Sentenza 17 luglio 1999
Massime • 2
Il difetto di motivazione della pronuncia arbitrale, come vizio riconducibile all'art. 829 comma primo n. 5 cod. proc. civ., in relazione al requisito di cui all'art. 823 n. 3 cod. proc. civ., è ravvisabile ove la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata, mentre il vizio di contraddittorietà cui allude il n. 4 dello stesso primo comma dell'art. 829 può costituire motivo di impugnazione per nullità allorquando sussista una inconciliabilità tra parti del dispositivo, ovvero tra parti della motivazione di tale entità da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi e, quindi, da integrare una sostanziale mancanza di motivazione.
In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte di Cassazione non può esaminare direttamente la pronuncia arbitrale, ma solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, per verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo. Ne consegue che nell'ipotesi, in cui detta decisione abbia ritenuto la sussistenza nel lodo del requisito della sommaria esposizione dei motivi, il sindacato di legittimità su tale statuizione non può svolgersi mediante un esame diretto del lodo, ma esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/1999, n. 7588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7588 |
| Data del deposito : | 17 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI NC, LI BE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE B. BUOZZI 5, presso l'avvocato MARIO MANERI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato OBERDAN SCOZZAFAVA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
PI-SOCIETÀ DI GESTIONI E PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI SpA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 04437/97 proposto da:
PI SpA - SOCIETÀ DI GESTIONI E PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA V. VENETO 108, presso l'avvocato SALVATORE PESCATORE, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Marcello Di Fabio di Roma rep. n. 72832 del 17.3.1997;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LI NC, LI BE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 82/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata l'08/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/03/99 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Maneri che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente e ricorrente incidentale l'Avvocato Pescatore che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, rigetto nel resto;
rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di domanda di intervento al fine di fronteggiare una crisi transitoria a superabile della "3 i" s.p.a. la PI s.p.a. stipulava in data 28 febbraio 1989 con FR ed TA EL, soci di quella società, un accordo parasociale diretto al risanamento della stessa, "previo reperimento dei mezzi finanziari idonei a consentire la riorganizzazione dell'azienda nonché la realizzazione di nuovi investimenti tecnici".
Nel settembre 1991 i EL, sulla base della clausola compromissoria contenuta in detto accordo, ritenendo che la PI s.p.a. si fosse resa inadempiente ad alcune delle obbligazioni pattuite (in particolare per mancata erogazione integrale del mutuo di L. 13.000.000.000, per arbitraria diminuzione delle fideiussioni bancarie, per indebito impedimento alla cessione di azioni "3 i" alla società "Modo CE"), e che comunque alcune clausole dell'accordo stesso (specificamente gli artt. 13, 14 e 15, che disciplinavano rispettivamente gli aumenti di capitale in ipotesi di perdite, l'obbligo ed il prezzo di acquisto delle azioni "3 i" di proprietà PI da parte dei EL ed il prezzo di acquisto dell'intero capitale sociale ad opera della prima in ipotesi di inadempienza dei secondi) fossero nulle, promuovevano il giudizio arbitrale per i conseguenti accertamenti e le relative deliberazioni. Nel corso del procedimento la PI s.p.a. contestava le domande e prospettava contrapposte inadempienze dei EL, con particolare riferimento all'impropria destinazione dei mutui erogati, all'indebita imputazione dei costi e all'irregolarità dei rapporti con altre società.
Con lodo dell'8 marzo 1993 ali arbitri dichiaravano l'inammissibilità per difetto di interesse di parte dei quesiti, la propria incompetenza in relazione ad altri, l'inadempienza della PI s.p.a. per l'incompleta erogazione del mutuo di L. 13.000.000.000, quantificavano il danno subito dal EL in L. 200.000.000 ed ordinavano alle stessa PI s. p. a. il pagamento di tale somma, oltre il 10% a titolo di interessi e di rivalutazione, ponevano a carico di entrambe le parti le spese arbitrali e compensavano quelle defensionali.
Avverso tale pronuncia i EL proponevano impugnazione prospettando la nullità del lodo sotto molteplici profili. La PI s.p.a. proponeva a sua volta impugnazione incidentale censurando i punti del lodo che avevano disatteso i propri quesiti concernenti gli inadempimenti dei EL.
