Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 3
La ricevuta bancaria consiste in un documento, non riconducibile nella categoria dei titoli di credito, contenente dichiarazioni scritte, firmate e rilasciate dal creditore, con il quale questi attesta di aver ricevuto una somma di danaro versata a mezzo banca a saldo di determinata fattura e costituisce lo strumento attraverso il quale la banca procede alla riscossione dell'importo ivi indicato, secondo le istruzioni impartite dal cliente, sicché la consegna della ricevuta alla banca si distingue nettamente dal contratto di sconto (la ricevuta, infatti, non è idonea trasferire la titolarità del credito, e l'eventuale anticipazione del suo importo al cliente non è direttamente correlata alla natura del documento, ma dipende dalla positiva valutazione compiuta dalla banca mandataria in ordine all'affidabilità del cliente, mentre connotazione fondamentale del contratto di sconto è proprio il collegamento funzionale tra l'anticipazione della somma e la cessione pro solvendo del credito), esaurendosi nel conferimento, in favore dell'istituto di credito, di un mandato "in rem propriam".
L'interpretazione del contratto, consistendo in un'operazione concretantesi nell'accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche; ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso vagliati.
Ove l'apertura di credito già concessa al cliente sia stata revocata, gli accreditamenti sul conto effettuati dall'imprenditore poi fallito, dai quali consegua la riduzione o l'elisione del saldo negativo, hanno natura solutoria e, in quanto tali, sono revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall. come pagamenti di crediti liquidi ed esigibili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4085 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA 0 4085 / 0 1 IN NOME DEL POP ITALI NO LA CORTE SUPREM Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17482/99 Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron. 8773 Rep. 1359 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 20/12/2000 Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENT ENZA dal Sig. SOLE 24 ORE per diritti L. 12.000 sul ricorso proposto da: 23 MAR. 2001 BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA SpA FILIALE CAPO IL CANCELLIERE AREA DI BOLOGNA, in persona dei legali rappresentanti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA Richiesta copia studio RUFFINI 2/A, l'avvocatopresso ANGELO MARIA CARCANO, dal Sig. NC 12.000 per diritti L. che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
--- - ricorrente A
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FALLIMENTO PT COMPANY BOLOGNA Srl, in persona del UFFICIO COPIE Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIARichiesta copia studio dal Sig. #1 TAGLIAMENTO 55, presso l'avvocato NICOLA DI PIERRO, che per divity 2007 il all'avvocato'unitamente 2000 lo rappresenta e difende IL CANCELLIERE 2490 ANTONIO MATTACE RASO, giusta procura a margine del 1 controricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia studio dal Sig.DI PIERRO avversO la sentenza n. 144/99 della Corte d'Appello di per diritt 1200 BOLOGNA, depositata il 18/02/99; 17 LUG. 2001. IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2000 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Raccuglia, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso : per il rigetto del ricorso. и Svolgimento del processo Con citazione del 9.5.1995, la curatela del falli- mento della S.r.l. "1 " LIRE 1500 P. & T. Company Bologna CANCELLERIA convenne in giudizio la Banca Nazionale dell'Agricoltura per sentir revocare, ai sensi dell'art. 67 comma 2° l.f. e quali pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, le ri- 13476544 messe pari a lire 84.833.891, eseguite dalla fallita, 0811437 e risultanti dal conto corrente, in epoca successiva alla sospensione degli affidamenti, disposta dalla Ban- ca con telegramma del 20.12.1993. In contraddittorio della convenuta, costituitasi in giudizio