Sentenza 2 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2001 |
Testo completo
000 13 /0 1 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CORTE SUPREMADI CASS Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. n. 17785/98 UFFICIO COME Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 13 Richiesta RoseLB24 ORERichiest dat Sig. Dott. Mario PUTATURO DONATI Consigliere Rep. per diritti L.. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 28.09.2000 il IL-CANEGEN 2001 Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA пби sul ricorso proposto da EG ER, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Autieri e presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via Bolzano n. 15 (presso lo studio dell'avv. De Tommaso), giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CANCELLERIA s.r.l. SVILUPPO ATTIVITA' INDUSTRIALI ANAGNI in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, 3894 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. B erzer rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello de Luca Tamajo e Carlo per diritti il 31 EN. 2001 Boursier Niutta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in IL CANCELLIERE Roma alla via Roccaporena n. 34, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Latina-Sezione Lavoro n. 55/97 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE del 26 febbraio/15 ottobre 1997 (nel giudizio di appello avente il n. di Richiesta copia studio dal Sig. AUTORI r.g. 7832/1994). 600 per diritti L. 06 FEB. 2001 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del IL CANCELLIERE 28 settembre 2000 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del PR ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore di Latina- Giudice del Lavoro-il sign. Pierino LL richiedeva che venisse dichiarata la nullità e l'illegittimità del provvedimento di decadenza CANCELE MA dal beneficio della "cassa integrazione guadagni straordinaria" ("c.i.g.s.") comunicatogli dalla s.r.l. "Sviluppo attività industriali Anagni” in data 25 giugno 1992 (e con decorrenza 29 giugno 1992) a seguito di un suo asserito rifiuto al lavoro, quando, invece, aveva 2 soltanto rappresentato l'esigenza di dover completare il corso di formazione propedeutico all'assunzione>>. Si costituiva in giudizio la s.r.l. "Sviluppo attività industriali Anagni", contestando integralmente la domanda attorea e concludendo per il rigetto dell'avverso ricorso con ogni relativa conseguenza;
chiedeva ed otteneva la chiamata in causa dell'I.N.P.S. che, costituitasi anch'essa in giudizio, impugnava la domanda giudiziale dell'LL. L'adito Pretore-Giudice del Lavoro - dopo avere ammesso ed - rigettava la domanda come dinanzi espletato prova testimoniale proposta e, a seguito di appello della parte soccombente, il Tribunale di - quale Giudice del Lavoro di secondo grado - rigettava Latina l'appello, compensando tra le parti le spese di causa. i Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di R appello ha rimarcato che l'art. 3 della legge n. 452/1987 prevede espressamente che i lavoratori che beneficiano del trattamento di "c.i.g.s." ai sensi della legge stessa cessano dal beneficio dell'integrazione salariale nei casi in cui "rifiutano l'avviamento al lavoro sempre che il luogo di lavoro disti non più di cinquanta chilometri dal luogo di residenza” e che non è contestabile che l'LL abbia di fatto rifiutato l'avviamento, posto che egli non aveva alcun diritto a terminare il corso di formazione>> 3 : Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'LL formulando tre motivi di annullamento. La s.r.l. “Sviluppo attività industriali di Anagni” resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Con i primi due motivi di ricorso - che possono essere esaminati congiuntamente, riguardando essi un unico punto della sentenza impugnata sotto i distinti profili di “violazione di legge” e di "contraddittorietà della motivazione" il ricorrente addebita al Tribunale di Latina di non avere esattamente considerato che le società "di reimpiego del personale" (come, appunto, la s.r.l. "Sviluppo attività бить industriali Anagni") sono entità costituite per promuovere il reimpiego dei lavoratori, provenienti da aziende colpite da crisi irreversibili previa riqualificazione professionale degli stessi attraverso i corsi di formazione "che da dette società devono essere promossi e realizzati">>. Le cennate censure appaiono infondate sia sotto il profilo della "pretesa violazione di legge” che sotto il profilo della "pretesa contraddittorietà della motivazione". Per quanto concerne il primo profilo - a parte che il ricorrente inammissibilmente non si è peritato di indicare quale norma di legge il Tribunale avesse violato (norma che si può desumere essere quella di 4 cui alla legge n. 452/1987, di conversione del d.l. n. 366/1987) - giova premettere che gli interventi predisposti dal legislatore con tale legge s'inseriscono nel più ampio quadro di quei provvedimenti intesi ad evitare, attraverso un bilanciamento d'interessi pubblici e privati, le più dolorose conseguenze di situazioni di crisi aziendali, incidenti