Sentenza 26 marzo 2001
Massime • 1
In tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. Quest'ultima violazione deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, poiché in caso contrario la critica alla ricostruzione del contenuto della comune volontà si traduce nella proposta di un'interpretazione diversa, inammissibile come tale in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2001, n. 4342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4342 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERNESTO LUPO - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EP RI IE, AD NI RI RA, elettivamente domiciliati in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato SCARFÒ CRISTINA, con studio in 07100 SASSARI VIALE UMBERTO, 12, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RA MA CL ME, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato BITTI MANCA DANIELE, difeso dall'avvocato ISETTA FEDERICO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 115/97 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARI, emessa il 18/4/1997, depositata il 28/05/97;
R.G. 213/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/00 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito l'Avvocato CRISTINA SCARFÒ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in opposizione notificata il 19 febbraio 1994 IO LI AM SA - premesso che con decreto 24 gennaio 1994 il Presidente del Tribunale di Sassari gli aveva ingiunto di pagare alle istanti MA IE EP e NI MA FR NI l'importo di lire 279.315.000, poiché, in relazione alla stipula d'un contratto di associazione in partecipazione, avevano conferito, quali associate, la somma di lire 175.000.000, somma che, in quanto associante, egli avrebbe dovuto restituire, rivalutata alla pattuita scadenza del rapporto - eccepiva pregiudizialmente che il giudice adito era incompetente a decidere, includendo il contratto una clausola compromissoria che devolveva al giudizio inappellabile di tre arbitri amichevoli compositori la soluzione delle controversie eventualmente insorte sulla sua interpretazione. Deduceva comunque, nel merito, che lo stesso contratto era invalido per mancanza od illiceità della causa, e, in subordine, che esso doveva essere regolato dalle norme sul mutuo, in riferimento agli oneri a lui imposti, che erano tali da vanificare la corrispettività del rapporto ed annullare l'alea a carico delle controparti. Conveniva pertanto la EP e la NI davanti al Tribunale di Sassari affinché fosse accolta l'opposizione.
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava l'opposizione, ma la sentenza, impugnata dal soccombente, era informata dalla Corte d'appello di Cagliari, che dichiarava improponibile la domanda, sul rilievo che la clausola compromissoria, nel prevedere la devoluzione ad arbitri delle questioni relative al l'interpretazione del contratto, era do intendere nel senso di includere qualunque questione interpretativa, pur se relativa agli obblighi nascenti dalla disdetta del contratto. Di qui, appunto, non essendo in discussione la natura irrituale dell'arbitrato, la declaratoria di improponibilità della domanda (e non di incompetenza).
Per la cassazione della sentenza la EP e la NI hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 co. 1 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., le ricorrenti si dolgono che il giudice d'appello - nel ritenere che la clausola compromissoria si riferisse alle controversie relative all'interpretazione del contratto, a prescindere dal momento in cui se ne fosse palesata la necessità, sì da ricomprendervi la questione, sebbene non di natura interpretativa, riguardante l'adempimento dell'obbligo restitutorio, gravante sul SA a seguito della loro tempestiva disdetta - abbia confuso la fase esecutiva con quella interpretativa.
La censurata interpretazione costituiva anche violazione del co. 2 del medesimo art. 1362 c. c., relativo al comportamento anche successivo delle parti, considerato, da un lato, che esse avevano dato esecuzione al contratto per ben otto anni, e, dall'altro, che anche nella fase contenziosa mai era stata sollevata una qualche questione interpretativa della clausola 7 (di restituzione del conferimento all'atto dello risoluzione del contratto). Oltre tutto, la giurisprudenza aveva ripetutamente affermato che la clausola compromissoria, comportando deroga alla competenza dei giudice ordinario, dev'essere interpretata restrittivamente, con preferenza, nel dubbio, della competenza di quest'ultimo. Con il secondo mezzo, denunciando omessa motivazione art. 360 n. 5 c.p.c., le ricorrenti si dolgono che la Corte abbia affermato che non era in contestazione la natura irrituale dell'arbitrato, senza tuttavia spiegare il processo logico, attraverso il quale era giunta a tale convincimento, tanto più che lo stesso SA aveva sempre eccepito l'incompetenza del giudice.
Con il terzo mezzo, denunciando nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., le medesime, ricorrenti deducono che il secondo giudice, dichiarando l'improponibilità della domanda, sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione, poiché il SA, tanto nell'atto di opposizione, che nella citazione in appello, aveva concluso nel senso dell'incompetenza del giudice adito.
Peraltro, il secondo giudice aveva supposto esistente un accordo fra le Darti circa la riserva a favore di arbitri irrituali accordo in realtà non sussistente, esse ricorrenti avendo sempre insistito sull'affermazione che la clausola 7, relativa all'obbligo di restituzione del conferimento in caso di risoluzione del contratto, era materia esclusa dall'operatività della clausola arbitrale. Osserva il Collegio che la Corte d'appello così motivò la propria decisione.
