Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2005, n. 3822
CASS
Sentenza 18 novembre 2005

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L'appartenenza dell'imputato all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di stampo mafioso "Cosa nostra"), titolare del potere di deliberazione in merito alla realizzazione di singoli e specifici fatti criminosi, non è di per sè elemento sufficiente per la configurazione del concorso morale nel delitto di omicidio, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il proprio contributo alla specifico reato. (La Corte ha quindi precisato che è sufficiente ad integrare il concorso anche il comportamento silente eventualmente tenuto nel corso di una riunione di tale organismo deliberativo, nel corso della quale è stato conferito il mandato omicidiario, in quanto anche la sola presenza può significativamente rafforzare l'altrui proposito criminoso).

In dibattimento, l'esame del coimputato non deve essere preceduto dall'avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen., in ragione della differente natura dell'esame rispetto all'interrogatorio e della previsione di incompatibilità con l'ufficio di testimone per il coimputato del medesimo reato, sicché l'utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie nei confronti dei coimputati non è condizionata a tale adempimento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2005, n. 3822
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3822
Data del deposito : 18 novembre 2005

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