Sentenza 27 luglio 2001
Massime • 4
L'art. 1362 cod. civ., allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto, anzi intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile; soltanto quando le espressioni letterali del contratto non sono chiare, precise ed univoche, è consentito al giudice ricorrere agli altri elementi interpretativi indicati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ., che hanno carattere sussidiario.
L'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione in ordine all'estensione e alla portata del rischio assicurato rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se è sorretta da adeguata e congrua motivazione.
La parte che denunzi in cassazione l'erronea determinazione della volontà negoziale effettuata dal giudice di merito è tenuta ad indicare quali canoni o criteri interpretativi in violazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. siano stati violati; in mancanza, l'individuazione della volontà negoziale - che, avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed oggettiva, si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito - è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno sono diverse da quelle della parte, bensì allorché esse sono insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica.
Le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto subordinanti la garanzia assicurativa all'adozione di speciali dispositivi di sicurezza o all'osservanza di oneri diversi, non realizzano una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso. L'adozione di tali misure, pertanto, si configura come elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, con la conseguenza che è onere dell'assicurato fornire la relativa prova.
Commentario • 1
- 1. L’assicurazione del condominio paga i danni per le infiltrazioni?Raffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 10 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10290 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA AR, elettivamente domiciliato in ROMA VLE GORIZIA 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCO SABATINI, difeso dall'avvocato SEBASTIANO CANNIZZARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SAI SPA, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante dr. Carlo Ciani, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato AR GIUSEPPE CURTI giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1520/97 della Corte d'Appello di TORINO, sezione III Civile, emessa il 07/11/97 e depositata l'11/12/97 (R.G. 1661/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Prof. Augusto SINAGRA (per delega Avv. Prof. Franco SABATINI);
udito l'Avvocato Maria Antonietta PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
RU RI proponeva appello, con atto notificato il 16.10.1995, avverso la sentenza pronunziata il 16.12.1994 dal tribunale di Torino che aveva rigettato la domanda di corresponsione dell'indennizzo assicurativo, da lui proposta nei confronti della SAI per il furto subito nella sua abitazione.
La domanda era stata rigettata per avere il tribunale ritenuto l'inoperatività della polizza, eccepita dall'assicuratrice, non essendo operanti al momento del furto, i mezzi di protezione e chiusura essenziali per l'efficacia della polizza (clausola 2). La AI resisteva all'appello.
La corte di appello di Torino, con sentenza depositata l'11.12.1997, rigettava l'appello.
Riteneva la corte di merito che la clausola contrattuale 2 stabiliva l'inoperatività della copertura assicurativa se ogni apertura non fosse difesa verso l'esterno da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza e che rimanevano esclusi i danni da furti avvenuti quando non esistevano o non fossero operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati;
che il furto era avvenuto forzando alla base una portafinestra con vetro termoisolante, le cui griglie spaziate erano aperte;
che dette griglie spaziate costituivano il sistema di chiusura;
che, essendo esse aperte, mancava un sistema di chiusura;
che era questa la tesi difensiva svolta dall'attore in primo grado, secondo cui era chiusa dall'interno la griglia con un catenaccio;
che, essendo risultata invece aperta detta griglia, non poteva accogliersi la tesi dell'appellante secondo cui la stessa portafinestra costituiva chiusura, per quanto difforme da quella prevista dalla clausola n. 2, con conseguente applicazione della clausola n. 17, che prevedeva, in tal caso, l'abbattimento dell'indenizzo del 10%.
Riteneva la corte di appello che nessun valore probatorio di riconoscimento aveva l'accertamento conservativo del danno, avendo esso solo la funzione di quantificare il valore degli oggetti rubati, come risultava da specifica annotazione in esso contenuta. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il RU RI.
Resiste con controricorso la SAI.
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la "violazione dell'art. 360 n. in relazione agli artt. 1321 e s. c.c.". Ritiene il ricorrente che la sentenza di appello ha omesso di esaminare e di interpretare correttamente le clausole contenute nel contratto, escludendone illegittimamente la validità e l'applicabilità, affermando che non poteva trovare applicazione la clausola n. 17, mentre ciò non poteva verificarsi, in quanto quest'ultima, quale condizione particolare, prevaleva sulla clausola n. 2, che era una condizione generale.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all'erronea ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Ritiene, il ricorrente che la clausola n. 17, prevedendo una riduzione dell'indennizzo nella misura, del 10% allorché i mezzi di chiusura non fossero conformi a quanto pattuito, rendeva priva di efficacia la clausola n. 2, che escludeva l'indennizzo allorché non esistessero o non fossero operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati.
