Sentenza 19 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/2003, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
0 2474/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Ch Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Nagistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 8285/00 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere 10926/00 - 5629 Dott. Renato RORDORF Consigliere Ы Cron. 688 Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO Consigliere1 Ud.11/10/02 ha pronunciato la seguente 8 EN TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI PANTELLERIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA 174 presso l'Avvocato PATRIZIA BARLETTELLI, rappresentato C difeso dall'avvocato LUIGI RANDAZZO, giusta procura a margine dal ricorso;
ricorrente -
contro
SCIACCA GIOACCHINO;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 10926/00 proposto da: SCIACCA GIOACCHINO, elettivamente domiciliato in ROMA, 2002 VIA POMPEI 14 presso l'avvocato VALENTINO GENTILE, 1834 -1- rappresentato e difeso dall'avvocato EUGENIO D'ANGELO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale: (*)ora in Via del Giordano, 30 - controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI PANTELLERIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 746/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 17/08/99; udita la relazione della causa avolta nella pubblica udienza del 11/10/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito 11 P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, l'assorbimento del secondo, terzo e quarto motivo e l'inammissibilità del quinto motivo del ricorso principale, l'assorbimento del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Comune di Pantelleria impugnava dinanzi alla Corte di Appello di Palermo il lodo arbitrale emesso il 17 settembre 1997, che risolvendo la controversia insorta tra detto Comune e GI CC, relativa ai compensi per l' incarico, affidato a quest'ultimo, di progettazione csccutiva dei lavori di recupero del castello Barbacane di Pantelleria, aveva condannato il Comune al pagamento della somma di L. 25.173.857, con gli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto dal 20 dicembre 1993 su L. 20.508.953 ed al tasso legale su 1. 4.664.904 dal 18 ottobre 1993, ed aveva rigettato l' ulteriore domanda dello CC di condanna al pagamento della somma di L. 48.382.076 e le domande riconvenzionali del Comune. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 7 luglio - 17 agosto 1999 la Corte territoriale rigettava l'impugnazione, osservando in motivazione, per quanto in questa sede rileva, che correttamente gli arbitri avevano disatteso l' eccezione di invalida costituzione del collegio per essere stato il terzo arbitro nominato dal presidente del Consiglio dell' ordine degli architetti di Trapani anzichè dal Collegio degli ingegneri ed architetti, come prescritto dall' art. 9 del disciplinare di incarico, atteso che non risultava allo stato l'esistenza di quest' ultimo organismo e che pertanto l'indicazione contenuta in detta disposizione era stata legittimamente intesa, in applicazione del principio di conservazione del contratto di cui all'art. 1367 c.c., come riferita al Consiglio dell' ordine professionale di appartenenza. Osservava altresì che l'attribuzione a detto Consiglio del potere di nomina del terzo arbitro non comportava violazione del principio di imparzialità del collegio, atteso che l' Ordine degli architetti, ente professionale di diritto pubblico con poteri di imperio sugli iscritti, svolge una funzione di tutela generale dei medesimi, che prescinde dalla difesa dell' interesse particolare del singolo architetto nei rapporti esterni. Affermava ancora l'infondatezza della denuncia di inesistenza del contratto per essere stato sottoscritto il disciplinare soltanto dallo CC, c non anche dall' organo rappresentativo del Comune, esistendo in atti има nota del Sindaco che comunicava al professionista 1' avvenuto alfidamento dell' incarico, così manifestando la volontà dell' ente di dare esecuzione alla delibera di giunta avente ad oggetto detto affidamento. Rigettava altresì il motivo di impugnazione diretto a sostenere la non spettarıza del compenso, in quanto l'art. 2 del disciplinare prevedeva che ogni modifica sarebbe stata apportata dallo CC in qualunque fase dell' iter progettuale senza ulteriore compenso, osservando che era stata affidata al medesimo una rielaborazione del progetto a suo tempo redatto, e non imma mera modifica di esso. Osservava inoltre che correttamente gli arbitri avevano ritenuto verificata la condizione di cui all'art. 7 del disciplinare, ai sensi del quale il compenso al professionista era subordinato alla disponibilita delle somme oggetto di finanziamento, avendo essi dato atto che l' opera era stata approvala e finanziata. Rilevava infine che l'accertato avveramento di detta condizione comportava anche il rigetto del motivo di impugnazione avverso il 1 rigetto da parte degli arbitri della domanda dello stesso Comune di restituzione delle somme gia versate allo CC. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Pantelleria deducendo cinque motivi. Ha resistito con controricorso lo CC, proponendo contestualmente ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell' art. 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1350 1418 c.c., carenza di motivazione, si formulano le seguenti censure: a) il contratto in oggetto doveva considerarsi nullo per mancanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione;