Con sentenza del 7 novembre 1995 - 8 gennaio 1996 la Corte di Appello di Roma respingeva entrambe le impugnazioni. La Corte territoriale fondava la propria decisione sulle seguenti affermazioni :
1) non sussisteva il vizio denunciato di omessa pronuncia degli arbitri circa la dedotta nullità di alcune clausole dell'accordo parasociale perché contrarie a norme imperative, atteso che gli stessi arbitri avevano esaminato la questione ed avevano con congrua motivazione ritenuto l'irrilevanza sopravvenuta dell'esame di esse a causa dell'intervenuta vendita delle azioni "3 i" di proprietà PI al EL, con conseguente caducazione del rapporto parasociale in oggetto e delle obbligazioni dallo stesso derivanti . Nè poteva ravvisarsi un'omessa pronuncia ai limitati fini della soccombenza virtuale e della conseguente statuizione sulle spese, in quanto la pretesa nullità non poggiava su alcun aggancio normativo in relazione al EL peraltro con riguardo ai danni derivati alla "3 i" s.p.a. gli arbitri avevano esattamente rilevato l'estraneità della società a qualunque pretesa in proposito avanzata dagli impugnanti. Aggiungeva sul punto che il collegio arbitrale aveva fondato la regolamentazione delle spese su una distinta motivazione che richiamava la complessità delle questioni trattate, tale da giustificare autonomamente la decisione;
2) correttamente gli arbitri avevano ravvisato il difetto di interesse degli impugnanti a far valere la nullità degli artt. 13, 14 e 15 del contratto parasociale, atteso che la vendita delle azioni "3 i "di proprietà PI ai EL, avvenuta sei mesi prima della costituzione del collegio arbitrale, aveva determinato la caducazione di qualunque interesse connesso alla precedente proprietà delle azioni stesse;
3) le censure di nullità per avere gli arbitri liquidato il danno subito in via equitativa in L. 200.000.000 erano da disattendere, sia per l'obiettiva carenza di parametri concreti idonei a dimostrare l'an ed il quantum sia per la chiara incidenza di alcune voci di danno non in capo ai ricorrenti, ma alla "3 i" s.p.a., sia per la naturale incommensurabilità del danno riconosciuto in via equitativa Quanto al tasso del 10% fissato dagli arbitri per interessi e rivalutazione su tale somma, osservava che il lodo doveva essere inteso nel senso che sia gli interessi legali che la rivalutazione andavano riconosciuti, in via disgiuntiva, nell'indicata misura del 10 % . Peraltro correttamente ali arbitri avevano fissato la relativa decorrenza dalla pronuncia, e non dalla domanda, trattandosi di obbligazione risarcitoria liquidata solo con la decisione finale e da tale momento divenuta debito di valuta
4) non sussisteva il vizio di omessa pronuncia e/o motivazione in ordine al quesito n. 6, concernente la richiesta di condanna della PI s.p.a. ad erogare in favore della "3 i" s.p.a. il residuo del mutuo di L. 13.000.000,000, atteso che l'accertamento contenuto nel lodo che con la cessione del pacchetto PI e la ricomposizione dell'intero capitale azionano in capo ai EL si era definitivamente estinto il rapporto parasociale non poteva logicamente comportare la condanna della PI s.p.a. a corrispondere la restante parte del mutuo sulla base di un rapporto ormai estinto, 5) quanto alla dedotta nullità del lodo per errore di diritto in ordine al quesito n. 5, riguardante la prospettata inadempienza della PI s.p.a. per l'immotivata riduzione delle fideiussioni bancarie concesse alla "3 i" s.p.a., rilevava che la doglianza degli impugnanti, tesa a dimostrare che secondo un'interpretazione dell'accordo in data 9 novembre 1989 conforme a buona fede sussisteva un diritto della "3 i" s.p.a. alle garanzie fideiussorie anche dopo il termine finale del 31 marzo 1990 indicato nell'accordo stesso, non poteva essere presa in esame, in quanto investiva il merito della decisione degli arbitri, i quali peraltro avevano fatto riferimento a precisi termini di operatività degli obblighi assunti con i patti parasociali
6) circa la dedotta nullità del lodo per errore di diritto in ordine al quesito n. 4 lett. b), relativo alla mancata cessione delle azioni "3 i" alla società "Modo CE", affermava l'inammissibilità anche di tale doglianza in quanto concernente il merito della decisione arbitrale della quale peraltro rilevava la logicità e congruenza
7) quanto alla prospettata nullità per errore di diritto con riferimento al quesiti n. 4 lett. c), d), e) sulla responsabilità della PI s.p.a. in ordine al mancato voto nel consiglio di amministrazione "3 i" del 30 settembre 1991, alla mancata conferma dei poteri all'amministratore delegato, al comportamenti assunti dal 1^ ottobre al 26 novembre 1991, riguardanti l'impedimento alla proroga del consiglio di amministrazione, affermava ancora una volta l'inammissibilità della censura, siccome relativa al merito del lodo, rilevando comunque che correttamente gli arbitri avevano ritenuto l'inammissibilità della pretesa risarcitoria per la mancata proroga del consiglio di amministrazione per difetto di interesse degli impugnanti in ordine all'osservanza dello statuto sociale;
8) relativamente alla dedotta nullità del lodo per errore di diritto sul quesito n. 16 bis, concernente il regolamento delle spese per il funzionamento del giudizio arbitrale e di quelle legali, osservava che l'esito di tale giudizio e la complessità delle questioni sottoposte agli arbitri rendevano detta statuizione, peraltro rimessa all'apprezzamento insindacabile dei medesimi, del tutto conforme a legge;
9) quanto infine alla impugnazione in via incidentale della PI s.p.a. diretta a far valere la nullità del lodo nel punti in cui aveva dichiarato l'inammissibilità dei quesiti dal n. 4 al n. 17 della stessa società ed aveva ravvisato l'inadempimento di questa nell'erogazione della parte residua del mutuo, affermava da un lato che la decisione arbitrale era incensurabile lì dove aveva ritenuto l'irrilevanza dell'esame della nullità di dette clausole a causa dell'intervenuta vendita delle azioni e d'altro lato che non era proponibile un riesame del merito circa la sussistenza e la rilevanza dell'inadempimento della medesima. Aggiungeva che in ogni caso la valutazione degli arbitri al riguardo appariva ancorata a riscontri probatori ed a valutazioni logiche ineccepibili.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione FR ed TA EL sulla base di sei motivi illustrati con memoria. La PI s.p.a. ha resistito con controricorso ed ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto concernenti la medesima sentenza.