per resistere alla pretesa, l'adito Tribu- nale di Bologna, con sentenza emessa il 14.08.1997, ac- 2 colse la domanda osservando che la sospensione era stata in realtà una revoca degli affidamenti, e in par- ticolare della revoca dell'apertura di credito, per cui le rimesse eseguite in epoca successiva, in quanto ese- ossia non assistito da guite su conto scoperto, un'apertura di credito, avevano natura solutoria, ed ancora, che revocabili risultavano anche le rimesse effettuate da terzi. con due motivi Propose appello la Banca e sosten- con il primo motivo di gravame, che con lo scon- ne, to s.b.f. di ricevute bancarie la società correntista : aveva ceduto i crediti cui si riferiva la quasi totali- tà delle rimesse in questione, così che essa banca, aveva incassato danaro proprio che quale cessionaria, ed inoltre che, avendo la aveva diritto di trattenere;
società medesima fruito, attraverso prelievi allo SCO- perto dal conto sul quale utilizzava l'affidamento, della disponibilità delle somme relative ai crediti ce- conto corrente di duti non alla data di accredito sul corrispondenza ben primama e immediatamente cioè e contestualmente alla presentazione delle distinte di portafoglio, l'affidamento complessivo era stato pari a 130.000.000 di lire per la cumulabilità tra fido in bianco per conto passivo e il castelletto per portafo- glio commerciale s.b.f. sicché nessuno dei versamenti 3 in questione aveva natura solutoria. Contestò inoltre natura solutoria potessero la banca appellante che di ritenersi i tre versamenti effettuati da terzi mediante bonifici, gli unici affluiti sul conto corrente ordina- rio. Con il secondo motivo di gravame la banca appel- lante dedusse che mai avrebbero potuto essere a lei ri- non incassate, relati- chieste in restituzione le somme ve a ricevute bancarie (specificamente indicate) torna- te insolute. La Corte di appello territoriale, con sentenza emessa il 18.02.1999, rigettò il gravame. La sentenza ha ricostruito i rapporti intrattenuti dalla società fallitapoi con la Banca Nazionale dell'Agricoltura ed ha poi puntualizzato, in fatto, che l'apertura di credito in conto corrente concessa alla società aveva il limite di lire 50.000.000; che " dopo la sospensione di tutti in fidi, quando il conto pre- 113.690.987, sentava un saldo debitore di erano lire n. 31282/M, sotto la state iscritte sul conto corrente < movimenti avere > somme per complessive lire ' voce 84.833.891, così che dopo tali iscrizioni il saldo finale a debito della correntista era diminuito 10a lire 53.017.362" La Corte ha poi osservato: 4 1° sul primo motivo di gravame, a) che all'epoca delle suddette annotazioni, il conto corrente intestato alla fallita non era assistito con il tele- da affidamenti di sorta, tutti revocati gramma del 20.12.1993; sicché restava rilevante, ai fi- mentre il saldo ni della revocatoria, che a tale data debitore era pari a lire 113.690.987 sul conto erano " movimenti avere "1 state iscritte, la sotto voce , complessive lire 84.833.891 che avevano versamenti per fatto diminuire il debito fino a lire 53.017.362; b) che la data delle operazioni non poteva essere banca in quella individuata, lacome pretendeva, (anteriore alla revoca) dell'annotazione del foglio commerciale sul 11 conto evidenza " attraverso il quale operavano le operazioni del portafoglio commerciale, perché se erapur vero che a partire da tale an- aveva utilizzare in notazione il cliente facoltà di via anticipata il ricavo del suddetto portafoglio, che tale utilizzazione non v'era prova in concreta fosse avvenuta, che anzi nell'estratto conto le somme delle quali la curatela, con l'esperimento della revocatoria, aveva richiesto la restituzione, "1 " risultavano iscritte tutte sotto la voce avere per il cliente c) che, anche accolta, per mera ipotesi, la tesi 5 della banca, il risultato non sarebbe cambiato giac- ché al fine di stabilire se il conto corrente fosse "passivo" ovvero "scoperto" non sarebbe stato possibile cumulare all'affidamento in conto corrente lire i castelletti