Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2001, n. 7600
CASS
Sentenza 5 giugno 2001

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Il difetto di motivazione della pronuncia arbitrale, come vizio riconducibile all'art. 829, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., in relazione al requisito di cui all'art. 823 cod. proc. civ., è ravvisabile ove la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'"iter" del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la "ratio" della decisione adottata.

In sede di ricorso per cassazione avente ad oggetto una sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo, il giudice di legittimità non può esaminare direttamente la pronuncia arbitrale, ma solo la decisione emessa in sede di impugnazione, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2001, n. 7600
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7600
    Data del deposito : 5 giugno 2001

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