Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2002, n. 7429
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Sentenza 21 maggio 2002

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Dovendo il conguaglio del prezzo di cessione volontaria essere rapportato all'indennità di esproprio, è necessario fare riferimento, ai fini della determinazione del valore di terreno, alla sua edificabilità legale, desumibile dagli strumenti urbanistici, senza che la natura edificatoria possa presumersi in base all'edificabilità dei suoli limitrofi (in applicazione del principio, si è cassata la sentenza di merito che ai fini della determinazione del conguagli, aveva considerato edificabile un terreno, oggetto di cessione, in parte sottoposto a vincolo ferroviario, in parte compreso in zona agricola).

Lo stabilire se le parti abbiano inteso stipulare un contratto definitivo o dar vita ad un contratto preliminare di compravendita, rimettendo l'effetto traslativo ad una successiva manifestazione di consenso, si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; tale accertamento è incensurabile in Cassazione se è sorretto da una motivazione sufficiente ed esente da vizi logici o da errori giuridici, e sia il risultato di un'interpretazione condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale dettate dagli art. 1362 ss. cod. civ. (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva accertato che le parti avevano dato vita ad un contratto definitivo di cessione volontaria di terreno sottoposto a procedura espropriativa, sia per la denominazione assegnata alla convenzione piuttosto che a singole espressioni o all'indicazione dell'oggetto di successive delibere comunali di convalida, sia alla funzionalizzazione del negozio alla sollecita acquisizione del fondo da trasformare, sia all'intenzione di dare una definitiva sistemazione ai rapporti, anche giudiziali, pendenti, attraverso determinazioni di carattere transattivo).

Ove venga fatta questione di validità ed efficacia del contratto di cessione volontaria di un suolo, in cui sia stato determinato il prezzo salvo conguaglio, per essersi riferite le parti ad una legge, la n. 385 del 1980, successivamente dichiarata incostituzionale per l'inadeguatezza dell'indennizzo da essa previsto riguardo ai suoli edificatori, è preliminare l'accertamento della natura del suolo, se edificatorio o agricolo, poiché l'eventuale riconoscimento del carattere agricolo esclude a priori possa farsi luogo a conguaglio, non essendo stati mutati dalla legislazione successiva i criteri indennitari per tale tipo di terreni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2002, n. 7429
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7429
    Data del deposito : 21 maggio 2002

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