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 829 c.p.c., 1344, 1418 e 2265 c.c., omissione, insufficienza o contraddittorietà di motivazione, si deduce che con il primo motivo di impugnazione del lodo si era denunciata la nullità dello stesso per omessa pronuncia o, in alternativa, per mancanza di motivazione, sul seguenti quesiti:
A) "Dichiari il collegio arbitrale cessata la materia del contendere in ordine all'originario quesito n. 4, poi divenuto nella seconda precisazione dei quesiti il n. 14, e quindi in ordine al prezzo o meglio alle modalità di determinazione del prezzo della compravendita dei titoli azionari di cui è causa, fatto salvo il diritto dei EL alla pronuncia sulla nullità dell'art. 14 del patto parasociale del 28 febbraio 1989, sia al fini della liquidazione delle spese del giudizio di cui al quesito n. 16 bis, secondo il principio della soccombenza virtuale, sia ai fini della quantificazione del danno prodotto dalla PI s.p.a. in base all'illegittima utilizzazione di clausole nulle di cui al quesiti n. 10, n. 11, n. 12, n. 13 e B "
B) "Accerti il collegio arbitrale l'illegittimità dei comportamenti della PI s.p.a., che in presenza di una crisi aziendale da lei stessa indotta ha intrattenuto trattative dirette prima con la TR Cellulosa" e poi con la "S al fine di far subentrare le stesse, maggiormente gradite, nel capitale della "3 i "s.p.a. in sostituzione di EL ed a tale scopo utilizzando strumenti contrattuali nulli che, ove integralmente applicati, in presenza di perdite, peraltro causate dai comportamenti della PI stessa, avrebbero costretto i EL a rinunciare alla propria partecipazione nella "3 i". All'esito di quanto sopra il collegio arbitrale condanni la PI a risarcire i danni subiti e subendi dai EL nella misura che sarà provata in corso di causa ed alternativamente in via equitativa";
10) "Determini, anche in via equitativa, tenendo conto dei risultati gestionali e dei comportamenti della PI, il danno determinato ai sigg.ri FR ed TA EL a seguito dell'inserimento nel patti parasociali di clausole nulle di cui al quesiti sub 11, 12, 13, con la conseguente condanna della PI al risarcimento degli stessi Si sostiene che il collegio arbitrale aveva del tutto omesso di pronunciarsi sui primi due quesiti, mentre del terzo, mai menzionato nella parte motiva del lodo, aveva dichiarato l'inammissibilità nel dispositivo e che la sentenza impugnata ha mancato di esaminare le ragioni poste a base dei motivi di impugnazione, non verificando in particolare se era ravvisabile una pronuncia sul quesiti "A" e "B" e se vi era motivazione sul quesito n. 10 e limitandosi a richiamare una parte della motivazione del lodo non pertinente al quesiti in oggetto.
