Sentenza 21 marzo 2002
Massime • 1
La parte che censuri in sede di legittimità l'interpretazione di un contratto da parte del giudice di merito non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., ma deve specificare i canoni in concreto violati, nonché il punto della motivazione interessato ed il modo in cui i suddetti canoni siano stati violati, atteso che, altrimenti, la censura si risolverebbe nella inammissibile esposizione di una interpretazione diversa rispetto a quella contestata.
Commentario • 1
- 1. Interpretazione ed integrazione contrattualeAccesso limitatoFrancesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4090 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO SPANÒ - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CASINÒ MUNICIPALE SANREMO, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO V EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIFIRÒ SALVATORE, MORENO FAUSTO, PROVERA VITTORIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RO CO, COMUNE DI SANREMO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 07014/99 proposto da:
RO CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato DEL BUFALO LAURA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORONI ROBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CASINÒ MUNICIPALE SANREMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'Avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIFIRÒ SALVATORE, MORENO FAUSTO, PROVERA VITTORIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
COMUNE DI SANREMO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 413/98 del Tribunale di SANREMO, depositata il 17/12/98 R.G.N. 798/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito l'Avvocato DEL BUFALO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso l'accoglimento del ricorso principale ed assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 gennaio 1993, AR RO adiva il Pretore di Sanremo esponendo di essere stato licenziato in tronco dal NÒ Municipale di Sanremo con lettera del 13 febbraio 1981, su delibera 580 del 10 febbraio 1981 della Giunta Municipale, giacché contro di lui si procedeva penalmente per i reati di peculato e associazione per delinquere commessi a danno della Casa da Gioco;
di avere impugnato il licenziamento con ricorso al Pretore di Sanremo il 10 marzo 1981 sia per violazione dell'art. 7 L. 300/70 sia nel merito;
che il procedimento veniva sospeso ex art. 3 c.p.p. in attesa del giudicato penale;
che con sentenza del 28 maggio 1982 veniva assolto dal Tribunale di Sanremo per insufficienza di prove;
che con ricorso 27 ottobre 1983 chiedeva ed otteneva ex art. 700 c.p.c. reintegra cautelare nel posto di lavoro;
che con sentenza 30 marzo 1991, a seguito di riassunzione del giudizio sospeso, essendo intervenuto giudicato sul giudizio penale (statuizione assolutoria con formula piena della Corte d'Appello di Genova del 17 giugno 1988), otteneva la definitiva reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno costituito da stipendi e mance non percepite nel periodo di forzosa astensione dal lavoro dal 13 febbraio 1981 al 18 novembre 1983, data di ripristino del rapporto di lavoro a seguito di provvedimento ex art. 700 c.p.c.;
che detto licenziamento aveva determinato conseguenze negative nel proprio trattamento economico e di carriera poiché, pur reinserito nel posto di lavoro a seguito della esperita procedura di urgenza, il 18 novembre 1983, la sua busta paga non era stata adeguata con gli aumenti maturatasi nel periodo febbraio 1981 - dicembre 1983 in punto a paga base, contingenza, scatti di anzianità; che detti adeguamenti erano dovuti trattandosi nel caso di sentenza di reintegra, e che essi comportavano, per il periodo dicembre 1983 - marzo 1991 (data in cui la situazione si era normalizzata), una differenza in suo favore di lire 10.675.842-, oltre rivalutazione ed interessi. Chiedeva quindi la condanna dei convenuti al pagamento in suo favore della somma detta e che fosse dato luogo al ricalcolo del fondo relativo al TFR tenendo conto dei diritti non riconosciutigli. Ritualmente costituitosi, nella persona del Commissario Prefettizio pro-tempore, il NÒ chiedeva il rigetto dell'avversa domanda rilevando che il danno, che era stato condannato a risarcire al RO con sentenza del Pretore del lavoro del 30 marzo 1991, era già comprensivo di tutte le voci e accessori che il ricorrente intendeva ora far valere e che comunque tra le parti era intervenuto verbale di conciliazione in forza del quale il RO aveva accettato la complessiva somma di lire 340.000.000 - come credito omnicomprensivo per quanto giudicato dal Pretore di Sanremo, e che pertanto la presente domanda era inammissibile ed improponibile. Istruita la causa con la produzione di documenti, il Pretore respingeva il ricorso, motivando, in adesione alla tesi del NÒ, circa l'omnicomprensività della somma allora devoluta al RO, atteso anche il tenore del verbale di conciliazione, e condannava il ricorrente alle spese di lite.
