Sentenza 5 marzo 2002
Massime • 4
In tema di disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per gli interventi seguiti al terremoto a Napoli del novembre 1980, il trasferimento di tutte le opere sia di edilizia residenziale che infrastrutturali, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, al patrimonio dei comuni, enti o amministrazioni, per effetto dell'art. 22 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341), comporta, riguardo ai giudizi in corso, promossi nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, la successione tra enti a titolo particolare nel diritto controverso, con applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ., dovendosi interpretare il disposto del comma nono - bis del citato decreto - legge come attribuente all'Avvocatura dello Stato la difesa degli enti, nuovi proprietari, che intendano intervenire nel giudizio, non anche come implicante la deroga al principio generale della prosecuzione del giudizio tra le parti originarie ai sensi della citata disposizione del codice di rito.
Deve escludersi l'esistenza nell'ordinamento di un principio secondo cui i pagamenti da parte dello Stato per corrispettivi di opere in appalto pubblico siano subordinati alla previa fatturazione, siffatto principio non potendosi desumere ne' dall'art. 277 del regolamento sulla contabilità dello Stato (approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), ne' dagli artt. 6 e 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali ultimi l'obbligo della fatturazione non sorge prima del pagamento del compenso.
Nel giudizio di legittimità avverso la decisione resa dalla corte d'appello sull'impugnazione per nullità del lodo non è ammesso introdurre questioni che, direttamente o indirettamente, si risolvano in un sindacato sulla motivazione del lodo.
In tema di disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per gli interventi seguiti al terremoto a Napoli del novembre 1980, l'art. 22 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341) instaura una correlazione tra il disposto trasferimento degli alloggi e delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture al Comune di Napoli, allo IACP e agli altri enti, ed il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi in atto, e condiziona quest'ultimo ad una previa attività amministrativa di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza delle opere e formale consegna delle stesse; mancando, pertanto, una operatività "ipso iure" del trasferimento al momento e per effetto della sola entrata in vigore del citato D.L., esso neppure determina un'automatica estromissione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del funzionario CIPE, dai giudizi pendenti, con la conseguente prosecuzione degli stessi nei confronti degli enti interessati patrocinati dall'Avvocatura erariale, ne' una improcedibilità delle domande proposte contro l'amministrazione statale medesima.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 11/06/2003 n° 9341Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2002, n. 3121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3121 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, FUNZIONARIO DELEGATO CIPE, e per quanto possa occorrere per il COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL TITOLO 8^, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI, in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. costituita con il Consorzio delle Cooperative di Produzione e Lavoro Conscoop di Forlì, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il Sig. GARDIN LUIGI, rappresentato e difeso dagli avvocati SCOTTO FERDINANDO e RUSSO CARLO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2073/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 12/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il resistente, l'Avvocato Laudadio con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con domanda di arbitrato, notificata il 12 luglio 1994, il Consorzio Cooperative Costruzioni espose:
- di essere affidatario, nell'ambito degli interventi previsti dal titolo 8^ della legge 14 maggio 1981, n.219, della concessione per la realizzazione del programma previsto nell'ambito del comparto n. 11 di Boscoreale, secondo le pattuizioni contenute nella convenzione n. 3 di rep. del 14 novembre 1981, registrata in Napoli in data 8 novembre 1981;
- che il programma prevedeva, oltre alla realizzazione di opere residenziali comprese in due interventi: a) LL NA per n. 4141 alloggi con relative urbanizzazioni e b) passanti con n. 239 alloggi e relative urbanizzazioni, le ulteriori esecuzioni: c) sistemazione dell'alveo Penniniello;
d) passeggiata archeologica;
e) collegamento dell'insediamento di LL NA col centro di Boscoreale, p.Vargas;
f) sottopasso alla S.F.S.M. km 3+112; g) orto botanico;
i) uffici comunali;
e) strada di collegamento e di accesso al comparto Passanti Parrelle;
