Sentenza 2 aprile 2002
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduca omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare le prove non valutate o erroneamente valutate, nonché di indicare le ragioni del ritenuto carattere decisivo delle stesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4663 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA IA IA, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'Avvocato PLACIDI GIOVANNI BATTISTA, che la rappresenta e difende, e da ultimo d'ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato TRIFIROI SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 93/98 del Tribunale di TERNI, depositata il 16/12/98 R.G.N. 958/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
- che il Tribunale di Terni, con sentenza del 16.2.98, riformando la decisione del Pretore della stessa città., ha ritenuto che alla sign. AN AZ NI, dipendente della Poste Italiane s.p.a., non spetti l'inquadramento nella categoria quadri (livello Q2) - rivendicato dalla stessa dal 16.6.95 per esser stata, da tale data, preposta alla sezione titoli svolgendovi le medesime mansioni del sign. BE TI, destinato ad altre funzioni, che aveva la qualifica di Q2;
- che il Tribunale ha premesso che secondo regole consolidate della giurisprudenza di legittimità, per l'attribuzione di una qualifica superiore a quella posseduto vanno accertate le mansioni svolte dal lavoratore che tale qualifica rivendica la tipologia della stessa e, quindi la sussumibilità in essa delle mansioni esercitate;
mentre. in nessun caso, l'attribuzione della superiore qualifica può esser giustificata dall'aver espletato il lavoratore che la rivendica le medesime mansioni di chi ricopre la qualifica stessa;
- che il Tribunale ha quindi rilevato che, allorché la sign. NI fu destinata alla Sezione Titoli, le sue mansioni consistettero, essenzialmente, nel compilare documenti contabili, digitati al terminale, verificando la regolarità del titolo acquistato e seguendo la pratica sino alla sua conclusione e che la stessa non ha fornito alcuna prova dell'espletamento di mansioni superiori rispetto a quelle prima indicate;
- che le mansioni in questione presentano i profili tipici della professionalità impiegatizia caratterizzata, alla stregua della vigente contrattazione collettiva da una adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzazione di strumenti semplici e complessi che richiedano preparazione tecnico-professionale di parziale o media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione;
o degli obiettivi di qualità ed efficienza del servizio;
- che la professionalità della categoria "quadri" è invece connotata da un quid pluris che si realizza nella preposizione alla conduzione ed al controllo di unità organizzative o di parti di esse di media rilevanza, a funzioni di significativa importanza. con facoltà di iniziative nell'ambito delle direttive gestionali, a è favorire contributi per il conseguimento degli obiettivi di qualità ed efficienza del servizio;
che è rimasto indimostrato, secondo il Tribunale che la sign. NI fosse destinataria di direttive gestionali e che, al contrario, l'unità (sezione titoli) cui era preposto il sign. TI, a seguito della ristrutturazione è stata configurata come struttura operante come sottoarticolazione dell'Area Servizi Postali, alla quale fu destinato lo stesso come collaboratore del capoarea, sicché preposto ad essa fu un operativo (ex 6^ categoria) e non più un Q2;
- che il Tribunale in ordine alle richieste istruttorie ha ritenuto che trattandosi di nuovi mezzi di prova in appello, non indispensabili per la decisione, le stesse, alla stregua dell'art. 437 c.2 cpc. dovevano ritenersi inammissibili. - che la sign. NI chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi cui resiste la s.p.a. Poste Italiane con controricorso;
RITENUTO IN DIRITTO
- che con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art.2103 e 1362 cc. ed addebita al Tribunale di non essersi attenuto, pur avendole formalmente enunciate, alle regole necessarie per accertare se vada al lavoratore attribuita la superiore qualifica rivendicata, atteso che esso non aveva tenuto in nessun conto, nell'accertare le mansioni effettivamente svolte da essa ricorrente, la pur vasta e rilevante documentazione prodotta nel corso dei due gradi di giudizio da pane di essa ricorrente in particolare:
a) gli importanti documenti prodotti alla lettera o) della memoria difensiva;
b) quelli da cui risultava che essa, a seguito di selezioni, era stata prescelta come sostituta del sign. TI;
c) quelli relativi alla frequentazione di corsi di aggiornamento ed alla esperienza relativa alla collocazione dei titoli;
- che le doglianze non infirmano affatto la statuizione che sorregge la decisione impugnata secondo cui, da un lato, per il complesso delle attività proprie della Sezione Titoli era bastevole una professionalità di livello impiegatizio, senza che la ricorrente avesse provato l'esercizio di attività connotate da una diversa e più elevata professionalità, sicché, coerentemente, a seguito della ristrutturazione, il sign. TI (qualifica Q2 rivendicata dalla ricorrente) fu destinato a coadiuvare il Capo area Servizi Postali, mentre la Sezione Titoli veniva configurata come un sottostruttura dell'area Servizi Finanziaria, e da un altro, che in nessun caso l'espletamento delle medesime mansioni esercitate dal sign. TI poteva darle diritto all'attribuzione delle mansioni superiori;
- che con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.437 cpc comma 2 e 24 Cost. e si duole della mancata ammissione di mezzi di prova indispensabili ai fini della decisione, ritenendo indispensabili le testimonianze richieste dall'appellante e non tali quelle richieste dall'appellata senza fornire alcuna motivazione su tale valutazione comparativa ne' sulle circostanze non imputabilì all'appellante che le avrebbero impedito la produzione dei documenti in 1^ grado;
atteso che la prova di una professionalità necessaria per la qualifica rivendicata era fornita dalle circostanze elencate alle lettere della memoria difensiva d'appello, G, H, M, O, R, V, Z, e che fra le stesse particolare rilievo assumevano quelle di cui alla lett. M sulle concrete mansioni di Q2 svolte in relazione alle indicazioni contrattuali;
quelle di cui alla lett. R) sulle mansioni svolte dal Q2 sign. Bari e circa il fatto che quest'ultima all'atto del suo insediamento è stata istruita ed avviata dall'appellata allo svolgimento di mansioni di Q2; quelle di cui alla lettera V) circa le inesatte affermazioni dell'appellante in merito alle mansioni svolte dal Q2 sign. TI ed alla sua posizione di servizio;
quelle di cui alla lett. Z) circa l'operatività della Sezione titoli presso la Filiale di Ternie e circa l'impiego del personale Q2 presso di essa;
- che la predette circostanze - che fanno ferimento a spezzoni della realtà lavorativa - sono carenti, sia per mancanza di completezza t sia per la mancata indicazione della loro decisività, ossia della ragione della loro attitudine a far ritenere ai giudici di merito che una volta provate poteva configurarsi l'esercizio di una professionalità idoneo ad integrare la qualifica di quadro;
con la conseguenza che il preteso immotivato rifiuto degli stessi di ammetterle come prove non può assumere rilievo di vizio denunciabile in sede di legittimità (fra le altre 7434/01 e 5404/01);
- che il ricorso deve, pertanto, esser rigettato;
- che ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2002