Il RO impugnava la detta sentenza, sostenendo che la domanda fatta valere in giudizio era altra e diversa rispetto a quella su cui aveva statuito il Pretore di Sanremo il 30 marzo 1991, giacché quello si era limitato ad accogliere le domande del RO come formulate nell'originario ricorso (del 10 marzo 1981), dunque a dichiarare la nullità del licenziamento, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, a condannare il NÒ al pagamento della somma di lire 124.884.588 oltre rivalutazione e interessi, nonché al pagamento delle spese di lite.
Il Pretore - rilevava il ricorrente - aveva indicato la detta somma facendo riferimento a due sole componenti e cioè agli stipendi non percepiti e alle mance non riscosse nel periodo di astensione forzosa dal lavoro del RO, cioè dal 13 febbraio 1981 al 18 novembre 1983. Nella sede in oggetto si faceva riferimento, invece - egli sosteneva -, ad un periodo diverso ed alle conseguenze che quell'illegittimo licenziamento avevano su di esso determinato. Si invocavano, infatti, a far data dal reinserimento nel posto di lavoro e per il periodo conseguente, gli adeguamenti della busta paga, con gli aumenti maturatisi dal licenziamento, quanto alle voci paga base, contingenza, scatti di anzianità.
Adeguamenti che - egli assumeva -, erano dovuti sino al marzo 1991 poiché si era trattato di disposta reintegra e non di riassunzione. Nella sede in parola - sosteneva il ricorrente -, si faceva riferimento dunque alle conseguenze che i mancati scatti di anzianità in quel periodo, avevano prodotto nel periodo successivo e sino al marzo 1991 soprattutto sulla carriera. Domanda che non faceva parte del precedente contenzioso e sulla quale non vi poteva essere statuizione;
e con la quale quindi si chiedeva la ricostruzione della carriera, dunque ricalcolo del fondo relativo al TFR, come se quell'illegittimo licenziamento non si fosse mai avuto. Ne seguiva che la somma di lire 10.675.842 - invocata era afferente al periodo 1983/91 e non a quello su cui si era già statuito con la sentenza 30 marzo 1991 (1981/ 83). La domanda - sosteneva il ricorrente- aveva pertanto lo scopo che egli potesse conseguire tutto quanto percepito dai suoi colleghi di pari anzianità e grado ed avesse, rispetto a costoro, identico TFR. Rilevava inoltre il ricorrente che la domanda non poteva essere coperta o inibita da giudicato sostanziale atteso che, comunque, non vi era stata pronuncia del Pretore sul punto, ne' rilevava la circostanza dell'avvenuta conciliazione giacché quella aveva il solo scopo di rateizzare l'importo dovuto al RO in base alla sentenza più volte citata, ed anzi la circostanza che le parti avessero dichiarato di far acquiescenza alla sentenza del Pretore, dichiarando di nulla avere a che pretendere per quanto giudicato con sentenza 30 marzo 1991, confermava ancor più il diritto alla pronuncia in questione giacché allora non era stata affrontata la problematica in questione.
Era censurabile a giudizio del ricorrente l'impugnata sentenza anche laddove si affermava che egli non avesse offerto prova documentale - buste paga - da cui desumersi le circostanze poste a fondamento della domanda. Osservava sul punto il ricorrente che deposito di conteggi in tal senso vi era stato e che esso ben poteva costituire, genericamente contestato da controparte, la base per l'espletamento di apposita CTU contabile, che ove disposta avrebbe consentito al CTU di acquisire direttamente dal NÒ tutti i dati necessari. Chiedeva quindi che fosse ordinato agli appellati di procedere a ricalcolo del fondo relativo al TFR, nonché che fossero condannati al pagamento in suo favore della somma di lire 10.675.842-per le dette causali, e ciò a far data dal periodo della reintegrazione - dicembre 1983 - al marzo 1991, con rivalutazione e interessi. Ritualmente si costituiva il NÒ eccependo la nullità del ricorso introduttivo del RO per indeterminatezza e genericità, la violazione del principio del ne bis in idem e comunque l'effetto preclusivo del giudicato, l'omnicomprensività della somma di cui alla conciliazione giudiziale, l'intervenuta prescrizione dei crediti in questione. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso e la conseguente conferma dell'impugnata sentenza del Pretore.
