Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/2002, n. 2396
CASS
Sentenza 19 febbraio 2002

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L'interpretazione di una dichiarazione negoziale è riservata al giudice del merito, il cui convincimento è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la clausola con la quale le parti, in sede di divisione, dopo aver proceduto alle rispettive attribuzioni, ponendo in essere reciproche concessioni e limitazioni, avevano convenuto che l'immobile esistente più basso non potesse essere sopraelevato oltre una determinata altezza, pari a quella dell'immobile più alto, comportava che anche l'edificio costruito ex novo in luogo del preesistente immobile dovesse rispettare tale limite di altezza, avendo le parti inteso costituire una servitù di "altius non tollendi", limitativa dello "ius aedificandi" a carico del fondo servente su cui insisteva il manufatto preesistente).

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 257 del 05
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/2002, n. 2396
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2396
Data del deposito : 19 febbraio 2002

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