Articolo 809 del Codice di procedura civile
Articolo 702 quaterArticolo 810
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2 marzo 2006
Art. 809.
(( (Numero degli arbitri).)) ((Gli arbitri possono essere uno o piu', purche' in numero dispari.

La convenzione d'arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.

In caso d'indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, e' nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Se manca l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810.))
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
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