarie informazioni e testimonianze di RE MA, NO AL, LL ET, sulle fatture emesse tra il 21.09.92 e il 30.06.93, sequestrate nei confronti della curatela fallimentare della ER, dichiarata fallita nel 1998. Secondo la Corte territoriale, le dichiarazioni del collaborante NO QU, seppure più frammentarie rispetto a quelle rilasciate in primo grado, ricompongono il quadro della richiesta estortiva, mediata dal IM, alla società ER, che nel 1992 aveva ottenuto l'appalto di cui all'imputazione, del valore di circa tre miliardi di L..
La fonte delle dichiarazioni del collaborante è indicata da NO QU nello stesso IM, imputato di concorso nel reato in questione: la Corte Territoriale sottolinea che il collaborante ha dichiarato l'esistenza di un costante rapporto di affari tra i due e che NO EL era il dominus degli appalti nel territorio di AR, seppure l'atteggiamento di deferenza del IM verso lo NO EL non era ritenuto elemento sufficiente ai fini della prova del concorso esterno in associazione mafiosa, nella forma contestata al IM stesso.
Deduce la difesa che la qualità del soggetto accusato di far parte di un organo decisionale o di un gruppo di fuoco di OS NO, ancorché apodittica, non è comunque sufficiente per costituire un riscontro individualizzante, vale a dire idoneo a supportare l'accusa per uno specifico crimine. Mancherebbe inoltre l'apprezzamento del Giudice di appello circa la intrinseca attendibilità del chiamante de relato e delle persone che hanno fornito le notizie. L'indicazione del IM, come fonte nelle notizie (art. 195 c.p.p.) non sarebbe utilizzabile perché contenuta in un verbale relativo a un processo nel quale NO EL e IM AL non erano imputati e nessuno dei due ha prestato consenso all'utilizzabilità della prova. Deduce inoltre la difesa che la motivazione è illogica perché non è riconducibile agli elementi probatori acquisiti al processo, in specie per quanto riguarda l'individuazione del ricorrente come percettore del pizzo, per la parte in cui l'imputato, e non il IM, è stato pagato in contanti dalla ER, oppure dove nella motivazione appaiono invertiti i canoni di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, dandosi per presupposta l'estorsione, da cui si deduce che l'imputato non aveva più interesse a intervenire nella effettuazione di scavi e trasporti per la ER con una sua azienda personale, avendo ricavato altrimenti l'utile con la mediazione del IM. La frequentazione tra l'imputato e la fonte, come logico presupposto del trasferimento di notizie dal IM al propalante, si fonda su affermazioni generiche, e la presenza dell'imputato nella macelleria del IM, unica il AR, non è prova del rapporto illecito contestato.
Osserva il Collegio che non sussistono nella motivazione aspetti di manifesta illogicità del ragionamento probatorio: la tesi difensiva muove infatti da un riesame degli elementi acquisiti al processo per sostenere che non sono riferibili ad essi le conclusioni raggiunte, non già che le argomentazioni del Giudice di merito siano "manifestamente" illogiche, come richiede l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ne' il ricorrente specifica la decisività sulla pronuncia delle prove ritenute inutilizzabili, in riferimento al verbale di altro procedimento acquisito senza il consenso delle parti (non sanzionata da alcuna ipotesi di nullità generale: Cass. 2954/99, cit.), o della non ripetibilità degli atti acquisiti al fascicolo, nel qual caso è irrilevante il consenso o meno delle parti (art. 238 c.p.p.). In secondo luogo, il ragionamento della Corte di merito è
conforme e si integra con quello del Giudice di primo grado, sia per quanto riguarda l'esame preliminare dell'attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia, sia per quanto concerne il quadro di riferimento, vale a dire l'incidenza di OS NO sulle attività economiche appaltate nel territorio di AR. Il motivo è pertanto infondato, al limite dell'inammissibilità.
Sui punti 5, 6, 7.
In ordine alla violazione dell'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c, non sono allegati dalla difesa argomenti ulteriori rispetto a quelli esaminati nella motivazione che precede. La tesi dell'utilizzabilità in bonam partem delle dichiarazioni rese in primo grado da NO QU non si concretizza in riferimenti specifici, mentre non risulta, dal testo del provvedimento impugnato, un contrasto tra il quadro probatorio scaturito dalle dichiarazioni rese dal medesimo all'udienza del 28.02.05 e quelle rese nel precedente grado di giudizio. Nel merito, il difensore di IM AL lamenta che la Corte di Appello non abbia disposto la rinnovazione parziale del dibattimento per eseguire una perizia sulla quantità del materiale trasportato con i mezzi dell'imputato, un dato rilevante nell'accertamento della sovrafatturazione di cui all'accusa, ma rimasto nell'area dell'opinione del Giudice che ha ritenuto di poter decidere allo stato degli atti.
La Corte Territoriale, secondo la tesi difensiva, ritenendo che un'indagine sui registri di contabilità e sul libretto delle misure non poteva accertare l'effettività del trasporto e la persona del trasportatore, e che la verifica dei buoni di prelevamento, relativi ai viaggi apparentemente effettuati dal IM, sarebbe inficiata dalla non piena attendibilità dei testi LL P. e RE, dipendenti della società ER UZ, è incorsa in una mera presunzione di non " genuinità dei risultati, che anticipa un giudizio consentito solo dopo l'esperimento della prova. Il motivo è manifestamente infondato.