per portafoglio 50.000.000) (per commerciale (per lire 70.000.000) e quello per accredi- to assegni s.b.f. (per lire 10.000.000 ), ostando a ta- le cumulo il contrario principio giuridico (è richiama- ta Cass. n. 1083 del 1997) fondato sulla diversa natu- e diversa funzione dell'apertura di cre- ra sulla dito in conto corrente rispetto al 11 fido per ca- : E a tale (oltre stelletto о per smobilizzo crediti". che a quello della contrarietà della prova al disposto del nuovo art. 345 c.p.c.) rilievo circa l'inammissibilità del cumulo conseguiva l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta " all'epoca dei fat- dalla banca sulla circostanza che ti la società P. & T. era affidata con l'apertura di credito e con i due castelletti di sconto". d) che, con riferimento all'accredito s.b.f. di ricevute bancarie, la tesi della banca, secondo la qua- le parti avevano in essere un contratto di posto le sconto ovvero un contratto atipico producente gli stes- si effetti dello sconto, era priva di fondamento. Lo "sconto" la cui connotazione fondamentale 6 funzionale tra era data dal collegamento e la cessione pro solvendo l'anticipazione della somma se non v'era cessione non v'era del credito sicché " sconto in senso proprio 11_ non risultava configurabile in relazione alla consegna di ricevute bancarie perché queste non incorporavano il credito in essa menzionato (Cass. n. 4614 del 1996) e il supposto contratto di fi- nanziamento atipico avente gli stessi effetti dello sconto era smentito da una pluralità di rilievi: che non si rinveniva, nella fattispecie all'esame, l'elemento tipico dell'anticipazione dell'importo del S credito con deduzione di interessi;
che negli estratti . conto e nella distinta di presentazione degli effetti mai tale figura era menzionata mentre le somme riscosse "avere" per la Soc. figuravano nella colonna P & T;
infine, che nel documento del 1°.2.1991 (contenente norme particolari per i rapporti contrattuali relativi alla presentazione di portafoglio commerciale con uti- lizzo anticipato del ricavo in conto corrente) non si di cessione di credito bensì soltanto di parlava mai cessione del portafoglio e, infatti, secondo gli ac- cordi contenuti nel documento, gli accreditamenti avvenivano prima della data prevista per il pa- s.b.f. gamento e dunque con assunzione da parte della banca della veste di mandataria in rem propriam , donde 1' 7 una traslativa del credito esclusione di vicenda del cliente ciò che dava ragione dell'accreditamento, avente natura di rimessa, e cioè versamento, delle ricevute sul conto di dell'importo P. & I. che, dunque, avve- corrente della società niva ex art. 1713 c.c. Per tutte queste ragioni, conclude sul punto la Corte di merito, non era ammissibile il capitolo di prova con il quale la Banca intendeva dimostrare natura ed effetti del contratto di presentazione di portafo- glio al s.b.f. S Restava confermato,dunque nella sentenza, che trattavasi di rimesse avente carattere solutorio in quanto destinate a ridurre lo scoperto del conto cor- rente e per tale natura revocabili ex art. 67 l.f. d) l'ultima osservazione della sentenza, nella di- samina del primo motivo di gravame, è relativa ai boni- fici provenienti da terzi: La Corte ne conferma la re- vocabilità con la motivazione che "trattavasi di somme affluite sul conto corrente quando questo era scoperto" e con il richiamo dei principi giuridici affermati da questa Corte di legittimità con le sentenze n. 2353 del 1984 e n. 3919 del 1987 4. sul secondo motivo di appello che contrastava la revocatoria con riferimento alle somme portate da rice- 8 vute bancarie prima accreditate e poi addebitate sul conto corrente una volta ritornate insolute, la senten- za ha osservato, con motivazione in fatto, che "non vi era coincidenza, né tra gli importi, né tra le date de- la prova dell'assunto gli addebiti e degli accrediti e della banca non poteva trarsi da atti di parte informa- li, quali gli appunti interni della banca, prontamente contestati e non confermati in giudizio". Avverso tale