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Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2026, n. 20962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20962 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NE YO (CUI 072C7X) nato in [...] il [...] HO DE LI (CUI 06ZO86E) nato in [...] il [...] AM HA (CUI 05ZV82G) nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 28/01/2026 del GIUDICE dell’UDIENZA PRELIMINARE di Varese Udita la relazione svolta dal Consigliere VI ZZ. Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del Sostituto Procuratore gen. Luigi Cuomo che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20962 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 07/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. il G.U.P. del Tribunale di Varese, all’udienza preliminare del 26/01/2026, ha applicato, su richiesta delle parti, riconosciute a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, per HO e AM equivalenti alla recidiva, ritenuta la continuazione tra i reati ed operata la riduzione per il rito, a NE YO la pena di anni 4 di reclusione ed euro 13.334 di multa, a HO DE LI la pena di anni 5 di reclusione ed euro 18.000 di multa e a AM HA la pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 18.000 di multa, con condanna di tutti al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere, con confisca e distruzione di quanto in sequestro tranne il danaro di cui è stata disposta la sola confisca, in relazione al reato. Ciò in relazione a svariate ipotesi di reato (cessioni per lo più di cocaina, ma anche di hashish e marijuana) riconducibili tanto all’art. 73, comma 1, che agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 commesse tra gennaio e febbraio 2025 in Malnate. 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo di rispettivi difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen: • NE OU e HO DE AL (Avv. Massimiliano D’Alessio) I ricorrenti, con un primo motivo, si dolgono dell’erronea qualificazione dei fatti, che ritengono che, per i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, avrebbero dovuto essere riferiti alla meno grave ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Con il secondo motivo lamentano l’illegalità della misura di sicurezza della confisca del danaro ai sensi dell’art. 240 cod. pen. in difetto della necessaria pertinenzialità tra il possesso del danaro e l’ipotesi di reato contestata (il richiamo è ai dicta di Sez. 6, n. 55852/2017 e Sez. 4 n. 40912/2016). • AM HA (Avv. Massimiliano D’Alessio) In relazione a tale ricorrente il difensore, che è il medesimo degli altri due coimputati, con un separato atto, con un unico motivo propone la sola doglianza relativa all’erronea qualificazione dei fatti, che si ritiene che, per i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, avrebbero dovuto essere riferiti alla meno grave ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. I ricorrenti chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso afferente alla mancata qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, proposto nell’interesse di tutti e tre i ricorrenti, è inammissibile. Ed invero, dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della l. 23/06/2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza” (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, è agevole rilevare che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto, giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, o sostanzianti l'erronea qualificazione giuridica attribuita al fatto e ritenuta in sentenza. Condivisibilmente, questa Corte di legittimità ha affermato – e va qui ribadito - che l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, meramente enunciata, scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento, parimenti immotivata, che, in sostanza, elude i limiti normativi (cfr. Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). E, in ogni caso, che a seguito dell'introduzione dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione, del fatto contenuto in una sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così Sez. 6, ord. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv 272252); e, del pari, è stato affermato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori 4 valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1 n. 15553 del 20/03/2018, [...]). Ancora più recentemente è stato ribadito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749/2022, [...]); Pertanto, ogni argomentazione pur in diritto che non deduca la palese eccentricità della qualificazione giuridica che è stata proposta al giudice e da questi condivisa, e richieda, per il proprio esame, una premessa in fatto che non risulti con la evidenziata necessaria peculiare immediatezza dal capo di imputazione, è comunque del tutto preclusa. Nel caso di specie i dati di fatto, chiaramente descritti nel capo di imputazione, corrispondono alle fattispecie contestate in relazione alle quali le parti hanno liberamente raggiunto l'accordo, ratificato dal giudice, previa verifica del loro corretto inquadramento giuridico. Si è, peraltro, di fronte a fatti, in ragione dei quantitativi di droga ceduti e della serialità dell’agire delittuoso, che per mezzi, modalità e circostanze dell’azione (cfr. Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, [...], Rv. 274076), risulta davvero arduo pensare che potessero essere ricondotti all’ipotesi meno grave di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 2. Fondato, invece, è il motivo proposto nell’interesse degli imputati NE YO e HO DE LI in relazione alla disposta confisca del danaro. Come ricordato, ancora recentemente, da Sez. 4 n. 23461 del 04/05/2022 Zergaoui, non mass. in punto di ammissibilità del ricorso la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione, com’è avvenuto con il presente ricorso, ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U. n. 21368 del 26/09/2019, [...], Rv. 279348). 5 Orbene, fondatamente i ricorrenti rilevano che a pag. 3 della motivazione del provvedimento impugnato manca una motivazione, anche minima, in relazione alla disposta confisca del denaro. Ciò a fronte, in casi come quello in esame, ove sono contestate plurime cessioni di stupefacente ed è stata applicata, come detto, la pena in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, di plurime possibilità offerte dalla normativa vigente per poter operare il sequestro del danaro. Quest’ultima è possibile, innanzitutto, in relazione all'art. 240 cod. pen., che prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava dalla commissione del reato stesso (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, [...], Rv. 264436 – 01; Sez. U. n. 9149 del 03/07/1996, Chabrui, Rv. 205707). È pertanto certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca provento del reato di vendita o cessione di sostanze stupefacenti quando, come nel caso in esame, tale sia il reato per cui si procede. Tuttavia, in ipotesi come quella che ci occupa, va ricordato che le somme di denaro sono sottoponibili anche a confisca obbligatoria "per equivalente" ai sensi dell'ultima parte dell'art. 73, comma 7-bis, del d.P.R. 309/90. Dal 24 novembre 2016, infatti, con l’entrata in vigore del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, tale norma, infatti prevede che: “7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto”. Infine, in caso di condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 è anche prevista come possibile la “confisca per sproporzione”, o “allargata”, di cui all'art. 240-bis, comma 1, cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall’art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 3061 -richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.T. 309/90, dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90. L’art. 85-bis del d.P.R. 309/90, inserito dall'art. 6 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018 (come modificato dall'art. 4, comma 3-bis del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con 6 modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159 che ne ha esteso l’applicabilità anche all’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) prevede, infatti, che: “Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, si applica l'articolo 240-bis del codice penale”. E l’articolo 240-bis del codice penale, a sua volta, anch’esso inserito dall'art. 6 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 con decorrenza dal 6/04/2018 prevede che in tali casi: “…è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge”. E la medesima norma al secondo comma prevede che: “Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona”. Il giudice del rinvio, pertanto, sarà chiamato a valutare, e a darne conto in motivazione, se la somma di danaro in sequestro sia confiscabile e, in caso positivo, in riferimento a quale delle ipotesi sopra ricordate. 3. Una volta ritenuta l'ammissibilità e fondatezza del ricorso, deve rilevarsi che l'annullamento può riguardare la sola parte di pronuncia concernente la confisca del danaro, in quanto la misura di sicurezza non è stata parte integrante dell'accordo intercorso tra le parti (cfr. Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, [...], EL HO AS Rv. 285899 – 01 e le già richiamate Sez.U, n. 21368 del 26/9/2019, Savin, Rv. 279348-05). S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di NE YO e di HO DE LI limitatamente alla confisca del denaro in sequestro e il rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Varese - Ufficio Gip, in diversa composizione fisica. Nel resto i ricorsi di NE YO e HO DE LI vanno dichiarati inammissibili, con la conseguente irrevocabilità delle rimanenti statuizioni. Va, invece, dichiarato inammissibile il ricorso di AM HA, che va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 7
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NE YO e di HO DE LI limitatamente alla confisca del denaro in sequestro e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Varese - Ufficio Gip, in diversa composizione fisica. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di NE YO e HO DE LI. Dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni. Dichiara inammissibile il ricorso di AM HA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente VI ZZ AN Di LV
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NE YO e di HO DE LI limitatamente alla confisca del denaro in sequestro e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Varese - Ufficio Gip, in diversa composizione fisica. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di NE YO e HO DE LI. Dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni. Dichiara inammissibile il ricorso di AM HA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente VI ZZ AN Di LV