Disposta consulenza contabile per il ricalcolo del TFR in relazione all'assunzione del RO da parte del NÒ dal dicembre 1983 al marzo 1991, tenendo conto degli aumenti maturatisi dal febbraio 1981 al dicembre 1983 in ordine alla paga base, contingenza ed anzianità, all'esito l'adito Tribunale di Sanremo accoglieva l'appello, ordinando agli appellati di procedere al ricalcolo del fondo relativo al TFR dell'appellante sulla base delle risultanze della espletata consulenza tecnica, e condannando gli stessi in solido al pagamento, in favore della controparte, della somma di lire 10.675.842 oltre rivalutazione ed interessi dal dicembre 1983 al marzo 1991. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il NÒ Municipale di Sanremo con due motivi.
Resiste il RO con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un unico motivo, cui resiste il NÒ con ulteriore controricorso.
Il Comune di Sanremo non si è invece costituito, neanche in seguito ad ordinanza collegiale con cui si disponeva la notifica, nei suoi confronti, del ricorso principale e di quello incidentale;
notifica, tuttavia, avvenuta soltanto in relazione al ricorso principale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art.335 C.P.C.). Va ancora preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale proposto da AR RO nei confronti del Comune di Sanremo, non avendo il primo ottemperato all'ordinanza, resa all'esito dell'udienza di discussione fissata per il giorno 7 marzo 2001, con cui la Corte, rilevata la irritualità della effettuata notifica "a mezzo posta" a causa della mancata allegazione dell'avviso di ricevimento, disponeva la rinotificazione al menzionato Comune di detto ricorso. Con il primo motivo il NÒ Municipale di Sanremo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2909 c.c. (art.360 n. 3 c.p.c.), insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360 n. 5 c.p.c.), nonché violazione e falsa applicazione dell'art.18 legge n.300 del 1970, deducendo che il Pretore, nel condannarlo al risarcimento dei danni (oltre alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro), in favore del RO, nella misura di lire 124.884.588 con rivalutazione ed interessi, aveva espressamente richiamato l'art. 18 cit., specificando che la nozione di danno ivi prevista si identificava "normalmente con l'ammontare della retribuzione (intesa in senso ampio, comprensiva di tutti i suoi accessori) non percepita nel periodo di forzata astensione". Pertanto, la somma disposta a favore del RO risultava composta non soltanto dalla retribuzione non percepita negli anni 1981-1983 bensì da tutti i relativi accessori, conformemente del resto a quanto stabilito dall'art.6 del Contratto Collettivo applicabile al rapporto.
La sentenza del Pretore di Sanremo del 30 marzo 1991 - ad avviso del ricorrente - avrebbe, perciò, determinato, in via definitiva e complessiva, le somme dovute dalla Casa da Gioco al RO per il periodo dalla data del licenziamento sino alla data in cui quest'ultimo è stato reintegrato, statuendo, in buona sostanza, su tutte le pendenze economiche derivanti dall'illegittimità del licenziamento.
La successiva conciliazione giudiziale, intervenuta nel corso del giudizio di appello, avverso la predetta sentenza pretorile, avrebbe ribadito il principio, quantificando il credito del RO - determinato in lire 340.000.000- sino alla data della conciliazione stessa e relativamente alla sentenza impugnata, avendo le parti, in essa, dichiarato di "nulla avere reciprocamente a pretendere per quanto giudicato dal Pretore di Sanremo con sentenza del 30 marzo 1991 della quale restano ferme le ulteriori statuizioni, in particolare l'ordine di riassunzione...".
E poiché - prosegue il ricorrente - oggetto della domanda azionata nel presente giudizio è costituito dalla condanna del NÒ Municipale di Sanremo al pagamento della somma di lire 10.675.842 relativa al mancato adeguamento della busta paga con gli aumenti maturati nel periodo febbraio 1981 - dicembre 1983, la proposizione della seconda azione, da parte del lavoratore, sarebbe in palese contrasto con il fondamentale principio del "ne bis in idem". Il motivo è infondato.