sentenza la Banca Nazionale dell'Agricoltura ha proposto ricorso per cassazione. costituitasi fallimento, Resiste la curatela del S con controricorso. decisione Motivi della Il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo motivo la banca ricorrente denuncia la "violazione falsae applicazione degli artt. 1842, insufficiente e con- 1843, 1852 nonché l'omessa, C.C. traddittoria motivazione su punto decisivo". La censura è svolta attraverso le seguenti propo- sizioni: a) la Corte di merito non ha considerato che al- costituito dal castelletto di sconto lorché il fido viene concesso in fruizione sul medesimo conto corrente sul quale è in essere il fido per scoperto di C.C. e allorché risulta documentato che il fido per castellet- 9 to venga utilizzato dal cliente è con riguardo ad en- trambi che va determinato lo scoperto di c/c. b) la società P. & T utilizzò il fido di castellet- to s.b.f. e utilizzò i crediti anticipati. c) la verifica dello sconfinamento oltre il limite del fido concesso dev'essere condotta avendo riguardo a ciascuna linea di credito. d) di entrambi gli affidamenti la società P.T. fruiva sul c.c. ordinario n. 31282/M e) La Corte si era limitata ad un'affermazione apo- dittica di esclusione della cumulabilità dei fidi sen- za esaminare la circostanza se i fidi concessi alla Soc. P. & T insistessero sul medesimo conto corrente о su conti diversi, per verificare la presunta natura SO- lutoria delle rimesse affluite sul conto corrente. Tale motivo è infondato. Le proposizioni sub lett. a, c e d muovono tutte, com'è evidente, dalla indicata premessa sub lett. b (l'utilizzazione del castelletto e delle anti- cipazioni) premessa che, in fatto, la Corte di merito ha ritenuto non verificatasi (pag. 18 della sentenza). Il punto, ossia l'accertamento di fatto in questione, nemmeno è censurato dalla ricorrente, la quale, limita- tasi ad opporre come mera affermazione che (pag. 6 del ricorso) che tale ricavo del portafoglio commerciale fu 10 in effetti utilizzato in via anticipata, nemmeno muove contestazioni avverso il decisivo rilievo della Corte, anch'esso in punto di fatto, che, a riprova di tale mancata utilizzazione, Soccorreva l'altro accertamento "che nell'estratto conto le somme delle quali la cura- tela aveva domandato la revoca erano tutte iscritte Nella motivazione della senten- sotto la voce avere>. za ha dunque assunto rilievo decisivo, per la revoca- l'accertamento che "all'epoca bilità delle rimesse, dell' annotazione delle rimesse effettuate dalla socie- tà poi fallita il conto corrente intestato alla stessa non era assistito da affidamenti di sorta, essendo sta- ti i medesimi revocati con il telegramma del 20.12.1993". E la conclusione è corretta, sotto il pro- filo più strettamente giuridico, in quanto conforme al principio di diritto, рій volte affermato da questa Corte (v. le sentenze n. 4473 del 1997 e n. 9064 del 1992), secondo il quale "nel caso in cui l'apertura di credito già concessa al cliente sia stata revocata, gli accreditamenti sul conto, dai quali con- segue la riduzione o l'elisione del saldo negativo per il cliente stesso, hanno natura solutoria e, in quanto sono revocabili ai sensi dell'art. 67 comma 2° tali, 1.f. come pagamenti di crediti liquidi ed esigibili". Ne consegue, ancora, che la proposizione sub lett. 11 e circa la cumulabilità dei fidi diversi concessi al- la società fallita e l'accertamento dell'operatività degli stessi su un conto corrente unico ovvero su più conti, svolge un tema del tutto estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che tali questioni ha esaminato in via ipotetica (pag. 19 della sentenza) e con argomentazioni dichiaratamente eccedenti, peral- tro richiamandosi all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte sul punto della "non cumulabilità dei di- versi fidi, ancorché operanti su un conto corrente uni- 31 CO (v. la sentenza n. 1083 del 1997) al fine di sta- bilire se il conto fosse scoperto o passivo e di ac- certare, conseguentemente, la natura solutoria ○ me- ramente