Sentenza 5 giugno 2001
Massime • 2
Il difetto di motivazione della pronuncia arbitrale, come vizio riconducibile all'art. 829, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., in relazione al requisito di cui all'art. 823 cod. proc. civ., è ravvisabile ove la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'"iter" del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la "ratio" della decisione adottata.
In sede di ricorso per cassazione avente ad oggetto una sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo, il giudice di legittimità non può esaminare direttamente la pronuncia arbitrale, ma solo la decisione emessa in sede di impugnazione, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2001, n. 7600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7600 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT RO EL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 59, presso l'avvocato CARLO CERMIGNANI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO MASCOLO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ELOR ER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. L. CERVA 240, presso l'avvocato QUERQUES, rappresentato e difeso dagli avvocati TEODOMIRO CENTOLA, GIUSEPPE MURGESE, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 373/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 21/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza deL 09/03/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GI ELCO faceva ricorso al procedimento arbitrale al fini della risoluzione della controversia insorta con MI NT, titolare dell'omonima impresa di S. Ferdinando di Puglia, in relazione al contratto di appalto stipulato con il medesimo nel 1990, avente ad oggetto la costruzione di un immobile da adibire ad esposizione e vendita di mobili per arredamento, deducendo che l'appaltatore non aveva costruito le volte secondo le prescrizioni contenute nel capitolato di appalto.
Il NT contestava l'iniziativa, deducendo che la controversia non era ricompresa tra quelle contrattualmente demandate alla competenza arbitrale, ma consentiva la costituzione del collegio. Con lodo del 9 dicembre 1997 gli arbitri stabilivano che i vizi dell'opera dedotti erano da attribuire alla responsabilità dell'appaltatore, il quale aveva realizzato le coperture in modo assolutamente difforme dalle previsioni contrattuali, con una tecnica che garantiva minore capacità termoisolante, e quindi condannavano quest'ultimo all'esecuzione dei lavori ritenuti idonei a rimuovere i difetti riscontrati ovvero al pagamento della somma di L. 61.229.852. Il NT impugnava detto lodo per nullità dinanzi alla Corte di Appello di Bari, che con sentenza del 9 febbraio - 21 aprile 1999 rigettava il gravame, osservando in motivazione che avendo i contraenti previsto nella clausola compromissoria che gli arbitri avrebbero emesso un giudizio inappellabile senza formalità di procedura e secondo equità il lodo doveva considerarsi non impugnabile al sensi dell'art. 829 comma 2 c.p.c. Rilevava inoltre che doveva escludersi la sussistenza del denunziato vizio di cui all'art. 829 comma 1 n. 5 c.p.c., avendo gli arbitri adeguatamente esposto le ragioni della propria statuizione, e che non ricorreva neppure il vizio di ultrapetizione prospettato per non essersi il collegio limitato ad emettere la pronuncia dichiarativa richiesta, atteso che esso aveva statuito in modo del tutto coerente rispetto alle richieste delle parti.
Aggiungeva "per mero scrupolo di completezza" che certamente sussisteva la competenza degli arbitri, contestata dal NT con l'improprio riferimento al difetto di giurisdizione, essendo riconducibili le questioni relative alla responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. a quelle di natura contrattuale riservate per volontà delle parti agli arbitri, e che non apparivano verificate la prescrizione e la decadenza eccepite, avendo il ELCO fatto ricorso alla procedura arbitrale appena avuta piena consapevolezza della gravità dei vizi.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il NT deducendo cinque motivi. Resiste con controricorso il ELCO. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 829 comma 1 e 2 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce l'errore della sentenza impugnata per aver ritenuto il lodo non impugnabile, sulla base di quanto disposto nella clausola compromissoria, non considerando che ai sensi del richiamato art. 829 comma 1 c.p.c. l'impugnazione del lodo nei casi ivi specificamente previsti è ammessa "nonostante qualunque rinuncia".
