Sentenza 21 maggio 2002
Massime • 3
Dovendo il conguaglio del prezzo di cessione volontaria essere rapportato all'indennità di esproprio, è necessario fare riferimento, ai fini della determinazione del valore di terreno, alla sua edificabilità legale, desumibile dagli strumenti urbanistici, senza che la natura edificatoria possa presumersi in base all'edificabilità dei suoli limitrofi (in applicazione del principio, si è cassata la sentenza di merito che ai fini della determinazione del conguagli, aveva considerato edificabile un terreno, oggetto di cessione, in parte sottoposto a vincolo ferroviario, in parte compreso in zona agricola).
Lo stabilire se le parti abbiano inteso stipulare un contratto definitivo o dar vita ad un contratto preliminare di compravendita, rimettendo l'effetto traslativo ad una successiva manifestazione di consenso, si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; tale accertamento è incensurabile in Cassazione se è sorretto da una motivazione sufficiente ed esente da vizi logici o da errori giuridici, e sia il risultato di un'interpretazione condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale dettate dagli art. 1362 ss. cod. civ. (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva accertato che le parti avevano dato vita ad un contratto definitivo di cessione volontaria di terreno sottoposto a procedura espropriativa, sia per la denominazione assegnata alla convenzione piuttosto che a singole espressioni o all'indicazione dell'oggetto di successive delibere comunali di convalida, sia alla funzionalizzazione del negozio alla sollecita acquisizione del fondo da trasformare, sia all'intenzione di dare una definitiva sistemazione ai rapporti, anche giudiziali, pendenti, attraverso determinazioni di carattere transattivo).
Ove venga fatta questione di validità ed efficacia del contratto di cessione volontaria di un suolo, in cui sia stato determinato il prezzo salvo conguaglio, per essersi riferite le parti ad una legge, la n. 385 del 1980, successivamente dichiarata incostituzionale per l'inadeguatezza dell'indennizzo da essa previsto riguardo ai suoli edificatori, è preliminare l'accertamento della natura del suolo, se edificatorio o agricolo, poiché l'eventuale riconoscimento del carattere agricolo esclude a priori possa farsi luogo a conguaglio, non essendo stati mutati dalla legislazione successiva i criteri indennitari per tale tipo di terreni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2002, n. 7429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7429 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AC ER NI, AC ER FR, AC ER IU, AC ER VA in ARSIENI, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato RICCARDO MARZO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI TREPUZZI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 10672/00 proposto da:
COMUNE DI TREPUZZI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il Sig. L. GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato ERNESTO STICCHI DAMIANI giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AC ER NI, AC ER FR, AC ER IU, AC ER VA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 348/99 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 17/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2002 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Marzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.2.1986, AC GU NT, AC GU ES, AC GU PE, AC GU NA, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Lecce il Comune di Trepuzzi chiedendo dichiararsi la nullità di un contratto di cessione di suoli di loro proprietà, o in subordine l'annullamento, e di conseguenza la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno per l'occupazione appropriativa del fondo, irreversibilmente trasformato con la realizzazione di opera pubblica (cavalcavia ferroviario e stradale, con relativa rampa di accesso), e per il ridotto valore del suolo residuo;
in subordine, per l'ipotesi di riconosciuta validità del contratto, chiedevano la determinazione del prezzo secondo il criterio del valore venale;
e in ogni caso sentenza di trasferimento al Comune della proprietà dei suoli, e condanna ad ogni spesa di trasferimento e rimborso delle somme pagate per imposte dall'occupazione alla data della sentenza.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto. Avverso la sentenza di primo grado, che, ravvisato il trasferimento della proprietà del bene per effetto della cessione, ne ordinava la trascrizione, disconoscendo ogni pretesa patrimoniale degli attori, proponevano appello i AC GU.
Con sentenza depositata il 17.7.1999, la Corte d'Appello di Lecce riformava parzialmente la pronuncia di primo grado. Nella convenzione intervenuta tra le parti era da ravvisare un contratto definitivo di cessione;
questo era da considerare valido ed efficace, non ricorrendo nella vicenda della illegittimità costituzionale della l. 29 luglio 1980 n. 385, applicata dalle parti per la determinazione del prezzo di cessione salvo conguaglio, alcuna ipotesi di condizione, presupposizione o errore di diritto, o incompetenza del sindaco alla stipulazione. Sulla base delle caratteristiche dei fondi accertate a mezzo c.t.u., perveniva ad una valutazione dei fondi, commisurata ai nuovi criteri dell'art. 5 bis l.