Secondo il ricorrente la porta finestra già di per sè costituiva un mezzo di chiusura, per quanto non conforme a quanto stabilito dalla clausola n. 2, per cui in applicazione della clausola 17, era dovuto l'indennizzo, per quanto ridotto del 10%, diventando irrilevante che le griglie spaziate fossero chiuse o aperte.
Infine rileva il ricorrente che lo stesso perito dell'assicurazione, nell'indicare il danno netto, aveva dedotto lo scoperto a carico dell'assicurato, per "mezzo di chiusura non conforme".
2. Ritiene, questa Corte che i due motivi di ricorso, essendo strettamente connessi, vadano esaminati congiuntamente. Essi sono infondati e vanno rigettati.
Osserva preliminarmente questa, Corte che, secondo un'opinione consolidata in dottrina e in giurisprudenza, le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto subordinanti la garanzia assicurativa all'adozione di speciali dispositivi di sicurezza o all'osservanza di oneri diversi non introducono limiti alla responsabilità dell'assicuratore ma individuano e circoscrivono il rischio, cioè l'oggetto del contratto (rischio assicurato) (Cass. 30 dicembre 1991 n. 14011; 8 luglio 1991 n. 7533; Cass., 14 luglio 1989, n. 3318; 8 gennaio 1987, n. 17; 17 dicembre 1981 n. 6680; 19 giugno 1980 n. 3905). Ben s'intende poi come le misure di protezione delle singole cose, per la stessa natura vincolante della regolamentazione pattizia, debbano essere tassativamente quelle convenute (le sole presuntivamente giudicate dalle parti idonee ad impedire o a rendere più difficile il furto). Piuttosto, dall'analisi del principio emerge che, in forza di tal clausola, il rischio viene a configurarsi come possibilita, dell'assicuratore di dover effettuare la prestazione risarcitoria non solo al verificarsi dell'evento previsto ma, altresì, al concretizzarsi delle specifiche modalità positivamente o negativamente indicate;
quindi, che le misure delle quali si tratta, si configurano quali elementi essenziali della fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo, ossia che la loro adozione indica il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato. Ed "infatti, assurgendo dette misure ad elementi costitutivi del diritto all'indennizzo (Cass. n. 7533/1991 cit.), questo viene "sic ed simpliciter" meno nell'ipotesi del loro mancato puntuale apprestamento, senza che siano consentite indagini circa l'incidenza dell'accertata omissione sul furto commesso.
Ne deriva che è onere dell'assicurato sul quale incombe la dimostrazione del rischio coperto dalla garanzia assicurativa dimostrare anche la concreta sussistenza delle stesse misure, proprio in quanto elementi costitutivi di quel rischio.
3. Nella fattispecie la sentenza impugnata, proprio al fine di individuare quale fosse l'oggetto del contratto e cioè il rischio assicurato (e per converso il rischio escluso), ha ritenuto che per effetto della clausola n. 2 il rischio assicurato era solo quello da furto, allorché erano predisposti ed operanti mezzi di chiusura nei termini indicati dalla stessa clausola, mentre nel caso che fossero operanti mezzi di chiusura diversi, il danno da furto rimaneva pur sempre assicurato, sia pure con una decurtazione del 10%, a norma della clausola n. 17. Nell'ipotesi, invece, che nessun mezzo di chiusura fosse operante, in virtù, dell'ultimo capoverso della clausola h. 2, nessun rischio era assicurato.
Ne consegue che, contrariamente all'assunto dell'attore, la sentenza impugnata non ha violato gli artt. 1321 e segg. c.c., poiché non ha privato di valore giuridico l'accordo delle parti e si è limitata solo ad individuare quale fosse l'oggetto del contratto (e quindi il rischio assicurato), quale voluto dal consenso delle parti. Esattamente ha provveduto a tale operazione sulla base dell'interpretazione delle clausole contrattuali. Erroneamente assume il ricorrente che la sentenza impugnata abbia dichiarato l'invalidità e l'inapplicabilità della clausola 17. La corte di merito, infatti, ha individuato l'oggetto contrattuale, proprio attraverso la combinazione di quanto stabilito nella clausola 2 e nella clausola 17, che, delimitando il rischio assicurato, individuavano, appunto, l'oggetto del contratto.
