Sentenza 27 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di favoreggiamento personale aggravato dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 (avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo stesso articolo), il fatto di favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa non determina, in ragione esclusivamente dell'importanza di questi all'interno dell'associazione e del predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, la sussistenza dell'aggravante, dovendosi distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione e potendosi ravvisare l'aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioè si accerti la oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività posta in essere dall'organizzazione criminale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/10/2005, n. 41261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41261 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2005 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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