Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4085
CASS
Sentenza 22 marzo 2001

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La ricevuta bancaria consiste in un documento, non riconducibile nella categoria dei titoli di credito, contenente dichiarazioni scritte, firmate e rilasciate dal creditore, con il quale questi attesta di aver ricevuto una somma di danaro versata a mezzo banca a saldo di determinata fattura e costituisce lo strumento attraverso il quale la banca procede alla riscossione dell'importo ivi indicato, secondo le istruzioni impartite dal cliente, sicché la consegna della ricevuta alla banca si distingue nettamente dal contratto di sconto (la ricevuta, infatti, non è idonea trasferire la titolarità del credito, e l'eventuale anticipazione del suo importo al cliente non è direttamente correlata alla natura del documento, ma dipende dalla positiva valutazione compiuta dalla banca mandataria in ordine all'affidabilità del cliente, mentre connotazione fondamentale del contratto di sconto è proprio il collegamento funzionale tra l'anticipazione della somma e la cessione pro solvendo del credito), esaurendosi nel conferimento, in favore dell'istituto di credito, di un mandato "in rem propriam".

L'interpretazione del contratto, consistendo in un'operazione concretantesi nell'accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche; ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso vagliati.

Ove l'apertura di credito già concessa al cliente sia stata revocata, gli accreditamenti sul conto effettuati dall'imprenditore poi fallito, dai quali consegua la riduzione o l'elisione del saldo negativo, hanno natura solutoria e, in quanto tali, sono revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall. come pagamenti di crediti liquidi ed esigibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4085
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4085
    Data del deposito : 22 marzo 2001

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