8.8.1992 n. 359, in virtù della quale ordinava al Comune il deposito, a titolo di conguaglio, della somma di L. 40.309.357, oltre interessi. Ricorrono per cassazione AC GU NT, AC GU ES, AC GU PE, AC GU NA, affidandosi a otto motivi, al cui accoglimento si oppone con controricorso il Comune di Trepuzzi, che a sua volta propone ricorso incidentale fondato su due motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo di ricorso, AC GU NT, AC GU ES, AC GU PE, AC GU NA, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1371, c.c., in relazione agli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, l. 25.6.1865 n. 2359, nonché agli artt. 12 e ss. l. 22.10.1971 n. 865, illogica, contraddittoria e insufficiente motivazione su punti decisivi, censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che la convenzione 26.8.1981 avesse natura di contratto definitivo, idoneo a trasferire la proprietà del bene, mentre in essa, in realtà, era ravvisabile un contratto preliminare, traslativo del solo possesso, a favore del Comune.
Con il secondo motivo di ricorso, i AC GU, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1334, secondo comma, 1322, 1429 n. 4, 1418 ss., 1441 ss., c.c., in relazione alla legge 29 luglio 1980 n. 385 e alla sentenza Corte Cost. 19 marzo 1983 n. 223,
omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi, censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto l'inapplicabilità delle norme civilistiche al negozio, preliminare o definitivo, di cessione bonaria tra le parti, particolarmente in ordine alla presupposizione, e all'annullamento per errore di diritto. In particolare, al punto 1) del secondo motivo, i AC GU appaiono dolersi della ritenuta inapplicabilità al negozio di cessione, dei principi generali in tema di vicende del negozio ed autonomia contrattuale. Sempre nel contesto del punto 1), ci si duole che la Corte salentina, ritenendo applicabili, nella determinazione dell'indennità, i criteri fissati dalla legislazione da ultimo sopravvenuta (art. 5 bis l.
8.8.1992 n. 359), abbia violato il principio di autonomia contrattuale. L'assenza di parametri di determinazione del prezzo, dovrebbe viceversa indurre a riconoscere l'invalidità del contratto. Al punto 2) si assume la sopravvenuta impossibilità della condizione dedotta in contratto, consistente nella fissazione del corrispettivo in base ai criteri dell'emananda legislazione, che poi non sarebbe intervenuta per la dichiarata illegittimità costituzionale della l. 385/80. Al punto 3), sempre nell'ambito del secondo motivo del ricorso principale, si assume che la conclusione del contratto di cessione è avvenuta nella presupposizione della legittimità costituzionale delle norme indennitarie, venuta meno la quale il negozio sarebbe invalido o inefficace. Al punto 4) si deduce il carattere pleonastico della qualificazione "eventuale", conferita alla previsione di conguaglio. Vi sarebbe comunque violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la sentenza pronunciato sulla natura delle condizioni contrattuali inter partes.
Con il terzo motivo di ricorso, i AC GU denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., 151 r.d.
4.2.1915 n. 148, 87 r.d.
3.3.1934 n. 383, 25 ss. l. 2359/1865, 12 ss.
l. 865/71, 1337, 1338, 1325, 1418 e 1421 c.c., illogica, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi, censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto la competenza del Sindaco a concludere il contratto definitivo di cessione volontaria. Con il quarto motivo di ricorso, i AC GU denunciando omessa, erronea, contraddittoria motivazione su punti decisivi, censurano la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibili le domande relativamente all'impossibilità di trasferimento del suolo per l'avvenuta realizzazione di opera pubblica diversa dal progetto approvato, e per la diversa consistenza del suolo occupato rispetto a quello oggetto della convenzione, violazione degli artt. 345 c.p.c., 1 l.
3.1.1978 n. 1, contraddittorietà con la dichiarata competenza della Corte d'appello a pronunciarsi in unico grado sull'integrazione dell'indennità di esproprio, contraddittorietà con le risultanze del processo riguardo all'opera realizzata riguardo al processo originario.