La doglianza è priva di fondamento. Ed invero la Corte di Appello, nell'affermare l'inimpugnabilità del lodo per avere le parti autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità e per avere espressamente dichiarato il lodo non impugnabile, ha inteso chiaramente riferirsi non già alla non impugnabilità in assoluto della pronuncia arbitrale, ma soltanto alla non deducibilità di violazioni della legge sostanziale, secondo il chiaro disposto del secondo comma dell'art. 829 c.p.c., come è reso evidente dal rilievo che essa è passata ad esaminare i motivi di impugnazione riconducibili alle violazioni elencate nel primo comma dello stesso art. 829 c.p.c. Con il secondo motivo, denunciando omissione o insufficienza di motivazione circa la denunziata inesistenza di motivazione del lodo sulle eccezioni di prescrizione e /o decadenza, di difetto di giurisdizione degli arbitri e violazione del principio del contraddittorio, si deduce che la sentenza impugnata, affermando non essere consentita l'impugnazione del lodo per motivi di merito il "surrettiziamente" prospettati sotto la specie della contraddittorietà della motivazione, ha mostrato di, ritenere che i motivi dedotti riguardassero errores in iudicando "spacciati" per errores in procedendo, senza peraltro fornire alcuna motivazione circa il proprio convincimento in ordine a tale surrettizia proposizione di censure in realtà inammissibili. Si osserva che la sentenza stessa ha così finito per omettere ogni motivazione circa i vizi effettivamente denunciati, concernenti l'assoluto difetto di motivazione del lodo sulle eccezioni di rito e di merito sollevate nel corso del giudizio arbitrale, il difetto di giurisdizione degli arbitri, la prescrizione e la decadenza maturate in ordine alla domanda proposta dal ELCO, la violazione del principio del contraddittorio.
Preliminarmente all'esame della complessa censura così sintetizzata appare opportuno richiamare alcuni principi generali, rilevanti al fini del decidere, circa la natura del giudizio di impugnazione per nullità dei lodi arbitrali, circa i limiti di ammissibilità delle censure deducibili con il ricorso per cassazione avverso le sentenze che hanno deciso su dette impugnazioni e circa l'ambito del controllo devoluto al giudice di legittimità.
Va in primo luogo ricordato che il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale non costituisce un comune appello avverso la pronuncia degli arbitri, in quanto è limitato all'accertamento delle cause di nullità previste dall'art. 829 c.p.c. e dedotte con l'atto di impugnazione, così da essere generalmente e non del tutto appropriatamente definito come un "appello limitato" (v. per tutte in tal senso Cass. 1997 n. 5370; 1993 n. 3586; 1986 n. 4847; 1983 n. 7402). È altresì noto che in sede di ricorso per cassazione avente ad oggetto una sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo il giudice di legittimità non può esaminare direttamente la pronuncia arbitrale, ma solo la decisione emessa in sede di impugnazione, per verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione al motivi di impugnazione del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo (v. per tutte Cass. 2000 n. 1699; 1999 n. 7588; 1998 n. 8528; 1997 n. 2720; 1996 n. 10264). È infine da tener conto che secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte il difetto di motivazione della pronuncia arbitrale, come vizio riconducibile all'art. 829 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 823 c.p.c., è ravvisabile ove la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento degli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata (v. sul punto Cass. 1994 n. 8922; 1993 n. 2177; 1992 n. 10321; 1992 n. 9148). Quando invece, attraverso i comuni canoni di interpretazione e le regole di logica giuridica, tale ratio decidendi sia comunque ravvisabile, l'esigenza di motivazione posta dal legislatore deve considerarsi soddisfatta. È peraltro appena il caso di ricordare - e costituisce evidente corollarlo dei principi appena enunciati - che appartiene alla valutazione del giudice dell'impugnazione del lodo determinare se esso contenga un'esposizione dei motivi sufficiente a far intendere il percorso logico seguito dagli arbitri, mentre il controllo di questa Suprema Corte resta limitato ad accertare se la Corte di Appello ha adeguatamente motivato in relazione al motivi di impugnazione del lodo.