Si aggiunge che nell'osservare che i EL non avevano fornito alcuna indicazione delle norme imperative contrarie alle clausole di cui avevano denunziato la nullità la Corte territoriale ha violato il principio che impone di rilevare di ufficio la nullità dell'atto la cui validità sia elemento costitutivo della domanda. Si osserva ancora che affermando che il lodo aveva fornito una congrua motivazione circa l'intervenuta irrilevanza dell'esame di dette clausole a causa della sopravvenuta vendita delle azioni "3 i" ai EL, con conseguente caducazione del patto parasociale e delle obbligazioni da esso nascenti, ed aggiungendo che dalla stessa circostanza derivava l'inconsistenza, ai fini della pretesa risarcitoria, delle trattative intraprese con le due società concorrenti TR "e "S la medesima Corte non ha considerato da un lato che solo il quesito n. 10 era stato dichiarato inammissibile, mentre in ordine agli altri due era mancata qualsiasi motivazione, e d'altro lato che al momento della costituzione del collegio arbitrale, avvenuta con l'accettazione del terzo arbitro, sussisteva una specifica domanda dei EL volta all'accertamento della nullità delle clausole n. 13, n. 14 e n. 15, a nulla rilevando la vendita delle azioni avvenuta dopo la costituzione del collegio. Si rileva infine che osservando che in ordine alle spese giudiziali il collegio arbitrale aveva fornito una distinta motivazione ancorata alla complessità delle questioni e non oggetto di censura la medesima Corte ha totalmente ignorato lo specifico motivo di impugnazione del lodo relativo appunto alla regolamentazione delle spese.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 90, 91, 101, 829 ult. comma, 807 e 816 c.p.c., omissione, insufficienza o contraddittorietà di motivazione circa il punto decisivo concernente il mancato accoglimento della domanda volta ad accertare la sussistenza di uno specifico interesse ad agire con riferimento al quesiti "A", "B" e n. 10, si censura quella parte della sentenza in cui la Corte territoriale, nel ritenere infondato il corrispondente motivo di impugnazione del lodo, ha affermato che il collegio arbitrale si era definitivamente costituito non nel novembre 1991, ma il 16 settembre 1992, all'atto della prima riunione della nuova tema arbitrale formatasi con la designazione del professor Guerra in sostituzione del dimissionario professor Guarino, e che la vendita delle azioni avvenuta oltre sei mesi prima non poteva non aver determinato la caducazione di qualunque interesse connesso alla precedente proprietà delle azioni in capo alla PI s.p.a., con la conseguenza che i quesiti in esame ben potevano considerarsi inammissibili per insussistenza dell'oggetto già al momento della costituzione del collegio arbitrale. Si osserva che la Corte di merito ha mancato di rilevare che il collegio arbitrale doveva ritenersi costituito al momento dell'accettazione del terzo arbitro, avvenuta il 22 novembre 1991, ed ha sostanzialmente recepito il concetto di un "collegio arbitrale definitivo ", del tutto sconosciuto al nostro ordinamento. Si deduce ancora che nel termine, fissato dagli arbitri, del 7 aprile 1992 erano state depositate memorie contenenti i quesiti definitivi da sottoporre al loro esame e che tale precisazione del thema decidendum era comunque vincolante per il collegio. Si aggiunge che in ordine ai quesiti così definiti sussisteva un interesse dei EL alla pronuncia, sia pure ai fini della soccombenza virtuale. I due motivi così sintetizzati vanno esaminati congiuntamente, per la loro connessione logica.
Preliminarmente al loro esame appare opportuno richiamare alcuni principi generali, rilevanti ai fini del decidere sia in ordine a questi che a tutti gli altri motivi, circa la natura del giudizio di impugnazione per nullità dei lodi arbitrali, circa i limiti di ammissibilità delle censure deducibili con il ricorso per cassazione avverso le sentenze che hanno deciso su dette impugnazioni, circa i limiti del giudizio devoluto alla Corte di Cassazione . Va innanzi tutto ricordato che il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale non costituisce un comune appello avverso la pronuncia degli arbitri, in quanto è limitato all'accertamento delle cause di nullità previste dall'art. 829 c.p.c. e dedotte con l'atto di impugnazione (v. per tutte in tal senso Cass. 1997 n. 5370 ; 1983 n. 7402 ; 1982 n. 1536). È altresì noto che in sede di ricorso per cassazione la Corte non può esaminare direttamente la pronuncia arbitrale, ma solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, per verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione al motivi di impugnazione del lodo (v. per tutte Cass. 1997 n. 2720 ; 1996 n. 10264). Ne consegue che nell'ipotesi in cui questa abbia ritenuto la sussistenza del requisito della sommaria esposizione dei motivi Il sindacato di legittimità su tale statuizione non può svolgersi mediante un esame diretto del lodo, ma esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza stessa.
È ancora da tener conto che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale il difetto di motivazione della pronuncia arbitrale, come vizio riconducibile all'art. 829 comma 1^ n. 5 c.p.c., in relazione al requisito di cui all'art. 823 n. 3 c.p.c., è
ravvisabile ove la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata (v. Cass. 1997 n. 7205 1997 n. 2720 ; 1994 n. 8922 ; 1992 n. 10321 ; 1992 n. 9148 ; 1988 n. 5603 ; 1987 n. 2815) ; mentre il vizio di contraddittorietà può costituire motivo di impugnazione per nullità, al sensi dell'art. 829 comma 1^ n. 4 c.p.c., solo quando si risolva in una inconciliabilità tra parti del dispositivo, ovvero anche tra parti della motivazione di tale entità da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, e quindi da integrare una sostanziale mancanza della motivazione (così Cass.1990 n. 7160 ; S.U. 1987 n. 3990 ; S.U. 1987 n. 2807).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, va rilevato quanto segue.
