Sentenza 28 maggio 2001
Massime • 7
L'omessa o inesatta indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di alcuna delle parti in tanto produce nullità della sentenza stessa in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'art. 101 cod. proc. civ., o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce; mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza della intestazione o addirittura l'omessa menzione, in essa, del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti. In tal caso, infatti, la sentenza è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini a cui essa tende, e l'omissione va considerata come un mero errore materiale, che può essere corretto con la procedura prevista dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ..
Quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori; perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore.
In tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.. Nella ipotesi in cui il ricorrente lamenti espressamente tale violazione, egli ha l'onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all'uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante.
Il regime probatorio delle variazioni dell'opera appaltata muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente. Nel primo caso, l'art. 1659 cod. civ. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam"; nel secondo, invece, l'art. 1661 cod. civ. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente.
Il direttore dei lavori assume la rappresentanza del committente limitatamente alla materia strettamente tecnica e le sue dichiarazione sono, pertanto, vincolanti per il committente medesimo soltanto se siano contenute in detto ambito tecnico, come l'accettazione dell'opera perché conforme al progetto ed eseguita ad opera d'arte.
Poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, comma secondo, codice abrogato, ne' sono state reiterate le altre disposizioni alla stessa collegate (art. 24 e ss. cod. cit.) con conseguente eliminazione di ogni riferimento alla cosiddetta pregiudiziale penale dal testo dell'art. 295 cod. proc. civ. in occasione della sua riformulazione ad opera dell'art. 35 della legge 26 novembre 1990, n. 353, si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio, in precedenza imperante, della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, e che, viceversa, sia stato instaurato dal legislatore il diverso sistema della pressoché completa autonomia e separazione dei due giudizi nel senso che, tranne alcune particolari ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma terzo, del nuovo codice di procedura penale (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado) il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale, e, inoltre, anche nel senso che il giudice civile deve procedere ad autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) dedotti in giudizi.
L'indagine compiuta dal giudice di merito nello stabilire l'oggetto ed i limiti di una transazione, applicando la regola dell'art. 1363 cod. civ. e cioè interpretando le clausole dell'atto non singolarmente ma le une per mezzo delle altre e attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal loro complesso, costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sorretta da una motivazione immune da vizi logici o da errori di diritto.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3315 del 03https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 03/02/2022, (ud. 02/12/2021, dep. 03/02/2022), n.3315 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente – Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere – Dott. BALSAMO Milena – Consigliere – Dott. RUSSO Rita – Consigliere – Dott. DELL'ORFANO Antonella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13778/2016 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; – ricorrente – contro P.R., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/05/2001, n. 7242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7242 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2001 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. FRANCESCA TROMBETTA - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AV AF, AV OS, AV TT, ZO CA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato LUISE M, difesi dagli avvocati MUTARELLI LFRANCESCO, GUERRIERO GABRIELE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IE IO già TITOLARE IMP. "EDIL 2 C" DITTA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. ORISTANO 21, presso lo studio dell'avvocato DELFINO G, difeso dall'avvocato MATTIS PASQUALE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1056/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 08/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato Francesco MURATELLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Pasquale MATTEIS, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RO rio RUSSO che ha concluso per il rigetto del motivo sub A;
l'accoglimento dei motivi dal primo al settimo, assorbito l'ottavo motivo del ricorso.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 13 maggio 1989, ON AN fece opposizione al decreto, emesso dal Presidente del Tribunale di Avellino il 12 aprile precedente, con il quale gli era stato ingiunto di pagare a ON CI la somma di lire 62.220.254, oltre interessi, quale saldo del corrispettivo per l'esecuzione di un appalto avente a oggetto lavori di ricostruzione di un fabbricato bifamiliare sito in Mercogliano. Eccepì, tra l'altro, che con scrittura privata del 13 aprile 1989 aveva regolato ogni rapporto con l'appaltatore contestualmente versandogli lire 10.000.000 e che i lavori in realtà non erano stati ultimati e presentavano vizi e difformità. Oltre al rigetto della domanda, chiese, in via riconvenzionale, la condanna del CI al pagamento della penale contrattualmente prevista, al risarcimento dei danni e alla consegna dell'opera.