ripristinatoria della provvista delle rimes- se effettuate dal correntista (o da terzi) Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunziato "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, la 1858 c 2697 c.c. nonché l'omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione su punto decisivo della con- troversia". La censura investe quella parte della motivazione sentenza nella quale la Corte di Appello ha della escluso che, con riferimento alla presentazione al s.b.f., fosse intervenuta tra le parti una cessione di credito, ed è argomentata come segue: 12 a) nel documento (il contratto) contenente le contrattuali relativi "norme che regolano i rapporti alla presentazione del portafoglio commerciale con uti- lizzo anticipato del ricavo in conto corrente", l'operazione era chiaramente e testualmente qualifica- ta come cessione del credito pro-solvendo e la Corte, contratto, aveva mancato di nell'interpretazione del attenersi alla intenzione delle parti, quali emergeva e aveva altresì mancato dal significato delle parole, di motivare esaurientemente il perché non aveva inteso qualificare l'operazione stessa quale cessione del cre- dito. b) erronea, in senso giuridico, era l'affermazione della Corte secondo la quale il contratto di sconto non poteva avere ad oggetto ricevute bancarie. Sono richiamate le pronunce di questa Corte n. 7194 del 1997, n. n.7835 del 1994 , 6870 del 1994 e n. 9650 del 1990 a sostegno della tesi che anche per le ri- cevute bancarie si possa parlare di sconto, seppur in senso atecnico o improprio " essa banca e la Soc. Nel contratto intercorso tra P. & T. " era descritta l'operatività del fido connes- con utilizzo anticipato so all'operazione che avveniva attraverso prelievi allo scoperto sul c/c ordinario di un importo pari alle ricevute bancarie consegnate "ed 13 espressamente previsto che alla consegna della "1 era ricevute e alla annotazione conseguente sul conto i crediti si intendevano ceduti alla banca a tutti gli effetti "con la conseguenza che" l'operazione di ces- sione, con immediato effetto traslativo, si era perfe- zionata alla data di consegna/presentazione delle ri.ba. alla banca, e nel momento dell' annotazione sul conto evidenza, perché da tale momento la banca aveva immediatamente anticipato l'intero importo delle rice- SCO-vute consegnate, aumentando di una pari cifra lo perto di conto corrente di cui già la cliente fruiva sul conto corrente ordinario". Conseguentemente, la banca aveva incassato danaro proprio che era legittima- ta a trattenere. Sul punto relativo "agli importi delle tre ricevu- te bancarie ritornate insolute, prima accreditati e poi addebitati,“ la ricorrente deduce che erroneamente la Corte di Appello aveva ritenuto di non dover assumere come prova la contabile di addebito in quanto "atto interno della Banca"; con ciò la stessa Corte aveva operato una diversa valutazione del medesimo documento, secondo che fosse "di accredito in c/c", in questo ca- so valutata come prova di una effettuata rimessa, ovve- ro di "addebito in c/c", in quest'altro caso negando al documento stesso ogni valore probatorio. 14 Anche tale motivo è infondato. Nel riassumere la motivazione della sentenza im- pugnata si è posto in rilievo che la tesi della Banca ora ricorrente aveva diritto "essasecondo la quale di trattenere le somme riscosse dai clienti della so- cietà e accreditate sul conto corrente della stessa, trattandosi di importi che, in conseguenza della ces- sione dei crediti di cui alle ricevute bancarie pre- sentate dalla cliente, erano di sua pertinenza" è sta- ta disattesa dalla Corte di merito con l'affermazione dell'infondatezza del punto di diritto che costituiva stessa, ossia che "le parti is la premessa della tesi di contratto sconto". La avevano posto in essere un Corte medesima, infatti, ne ha escluso la configurabi- lità sulla base della duplice ragione giuridica che ss. c.c.) comporta necessaria- lo sconto (artt. 1858 e mente una cessione del credito e che, invece, la con- segna di ricevute bancarie