I due mezzi di ricorso sono infondati, in tutte le loro articolazioni.
Ed invero la Corte di Appello ha proceduto al riscontro della sussistenza dei vizi di omessa pronuncia ed omessa motivazione denunciati e ne ha escluso la ricorrenza, osservando da un lato che il collegio arbitrale aveva dato adeguato conto dell'intervenuta irrilevanza - a seguito della vendita delle azioni "3 i" ai EL e della conseguente caducazione del rapporto parasociale e delle obbligazioni da questo derivanti - dell'esame delle clausole il cui inserimento nei patti sociali i predetti avevano denunciato;
dall'altro lato che il nuovo assetto proprietario valeva anche a determinare l'irrilevanza, al fini della pretesa risarcitoria, delle trattative intraprese dalla PI s.p.a. con altre società concorrenti - dall'altro lato ancora che la deduzione di nullità di quelle clausole ai limitati fini della soccombenza potenziale non si fondava su alcun riferimento normativo in relazione al contraenti EL inoltre, che in relazione al danni eventualmente subiti dalla "3 i" s.p.a. andava confermato il rilievo svolto in via pregiudiziale dagli arbitri circa l'estraneità di detta società a qualunque pretesa avanzata dagli impugnanti;
infine, che gli stessi arbitri avevano comunque motivato la regolamentazione delle spese in modo autonomo, richiamando la complessità delle questioni trattate. Le argomentazioni della Corte territoriale devono ritenersi immuni dal vizi denunciati, in quanto appaiono fondate su una lettura coordinata e complessiva della motivazione e del dispositivo del lodo, che chiaramente pone in risalto la valenza attribuita dagli arbitri al dato storico della vendita sopravvenuta delle azioni ai fini della soluzione di tutti i quesiti presupponenti la vigenza dei patti parasociali.
È peraltro evidente che la valutazione del venir meno dell'interesse per fatti sopravvenuti in ordine ad uno o più quesiti costituiva accertamento di fatto rimesso alla valutazione degli arbitri, al quali spettava riscontrare l'idoneità dell'intervenuta vendita delle azioni PI ai EL a privare di ogni utilità la pronuncia invocata, e che il controllo di tale apprezzamento in sede di impugnazione del lodo restava limitato alla congruità della motivazione arbitrale.
Privo di fondamento è altresì il profilo di censura relativo all'omesso riconoscimento dell'efficacia riflessa delle prospettate nullità in relazione alla soccombenza virtuale ed alla regolamentazione delle spese del giudizio arbitrale, atteso che la Corte territoriale ha dato atto della congruità dell'autonoma motivazione, ancorata all'esito del giudizio ed alla complessità delle questioni affrontate, adottata sul punto dagli arbitri. Va peraltro osservato che l'ulteriore questione circa il momento in cui il collegio arbitrale doveva intendersi costituito - sulla quale in particolare il secondo motivo si diffonde - si profila del tutto irrilevante al fini del decidere, atteso che l'interesse ad agire, quale condizione per la trattazione sul merito della domanda, deve sussistere al momento della decisione e va pertanto accertato, anche di ufficio con riferimento sia agli elementi originari che a quelli sopravvenuti nel corso del giudizio .
Con il terzo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 1284, 1219, 1283 e 1226 c.c., nonché omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione circa i punti decisivi relativi alla liquidazione del danno in via equitativa, alla quantificazione della rivalutazione monetaria ed alla decorrenza degli interessi, sì formula un triplice ordine di censure :
1) la sentenza impugnata, esaminando il terzo motivo di impugnazione del lodo, con il quale si era dedotta la nullità dello stesso per violazione di legge o per difetto di motivazione, nonché per omessa pronuncia sulle conseguenze dell'inadempimento, ha erroneamente ritenuto applicabile l'art. 1226 c.c., sussistendo nella specie una mera difficoltà nella determinazione del danno, superabile mediante una consulenza tecnica di ufficio, ed ha mancato di considerare gli elementi forniti dalla perizia di parte depositata in atti ed i criteri indicati dagli stessi ricorrenti per tale determinazione;
2) affermando, con riferimento alla censura concernente la valutazione monetaria e gli interessi, che il lodo stesso doveva essere interpretato nel senso che si era inteso liquidare nella misura del 10% tanto gli interessi che la rivalutazione, e che pertanto la relativa doglianza era da considerare infondata, la Corte di Appello ha effettuato una forzatura interpretativa che non risponde al dato testuale della pronuncia arbitrale;
3) ritenendo corretta la decisione degli arbitri che avevano riconosciuto gli interessi dalla data della pronuncia la medesima Corte ha violato il principio consolidato secondo il quale in tema di obbligazioni risarcitone da inadempimento contrattuale gli interessi decorrono dalla domanda, quale atto idoneo a costituire in mora il debitore, anche se a quella data il debito non sia ancora liquido ed esigibile.