È, invero, pacifico che il RO, licenziato in tronco il 13 febbraio 1981 sul presupposto che egli avesse commesso uno o più reati in danno della Casa da Gioco, impugnò quel licenziamento con ricorso del 10 marzo 1981 dinanzi al Pretore di Sanremo, ma che il procedimento fu sospeso in attesa dell'esito del giudizio penale;
è altrettanto pacifico che, a seguito della sentenza penale assolutoria per insufficienza di prove, chiedeva ed otteneva la reintegrazione nel posto di lavoro con provvedimento del 18 novembre 1983, emesso ai sensi dell'art.700 c.p.c.; è pure incontestato che con sentenza 30 marzo 1991, essendo intervenuto giudicato sul giudizio penale (statuizione assolutoria con formula piena della Corte d'appello di Genova del 17 giugno 1988), otteneva la definitiva reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno costituito da stipendi e mance non percepite nel periodo di forzosa astensione dal lavoro dal 13 febbraio al 18 novembre 1983, data di ripristino del rapporto di lavoro a seguito di provvedimento ex art.700 c.p.c., identificandosi il danno - come chiarito dal Pretore e secondo quanto riportato da entrambe le parti nelle proprie difese - "normalmente con la retribuzione (comprensiva di tutti gli accessori) non percepita nel periodo di forzata astensione". Da tali dati pacifici il Tribunale di Sanremo ha, del tutto coerentemente, tratto la conseguenza che la domanda proposta in questa sede sia altra e diversa da quella su cui ebbe a statuire il Pretore in data 30 marzo 1991, su ricorso del 10 marzo 1981, giacché quello, in ragione del licenziamento illegittimo, si limitò, in punto a pagamento somme, a condannare il NÒ alla rifusione, in favore del ricorrente, degli emolumenti - stipendi e mance - non percepiti nel periodo di astensione forzosa dal lavoro (13 febbraio 1981 - 18 novembre 1983), senza analizzare gli effetti che ne sarebbero derivati in capo al ricorrente nel periodo successivo e cioè a far data dal reinserimento sino al momento in cui la situazione si normalizzò
definitivamente (1983-1991), in ragione del fatto che la sua busta paga, al 18 novembre 1983, non era stata adeguata con gli aumenti maturatisi nel periodo febbraio 1981 - dicembre 1983, periodo appunto in cui, in forza del licenziamento poi ritenuto illegittimo, egli si era astenuto dal lavoro.
La stessa conciliazione giudiziale, intervenuta (nel precedente giudizio) il 15 aprile 1991, ad avviso del Tribunale, non aveva alterato i termini della questione, considerato che con essa, così come il "giudicato" formatosi nel primo giudizio, si faceva riferimento alle somme, cioè stipendi e mance, su cui il Pretore ebbe a statuire in relazione al detto periodo di astensione forzosa. La circostanza, pertanto, che nel presente giudizio il ricorrente abbia fatto riferimento al diritto di acquisire somme per un periodo diverso (1983-1991), susseguente a quello in cui si ebbe a statuire, ed in ragione di una causale diversa, consistente nella mancata considerazione nella busta paga, al momento del reinserimento, degli aumenti maturatisi nel lasso di tempo in cui egli si era astenuto dal lavoro, induceva a ritenere l'autonomia e l'estraneità della domanda de qua rispetto a quella precedentemente valutata.
La conferma della correttezza della impugnata sentenza si ricava pure dalla circostanza che Tribunale non ha fatto discendere l'accoglimento della domanda come una naturale conseguenza del dedotto "giudicato", ma ha proceduto ad una valutazione della sua fondatezza, osservando che, essendo intervenuta reintegra del RO e non riassunzione, con ricostituzione ex novo del rapporto di lavoro, quegli aumenti, quanto alle voci contingenza, scatti di anzianità, paga base, dovevano essere corrisposti al lavoratore, stante appunto la continuità del rapporto di lavoro che con il provvedimento di reintegra si andava a garantire.
Orbene, il Tribunale di Sanremo, interpretando il giudicato esterno, ha escluso l'identità fra le due cause quanto al petitum ed alla causa petendi e quindi ha fatto corretta applicazione della legge. La sentenza stessa, pertanto, non è censurabile in questa sede, essendo l'interpretazione del "giudicato esterno" e della conciliazione giudiziale denunziabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei criteri giuridici che regolano l'estensione ed i limiti della cosa giudicata, trattandosi di apprezzamento di fatto come tale affidato al giudice di merito (Cass.7 agosto 1998 n. 7777; Cass. 25 maggio 1998 n. 5212). Più precisamente, la tesi del ricorrente si fonda sulla convinzione che la conciliazione giudiziale intervenuta dinanzi al Tribunale avrebbe regolato tutti i rapporti interpartes fino alla data della sua stipulazione (16 aprile 1991), mentre è proprio il ricorrente NÒ a riconoscere ripetutamente (pag. 8 e 12 del ricorso) che con il verbale di conciliazione le parti precisarono che l'accordo comportava la reciproca rinunzia ad ogni pretesa in ordine "a quanto giudicato dal Pretore di Sanremo con sentenza del 30 marzo 1991"; la quale - come chiarito - riguardò il solo periodo fra il licenziamento e la reintegrazione cautelare e limitatamente a quell'arco di tempo furono computati il danno, la rivalutazione monetaria e gli interessi.
