Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2001, n. 4342
CASS
Sentenza 26 marzo 2001

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In tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. Quest'ultima violazione deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, poiché in caso contrario la critica alla ricostruzione del contenuto della comune volontà si traduce nella proposta di un'interpretazione diversa, inammissibile come tale in sede di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2001, n. 4342
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4342
    Data del deposito : 26 marzo 2001

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