Articolo 823 del Codice di procedura civile
Articolo 724Articolo 726
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2 marzo 1983
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2 marzo 2006
Art. 823.
(( (Deliberazione e requisiti del lodo).)) ((Il lodo e' deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed e' quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro puo' chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.

Il lodo deve contenere:
1) il nome degli arbitri;
2) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
3) l'indicazione delle parti;
4) l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
5) l'esposizione sommaria dei motivi;
6) il dispositivo;
7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri e' sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso e' stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
8) la data delle sottoscrizioni.))
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
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