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Avellino, con sentenza 9 dicembre 1992, dato atto dell'intervenuto versamento dell'acconto di lire 10.000.000, e operata la compensazione con la somma di lire 1.000.000 liquidata a titolo di danni per i difetti accertati dalla disposta consulenza tecnica d'ufficio, condannò il AN al pagamento della somma residua di lire 5 1.000.000, oltre interessi. Il successivo gravame proposto da EL, RO ed TO AN nonché da AR AR, quali eredi di ON AN, veniva respinto dalla Corte d'appello di Napoli, con sentenza 8 maggio 1998, sulla base delle seguenti considerazioni. Alla scrittura del 13 aprile 1989 non poteva attribuirsi il dedotto carattere transattivo, stante l'esplicita previsione, in essa, di riserve e salvezze di diritti in favore del AN, di fatto azionati nel presente giudizio. Come correttamente ritenuto dal Tribunale, tale documento rivestì la funzione meramente contabile di quantificare in lire 62.000.000 il costo residuo dei lavori e di registrare la percezione, da parte del CI, dell'acconto di lire 10.000.000 mediante assegno bancario. La pretesa delle appellanti, secondo cui la consegna dell'alloggio era collegata unicamente al versamento dell'acconto, pur fondata sul mero dato letterale di una clausola, confliggeva con il tenore complessivo della scrittura contenente una regolamentazione rateale, mediante rilascio di effetti cambiari, della residua esposizione debitoria riconosciuta dal AN. Era evidente, in base a criteri logici di interpretazione conformi all'interesse dei contraenti, che la consegna delle chiavi dell'immobile restava comunque subordinata quanto meno al rilascio delle cambiali e che a tale agevole operazione doveva provvedere il AN nel suo interesse, attesa la fondamentale importanza di tale clausola nell'intervenuto regolamento contrattuale. Irrilevante era, pertanto, la prova per testi offerta dalle appellanti e volta ad accertare che l'obbligo di acquisto e di consegna delle cambiali al debitore era a carico del creditore CI. Stante l'inadempimento del AN, dal residuo di lui debito non poteva essere detratto l'ulteriore abbuono di lire 4.000.000 che nell'ambito della illustrata regolamentazione contabile era stato concesso dal CI "a chiusura" delle anzidette previsioni attinenti il rilascio degli effetti cambiari. Le ulteriori doglianze delle appellanti - concernenti l'esigibilità del credito asseritamente impedita dal mancato collaudo - oltre che contraddette dalla citata scrittura contenente il riconoscimento del debito, erano smentite in fatto dal verbale di regolare ultimazione dell'opera redatto in data 10 marzo 1989 dal direttore dei lavori, la cui dichiarazione integra gli estremi di una verifica con esito positivo, idonea alla determinazione degli effetti previsti dall'art.1665 c.c. in ordine al diritto al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore. Il ritardo di soli sette mesi rispetto al termine del 30 luglio 1988, stabilito nel contratto di appalto per l'ultimazione dei lavori, non poteva ascriversi all'appaltatore in quanto fu determinato dalle due varianti predisposte dal direttore dei lavori per l'unità abitativa dell'altro committente, LE AN, che richiesero interventi strutturali al piano terra, tali da impedire la consegna solo della parte dell'immobile di pertinenza del dante causa delle appellanti. Doveva quindi disattendersi anche la richiesta della penale prevista per il ritardo. Pretestuosa era infine la domanda risarcitoria riguardante l'illecito edilizio perpetrato con la costruzione, non commissionata, di un muro di contenimento, che avrebbe esposto le appellanti alla revoca del contributo comunale: le circostanze concrete e la rispondenza alle esigenze costruttive evidenziate dalla consulenza tecnica, dovevano far presumere che l'iniziativa per la sua costruzione fosse partita dal committente (sia pure per il tramite del direttore dei lavori). Non si ravvisava la necessità di sospendere il giudizio in attesa dell'esito del procedimento penale instaurato a carico dell'appaltatore e del direttore dei lavori, su denuncia di EL AN, in relazione alla costruzione del suddetto muro.
Della sopra compendiata decisione EL, RO e TO AN e AR AR hanno chiesto la cassazione per nove motivi.
Resiste il Cuccinello con controricorso.
Motivi della decisione
Col nono motivo, avente carattere pregiudiziale, le ricorrenti, denunziando "violazione degli artt. 10 1 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 2 60 n.4 c.p.c.", eccepiscono la nullità della sentenza per incerta indicazione delle parti nei cui confronti è stata emessa, in quanto nell'epigrafe non risulta riportata l'appellante AN LA mentre viene per due volte menzionata AN EL. Effettivamente, nell'intestazione della sentenza impugnata non risulta indicata, tra gli appellanti, AN LA. Tuttavia, sia nella motivazione che nel dispositivo, si dichiara inequivocamente di decidere sull'appello proposto - con atto notificato il 26 febbraio 1993 e comparsa di intervento depositata in prima udienza - da AN EL, AN RO, AN LA e AR AR.
Al riguardo, il principio di diritto più volte enunciato da questa Corte, è che l'omessa o inesatta indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di alcuna delle parti produce la nullità della sentenza stessa solo qualora riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'art. 101 c.p.c. oppure generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce. La sola irregolarità formale o incompletezza dell'intestazione, o addirittura l'omessa menzione in essa del nome di una delle parti, non costituiscono motivi di nullità se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti;
in tal caso, infatti, la sentenza è in grado di raggiungere i fini cui tende e l'omissione va considerata come mero errore materiale che può essere corretto con la procedura prevista dagli artt. 287 e 288 c.p.c. (cfr. sentenze nn. 2869/1999, 10448/1996, 2654/1995, 10999/1995, 114/1993, 4843/1992). Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367, 1372 e 1965 c.c., nonché motivazione apparente e contraddittoria. Deducono che la natura transattiva della scrittura del 13 aprile 1989, quanto meno per una parte del rapporto, apoditticamente negata dalla corte partenopea, era invece conclamata dal comportamento delle parti, le quali avevano effettuato reciproche concessioni (il AN aveva accettato la consegna fuori termine dell'immobile, il CI aveva abbuonato quattro milioni).