Con il quinto motivo di ricorso, i AC GU denunciando omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi, si dolgono della mancata determinazione del danno e della indennità per occupazione e asservimento di aree adiacenti al cavalcavia e riduzione di valore di aree residue, e violazione degli artt. 7 e 40 l. 17.8.1942 n. 1150 e 2, comma 1, l. 19.11.1968 n. 1187 nell'interpretazione attribuitale da Corte Cost. 179/99, violazione dell'art. 2 1. 19.11.1968 n. 1187 nell'interpretazione data dalla Suprema Corte, violazione dell'art. 46 l. 2359/1865, omessa pronuncia sul danno o sull'indennità per l'occupazione delle aree asservite al cavalcavia e per quelle di ridotta utilizzabilità.
Con il sesto motivo i ricorrenti, denunciando omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi, si dolgono della diversa valutazione attribuita ai beni occupati dai due c.t.u. e dal c.t.p., violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40, 46 l. 2359/1865 e 5 bis 1. 8.8.1992 n. 359, e dei principi riguardanti la valutazione dei suoli, violazione dell'art. 56 d.p.r. 11.7.1980 n. 753, omessa motivazione sulla mancata rivalutazione del credito,
violazione degli artt. 2043, 1223, 1224, 1226 c.c., violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Con il settimo motivo i ricorrenti, denunciando illogica e carente motivazione su punti decisivi, si dolgono del mancato rimborso delle imposte pagate, violazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 e 2041 c.c. Con l'ottavo motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell'art. 91 ss. c.p.c., si dolgono della ingiusta compensazione delle spese processuali, e illogica motivazione sul punto.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, il Comune di Trepuzzi, dolendosi della violazione e mancata applicazione dell'art. 16 l. 22.10.1971 n. 865, e di omessa, insufficiente, e comunque erronea motivazione, ed erronea applicazione dell'art. 5 bis l. 359/92, pretende che l'indennità doveva essere commisurata alla natura dei suoli, disvelata dallo strumento urbanistico con la destinazione a fini agricoli, attraverso una previsione inquadrabile nell'ambito della zonizzazione, e che non è sufficiente alla verifica del carattere edificabile, la mera "edificabilità di fatto". Con il secondo motivo, il ricorrente incidentale censura il vizio di motivazione in ordine al decorso degli interessi, localizzato alla stipulazione del contratto di cessione, e non, come si doveva, all'entrata in vigore dell'art. 5 bis l. 359/92. Va premesso che le doglianze del ricorso principale sono densi di spunti critici, e le problematiche sollevate appaiono composite anche all'interno dei singoli motivi, onde s'impone, preliminarmente, e alla luce delle censure sollevate dal ricorso incidentale, un metodo logico di analisi, al fine di razionalizzare l'eterogenea complessità delle critiche addotte.
Con priorità logica, va esaminato il terzo motivo del ricorso principale, inerente la validità del conrratto di cessione, per questioni questioni relative alla qualità di uno dei soggetti stipulanti: la soluzione del problema appare prioritaria, giacché, qualora dovesse accogliersi il ricorso sul punto, verrebbe meno ogni contesa sul prezzo di cessione, ravvisandosi una fattispecie di occupazione appropriativa. La stessa conseguenza sarebbe indotta, ove tale prioritaria doglianza si riveli infondata, dall'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, attinente alla qualificabilità del contratto di cessione, come definitivo e preliminare, che quindi verrà esaminato di seguito.
Ove si riconoscesse la definitività della cessione, emergerebbe la problematica indotta dalla provvisorietà dei criteri di determinazione del prezzo di cessione, tenuti presenti dalle parti con la convenzione 26.8.1981, e dalla riserva di eventuale conguaglio sulla base della emananda legislazione sull'indennita di esproprio, anche alla luce della intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte Cost. 19 marzo 1983 n. 223) della legge l. 29 luglio 1980 n. 385, che ad avviso dei ricorrenti ha determinato un vizio del consenso.
A tal proposito, però, va tenuto presente che con riguardo all'espropriazione di suoli con destinazione agricola, i criteri di determinazione dell'indennità fissati dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865, come modificata dalla legge 28 gennaio 1977 n. 10, restano operanti anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1980, dichiarativa dell'illegittimità dei commi quinto, sesto e settimo dell'art. 16 della citata legge del 1971, e dopo le successive leggi emanate, a partire dalla legge 29 luglio 1980 n. 385, per reintrodurre in via provvisoria e salvo conguaglio le norme dichiarate illegittime (leggi peraltro dichiarate anch'esse incostituzionali da Corte Cost. n. 223 del 1983), atteso che quella pronuncia di illegittimità e quelle successive norme provvisorie si riferiscono soltanto al diverso caso dell'espropriazione di aree con destinazione edilizia (Cass. 14.1.1986, n. 226, 20.1.1988, n. 402). L'art. 5 bis l.