non è in grado di realizzare tale effetto traslativo perché la ricevuta non è ri- conducibile alla categoria dei titoli di credito, in quanto il credito non incorpora. Nella in cuiparte diretto a censurare tale conclusione, il motivo di ricorso in esame non offre spunti ricostruttivi della fattispecie tali da indurre questa Corte a discostarsi dal principio di diritto più 15 volte affermato secondo il quale (v. la sentenza n. dalla Corte di merito) 4614 del 1996 già richiamata proprio per l'estraneità della ricevuta bancaria al per la sua conseguente novero dei titoli di credito e inidoneità a trasferire la titolarità del credito, la deve distinguersi nettamente dal consegna della stessa contratto di sconto la cui connotazione fondamentale è proprio nel collegamento funzionale tra l'anticipazione della somma (1858 c.c.) e la cessione pro-solvendo del credito, per cui se non nonv'è cessione v'è neppure sconto in senso proprio. Né configurazioni giuridiche diverse, nel senso voluto dalla ricorrente, si traggo- no, invero, dalle sentenze che la ricorrente stessa ha richiamato (la n. 7194 del 1997 e la n. 7835 del 1994) perché non è in questione la "natura creditizia " - la banca e il cliente dell'operazione che le parti pongono in essere con la consegna delle ricevute banca- rie. Ed infatti, che a tale consegna sia collegata co- munque la "collaterale erogazione di una somma a favore di colui che (così argomenta le consegna" la banca ricorrente) è ben possibile e già la sentenza n. 4614/96 lo ha posto in rilievo specificando però che "l'anticipazione dell'importo della ricevuta che la non è correlata direttamente banca faccia al cliente alla natura del documento, ma dipende dalla valutazione 16 che la banca (mandataria) faccia dell'affidabilità del cliente". Dunque, operazione noncreditizia sì, ma con le caratteristiche e, soprattutto, non con gli effetti giuridici dello sconto, restando comunque escluso che essere un negozio la consegna della ricevuta ponga in traslativo del credito. A ben vedere, la ratio decidendi della sentenza impugnata, sul punto è tutta in tale rilievo perché an- che l'ulteriore disamina delle specifiche pattuizioni contenute nel documento contrattuale del 1°.2.1991, che la Corte di merito ha condotto, ponendo a se stes- sa il problema della eventuale "attuazione di un contratto di aventefinanziamento atipico gli stessi effetti dello sconto", muove anch'essa, subito giungen- do ad una conclusione di segno negativo, dal rilievo preliminare (pag. 22 della sentenza) circa l'impossibilità e la difficoltà di ritenere posto in essere un contratto di tal “propriogenere per l'esistenza della ricevuta bancaria, che non è documen- to idoneo ad incorporare il credito in essa menzionato" ed è evidentemente assorbita dal rilievo stesso. Nondimeno sono prive di fondamento le censure che la ricorrente muove allorché addebita alla Corte di aver disatteso il nomen juris che le parti avevano da- to al documento contrattuale che aveva regolato la 17 presentazione delle ricevute bancarie al s.b.f. nonché il dato letterale del contratto stesso. Va premesso che l'interpretazione del contratto, concretantesi nell'accertamento della volontà dei con- traenti ed in una indagine di fatto, riservata, quindi, al giudice di merito, può essere censurata in cassa- zione solo per inadeguatezza della motivazione о per violazione delle regole ermeneutiche con la conse- guenza che dev'essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale S operata dal giudice del chemerito si traduca solo nella prospettazione di una diversa valuta- zione degli stessi elementi di fatto vagliati dal giudice di merito. E' questo un punto di diritto CO- stituente anch'esso jus receptum (in ogni caso, ancora una volta, riba- Cass. 1632 del 1996 lo ha, n. dito) E' dunque nei limiti suddetti che le censure proposte dalla ricorrente esserepossono disamina- te. da contrastare, sul piano più Argomenti tali strettamente giuridico, la ricostruzione del regolamen- to contrattuale contenuto nel documento 1°.