La perizia è un mezzo di ricerca della prova che può essere disposto solo allorché il risultato, vale a dire la prova cercata, risulti ex ante utile ai fini del decidere. Quindi non è la perizia l'oggetto del ragionamento della Corte di merito, ma l'accertamento che ne consegue: la censura, riferita a una valutazione di non genuinità dei risultati, rimessa all'esclusiva competenza del Giudice di merito, appare inconferente a denunciare una manifesta illogicità della motivazione.
Deduce il ricorrente che il Giudice d'appello ha sottovalutato la natura "frammentaria" della prova e ha eluso il problema della conferma delle accuse formulate dal teste de relato, la cui fonte, costituita in questo caso dallo stesso imputato, condiziona l'utilizzabilità della prova, a norma dell'art. 195 c.p.p., comma 3. Osserva il Collegio che la prima doglianza non può essere dedotta in Cassazione, perché attiene a un giudizio sul peso di un elemento di prova che compete esclusivamente al Giudice del merito e che, nel caso in esame, appare congruamente motivato alla luce della convergenza logica di altri elementi probatori acquisiti al processo. La seconda censura è infondata.
Il ricorrente infatti non adduce alcun argomento idoneo a superare l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale non sussiste alcun obbligo del Giudice di escutere la fonte diretta, qualora si identifichi con l'imputato, perché una contraria interpretazione della norma sulla testimonianza indiretta comporterebbe che l'imputato sia sentito per rendere dichiarazioni pregiudicanti la sua stessa posizione, in violazione dell'art. 198 c.p.p., comma 2, (nemo tenetur se detegere: Cass. 33750/05 rv 232043). Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata non considera i motivi di appello riferiti al difetto di prova del contesto in cui si situano, per il Giudice di primo grado, i rapporti tra il propalante e la fonte indiretta: la censura tuttavia si basa su enunciazioni generiche, in quanto non si contesta la mancanza di risposte sul punto nella deposizione dei testi, ma si offre una valutazione in senso riduttivo delle giustificazioni date dal collaborante alle domande postegli in tal senso dal difensore, il che non configura una causa di manifesta illogicità della motivazione, come richiesto dalla norma (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)). La medesima considerazione è riferibile agli ulteriori motivi di ricorso. Le circostanze, che il IM sia rimasto creditore di una somma residua dalla ER, che NO EL non sia intervenuto per ottenere il pagamento del credito residuo, ne' per evitare la fine, dopo alcuni mesi, dell'incarico in questione, concernono fatti successivi alla commissione del reato, di natura istantanea, e non dimostrano univocamente che il rapporto tra il IM e la società ER fosse soltanto un lecito rapporto di fornitura, ne' considerano il più ampio arco temporale indicato in sentenza ai fini della ricostruzione complessiva dei rapporti tra IM, NO EL, OS NO, a dimostrazione (nel limite che esclude il concorso esterno nel reato associativo, come già detto) dei presupposti dell'aggravante speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. La posizione del IM è stata correttamente valutata dai
Giudici del merito unitamente a quella di NO EL, senza che emerga una manifesta illogicità della motivazione sul punto (ut supra, sub 4).
Infine, il ricorrente ripropone un motivo di appello, secondo il quale il mancato percepimento da parte del prevenuto del corrispettivo fatturato dei lavori effettuati per la ER UZ s.r.l. costituiva un dato non adeguatamente esaminato dalla Corte territoriale per ricondurre la condotta contestata nella forma del tentativo: il che ingenerava il dubbio su chi fosse la parte debitrice, se la società o il coimputato NO, ove questi avesse ricevuto direttamente il denaro della sovraffatturazione dall'impresa, e fondava un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del collaborante NO QU. Il motivo è manifestamente infondato. La censura infatti non considera che l'importo globale delle fatture in questione supera i trecentomilioni di L., mentre il preteso residuo debito ammonterebbe a dodicimilioni di lire e che, salvo per un assegno, i pagamenti avvenivano con acconti successivi in denaro: elementi di fatto che la Corte Territoriale ha correttamente valutato per escludere l'ipotesi del delitto tentato in luogo del delitto consumato, di cui alla condanna. Per quanto riguarda le ulteriori valutazioni da parte del ricorrente delle deposizioni di altri testimoni (NO S., LL P., RE), nonché dei documenti acquisiti al processo (la congruità delle fatture rispetto ai lavori eseguiti, la mancanza di firme del IM sulle fatture e sulle appostazioni di pagamento), oppure sulla contemporaneità di lavori svolti dall'impresa ER in altri cantieri (da cui emergerebbe la giustificazione dell'affidamento di alcuni trasporti al IM), ovvero della parte avuta nella vicenda da CA NE (già menzionato nel ricorso del P.G.), osserva il Collegio che il motivo presuppone la valutazione diretta delle prove in Cassazione, il che non è consentito, ne' una diversa valutazione dell'attendibilità dei testi e una diversa ricostruzione dei fatti legittima l'annullamento della sentenza per vizio della motivazione, causa riferibile unicamente alla manifesta illogicità del ragionamento dei giudici del merito e alla deducibilità del vizio stesso dal testo della sentenza impugnata.
Ritenuta la prevalenza delle ragioni di infondatezza su quelle di inammissibilità, i ricorsi degli imputati sono rigettati. I ricorrenti NO e IM sono condannati in solido al pagamento delle spese processuali e alla refusione delle spese della parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi del Procuratore Generale e di NO EL e IM AL.
Condanna lo NO EL e il IM al pagamento in solido delle spese processuali e alla refusione di quelle sostenute dalla parte civile "fallimento ER UZ" in persona del curatore, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per diritti e onorari, oltre I.V.A. e C.P.A., nonché Euro 765,00 per spese. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2007