Anche tale motivo è infondato, sotto tutti i profili prospettati. 1) La Corte di Appello ha dato atto della legittimità della liquidazione in via equitativa del danno subito dai EL per l'incompleta erogazione del mutuo, stante l'obiettiva impossibilità della sua esatta quantificazione, secondo la motivazione, ritenuta logica e congrua, adottata dagli arbitri al riguardo . Ritenuto invero che la liquidazione equitativa del danno costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice del merito, che postula un'impossibilità relativa o una elevata difficoltà di una prova completa e specifica, da valutare con riguardo alle peculiarità della fattispecie (Cass. 1997 n. 3596 ; 1997 n. 2745 ;
1994 n. 9838 ; 1991 n. 2934 ; 1988 n. 35), è evidente che sfuggiva ai poteri della Corte territoriale ogni accertamento e valutazione in ordine alla sussistenza dei richiamati requisiti di impossibilità o di elevata difficoltà di detta prova, nonché in ordine all'asserita idoneità dell'invocata consulenza tecnica a fornire precisi elementi di quantificazione del danno, restando limitato il controllo di detta Corte alla motivazione adottata, che essa ha ritenuto adeguata ed immune da vizi logici.
2) Il secondo profilo di censura appare inammissibile, non avendo i ricorrenti motivo di dolersi, ne' sostanzialmente dolendosi, del merito della interpretazione, al medesimi più favorevole, fornita dalla Corte temporale, secondo la quale gli arbitri avevano inteso attribuire loro sia gli interessi che la rivalutazione monetaria nella indicata misura del 10 % (in via "disgiuntiva "e non "cumulativa ").
3) Va ancora disatteso il profilo di doglianza concernente il riconoscimento degli interessi sulla somma liquidata dalla pronunci del lodo piuttosto che dalla domanda, atteso che - come correttamente rilevato dalla Corte di merito - nella determinazione in via equitativa del danno effettuata dagli arbitri era da ritenere implicita la valutazione complessiva, in termini di attualità, di ogni profilo di danno. Più specificamente, l'identificazione del danno stesso nella perdita di chances sugli utili societari comportava un apprezzamento in ordine all'incidenza sotto tale profilo nel patrimonio dei soci della mancata erogazione del residuo del mutuo, ancorato al momento stesso della pronuncia degli arbitri, e non a quello della domanda.
Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 829 n. 4 e 5 c.p.c., omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione sul punto decisivo concernente il mancato accoglimento della richiesta di condanna della PI s.p.a. ad erogare in favore della "3 i " s.p.a. il residuo mutuo, si deduce che la Corte di Appello, affermando che gli arbitri, una volta accertato l'inadempimento della PI s.p.a. al proprio obbligo di corrispondere detto residuo importo e liquidato il relativo danno ai EL, non potevano ragionevolmente ordinare alla predetta di versare tale somma alla "3 i" s.p.a. per essersi definitivamente estinto il rapporto parasociale, che aveva come termine finale di efficacia il 31 dicembre 1992, non ha tenuto conto che il contratto parasociale legittimava i EL a richiedere il rispetto del patto stipulato in favore del terzo, atteso che questo, per la sua connessione con il successivo contratto di mutuo sottoscritto anche dai EL quali fideiussori, non esauriva i suoi effetti alla data indicata, ma proseguiva nel tempo fino al completo adempimento.
La censura è infondata.
Ed invero la Corte di Appello con motivazione logica ed immune da errori di diritto ha rilevato che correttamente gli arbitri avevano omesso di condannare la PI s.p.a. all'erogazione del mutuo residuo, in quanto l'esaurimento del rapporto parasociale a seguito della cessione del pacchetto PI e della ricomposizione dell'intero capitale azionario in capo ai EL aveva determinato il venir meno della causa del finanziamento, onde una condanna siffatta si profilava come incompatibile con un rapporto ormai esaurito . A tale motivazione è sotteso l'esatto rilievo che il collegamento tra concessione del finanziamento stesso e partecipazione all'impresa finanziata, nello spinto dell'art. 5 della legge n. 184 del 1971, comportava che il venir meno della partecipazione azionaria si riflettesse necessariamente sulla persistenza del vincolo alla erogazione del residuo mutuo.
