Articolo 811 del Codice di procedura civile
Articolo 810Articolo 706
Versione
21 aprile 1942
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Versione
2 marzo 2006
Art. 811.
(( (Sostituzione di arbitri).)) ((Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto e' stabilito per la loro nomina nella convenzione d'arbitrato.
Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d'arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.))
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
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