Cass. civ., sez. III, sentenza 20/03/2001, n. 4009
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Sentenza 20 marzo 2001

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Per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ., la parte vittoriosa in primo grado ha l'onere di riproporre, a pena di formazione del giudicato implicito, le domande e le eccezioni respinte o ritenute assorbite, manifestando in modo chiaro e preciso la propria volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse in qualsiasi momento del giudizio di secondo grado, fino alla precisazione delle conclusioni; a tale onere la parte non è soggetta per le contestazioni che investono l'esistenza del fatto costitutivo della domanda o di elementi di esso, da ritenere implicitamente comprese nella richiesta di rigetto dell'appello.

Ai fini del sindacato di legittimità, in relazione alla censura di omesso esame di documenti dedotta dal ricorrente per cassazione, è necessario che tra la documentazione che si afferma non esaminata e la soluzione data alla controversia dalla sentenza impugnata sussista un rapporto di causalità logico - giuridica tale da far ritenere, attraverso un giudizio di certezza, che detta documentazione - che il ricorrente ha l'onere di indicare esplicitamente nella sua consistenza, identità ed efficienza - possa comportare, se esaminata, una decisione diversa.

Ove venga denunziato un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di un contratto da parte del giudice di merito, la parte non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., ma deve specificare i canoni in concreto violati nonché il punto ed il modo in cui il giudice si sia da essi discostato, atteso che, diversamente, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice e la proposta di una diversa interpretazione investono il merito delle valutazioni del giudice stesso e sono perciò inammissibili in sede di legittimità.

Quando il convenuto contesti di essere titolare dell'obbligazione dedotta in giudizio (nella specie, di rimborso dei noli riscossi) affermando di avere fedelmente osservato le istruzioni di un terzo, indicato come institore della società attrice, non solo senza chiamarlo in causa, ma senza neppure dedurre l'esistenza di una situazione giuridica ad esso inscindibilmente comune, non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., in quanto non si versa in una situazione di impossibilità di adottare una pronunzia idonea a produrre gli effetti giuridici voluti senza la partecipazione al giudizio di detto terzo.

Il principio secondo cui l'art. 346 cod. proc. civ. (decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte in appello) non si applica con riferimento alle questioni rilevabili d'ufficio deve coordinarsi con il sistema delle preclusioni e con l'art. 342 cod. proc. civ. (circa la specificità dei motivi d'impugnazione), in virtù dei quali la libera iniziativa del giudice con riguardo alle questioni rilevabili d'ufficio trova un limite nel caso in cui una di tali questioni sia stata espressamente decisa nel precedente grado di giudizio ed il relativo punto non abbia formato oggetto d'impugnazione ovvero, nel caso di parte praticamente vittoriosa, non sia stato comunque riproposto al giudice di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/03/2001, n. 4009
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4009
    Data del deposito : 20 marzo 2001

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