Con il quinto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 829 n. 4 e 5 c.p.c., con riferimento all art. 823 n. 3 c.p.c., e dell'art. 829 ult. comma c.p.c., nonché omissione,
insufficienza o contraddittorietà della motivazione circa i punti decisivi relativi all'obbligo in capo alla PI s.p.a. di prestare fideiussioni in favore della "3 i" s.p.a., al comportamento ostativo della PI s.p.a. per la cessione del 10 % delle azioni "3 i" alla "Modocell Kraft", agli inadempimenti PI al patto parasociale per mancato voto dei suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione del 30 settembre 1991 per la nomina dell'amministratore, per comportamenti assunti tra il 2 ottobre 1991 ed il 26 novembre 1991 a proposito della prorogatio dei poteri del consiglio stesso, si deduce che con il quinto motivo di impugnazione del lodo si era sostenuto che gli arbitri avevano errato nel ritenere che la PI s.p.a. non era obbligata a prestare fideiussioni in favore della "3 i" s.p.a. oltre il termine indicato nell'accordo del 9 novembre 1989 e che la Corte di merito ha ritenuto di non fornire specifica risposta a detta censura, rilevando che essa investiva il merito della decisione arbitrale, e non tenendo conto che erano state denunziate precise violazioni di legge in materia di interpretazione dei contratti, onde occorreva, anche attraverso un riesame del merito ed una rinnovata analisi del tenore di quell'atto, sulla base di tutti i criteri ermeneutici dettati dalla legge, accertare che lo stesso effettivamente obbligava la PI s.p.a. al rinnovo delle fideiussioni fino alla scadenza del patto parasociale. Si aggiunge che nel punto in cui ha affermato che il tenore di quell'accordo non richiedeva una specifica attività ermeneutica la medesima Corte ha finito con l'esaminare il merito, senza peraltro affrontare le ampie deduzioni formulate dagli impugnanti.
Si sostiene altresì che anche in ordine al sesto motivo di impugnazione del lodo, diretto a denunciare l'errore degli arbitri nella valutazione del comportamento della PI s.p.a. determinante la mancata cessione del 10 % delle azioni "3 i "alla "Modo CE "e nell'interpretazione della relativa clausola dell'accordo come mera clausola di gradimento, senza alcun onere per la PI s.p.a. di motivare la propria scelta contraria alla cessione, la sentenza impugnata si è erroneamente limitata a richiamare l'inammissibilità dell'esame del merito ed al tempo stesso ha contraddittoriamente ritenuto di condividere la tesi degli arbitri sulla non sindacabilità delle valutazioni della PI s.p.a., sottolineando altresì la mancanza di qualsiasi indicazione di comportamenti scorretti o in malafede di detta società. Si asserisce pertanto che con tali argomentazioni si è omesso di accertare se sussistesse la violazione delle norme denunciate e si è al tempo stesso adottata una motivazione viziata.
si osserva ancora che nell'esaminare il settimo motivo di impugnazione del lodo in cui si denunciava l'errata valutazione dell'inadempimento della PI s.p.a. al patto parasociale per il mancato voto dei suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione della "3 i" s.p.a. ai fini della nomina dell'amministratore, per la mancata conferma dei poteri attribuiti all'amministratore delegato e per i comportamenti assunti dal 1^ ottobre 1991 al 26 novembre 1991 in relazione alla prorogato dei poteri del consiglio di amministrazione la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che si trattava di questioni di merito non esaminabili e che comunque andava condivisa la valutazione degli arbitri sull'inammissibilità della pretesa risarcitoria dei EL per la mancata proroga, stante la carenza di interesse degli impugnanti in ordine all'osservanza dello statuto sociale. Si deduce che detta Corte ha così omesso di verificare la sussistenza delle violazioni di legge denunciate ed ha fornito una motivazione del tutto incongrua.
Anche tale motivo è da disattendere . Ed invero la sentenza impugnata ha rilevato che gli arbitri, dopo aver fornito un'analitica ricostruzione delle vicende relative ai finanziamenti ed alle garanzie i favore della "3 i" s.p.a. cui la PI s.p.a. si era impegnata, avevano dato atto - con accertamento di merito non censurabile - che detta società aveva pienamente adempiuto all'obbligazione assunta nell'accordo del 9 novembre 1989 di rilasciare fideiussioni fino al 30 marzo 1990, ed ha inoltre correttamente rilevato che tutti gli altri motivi di censura prospettati tendevano ad un inammissibile riesame del merito. La motivazione adottata al riguardo dalla Corte di merito, nel limiti dei poteri ad essa attribuiti in fase rescindente, appare immune dal difetti denunciati.
D'altro canto la stessa sentenza non ha mancato di esaminare il vizio di violazione di legge che le era stato prospettato, escludendo che gli arbitri avessero erroneamente applicato i canoni ermeneutici nel ricostruire la volontà contrattuale sul punto relativo al rilascio delle fideiussioni, ed in particolare rilevando che gli stessi arbitri avevano fondato la loro decisione sui precisi termini di operatività, di scadenza e di efficacia degli obblighi assunti con gli accordi parasociali, che in quanto consistenti in dati meramente cronologici non richiedevano specifica attività interpretativa. Non possono peraltro trovare ingresso in questa sede le ulteriori doglianze ampiamente articolate nel motivo di ricorso, in quanto rivolte a censurare non già la sentenza della Corte di Appello, ma direttamente il lodo arbitrale, del quale tendono a contestare la legittimità da un lato attraverso una diversa ricostruzione della volontà delle parti, dall'altro lato mediante una diversa valutazione della idoneità dei comportamenti della PI s.p.a. descritti nello stesso motivo di ricorso ad integrare inadempimenti contrattuali nel confronti dei EL.