Tali considerazioni valgono anche ad evidenziare l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, con cui, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.1965, 2113, 1362 e ss. c.c. (art.360 n.3 c.p.c.), si ribadisce, per un verso, che con la transazione le parti avevano altresì dichiarato di "null'altro avere a pretendere per quanto giudicato dal Pretore di Sanremo con sentenza del 30 maggio 1991" e, dall'altro, che la funzione della transazione è, ai sensi dell'art.1965 c.c., quella di porre fine ad una lite e prevenirne future". Mancherebbe, inoltre, nella specie, una indagine sul testo letterale della transazione, dalla quale emergerebbe con chiarezza che le parti avevano inteso comporre l'oggettiva situazione di contrasto tra di esse sussistente non solo in relazione alle liti in atto, ma anche in vista di eventuali controversie che potessero insorgere fra loro, connesse a tali eventi.
Ma è agevole obiettare che il riferimento alla decisione pretorile comporta proprio una limitazione temporale, così come individuata nella sentenza impugnata, e che la funzione di prevenire liti future costituisce una delle possibili funzioni della transazione, ma non l'unica, come emerge dal testo della norma che la definisce come il contratto con le quali le parti "... pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro". Quanto poi alla denunciata omessa considerazione del significato letterale del testo della conciliazione, va detto che la censura, per come articolata, sfugge al sindacato di legittimità di questa Corte, difettando del tutto, nel caso in esame, la trascrizione, nel presente ricorso, delle parti salienti del testo della conciliazione che si assumono trascurate ed asseritamente rilevanti. Invero, qualora, con il ricorso per cassazione, venga denunciato un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di un contratto da parte del giudice di merito, la parte non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt.1362 e ss. c.c. od anche ad indicare i canoni in concreto violati, ma occorre pure che specifichi il punto ed il modo in cui il giudice si sia da essi discostato atteso che, diversamente, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice e la proposta di una diversa interpretazione investono il merito delle valutazioni del giudice stesso e sono perciò inammissibili in sede di legittimità (Cass. 2 febbraio 1996 n. 914). Fondato è, invece, il ricorso incidentale, con cui il RO, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.1282 c.c., 429 c.p.c. e vizio di omessa motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), si duole che la sentenza impugnata abbia fissato il dies ad quem del corso della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme rivalutate al 31 maggio 1991, ossia al momento in cui la Casa da Gioco ha normalizzato (ma solo per il futuro) la propria busta paga e non al momento del saldo effettivo.
Invero, è ormai principio acquisito quello secondo cui, nel caso di ritardato pagamento del debito retributivo, trova applicazione l'art.429 c.p.c., ai fini della cui corretta applicazione il calcolo degli interessi deve essere effettuato sul capitale rivalutato con scadenza periodica "dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore" (cfr. Cass. sez. un. 29 gennaio 2001 n. 38), ossia fino al saldo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, secondo il testo novellato dell'art.384 c.p.c., il NÒ Municipale di Sanremo va condannato al pagamento, in favore del RO, della rivalutazione ed interessi sulla somma di lire 10.675.842 dal dicembre 1983 al saldo, oltre alle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. Nulla in ordine alle spese per quanto riguarda il Comune di Sanremo.
Circa, invece, le spese del giudizio di appello rimane fermo quanto stabilito, in ordine alle medesime, dal Tribunale di Sanremo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale, proposto nei confronti del NÒ Municipale di Sanremo, dichiarandolo inammissibile con riguardo al Comune di Sanremo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, condanna il NÒ Municipale di Sanremo al pagamento della rivalutazione ed interessi sulla somma di lire 10.675.842 dal dicembre 1983 al saldo. Condanna il NÒ Municipale di Sanremo al pagamento, in favore di AR RO, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 20.70, oltre Euro 3.000 per onorari mentre nulla va disposto con riguardo al Comune di Sanremo;
in ordine a quelle del giudizio di appello rimane fermo quanto statuito dal Tribunale di Sanremo. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2002