8.9.1992 n. 359 attualmente vigente, considerato applicabile per la determinazione dell'eventuale conguaglio spettante per la cessione volontaria a suo tempo stipulata al prezzo desumibile dai criteri della legge 385/80 (Cass. 11.2.1999, n. 1146), conferma, per i suoli agricoli e, più in generale, per i suoli inedificabili (art. 5 bis, comma 4), l'applicabilità dei criteri del tit. 2^ della l. 865/71 (da ultimo: Cass. 20.7.2001, n. 9926; per i suoli gravati da vincolo di inedificabilità: Cass. 14.11.2001, n. 14148). Le problematiche sollevate dal ricorso, che siano in qualche modo connesse alla natura del suolo, presuppongono l'accertamento della natura dello stesso: se i ricorrenti lamentano, da un lato, la violazione delle norme civilistiche in materia di contratti in relazione alla legge 385/80 dichiarata incostituzionale (secondo motivo), e dall'altro il cattivo uso delle regole valutative ai fini della determinazione del prezzo-indennità per la cessione volontaria (quinto e sesto motivo), occorre preliminarmente chiedersi se riguardo ai suoli ceduti quella normativa non sia tuttora applicabile (nel qual caso verrebbe meno ogni censura attinente a vizi del consenso determinati dall'intervenuta incostituzionalità), e se ogni questione valutativa non assuma una diversa dimensione in base alla corretta identificazione della tipologia degli stessi fondi. Appare allora necessario esaminare il primo motivo del ricorso incidentale, inerente la natura del fondo, che l'amministrazione assume di natura agricola, al fine di identificare la normativa applicabile per la fissazione del prezzo di cessione. Solo alla luce di tale accertamento, si potrà (eventualmente) passare all'esame delle doglianze in materia di patologia negoziale e di valutazione dei fondi sottoposti a procedura espropriativa.
In sequenza potranno essere esaminati i restanti motivi dei ricorsi, condizionati da una corretta applicazione delle regole per la determinazione indennitaria.
Iniziando l'esame, allora, dal terzo motivo del ricorso principale, esso risulta infondato.
Dell'infondatezza della identica censura, proposta come motivo d'appello, la Corte salentina ha dato una duplice ratio decidendi, che qui va integralmente confermata.
In primo luogo, i vizi del procedimento amministrativo per la formazione della volontà della pubblica amministrazione possono essere eccepiti e fatti valere soltanto dalla stessa pubblica amministrazione, nel cui esclusivo interesse sono dettate le norme sulla formazione degli atti da essa compiuti (Cass. 20.11.1985, n. 5712; 21.4.1983, n. 2741; 12.2.1979, n. 937). In secondo luogo, l'eventuale difetto di legittimazione va considerato sanato da delibere di convalida della Giunta municipale e del Consiglio comunale. E la stipulazione del contratto di cessione da parte del sindaco senza la preventiva delibera autorizzatoria, è suscettibile di convalida, ai sensi dell'art. 1444 c.c. (Cass. 28.3.1996, n. 2842). L'efficacia interpretativa delle denominazioni attribuite all'oggetto di dette delibere di convalida, si raccorda all'esame del primo motivo di ricorso, che va ora esaminato, secondo la cadenza logica come sopra prefissata. Tale motivo si rivela infondato. Lo stabilire se le parti abbiano inteso stipulare un contratto definitivo o dar vita ad un contratto preliminare di compravendita, rimettendo l'effetto traslativo ad una successiva manifestazione di consenso, si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito;
tale accertamento è incensurabile in Cassazione se è sorretto da una motivazione sufficiente ed esente da vizi logici o da errori giuridici, e sia il risultato di un'interpretazione condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale dettate dagli art. 1362 ss. cod. civ. (Cass. 17.1.2001, n. 564; 2.11.1998, n. 10961; 18.3.1987, n. 2728). La Corte d'appello, nel ravvisare un contratto definitivo di cessione volontaria, appare aver fatto buon governo delle regole interpretative in materia di contratti, assegnando valore prevalente, nella ricerca della comune volontà delle parti, sia alla denominazione assegnata alla convenzione del 26.8.1981 (atto di cessione bonaria: diversamente, nella fattispecie che fa da sfondo alla pronuncia Cass. 2.9.1998, n. 8706, si era usata la denominazione "convenzione preliminare") piuttosto che a singole espressioni (come "si obbligano a") o all'indicazione di successive delibere comunali di convalida, sia alla funzionalizzazione del negozio alla sollecita acquisizione del fondo da trasformare, sia all'intenzione di dare una definitiva sistemazione ai rapporti, anche giudiziali, pendenti, attraverso determinazioni di carattere transattivo. Il primo motivo del ricorso incidentale appare fondato. La condizione urbanistica delle aree espropriate, come individuate dallo strumento urbanistico, è accertata dal giudice di merito, che operando una ricognizione della tipologia dei suoli di proprietà dei ricorrenti, assoggettati a procedura espropriativa, identifica due distinti lotti, l'uno di mq. 527,40, sito in prossimità della linea ferroviaria e dunque gravato da vincolo di inedificabilità, l'altro, di mq. 3039, ubicato in terreno ricadente, all'interno del perimetro urbano, in zona definita "agricola" dallo strumento urbanistico (più precisamente "agricola- speciale").