- che, mentre allo spirare del termine di ultimazione fissato per il 16 marzo 1985 erano ancora in corso lavori relativi alle opere residenziali e ad alcune opere di urbanizzazione e di sistemazione interna, era stato stipulato l'atto di sottomissione del 10.22 maggio 1985, col quale le parti, preso atto del maggior tempo occorrente per la ultimazione delle opere, avevano proceduto alla novazione dei termini con la rinuncia per il concessionario alla pretesa di compensi ed indennizzi in relazione alle riserve iscritte sino a quella data;
- che con l'atto di sottomissione del 30 dicembre 1986 il concessionario e l'Amministrazione concedente, nel prendere atto, ancora una volta, dell'impossibilità obbiettiva di dare corso all'ultimazione delle opere nei termini fissati nel programma di esecuzione, avevano fissato un nuovo programma di ultimazione dei lavori;
- che le fasi esecutive di tutti gli interventi erano state contraddistinte, oltre che dall'emanazione dell'ordinanza di approvazione dei progetti generali, dall'adozione di successivi provvedimenti recanti l'individuazione e l'acquisizione delle aree e degli immobili interessati, l'approvazione di perizie di varianti tecniche e suppletive, l'approvazione di convenzioni e di altri accordi con enti e soggetti terzi titolari di opere interferenti, atti tutti la cui definizione aveva prodotto ripercussioni sul piano del rispetto della programmazione dei tempi fissati nell'atto di sottomissione del 30 dicembre 1986;
- che nel corso degli interventi aveva iscritto nel registro di contabilità, e fino a tutto il 31 marzo 194, n. 19 riserve, rivendicando il riconoscimento dei maggiori oneri e danni ingiustamente sopportati per effetto dei ritardi evidenziati, e della mancata predisposizione degli atti di cooperazione e degli adempimenti posti a carico del concessionario;
- che al 31 marzo 1994, a chiusura del 62^ sal, aveva confermato integralmente tutte le riserve precedentemente iscritte e, con salvezza di ogni ulteriore giustificazione, aveva formulato le relative richieste di carattere economico;
- che, oltre alle riserve iscritte nella contabilità per l'ammontare complessivo di lire 19.182.569.903 (importo da maggiorare di interessi e di rivalutazione monetaria) aveva rivendicato i crediti ed i risarcimenti connessi al mancato o al ritardato pagamento dei corrispettivi;
tutto ciò premesso, nel proporre atto introduttivo di arbitrato ai sensi della convenzione di concessione, procedette alla nomina del proprio arbitro, formulò i quesiti da sottoporre all'esame del costituendo collegio arbitrale, invitò l'amministrazione concedente a provvedere alla nomina del proprio arbitro nei termini di legge, nonché a richiedere, ai sensi e per gli effetti della clausola compromissoria, la nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente.
Il funzionario CIPE procedette alla nomina del proprio arbitro ed il Presidente del Tribunale di Napoli, con provvedimento del 14 febbraio 1995, in accoglimento del ricorso proposto dal Consorzio Cooperative Costruzioni, nominò il terzo componente presidente del collegio arbitrale.
Gli arbitri accettarono l'incarico e si costituirono in collegio arbitrale (14 marzo 1995).
All'esito del giudizio, nel corso del quale fu espletata consulenza tecnica di ufficio, con lodo deciso e sottoscritto il 9 luglio 1996, il collegio arbitrale rigettò le eccezioni di difetto di giurisdizione, di improcedibilità del ricorso agli arbitri per non essere stata previamente adita la commissione pareri per il bonario componimento, e di invalidità della clausola compromissoria per non essere stata previamente approvata per iscritto ai sensi del secondo comma dell'art. 1341 c.c.. Quanto al merito:
A)condannò il funzionario delegato CIPE a corrispondere al Consorzio Cooperative Costruzioni le seguenti somme:
1) L. 361.588.760, oltre interessi ed anatocismo, per interessi per ritardato conseguimento dell'utile, spese generali, maggiori costi polizze fideiussorie, maggior compenso per l'improduttivo vincolo di attrezzature e macchinari ed affitto aree di cantiere, relativi alla passeggiata archeologica;
2) L. 2.092.435.843, oltre interessi ed anatocismo, per interessi per ritardato conseguimento dell'utile, spese generali, maggiori costi polizze fideiussorie, maggior compenso per l'improduttivo vincolo delle attrezzature e dei macchinari e l'affitto delle aree di cantiere relativi all'alveo Penniniello;
3) L. 618.726.062 + 310.723.874, oltre interessi ed anatocismo, per interessi per ritardato conseguimento dell'utile, spese generali, maggiori costi polizze fideiussorie e maggior compenso per l'improduttivo vincolo delle attrezzature e dei macchinari relativi alla palazzina uffici comunali ed al centro culturale;
4) L. 373.113.309, oltre interessi ed anatocismo, per interessi per ritardato conseguimento dell'utile, spese generali, maggiori costi polizze fideiussorie e maggior compenso per l'improduttivo vincolo delle attrezzature e macchinari relativi alla strada LL NA/Centro Boscoreale;