Tali principi appaiono rispettati dalla sentenza impugnata, che correttamente limitando l'ambito di ammissibilità delle censure a quelle concernenti errores in procedendo, con esclusione quindi non solo di tutti i profili di doglianza diretti a denunziare violazioni di legge, ma a fortiori di quelli che al di là del richiamo formale al vizio di contraddittorietà di motivazione si risolvevano nella prospettazione di censure in fatto - in quanto rivolti ad investire le valutazioni di merito effettuate dagli arbitri ed a denunziare la mancata applicazione di regole tecniche ritenute applicabili nella specie - con motivazione sintetica, ma congrua e logica ha da un lato escluso che gli arbitri fossero incorsi in errori di extrapetizione, avendo essi pronunciato nel limiti di quanto loro chiesto dalle parti, dall'altro lato ha negato che nel percorso logico tracciato nel lodo fosse ravvisabile un vizio di motivazione nel senso postulato dall'art. 823 n. 3 c.p.c., dall'altro lato ancora, dandosi carico della doglianza impropriamente prospettata sotto il profilo del "difetto di giurisdizione" degli arbitri, ha ritenuto che la controversia agli stessi deferita fosse riconducibile a quelle per le quali le parti avevano previsto nella clausola la competenza arbitrale, a prescindere da ogni valutazione sulla natura della responsabilità delineata dall'art. 1669 c.c. Nè è riscontrabile in quest'ultimo apprezzamento l'errore di diritto prospettato nel quarto motivo - con il quale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si contesta alla Corte di Appello di aver affermato che la natura extracontrattuale della responsabilità dell'appaltatore al sensi della norma per prima indicata attiene solo al rapporti con i terzi, e non a quelli tra committente ed appaltatore - avendo la medesima Corte ritenuto, sulla base del tenore della clausola compromissoria, che le parti avessero inteso deferire agli arbitri tutte le eventuali controversie comunque ricollegabili alla "interpretazione, esecuzione o risoluzione" del contratto di appalto, e quindi anche quelle aventi ad oggetto i vizi previsti dall'art. 1669 c.c. Non ha inoltre fondamento il profilo di censura concernente il mancato esame da parte della Corte di Appello del motivo relativo alla violazione del principio del contraddittorio in sede arbitrale, ravvisandosi nella sentenza impugnata una motivazione implicita sul punto, stante l'assoluta genericità di quella doglianza, che nella trascrizione contenuta nella parte espositiva del ricorso per cassazione appare priva di ogni riferimento alla incidenza che la documentazione fotografica asseritamente non consegnata al NT avrebbe svolto ai fini della formazione del convincimento degli arbitri.
Vanno infine ritenute inammissibili le doglianze avverso le ulteriori argomentazioni della sentenza con le quali sono state ritenute prive di fondamento le eccezioni di prescrizione e di decadenza, atteso che tali passaggi motivazionali, formulati "per mero scrupolo di completezza" e certamente in modo non coerente rispetto alla precedente definizione dei limiti di deducibilità delle censure, sono del tutte privi di valore decisorio ed eccedono la necessità logico giuridica della statuizione adottata.
Con il terzo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 829 comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., si deduce che la Corte territoriale ha errato nel ritenere insussistente il vizio di ultrapetizione dedotto, atteso che le parti avevano circoscritto le loro richieste all'accertamento dei vizi denunciati e che la medesima Corte avrebbe dovuto limitarsi a riscontrare tale circostanza, senza svolgere alcuna valutazione in ordine all'utilità di una pronuncia di mero accertamento. Il motivo di ricorso, che ripropone in termini di violazione di legge una delle doglianze espresse nel secondo motivo, appare anche sotto tale profilo privo di fondamento, non ravvisandosi errori di diritto nell'accertamento svolto dalla Corte di Appello circa la conformità tra la statuizione degli arbitri e le richieste delle parti. Con il quinto motivo, denunciando contraddittorietà di motivazione, si sostiene che la sentenza impugnata, dopo aver definito il lodo non impugnabile, è passata contraddittoriamente e superficialmente ad esaminare gli errores in procedendo denunziati, peraltro definendoli surrettizi espedienti volti a prospettare sotto la species di errores in procedendo degli errores in iudicando.
Anche tale censura, che si risolve in una sostanziale riformulazione di doglianze contenute nel secondo motivo, è infondata. La denunziata contraddizione logica della motivazione non è ravvisabile, atteso che - come già rilevato nell'esame del predetto motivo - la Corte di Appello ha enucleato tra i vizi del lodo dedotti in sede di impugnazione quelli configurabili come errores in procedendo ed ha proceduto al loro specifico esame.
Il ricorso deve essere in conclusione rigettato.
Il ricorrente va pertanto condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il Ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 125.800, oltre L.
3.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 9 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2001