Sulla inedificabilità inerente le fasce di rispetto ad opere pubbliche, previste dalla legge, non possono giocare alcun ruolo le affermazioni giurisprudenziali in ordine alla irrilevanza, in negativo, dei vincoli preordinati ad esproprio. È noto infatti che i vincoli di inedificabilità generali concretano un modo d'essere della proprietà immobiliare e, in quanto inve5tonu una pluralità indifferenziata di proprietà (in funzione delle caratteristiche del bene o del rapporto, di norma spaziale, con un'opera o un bene pubblico) vengono considerati conformativi e non suscettibili d'indennizzo (Cass. 2.3.2001, n. 3048; 17.1.2001, n. 556): tra questi, i suoli ricadenti nella fascia ferroviaria di rispetto di cui all'art. 49 del d.p.r. 11.7.1980 n. 753 (Cass. 4.2.2000, n. 1220). Sulla non edificabilità delle aree classificate come agricole dallo strumento urbanistico, e, di conseguenza, sulla applicabilità dei criteri del valore agricolo medio, di cui alla l. 865/71, non può ormai dubitarsi, posto che una risposta oggettiva e non legata a valutazioni opinabili, circa la natura del fondo da indennizzare, può esser data solo dalla classificazione urbanistica dell'area in considerazione. Tale linea giurisprudenziale (Cass. 28 marzo 1996, n. 2856; 11 dicembre 1996, n. 11037; 5 giugno 1997, n. 5111; 14 gennaio 1998, n. 259; 10 aprile 1998, n. 3717; 12 giugno 1998, n. 5893; 3 luglio 1998, n. 6522; 29 agosto 1998, n. 8634; 17 aprile 1999, n. 3839; 29 aprile 1999, n. 4300; 12 luglio 1999, n. 5806) ha di recente ricevuto l'avallo delle sezioni unite (Cass. 23.4.2001, n. 172/SU). La reale discretività del sistema è dunque attribuita al parametro della edificabilità legale, rivestendo l'edificabilità di fatto un carattere solo suppletivo e complementare (utilizzabile, ad esempio, in assenza di pianificazione urbanistica: Cass. 17 settembre 1997, n. 9242; 2 settembre 1998, n. 8702; o come apprezzamento delle specifiche caratteristiche dell'area legalmente edificabile: Cass. 29 agosto 1998, n. 8648). Ne consegue l'erroneità della valutazione compiuta dalla Corte d'appello, che ha ricondotto la valutazione dei suoli ceduti ai parametri oggettivi, tradizionalmente riassunti nel sistema c.d. dell'"edificabilità di fatto" (urbanizzazione in atto, esistenza di servizi pubblici), a dispetto della relativa classificazione urbanistica. La sentenza, invero, assume che secondo lo strumento urbanistico all'epoca vigente, l'ammissibilità di costruzioni era comunque concepita, nella zona E2 (agricola speciale), a servizio dell'economia agricola: circostanza che non sembrando idonea a determinare un travaso nella categoria dei suoli edificatori, non inciderebbe sulla valutazione del fondo. Aggiunge però, riportando la definizione degli interventi edilizi ammissibili, e se coloniche, ville e villette residenziali".
La persistente applicabilità, ai suoli agricoli, delle regole indennitarie fondate sul criterio del valore agricolo medio, di cui alla l. 865/71 (di cui la l. 385/80 riproduceva provvisoriamente i criteri, per le aree edificabili), indurrebbe ad escludere che possa farsi luogo al conguaglio del prezzo della cessione volontaria: quale che sia stata la valutazione delle parti contraenti circa la natura dei suoli, è certo che il prezzo fu stabilito con applicazione dei criteri della l. 385/80. Tali criteri, coincidenti con quelli della l. 865/71, presuppongono la natura agricola (che nella logica di quella normativa, accomunava tutti i tipi di suoli, edificatori o agricoli).