5) L. 321.011.874, oltre interessi ed anatocismo, per interessi per ritardato conseguimento dell'utile, spese generali, maggiori costi polizze fideiussorie e maggior compenso per l'improduttivo vincolo delle attrezzature e dei macchinari relativi all'allargamento del sottopasso S.F.S.M.;
6) L. 369.818.543, oltre interessi ed anatocismo, per la sospensione totale di tutti i lavori;
7) L. 1.477.570.488, oltre interessi ed anatocismo per lavori contabilizzati e certificati dal d.l.ing.capo e stornati dal concedente;
8) L. 7.827.832.826, oltre interessi ed anatocismo, per interessi per ritardata corresponsione di corrispettivi per lavori, revisioni prezzi, etc;
B) fissò i seguenti termini suppletivi di ultimazione dei lavori:
1) al 14 agosto 1996 per le opere relative all'alveo
Penniniello;
2) al 20 dicembre 1990 per le opere relative alla palazzina uffici comunali ed all'1^ giugno 1991 per le opere relative al centro culturale;
3) al 30 aprile 1995 per le opere relative all'allargamento del sottopasso S.F.S.M.;
4) al 7 gennaio 1991 per le opere relative agli svincoli Passanti;
C) pose per 3/4 a carico dell'Amministrazione e per 1/4 a carico del Consorzio le spese legali, le spese di consulenza e quelle relative al compenso.
Avverso il lodo, reso esecutivo dal Pretore di Napoli il 3 agosto 1996, notificato unitamente al precetto in data 22 novembre 1996, propose impugnazione, con atto notificato il 13 febbraio 1997 la Presidenza del consiglio dei ministri - funzionario delegato del CIPE - che dedusse la nullità del lodo sotto vari profili. Il Consorzio Cooperative Costruzioni contrastò la domanda. Con sentenza depositata il 12 ottobre 1998 la Corte d'appello di Napoli rigettò l'impugnazione e compensò le spese processuali. La Corte, disattese le eccezioni di carattere preliminare sollevate dall'Amministrazione (difetto di giurisdizione, nullità del lodo per intervenuta illegittimità della disciplina di devoluzione arbitrale, nullità della clausola compromissoria per essere stata la stessa stipulata dall'Amministrazione in assenza del relativo potere, nullità del lodo per violazione dell'art. 1341 c.c.), osservò che i motivi di opposizione, concernenti il merito,
erano inammissibili, in quanto la inosservanza delle regole di diritto di cui all'art. 829 penultimo comma, c.p.c. doveva essere intesa nello stesso senso della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), con esclusione della cognizione dei fatti relativi al rapporto controverso accertati dagli arbitri;
ne' l'impugnante poteva opporre resistenza alla operata ricostruzione degli eventi in termini di difetto di cooperazione del concedente;
e neppure sussisteva una violazione di norme di diritto per essere stati addebitati al concedente i ritardi relativi alle opere, mentre la causa era addebitabile a terzi, atteso che per espressa clausola convenzionale il concessionario era esonerato da responsabilità per ritardi riconducibili a fatto del terzo. Rilevò inoltre che, quanto all'addotta mancata considerazione delle correzioni apportate alla contabilità, l'impugnante non aveva tenuto conto di quanto esposto dal collegio arbitrale circa la mancata produzione della documentazione giustificativa relativa alle decurtazioni contabili. Infine, considerò che, riguardando l'art. 1194 c.c. solo l'imputazione degli interessi, dalla sua applicazione non derivava la necessità di applicare tutta la normativa in tema di costituzione in mora, e che l'addotta erroneità della decorrenza degli interessi costituiva questione di fatto.
Avverso questa sentenza il funzionario delegato CIPE ha proposto ricorso per cassazione in base a tre motivi. Ha resistito con controricorso il Consorzio Cooperative Costruzioni e lo ha illustrato con memoria.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244 convertito in l. 8 agosto 1995, n. 341, dell'art. 111 e dell'art. 81 c.p.c. La
ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione del funzionario CIPE ex art. 84 l. 219/81, e deduce che, a seguito del trasferimento, ai sensi dell'art. 22 d.l. cit., delle opere residenziali all'IACP della Provincia di Napoli e di quelle infrastrutturali al Comune di Boscoreale, e del conseguente subentro di tali enti in tutti i rapporti in atto, gli enti stessi, alla stregua del disposto del comma 9 bis dell'art.22 ("le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi del titolo 8^ della legge 14 maggio 1981 n. 219 pendenti alla data del 31 dicembre 1995 restano nella competenza dell'Avvocatura dello Stato che agisce in difesa degli enti proprietari"), e non il funzionario del CIPE sarebbero i soggetti legittimati a stare in giudizio, in virtù di una successione a titolo particolare ex lege, in deroga ai principi indicati nell'art. 111 c.p.c. Con conseguente improcedibilità della domanda proposta davanti al collegio arbitrale.