Con il sesto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 829 n. 4 e 829 n. 5, in relazione all'art. 823 n. 3, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., omissione, insufficienza o contraddittorietà di motivazione circa il punto decisivo relativo alle spese di giudizio, si sostiene che in sede di impugnativa del lodo si era dedotto che la motivazione adottata nella regolamentazione delle spese, con riferimento all'esito del giudizio ed alla complessità delle questioni, era del tutto carente e contraddittoria e che la Corte di Appello, nel rigettare la censura, non ha considerato che i EL erano stati indotti ad incardinare il giudizio arbitrale essenzialmente per l'esistenza di clausole nulle, la cui applicazione pregiudicava i loro interessi, e che d'altro canto gli arbitri avevano omesso ogni pronuncia sulla soccombenza virtuale in ordine alla nullità dei patti parasociali. Si aggiunge che non era ravvisabile soccombenza reciproca e che sia nel lodo che nella sentenza impugnata non sono stati individuati giusti motivi di compensazione.
La censura è infondata. Ed invero la Corte di Appello ha correttamente escluso errori di diritto o carenze motivazionali nella pronuncia arbitrale che aveva disposto la compensazione delle spese del relativo giudizio, richiamando l'esito della lite e la complessità delle questioni trattate . È peraltro appena il caso di rilevare che apparteneva al potere discrezionale degli arbitri disporre detta compensazione, salvo il limite dell'assoluta illogicità della motivazione.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 829 comma 2 c.p.c. e degli artt. 1218, 1362 e 1460 c.c., insufficienza di motivazione, si deduce che la Corte di Appello, pur ritenendo l'inammissibilità della censura circa la sussistenza e la rilevanza dell'inadempimento della PI s.p.a. in ordine all'erogazione del mutuo, ha poi dichiarato di condividere le valutazioni degli arbitri alla medesima sfavorevoli, non tenendo conto delle ragioni che avevano indotto la società a non erogare la parte residua del mutuo e fornendo una motivazione del tutto incongrua.
Il motivo è privo di fondamento, in quanto diretto a censurare la sentenza impugnata per non aver svolto un accertamento in fatto - alla medesima Corte precluso - in ordine alle ragioni della mancata erogazione della parte residua del mutuo, ed in particolare diretto a verificare se detta mancata erogazione trovasse giustificazione nel principio di autotutela posto dall'art. 1460 c.c. D'altro canto la Corte territoriale ha dato atto della logicità e congruenza della motivazione degli arbitri in ordine alla responsabilità della Gepi s.p.a. sul punto, in quanto ancorata a puntuali riscontri probatori ed a corrette valutazioni logiche. Con il secondo motivo del medesimo ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 829 comma 2 c.p.c., 1218, 1362, 1375, 1381 e 1710 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e omessa motivazione, si deduce che la Corte di merito ha mancato di pronunciare sullo specifico motivo di impugnazione proposto dalla PI s.p.a., relativo al quesiti rigettati dagli arbitri per incompetenza, concernenti comportamenti dei EL tali da comportare la loro condanna al risarcimento del danno per inadempimento, e specificamente concernenti : a) la scelta degli impianti di produzione della "3 i" s.p.a. e la loro utilizzazione;
b) la destinazione del mutuo di scopo erogato alla predetta società ;
c) la costituzione in pegno di titoli azionari della "3 i" s.p.a. in favore di terzi, portatori di interessi in conflitto oggettivo con quelli della medesima;
d) la composizione degli organi sociali;
e) l'imputazione alla "3 i" s.p.a. di costi estranei all'interesse della società e relativi a posizioni personali;
f) rapporti commerciali con propri congiunti, con relativa imputazione a carico della "3 i" s.p.a.; g) intese commerciali con società non operanti con imputazione dei relativi costi alla "3 i" s.p.a.
Anche tale censura è infondata. Ed invero la Corte di Appello ha preso in esame i corrispondenti motivi dell'impugnazione proposta in via incidentale dalla PI s.p.a., richiamandoli succintamente alla pagina 20, e con motivazione congrua, pur se sintetica, ne ha escluso la fondatezza, rilevando che tali doglianze - in quanto presupponenti l'attualità dell'interesse alla pronuncia sulla validità degli accordi parasociali al fine di desumerne comportamenti inadempienti dei EL - andavano disattese in forza delle medesime argomentazioni già svolte in precedenza con riferimento alla rilevanza, in relazione a detto interesse, della sopravvenuta vendita delle azioni PI s.p.a.
I due ricorsi vanno in conclusione rigettati.
L'esito della lite induce a disporre la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile, il 11 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 1999