Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2002, n. 3121
CASS
Sentenza 5 marzo 2002

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In tema di disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per gli interventi seguiti al terremoto a Napoli del novembre 1980, il trasferimento di tutte le opere sia di edilizia residenziale che infrastrutturali, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, al patrimonio dei comuni, enti o amministrazioni, per effetto dell'art. 22 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341), comporta, riguardo ai giudizi in corso, promossi nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, la successione tra enti a titolo particolare nel diritto controverso, con applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ., dovendosi interpretare il disposto del comma nono - bis del citato decreto - legge come attribuente all'Avvocatura dello Stato la difesa degli enti, nuovi proprietari, che intendano intervenire nel giudizio, non anche come implicante la deroga al principio generale della prosecuzione del giudizio tra le parti originarie ai sensi della citata disposizione del codice di rito.

Deve escludersi l'esistenza nell'ordinamento di un principio secondo cui i pagamenti da parte dello Stato per corrispettivi di opere in appalto pubblico siano subordinati alla previa fatturazione, siffatto principio non potendosi desumere ne' dall'art. 277 del regolamento sulla contabilità dello Stato (approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), ne' dagli artt. 6 e 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali ultimi l'obbligo della fatturazione non sorge prima del pagamento del compenso.

Nel giudizio di legittimità avverso la decisione resa dalla corte d'appello sull'impugnazione per nullità del lodo non è ammesso introdurre questioni che, direttamente o indirettamente, si risolvano in un sindacato sulla motivazione del lodo.

In tema di disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per gli interventi seguiti al terremoto a Napoli del novembre 1980, l'art. 22 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341) instaura una correlazione tra il disposto trasferimento degli alloggi e delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture al Comune di Napoli, allo IACP e agli altri enti, ed il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi in atto, e condiziona quest'ultimo ad una previa attività amministrativa di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza delle opere e formale consegna delle stesse; mancando, pertanto, una operatività "ipso iure" del trasferimento al momento e per effetto della sola entrata in vigore del citato D.L., esso neppure determina un'automatica estromissione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del funzionario CIPE, dai giudizi pendenti, con la conseguente prosecuzione degli stessi nei confronti degli enti interessati patrocinati dall'Avvocatura erariale, ne' una improcedibilità delle domande proposte contro l'amministrazione statale medesima.

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  • 1Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 11/06/2003 n° 9341Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2002, n. 3121
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3121
Data del deposito : 5 marzo 2002

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