1.1. Il motivo non ha fondamento.
1.2. La premessa da cui muove la ricorrente - il subentro, in virtù dell'entrata in vigore dell'art. 22 della legge 341/95, degli enti interessati (I.A.C.P. e Comune di Boscoreale) al funzionario delegato CIPE, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, con l'automatica estromissione dell'amministrazione statale e la prosecuzione delle cause nei confronti degli enti stessi, con la difesa dell'Avvocatura erariale - non è, infatti, condivisibile perché è in contrasto con il quadro normativo che regola la materia.
1.3. Con la legge 14 maggio 1981, n.219 (recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti) fu affidato (titolo 8^ intervento statale per l'edilizia a Napoli) al sindaco di Napoli ed al presidente della regione campana, quali commissari del Governo, il compito di provvedere alle opere rese necessarie dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. La legge 23 dicembre 1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato) dispose la soppressione delle gestioni fuori bilancio di cui al titolo 8^ della legge 219/81 e la individuazione delle opere da trasferire all'amministrazione ordinaria con successivo decreto ministeriale. Con decreto 4 novembre 1994 del Ministro del bilancio e della programmazione economica fu stabilito il trasferimento, entro il 30 giugno 1995, delle opere realizzate nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale a Napoli, di cui al titolo 8^ della legge 219/81, ai Comuni, agli enti ed alle altre Amministrazioni, disponendosi, all'atto del trasferimento, il loro subentro al funzionario incaricato della gestione fuori bilancio di cui all'art. 2 l. 559/93, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
Successivamente, con l'art. 22 della legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 341
(recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse) si stabili l'acquisizione (sono acquisiti all'atto del trasferimento) degli alloggi e delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture, realizzate ai sensi del titolo 8^ della l. 219/81 ed indicati nel d.m. 4 novembre 1994, rispettivamente (quanto agli alloggi) al Comune di Napoli o all'I.A.C.P., e (quanto alle opere di urbanizzazione ed alle infrastrutture) al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e degli altri enti.
Il comma 9 dello stesso art. 22 dispose la proroga del termine del 30 giugno 1995 di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, al 31 dicembre 1995. L'art. 15 del decreto legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito in legge 26 febbraio 1996, n. 74 prorogò,
poi, tale termine al 31 marzo 1996.
Da questo quadro risulta chiaramente la correlazione voluta dal legislatore tra il trasferimento dei beni e il subentro nei rapporti giuridici;
essendo il subentro condizionato ad una previa attività amministrativa (di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza delle opere e formale consegna delle stesse, ex art. 22, comma secondo), e non operante, pertanto, ipso iure al momento e per effetto della sola entrata in vigore dell'art. 22 del d.l. 244/95. Nè vale a sostenere la tesi della ricorrente il riferimento al comma 9 - bis dello stesso art. 22 (le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi del titolo 8^ della legge 14 maggio 1981 n. 219 pendenti alla data del 31 dicembre 1995 restano nella competenza dell'Avvocatura dello Stato che agisce in difesa degli enti proprietari), perché, come questa Corte ha già chiarito, la disposizione invocata conserva il ministero difensivo in capo all'Avvocatura, la quale, ove il successore a titolo particolare si avvalga della facoltà di intervenire o sia chiamato nel processo (art. 111, comma terzo, c.p.c.) ne assume la difesa, ma non implica deroghe al principio generale stabilito dal primo comma dello stesso art. 111, secondo il quale il processo prosegue tra le parti originarie;
principio rispetto al quale la disposizione stessa non si pone in rapporto di incompatibilità (Cass.S.U.26 febbraio 1999, n. 105 e 19 marzo 1999, n. 162).