Il riconoscimento della natura agricola, o comunque non edificabile, dei suoli oggetto della cessione di cui è causa, escluderebbe dunque possa farsi luogo a conguaglio, non essendo stati mutati dalla legislazione successiva i criteri indennitari per i suoli agricoli:
nello stesso ordine di considerazioni, Cass. 16.2.2001, n. 2276, ha stabilito che dovendo il conguaglio del prezzo di cessione essere rapportato all'indennità di esproprio, è necessario fare riferimento, ai fini della determinazione del valore di terreno, alla sua edificabilità legale, vale a dire all'edificabilità desumibile dagli strumenti urbanistici (che nella specie era esclusa, trovandosi il terreno entro m. 150 dalla battigia), senza che la natura edificatoria possa presumersi in base all'edificabilità dei suoli limitrofi.
Spetterà al giudice di rinvio stabilire, in base al criterio dell'edificabilità legale, e con esclusione di qualsiasi influenza indotta dai criteri riassumibili nell'edificabilità di fatto, se i fondi oggetto di cessione volontaria siano da considerare edificatori in base agli strumenti urbanistici, e in particolare, con riguardo alla fattispecie, con una più completa analisi delle condizioni di ammissibilità di costruzioni nella zona designata come agricola, se queste valgano a qualificare il suolo in termini di edificabilità, o se, viceversa, siano concepite semplicemente come strumentali all'esercizio dell'agricoltura.
La necessità di un preventivo accertamento della natura del fondo, comporta, in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, la cassazione della sentenza. La già accennata dipendenza del secondo motivo dell'impugnazione principale, dall'applicabilità o meno della l. 385/80, fa considerare le relative doglianze assorbite;
lo stesso dicasi, riguardo al ricorso principale, per il quinto motivo (la riduzione di valore per la realizzazione dell'opera pubblica è concepibile solo in funzione di una riscontrata edificabilità delle aree), per il sesto (concernente aspetti valutativi sul presupposto, ancora oggetto di accertamento, della edificabilità dei terreni), e per l'ottavo (riguardante la regolamentazione delle spese, affidata alla nuova determinazione del giudice di rinvio), nonché per il secondo del ricorso incidentale (la decorrenza degli interessi potrebbe variare nel caso di mutamento nel tempo delle regole indennitarie applicabili per le aree edificatorie).
Può invece procedersi all'esame del quarto e del settimo motivo del ricorso principale.
Il quarto motivo è inammissibile.
Il richiamo all'art. 345 c.p.c., e la prospettata contraddittorietà rispetto all'affermata competenza della Corte d'appello in unico grado, si appalesano irrilevanti in presenza della motivata ulteriore ragione d'infondatezza, attinente al merito.
La realizzazione dell'opera in concreto ha rispettato le condizioni stabilite nell'atto di cessione bonaria, riguardo alla modifica del tracciato delle rampe e costruzione del muro di contenimento;
vi è esatta corrispondenza tra superficie occupata e superficie oggetto della cessione.
Su tali circostanze è da ritenere intervenuto un accertamento di fatto, insindacabile in questa sede (oltre al fatto che la diversità dell'opera rispetto a quanto oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, legittimerebbe, semmai, ad invocare la retrocessione del bene espropriato, ammissibile anche in presenza di cessione volontaria: Cass. 12.1.1988, n. 144; 2.3.1999, n. 1730). Qualsiasi aspetto inerente ad eventuali travisamenti, da parte del giudice, della realtà risultante dagli atti, ed in particolare dalle relazioni di c.t.u., avrebbe dovuto essere azionato in altra sede, come errore revocatorio.
Il settimo motivo è infondato. È adeguatamente e logicamente motivata la sentenza che nega la ripetizione dell'importo delle imposte asseritamente versate in relazione alla proprietà dell'immobile, mancando del tutto la prova del relativo pagamento. Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Lecce, provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti il secondo motivo, nonché il secondo, il quinto, il sesto e l'ottavo motivo del ricorso principale. Rigetta il primo, il terzo ed il settimo motivo del ricorso principale, dichiarando inammissibile il quarto. In relazione alle censure accolte cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2002