nou poleva ritenersi integrato il requisito in parola, in mancanza b) della sottoscrizione del disciplinare di incarico da parte dell' organo rappresentativo dell' ente territoriale, dalla nota del Sindaco del 28 aprile 1987, di mera trasmissione delle determinazioni dell' organo deliberante il conferimento dell' incarico;
la motivazione adottata non dà conto dell' iter logico giuridico c) attraverso il quale la Corte di Appello ha finito per attribuire valenza contrattuale ad una nota di mera trasmissione. Preliminarmente all' esame di questo e dei successivi motivi appare opportuno richiamare alcuni principi generali, rilevanti ai fini del decidere, in ordine alla natura del giudizio di impugnazione per nullità dei lodi arbitrali, ai limiti di ammissibilità delle censure deducibili con il ricorso per cassazione avverso le sentenze che hanno deciso su dette impugnazioni ed all ambito del controllo devoluto al giudice di legittimità. Va in primo luogo ricordato che il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale non costituisce un appello avverso la pronuncia degli arbitri, in quanto ha ad oggetto unicamente l' accertamento delle cause di nullità previste dall' art. 829 c.p.c. e dedotte con l' atto di impugnazione. E' noto altresì che l' impugnazione del lodo per nullità consente al giudice del gravame di riesaminare nel merito la decisione arbitrale, in sede rescissoria, soltanto nel caso in cui il giudizio rescindente si concluda con l' accertamento della sussistenza di alcuno dei vizi dedotti, c quindi della nullità del lodo, e nei limiti di tale accertamento (v. al riguardo, ex plurimis, Cass. 2000 n. 5857). E' ancora da tener conto che secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte il difetto di motivazione della pronuncia arbitrale, come vizio riconducibile all' art. 829 comma 1° n. 5 c.p.c. in relazione all' art. 823 c.p.c., è ravvisabile ove la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l' iter del ragionamento degli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata, mentre quando, attraverso i comuni canoni di interpretazione e le regole di logica giuridica, tale ratio decidendi sia comunque ravvisabile, l'esigenza di motivazione posta dal legislatore ? deve considerarsi soddisfatta (v. sul punto Cass. 1999 n. 7588; 1998 N n. 8785; 1997 n. 7205; 1997 n. 2720; 1994 n. 8922; 1994 n. 8043; 1993 I. 2177; 1992 m. 10321; 1992 n. 9148; 1988 n. 5603; S.U. 1987 n. 2815). Analogamente, il vizio di contraddittorietà può costituire motivo di impugnazione per nullità, ai sensi dell'art. 829 comma 1° n. 4 c.p.c., quando si risolva in una inconciliabilità tra parti del dispositivo, ovvero anche tra parti della motivazione di tale entità da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi e quindi da integrare una sostanziale mancanza della motivazione (così Cass. 2000 n. 1699; 1999 n. 7588, cit.; 1990 n. 7160; S.U. 1987 n. 3990; S.U. 1987 n. 2807). E' altresì da ricordare che in sede di ricorso per cassazione avente ad oggetto una sentenza che abbia deciso sull' impugnazione per nullità del lodo il giudice di legittimità non può esaminare direttamente la pronuncia arbitrale, ma solo la decisione emessa in sede di impugnazione, per verificare Se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull' impugnazione del lodo (v. per tutte Cass. 2001 n. 7600; 2000 n. 1699, cit.; 1999 n. 7588, cit., 1998 n. 8528; 1997 n. 2720; 1996 n. 10264). No consegue che nel giudizio di legittimità avverso la sentenza della Corte di Appello non è consentito introdurre questioni che direttamente o indirettamente si risolvano in un sindacato sulla motivazione del lodo (così, più di recente, Cass. 2002 n. 3121). 5 Tanto precisato in diritto, va rilevata l' infondatezza del motivo di ricorso sopra sintetizzato, in tutte le sue articolazioni. Il primo rilievo, nei limiti in cui è formulato, appare inconferente, atteso che la sentenza impugnata non ha affatto ignorato, ma ha puntualmente richiamato il principio di diritto secondo il quale i contratti nei quali sia parte una pubblica amministrazione devono essere stipulati in forma scritta rispondendo tale requisito all' - esigenza di identificare con precisione il contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli dell' autorità tutoria ed ha ritenuto nella - specie talc requisito integrato ncl disciplinare sottoscritto dallo CC da un lato e nella lettera del Sindaco che manifestava la volontà dell' ente territoriale di concludere il contratto dall' altro. Quanto al secondo ed al terzo rilievo, va osservato che essi investono la sentenza impugnata nel punto in cui, con accertamento in fatto, ha ritenuto che la lettera in