Non sussiste, quindi, una questione di relazione tra condizioni generali e condizioni particolari, ma solo di delimitazione dell'oggetto del contratto attraverso la combinazione delle due clausole.
La corte di merito non ha ritenuto l'invalidità della clausola n. 17, ma solo che il danno subito dall'attore, per effetto del furto, non rientrava tra quelli assicurati per effetto della clausola 17, che, in questo senso, non era applicabile alla fattispecie.
4. Diversa questione è se la Corte, nella valutazione suddetta, abbia effettuato la corretta interpretazione delle clausole contrattuali, censura egualmente mossa dal ricorrente. Sennonché l'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione, in ordine alla estensione e alla portata del rischio assicurato, rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito (Cass. civ., 18 settembre 1980, n. 5301; Cass. civ., 6 settembre 1985, n. 4641). Ciò costituisce specifica applicazione in tema di interpretazione del contratto di assicurazione di un principio generale applicabile all'interpretazione di ogni contratto.
In merito va, anzitutto, rilevato che l'art. 1362 c.c., allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto, anzi intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, rilevi con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi è divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile;
soltanto quando le espressioni letterali del contratto non sono chiare, precise ed univoche, è consentito al giudice ricorrere agli altri elementi interpretativi indicati dagli artt. 1362 e s. c.c., che hanno carattere sussidiario (Cass. 1.4.1993, n. 3936). Pertanto, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto e, qualora queste siano chiare e dimostrino un'intima ratio, il giudice non può ricercarne una diversa, venendo così a sovrapporre la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti (Cass. 29.4.1994, n. 4121; Cass. 22.4.1995,n. 4563).
Sennonché la parte che denunzi in Cassazione l'erronea determinazione della volontà negoziale effettuata dal giudice di merito è tenuta ad indicare quali canoni o criteri interpretativi in violazione degli artt. 1362 c.c., siano stati violati;
in mancanza l'individuazione della volontà negoziale - che avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed oggettiva, si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito - è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno sono diverse da quelle della parte, bensì allorché esse sono insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass. 12.3.1994, n. 2415; Cass. 2.2.1996, n. 914; Cass. 25.2.1998, n. 3142). Nella fattispecie, da una parte il ricorrente non indica quali canoni ermeneutici siano stati violati, e dall'altra non può considerarsi affetta da insufficienza o da contraddittorietà la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto, in conformità del contenuto letterale delle clausole, contrattuali, che fosse escluso dal rischio assicurato l'ipotesi in cui mancavano mezzi di chiusura ovvero che questi fossero inoperanti.
5. Diventa, poi, una questione relativa all'accertamento fattuale se nella fattispecie concreta il sistema di chiusura fosse costituito dalla portafinestra ovvero dalle griglie spaziate. Detto accertamento del fatto rientra anch'esso, nei poteri del giudice di merito ed è incensurabile in questa sede, se non nei ristretti limiti del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione.
Ritiene questa Corte che non è viziata la motivazione dell'impugnata sentenza che ha ritenuto che il sistema di chiusura nella fattispecie fosse costituito, appunto, dalle griglie protettive della portafinestra, perché erano gli unici serramenti con chiusura interna con catenaccio in ferro e perché lo stesso RU aveva sostenuto in primo grado che "era chiusa dall'interno la griglia posta a protezione della finestra".
Quanto al mancato riconoscimento del valore probatorio, all'accertamento. conservativo del danno, la corte di merito ha osservato che risultava dallo stesso che esso era stato effettuato al solo fine di quantificare il valore degli oggetti sottratti. Non è quindi esatto, come sostiene il ricorrente, che la corte non abbia tenuto conto di detto accertamento, ma ha solo osservato che esso non aveva alcun valore probatorio di riconoscimento. Il ricorso va pertanto rigettato.
Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali le spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2001