2.1991 in 11 non è possi- "1 mandato in rem propriam termini di bile ricavare dalla sentenza di questa Corte n. 7835 del 1994, cui la ricorrente si richiama, perché 18 il carattere oneroso della utilizzazione anticipata, attraverso prelievi allo sul scoperto conto corrente ordinario, di importi pari alle ricevute bancarie con- segnate è stato escluso dalla Corte di merito nel pun- to della motivazione in cui (pag. 22) essa ha rilevato che nella fattispecie non si rinveniva il dato tipico dello sconto (o di altro negozio atipico che ne ri- producesse gli effetti sostanziali) costituito, appun- to dalla onerosità: la deduzione anticipata degli inte- ressi. Ancora può osservarsi lache stessa antici- pazione effettiva dei suddetti importi è rimasta esclu- sa dalla Corte di merito con un accertamente di fatto ("dall'annotazione del foglio commerciale sul conto evidenza scattava la possibilità per il cliente di utilizzare in via anticipata il ricavo del portafoglio commerciale, ma non vi è prova in atti che tale uti- una facoltà a norma lizzazione, costituente dell'accordo del 1991, sia in concreto avvenuta "e "le somme riscosse figurano tutte nella colonna avere per la società P & T al quale la ricorrente semplicemente ha opposto l'affermazione di segno contrario "che dal la Banca ha imme- momento della consegna delle ri.ba. diatamente anticipato l'importo delle ri.ba. conse- gnate". 19 Infine, quegli elementi letterali del regolamento contrattuale che la ricorrente richiama, da un lato tenuti in conto dalla Corte di merito ben sono stati documento del 1°.
2.1991 allorché ha rilevato che nel si parlava di “cessione del portafoglio“ commerciale e dall'altro con rife- e non di cessione di crediti, - rimento alle espressioni enunciative degli obblighi as- sunti dalla cliente "rinuncia ad proprio diritto in e "si obbliga a non disporre, non ritenere merito" di terzi non appaiono contra- eventuali pagamenti " ricostruzione della cessione del porta- stare quella rem propriam, cui la Corte di foglio come mandato in merito è pervenuta, perché assolutamente non risulta- con il irrevocabile carattere (art. no incompatibili 1723 C.C., ma salvo il patto contrario) del mandato conferito anche nell'interesse del mandatario (v. sul "Ove il mandato sia con- punto: Cass. 4432 del 1977 : ferito anche nell'interesse del mandatario, il mandante non perde la disponibilità del rapporto sostanzia - le affidato in gestione al mandatario, né costui acquista la titolarità della situazione sostanziale che Cass. n. 3157 del 1976 : è e rimane del dominus "nonché "nel mandato ad esigere un debito del terzo, che il mandante conferisce al proprio creditore anche nell'interesse di quest'ultimo, il terzo debitore può 20 pagare, con efficacia liberatoria, tanto al mandante quanto al mandatario che rappresenti il primo, OVC sia rimasto estraneo agli accordi tra il mandante e il mandatario") In definitiva, la Corte di merito non ha violato il canone interpretativo fondamentale di cui all'art. 1362 c.c. nell'interpretare la consegna delle ricevute bancarie (il portafoglio commerciale) come mandato in ha violato la lettera del documento rem propriam, né contrattuale, che anzi, detta interpretazione non po- trebbe restare che confermata ulteriormente proprio da quell'intestazione (il nomen juris) che il ricorrente richiama. sentenza relativo alla Anche sul punto della invocata esclusione dalla revocatoria degli importi prospettati come corrispondenti a tre ricevute banca- rie (alla revoca delle relative rimesse) "ritornate insolute", le censure della ricorrente sono rivolte a sostenere il delle contabili valore probatorio di addebito, mentre la ratio decidendi è tutta nel ri- lievo in punto di fatto lasecondo il quale mancata coincidenza tra gli importi e tra le date degli adde- biti e degli accrediti impediva di ritenere che gli importi indicati si riferissero a ricevute "tornate insolute". 21 Il ricorso va dunque rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in £130.000 oltre lire 4.000.000 per onorario. Così deciso addì 20 dicembre 2000 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Walter Celentanowaffer Giovanni Losavio quomumlocand CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCEL LU AS Depositato in Cancelleria сной банелей # 22 MAR 2001. IL CANCELLIERE Alsa Лига Кос тей 120000 370ссо, UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Rechirgto in18 GIU 2001 4. versate = 370.000Rech 224 ain 29204 (to be c o ntam (lire .. p. ! Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia Do FLIPPO) Il Responsabile Servizi Au Chudiziari 3 5 (Dr. M. RACC HINI 1 2 5 00 22 22 2