sui livelli di occupazione, con l'approntamento di strumenti giuridici che si sottraggono in gran parte agli schemi tipici del "Diritto di lavoro", tanto che generalmente si è parlato di "Diritto del lavoro dell'emergenza". I provvedimenti legislativi summenzionati hanno il loro antecedente nella legge 28 novembre 1980 n. 784, a sua volta preceduta da altre misure legislative, spesso settoriali (cfr. Cass. 20 aprile 1985 n. 2626). Come è stato già motivatamente statuito da questa Corte (Cass. n. 6821/1995), i criteri ermeneutici delle leggi speciali c.d. "dell'emergenza" vanno ricercati all'interno della relativa disciplina e, a tal uopo, la disciplina del d.l. n. 366/1987 ha previsto specificamente che: 1) nel caso di avviamento al lavoro, non rifiutato dai lavoratori, il brificio velle integrazione salariale cesse trapporto si estingue per effetto ed in coincidenza dell'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro (la risoluzione in tal caso può definirsi "fisiologica" perchè conseguenza del reimpiego presso il nuovo, effettivo, datore di lavoro: reimpiego costituente il raggiungimento del fine primario cui gli strumenti approntati dal legislatore sono 5 to these beneficis cens predisposti;
2) così il rapporto si ngu nelle seguenti ipotesi di risoluzione da qualificarsi "non fisiologiche", perchè conseguenti a comportamenti dei lavoratori tali da escludere o ostacolare il loro reimpiego: a) rifiuto dell'avviamento al lavoro sempre che il luogo disti non più di 50 chilometri dal luogo di residenza;
b) rifiuto di partecipare ai corsi di formazione professionale organizzati dalla società di appartenenza;
c) mancata regolare frequenza ai suindicati corsi;
d) rifiuto dell'occupazione in lavori socialmente utili, concordati Salla tra la “Gepi”, e le società cui essa partecipi, con amministrazione ed enti pubblici (art. 3, n. 2, della legge n. 452/1987). Nella specie - come è stato rimarcato nella sentenza impugnata con accertamento e valutazione delle risultanze istruttorie insindacabili in sede di legittimità - l'LL ha di fatto rifiutato l'avviamento, posto che egli non poteva vantare alcun diritto a terminare il corso di formazione: rifiuto dell'avviamento al lavoro, cui la norma ricollega la cessazione del beneficio dell'integrazione salariale>>. Pertanto, in considerazione della fattispecie, così come specificatamente realizzatasi, il Giudice di appello ha esattamente interpretato ed applicato - con motivazione sicuramente esente da vizi - la summenzionata normativa: normativa che ha, giova ribadirlo, quale fine primario quello di "avviamento al lavoro" dei lavoratori già 6 licenziati da aziende in crisi e ciò a prescindere dalla partecipazione e dalla regolare frequenza ai corsi di formazione che può anche mancare, interessando, oltretutto, tale aspetto più il nuovo datore di lavoro - che dovrà provvedere alla specifica riqualificazione professionale del neo- assunto che il lavoratore, il quale ha ottenuto, con l'avviamento al- lavoro, il "bene primario" costituito dalla nuova occupazione. II. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente - denunziando "omessa valutazione con conseguente omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo" - censura la sentenza del Tribunale per avere considerato la sua pretesa di completare il corso di formazione quale rifiuto all'assunzione, mentre, invece, il poter completare quella formazione costituiva, nel sistema della legge, il presupposto del nuovo avviamento ad altra esperienza lavorativa>>. Come appare evidente, con tale mezzo vengono riproposte sostanzialmente le censure già formulate con i precedenti motivi, per cui, alla pari dei medesimi, il motivo in esame si appalesa infondato, evidenziandosi a conferma della cennata infondatezza che il - - Tribunale ha sicuramente e (come si è rilevato in precedenza e qui si ribadisce) esattamente valutato il punto concernente l'irrilevanza della pretesa dell'LL a "completare il corso di formazione” per giustificare il suo rifiuto di assunzione al lavoro offertagli dalla società resistente. 7 Non esiste, pertanto, “omessa valutazione"; nè esiste "motivazione contraddittoria" al riguardo, in quanto, nella sentenza impugnata, non è dato rilevare alcun insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte dal giudice di appello tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione: rilievo che costituisce il presupposto del vizio di contraddittorietà di motivazione denunciabile in sede di legittimità e che, ripetesi, nella specie certamente non sussiste. III. In definitiva il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente, per effetto della soccombenza, deve essere condannato al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, a favore delle controricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano il L. 15000 , olte a L.
2.000.000 per onorario. Così deciso, in Roma, il giorno 28 settembre 2000. Consigliere estensore Il PresidenteVuiceurs Cresse ее L COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria * 2 GEN. 2001 8 CASIL COLLABORATORE oggi, DI CANCELLERIA DI 44905 N E O