Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/1999, n. 7588
CASS
Sentenza 17 luglio 1999

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Il difetto di motivazione della pronuncia arbitrale, come vizio riconducibile all'art. 829 comma primo n. 5 cod. proc. civ., in relazione al requisito di cui all'art. 823 n. 3 cod. proc. civ., è ravvisabile ove la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata, mentre il vizio di contraddittorietà cui allude il n. 4 dello stesso primo comma dell'art. 829 può costituire motivo di impugnazione per nullità allorquando sussista una inconciliabilità tra parti del dispositivo, ovvero tra parti della motivazione di tale entità da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi e, quindi, da integrare una sostanziale mancanza di motivazione.

In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte di Cassazione non può esaminare direttamente la pronuncia arbitrale, ma solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, per verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo. Ne consegue che nell'ipotesi, in cui detta decisione abbia ritenuto la sussistenza nel lodo del requisito della sommaria esposizione dei motivi, il sindacato di legittimità su tale statuizione non può svolgersi mediante un esame diretto del lodo, ma esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/1999, n. 7588
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7588
    Data del deposito : 17 luglio 1999

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