La clausola compromissoria de qua - secondo cui "In caso di disaccordo circa l'interpretazione del presente contratto, le parti provvederanno alla nomina di tre arbitri, di cui uno scelto di comune accordo, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Sassari. Gli arbitri, quali amichevoli compositori, emetteranno un giudizio che sarà inappellabile" - non poteva essere intesa nel senso, fatto proprio dal primo giudice, di "devolve(re) agli arbitri, in via preventiva, le questioni relative alla mera interpretazione del contratto, attraverso una pronuncia di accertamento sulla portata degli obblighi da esso nascenti", essendo estendersi oltre la fase di svolgimento del rapporto, per ricomprendere pur quella, successiva, di esecuzione degli obblighi nascenti dalla disdetta. In realtà, non sorge la necessità di interpretare un negozio attraverso arbitri se non vi sia controversia circa la sua interpretazione, derivandone che la clausola aveva il senso di devolvere al giudizio degli arbitri le controversie relative alla interpretazione del contratto fra le parti "indipendentemente dal momento in cui la necessità di tale interpretazione si fosse palesata".
In definitiva - concludeva quel giudice "la controversia avente ad oggetto, come questione, preliminare, la stessa validità o (il che è identico) una diversa qualificazione giuridica del contratto della cui esecuzione si discute, attiene indubbiamente alla 'interpretazionè del contratto stesso". Pertanto, l'accoglimento od il rigetto della pretesa delle attrici - che aveva causa nel dedotto contratto di associazione in partecipazione, di cui il SA aveva contestato validità, efficacia e qualificazione giuridica - implicava la risoluzione di questioni attinenti all'interpretazione del negozio, rientrante, come tale, nella cognizione arbitrale. Ebbene, un consolidato principio giurisprudenziale afferma, in tema di interpretazione del contratto, che l'accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. Quest'ultima violazione deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, poiché altrimenti la critica alla ricostruzione del contenuto della comune volontà si traduce nella proposta di un'interpretazione diversa, inammissibile come tale in sede di legittimità (così, da ultimo, Cass. 11 agosto 1999 n. 8590). In applicazione di tale principio, la prima censura dell'articolato mezzo va disattesa, poiché il giudice del merito illustrò in maniera congrua e coerente la ragione per cui, alla luce della clausola compromissoria de aua. ritenne di includere nella cognizione arbitrale le questioni sollevate dal SA. In particolare, quel giudice rilevò che tali questioni, pur venute in evidenza dopo la disdetta del contratto, ne implicavano comunque l'interpretazione, essendo così da escludere che abbia potuto confondere, come pur sostengono le ricorrenti, la fase interpretativa del contratto con quella esecutiva.
Quanto poi all'addotta violazione dell'art. 1362 co 1 e 2 c.c., è intanto da osservare che le stesse ricorrenti avrebbero dovuto indicare, nel ricorso, in conformità del riprodotto postulato, il modo in cui il ragionamento della Corte d'appello .si sarebbe discostato dall'una e dall'altra disposizione, ciò che invece non hanno fatto, conseguendone in tale modo l'inammissibilità della censura.
Può comunque notarsi, in via di ulteriore subordine, che la Corte cagliaritana, con la propria interpretazione, intese ricercare la comune intenzione delle parti, andando oltre il senso letterale delle parole (art. 1362 co. 1 c.c.), mentre poi non è configurabile la violazione del co. 2 (ma, semmai, un'ipotesi di vizio logico) se il giudice, nell'interpretare il contratto, non valuti il complessivo comportamento delle parti, anche successivo alla sua stipulazione. Nè infine coglie il segno l'ultima censura, la quale sarebbe eventualmente sussistita solo se il giudice avesse ritenuto la competenza arbitrale non ostante l'esplicito - o l'implicito - dubbio sulla competenza arbitrale.
Il secondo ed il terzo mezzo sono da esaminare congiuntamente, attenendo a questioni connesse, ovvero in parte sovrapponibili. La Corte d'appello, ritenuta l'operatività della clausola compromissoria, dichiarò l'improponibilità della domanda, e non già l'incompetenza del giudice ordinario, osservando che non sussisteva contrasto fra le parti circa la natura irrituale dell'arbitrato.
Tale incensurabile accertamento di fatto, costituendo il logico fondamento della statuizione d'improcedibilità delle domande proposte dalle odierne ricorrenti, impone di rigettare l'una e l'altra censura.
Ed invero il giudice d'appello giunse a tale decisione non già attraverso una fraintesa individuazione del contenuto delle complessive deduzioni delle stesse ricorrenti, bensì attraverso la qualificazione delle proposte difese del SA (al di là della formale domanda d'incompetenza), in riferimento all'assenza di contrasto delle parti sulla natura irrituale dell'arbitrato. Il ricorso, in conclusione, dev'essere integralmente rigettato. Nella ricorrenza di giusti motivi, si compensano fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione terza Civile della Corte suprema di cassazione, il 30 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2001