1.3. Questo essendo il contesto normativo di riferimento, se si considera che nella fattispecie la ricorrente neanche allega che un'attività amministrativa per il perfezionamento del trasferimento dei beni agli enti locali interessati sia stata posta in essere prima del 31 marzo 1996, non si pone il problema di improcedibilità della domanda prospettato con la censura, l'atto introduttivo del giudizio arbitrale essendo stato notificato (in data 27 - 29 marzo 1996) dal Consorzio Cooperative Costruzioni al funzionario nominato dal CIPE, ai sensi dell'art. 84 l. 219/81, prima della scadenza prevista dalla legge 74/1996. 2. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme sulla contabilità dei lavori in materia di opere pubbliche;
e dell'art. 58 e seg. del r.d. 25 maggio 1895 n. 350; artt. 13 e 26 del d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063. E deduce, da un lato, omessa valutazione sulle circostanze relative alla irregolare tenuta della contabilità dei lavori. Dall'altro, che il collegio arbitrale e la Corte d'appello hanno disatteso immotivatamente l'opinione del c.t.u., che aveva ritenuto legittime le decurtazioni del concedente, sia per errori commessi nella contabilizzazione di alcune voci nell'elenco prezzi, sia per mancanza, alla data di presentazione dello stato di avanzamento dei lavori, delle necessarie autorizzazioni.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha rilevato come l'Amministrazione non avesse tenuto conto di quanto esposto dal collegio arbitrale circa la mancanza di documentazioni specifica giustificativa delle decurtazioni, e che nessuna contestazione di violazione di norme di diritto era stata da essa dedotta, essendosi l'Amministrazione stessa limitata a riportare le argomentazioni svolte sul merito davanti allo stesso collegio arbitrale. In tale contesto correttamente la Corte d'appello ha concluso che le argomentazioni della impugnante, concernendo il merito, non potevano essere esaminate in quella sede. Nè è ammesso introdurre nel giudizio di legittimità questioni che (direttamente o indirettamente) si risolvono in un sindacato sulla motivazione del lodo (cfr. Cass. 21 gennaio 2000, n. 659, in motiv.).
3. Col terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 533, dell'ordinanza commissariale in deroga 15 dicembre 1982 n. 80; nonché violazione dell'art. 1194 c.c. e vizi di motivazione. La ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante ai fini della decorrenza degli interessi la fatturazione dei pagamenti, senza considerare che l'Amministrazione era tenuta (capo 12^ capitolato speciale approvato con ordinanza 80/82) a procedere al pagamento degli acconti entro 30 giorni dalla presentazione della fattura;
e che la necessità della fattura discendeva sia dalla legge sull'iva che dal regolamento sulla contabilità dello Stato (art. 277 r.d. 827/1924). Aggiunge che le causali delle fatture rilasciate da controparte facevano riferimento al solo capitale dei lavori indicati nei certificati di pagamento senza alcuna imputazione agli interessi maturati sullo stato di avanzamento dei lavori del mese precedente pagato in ritardo;
sicché il Consorzio, rinunciando ad esercitare il proprio diritto di imputare il pagamento agli interessi avrebbe rinunciato alla prerogativa riconosciutagli dal primo comma dell'art. 1194 c.c. di manifestare il proprio dissenso sulle modalità di pagamento disposto dall'Amministrazione, prestando di fatto acquiescenza ai pagamenti di specie.
Quest'ultimo profilo è inammissibile per la novità della questione, la cui soluzione comporta accertamenti che non possono essere svolti in sede di legittimità.
Inammissibile è anche il primo profilo, laddove si richiama il capo 12^ del capitolato speciale approvato con ordinanza 80/82 per legittimare il comportamento dell'Amministrazione, stante la ritenuta genericità del motivo di appello, in cui la ricorrente si è limitata ad argomentare come dall'ordinanza 80/82 si evincesse che il pagamento dovesse essere effettuato entro trenta giorni dalla consegna delle fatture.
Il primo profilo, nella parte residua, è, invece, infondato, dovendosi escludere l'esistenza nel nostro ordinamento di un principio secondo cui i pagamenti da parte dello Stato per corrispettivi di opere in appalto pubblico siano subordinati alla previa fatturazione. Tale principio non puo, infatti, desumersi ne' dall'art. 277 del r.d. n. 827 del 1924, il quale non contiene alcun riferimento implicito o esplicito alla necessità della fatturazione quale condizione di esigibilità dei crediti verso lo Stato, ne' dagli artt. 6 e 21 del d.p.r. n. 633 del 1972, per i quali l'obbligo della fatturazione non sorge prima del pagamento del compenso (Cass. 2 giugno 2000, n. 7308).
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessive euro 13.367,39, di cui euro 13.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Sezione prima civile il 10 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2002