oggetto esprimesse la volontà dell' ente territoriale, attraverso il suo organo rappresentative, di concludere l' accordo di cui al disciplinare, e non si risolvesse in una mera informativa, Il difetto di motivazione prospettato al riguardo si profila inammissibile in ragione della sua genericità, in quanto non indica in alcun modo le circostanze di fatto e gli elementi che avrebbero potuto indurre, ove adeguatamente considerati, ad una diversa decisione. E' noto invero che il ricorso per cassazione deve rispondere al requisito dell' autosufficienza, e quindi deve contenere in sè tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione svolta ( v. per tutte, più di recente, Cass. 2002 n. 4663; 2002 n. 849). Con il secondo motivo, denunciando nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell' art. 809 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1365 c 1367 c.c., difetto di motivazione, si prospetta l'errore ermeneutica commesso dalla Corte di merito nel far propria l'esegesi dell' art. 9 del disciplinare di incarico compiuta nel lodo c nel ritenere validamente costituito il collegio arbitrale. Si sostiene in particolare che detta Corte ha omesso di applicare preventivamente i principi strettamente interpretativi posti dagli artt. 1362 1365 cc., sulla base dei quali detto art. 9 avrebbe dovuto essere inteso nel senso che la nomina del terzo arbitro era affidata al II Collegio degli ingegneri ed architetti ", organismo regolarmente costituito con atto notarile del 23 febbraio 1956 e non assimilabile all' Ordine degli architetti o a quello degli ingegneri, Si rileva altresì l' erronea applicazione del canone interpretativo di conservazione del contratto, il quale postula soltanto che il significato attribuito alla clausola possa avere qualche effetto, specie ove l' interpretazione comportante la più estesa applicazione dell' atto sia da escludere in base ad una lettura che tenga conto degli altri prioritari criteri ermeneutici codificati. All' esame di tale motivo è pregiudiziale, per motivi di logica priorità, l'esame dell' unico motivo del ricorso incidentale, con il quale lo CC si duole del mancato accoglimento da parte della Corte di Appello dell' eccezione da lui formulata all' atto della costituzione in giudizio, di inammissibilità del motivo di impugnazione relativo alla 7 nomina del terzo arbitro, per non essere stato dedotto il vizio di erronea costituzione del collegio dinanzi agli arbitri, secondo la prescrizione di cui all'art. 829 comma 1 n. 2 c.p.c. La doglianza è infondata. Risulta invero dalla sentenza impugnata che il lodo arbitrale ebbe a pronunciare sull' eccezione del Comune di invalida costituzione del collegio e che il primo motivo di impugnazione dello stesso Comune ebbe a riguardare appunto il rigetto di detta eccezione. Il motivo di ricorso formulato dal ricorrente principale è tuttavia infondato. Come è noto, l' interpretazione della volontà delle parti, in relazione al contenuto di un contratto o di una singola clausola negoziale, importa indagini e valutazioni di fatto affidati all' apprezzamento del giudice di merito, le cui valutazioni sono soggette a controllo in sede di legittimità limitatamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed alla esistenza di una motivazione coerente e logica. E' noto altresì che sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica sia quelle del vizio di motivazione csigono la precisa indicazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione e delle ragioni della oggettiva insufficienza o contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure stesse risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione difforme da quella adottata dal giudice (v. per tutte, ex plurimis, Cass. 2002 n. 7429; 2002 n. 4090; 2002 n. 2396; 2001 n. 15185; 2001 n. 12518; 2001 n. 10290; 2001 n. 9636; 2001 n. 7242; 2001 n. 4342; 2001 n. 4085; 2001 n. 4009; 2001 n. 2478; 2000 n. 9157). Così circoscritti i limiti di ammissibilità della censura, va rilevato che la Corte di Appello, nel verificare la correttezza dell' esegesi dell' art. 9 del disciplinare di incarico compiuta dagli arbitri in relazione alla composizione del collegio arbitrale, ha motivatamente ritenuto che, a fronte della accertata incsistenza allo stato di un organismo denominato " Collegio degli ingegneri ed architetti e della non I identificabilità di un soggetto così definito con il "Collegio regionale degli ingegneri ed architetti costituito con atto notarile del 23 1 febbraio 1956, dovesse argomentarsi tenuto conto della evidente volontà dei contracnti che del collegio arbitrale facesse parte anche un ingegnerc o un architetto e richiamando il criterio sussidiario di interpretazione dettato dall' art. 1367 c.c. che il riferimento ad un - organismo siffatto, per quanto improprio, esprimesse il proposito di designare un soggetto indicato dall' organismo rappresentativo di appartenenza, in quanto provvisto della necessaria competenza ai fini della valutazione della prestazione professionale oggetto del disciplinarc. Tale iter argomentativo non appare frutto di erronea applicazione dei canoni ermeneutici, perchè del tutto aderente al principio fondamentale di cui all art. 1362 c.c. - pur non espressamente richiamato che pone come criterio essenziale di riferimento la ricostruzione della effettiva volontà dei contraenti, senza limitarsi al sonso letterale delle parole. In relazione alla suindicata ricostruzione della volontà delle parti il richiamo al principio di conservazione dettato dall'art. 1367 c.c. si profila come meramente sussidiario. 1) Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 809 comma 3, 810 e 811 cp.c., insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che la violazione delle regole interpretative richiamate nel precedente motivo ha comportato la violazione dei principi in tema di costituzione e di imparzialità degli arbitri. Si rileva al riguardo che il venir meno del soggetto designato dalle parti per la nomina del terzo arbitro avrebbe dovuto comportare la devoluzione della nomina al presidente del Tribunale. Si osserva altresì che la nomina del terzo arbitro effettuata su iniziativa esclusiva dello CC è riconducibile alla sua sola volontà, senza alcun concorso della volontà dell' Amministrazione. Le argomentazioni svolte nel rigettare il secondo motivo soccorrono ai fini del rigetto della censura in esame, che in ognuna delle sue articolazioni presuppone come acccitata la violazione dei canoni enneneutici ai fini della ricostruzione della volontà dei contraenti in ordine alla composizione del collegio arbitrale. Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., insufficienza e contraddittorietà di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 77 comma 6 della legge regionale n. 10 del 1993 in relazione agli artt. 7 e 10 del disciplinare di incarico, si deduce che l'attività professionale in contestazione era consistita in un mero adeguamento del progetto originario alle nuove prescrizioni imposte dalla citata legge regionale e che pertanto tale attività era da ritenersi ricompresa nella previsione del disciplinare di incarico: si sostiene che su tale punto la sentenza impugnata è affetta da un grave errore interpretativa ed è carente di 10 motivazione. Si osserva altresì che il mancato finanziamento dell' opera rende inapplicabili gli artt. 77 comma 6 e 21 della legge regionale, richiamati nel lodo a fondamento del diritto del professionista, la cui operatività è per espressa disposizione normativa limitata alle opere linanziate. La doglianza è inammissibile sotto entrambi i profili. Ed invero il primo rilievo tende sollecitare un apprezzamento in fatto circa la natura degli interventi richiesti con la delibera di giunta del 20 aprile 1993 non già come di rielaborazione secondo la valutazione del - collegio arbitrale, condivisa dalla Corte di Appello con motivazione congrua e logica, e quindi non suscettibile di censura ma di mera - 7 modifica dell' opera già svolta, in quanto tali ricompresi, ai fini del relativo compenso, nelle previsioni del disciplinare di incarico. Il secondo rilievo appare diretto esclusivamente avverso la pronuncia arbitrale nel punto in cui ha ritenuto realizzata la prevista condizione del finanziamento dell' opera e non contiene alcun riferimento alla motivazione della sentenza impugnata al riguardo. Con il quinto motivo, denunciando violazione c falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione agli artt. 7 e 10 del disciplinare, violazione e falsa applicazione dell' art. 1352 c.c., sempre in relazione agli artt. 7 e 10 del disciplinare, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che la Corte di Appello, facendo proprie le ragioni indicate dagli arbitri a sostegno del rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione delle somme erogate, non ha tenuto conto della natura indebita di detti pagamenti a causa del mancato finanziamento dell' opera. Si rileva al riguardo che nel disciplinare cra ן! stata posta come condizione non già l'ammissione al finanziamento, ma l'effettiva erogazione di esso. Anche tale motivo è infondato. Ed invero la sentenza impugnata, rilevando che il collegio arbitrale aveva ritenuto che la condizione prevista nel disciplinare si fosse verificata, per essere stata l' opera approvata e finanziata, ha riscontrato, nei limiti dei poteri ad essa spettanti in sede di giudizio rescindente e tenuto conto del richiamato e circoscritto ambito di rilevanza del vizio di motivazione dei lodi arbitrali, che la motivazione adottata dagli arbitri sul punto appariva adeguata. E' peraltro chiaramente estraneo a questo giudizio di legittimità ogni accertamento circa l'effettiva portata della condizione in discorso. L'esito della lite giustifica la totale compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile l' 11 ottobre 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE For D The brick lucciol CONTESHEN IL CANCELMERE Comenico Marzälup 19 FEB. 2009 6ORTE SURREMA ÉASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia L delle Entrate di Roma 2 il 30/7/2003 serie 4 al n. 28080 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica 12 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)