Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4090
CASS
Sentenza 21 marzo 2002

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Massime1

La parte che censuri in sede di legittimità l'interpretazione di un contratto da parte del giudice di merito non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., ma deve specificare i canoni in concreto violati, nonché il punto della motivazione interessato ed il modo in cui i suddetti canoni siano stati violati, atteso che, altrimenti, la censura si risolverebbe nella inammissibile esposizione di una interpretazione diversa rispetto a quella contestata.

Commentario1

  • 1Interpretazione ed integrazione contrattualeAccesso limitato
    Francesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4090
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4090
Data del deposito : 21 marzo 2002

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