Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10290
CASS
Sentenza 27 luglio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

L'art. 1362 cod. civ., allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto, anzi intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile; soltanto quando le espressioni letterali del contratto non sono chiare, precise ed univoche, è consentito al giudice ricorrere agli altri elementi interpretativi indicati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ., che hanno carattere sussidiario.

L'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione in ordine all'estensione e alla portata del rischio assicurato rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se è sorretta da adeguata e congrua motivazione.

La parte che denunzi in cassazione l'erronea determinazione della volontà negoziale effettuata dal giudice di merito è tenuta ad indicare quali canoni o criteri interpretativi in violazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. siano stati violati; in mancanza, l'individuazione della volontà negoziale - che, avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed oggettiva, si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito - è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno sono diverse da quelle della parte, bensì allorché esse sono insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica.

Le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto subordinanti la garanzia assicurativa all'adozione di speciali dispositivi di sicurezza o all'osservanza di oneri diversi, non realizzano una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso. L'adozione di tali misure, pertanto, si configura come elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, con la conseguenza che è onere dell'assicurato fornire la relativa prova.

Commentario1

  • 1L’assicurazione del condominio paga i danni per le infiltrazioni?
    Raffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 10 luglio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10290
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10290
Data del deposito : 27 luglio 2001

Testo completo