Il motivo è infondato sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto quello del difetto di motivazione.
Sul primo versante va rilevato che con la censura in esame i ricorrenti, sotto l'apparente denuncia del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto (in particolare, artt. 1372 e 1965 c.c.), in realtà sollecitano una diversa ricostruzione della volontà negoziale delle parti sulla quale già si è espressa la corte di merito.
Perno della complessa censura è, infatti, la prospettata erronea valutazione della scrittura privata del 13 aprile 1989. In tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà dei contraenti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo nei casi di inadeguatezza della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, stabiliti dagli artt. 1362 ss. c.c.
Ove si deduca la violazione delle regole legali di interpretazione del contratto, il ricorrente deve indicare, in modo specifico, i canoni in concreto non osservati e soprattutto il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, non essendo idonea la mera critica del risultato raggiunto operata contrapponendo a quella data dal giudice - una difforme interpretazione (Cass. nn. 1886/2000, 1225/2000, 4832/1998, 3142/1998, 2190/1998, 1192/1998, 12652/1997, 11334/1997, 2008/1996, 1092/1995, 551/1995). Nella specie, il ricorrente non indica specificamente i canoni che in concreto non sarebbero stati osservati ed il modo in cui il giudice del merito da essi si sarebbe discostato. D'altra parte, la interpretazione che la volontà delle parti fosse non di stipulare una transazione, ma di procedere a una ricognizione di debito e a una regolamentazione rateale dello stesso - fondata sull'ontologica incompatibilità tra la natura transattiva di un accordo e la previsione in questo di riserve e salvezze di diritti a favore di una parte che peraltro ebbe in concreto ad azionarli in seguito - in quanto motivata in modo logicamente corretto e sufficiente, si sottrae alle censure mossele.
Una volta escluso che l'apprezzamento espresso nella sentenza impugnata sia inquinato da vizi logici o giuridici o da carenze di motivazione, non resta che ricordare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'accertamento del giudice del merito in ordine al carattere transattivo di una convenzione, al suo contenuto concreto ed ai suoi limiti integra una valutazione di fatto che si sottrae a sindacato in sede di legittimità (cfr. Cass. nn. 2977/1978, 2483/1980, 1276/1981, 4612/1981, 4822 e 700 del 1982, 1373/1999). Con il secondo motivo, le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1351, U63, 1367, 1263, 1218, 1455, 1460 c.c., 116 e 202 c.p.c., nonché motivazione apparente e contraddittoria. Si dolgono che la corte, fornendo un'interpretazione delle singole clausole della scrittura del 13 aprile 1989 non conforme al loro tenore letterale, ha: a) escluso l'inadempimento temporalmente anteriore del CI, impegnatosi, con il ritiro dell'assegno di lire 10.000.000, a consegnare l'immobile il successivo giorno 18; b) ritenuto invece inadempiente il AN, per non avere proceduto al pagamento rateale, mediante rilascio di cambiali, del residuo debito;
e) opinato che l'operatività dell'accordo, e in particolare la parziale remissione del debito (l'"abbuono" di lire 4.000.000), fosse condizionata al rilascio delle cambiali, non spiegando in che senso, contrariamente alla lettera di singole clausole, a tale conclusione induceva il "tenore complessivo" della scrittura, trascurando di considerare che detto rilascio doveva essere comunque preceduto dalla consegna dell'immobile e non ammettendo una prova per testi volta a dimostrare che l'acquisto e la consegna al debitore degli effetti cambiari erano a carico del creditore.
Anche tale censura deve essere disattesa.
Con essa i ricorrenti criticano in buona sostanza il metodo e il risultato dell'operazione ermeneutica condotta dai giudici di seconde cure.
Va quindi ribadito come costituisca principio ripetutamente affermato da questa Corte quello per cui l'interpretazione degli atti privatistici è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un'interpretazione del contratto diversa da quella criticata.
Come si è già accennato in narrativa, la corte territoriale ha valutato che il significato della clausola specifica (art. 6) prevedente l'obbligo di consegna delle chiavi dell'alloggio da parte del CI all'atto del versamento dell'acconto, piuttosto che dal mero dato letterale ("il sig. CI, con il ritiro dell'assegno, si impegna a consegnare le chiavi dell'immobile per il giorno 18 aprile 1989"), dovesse trarsi dal contesto dell'intera pattuizione;
ha ritenuto infatti che la mera interpretazione letterale della clausola in parola fosse insoddisfacente, confliggendo con il tenore complessivo della scrittura contenente una regolamentazione rateale - mediante rilascio di effetti cambiari, sia pure con scadenze successive a quella data - della residua esposizione debitoria riconosciuta dal AN;
ne ha concluso che, in base a criteri logici di interpretazione conformi all'interesse dei contraenti, la consegna delle chiavi restava comunque subordinata quanto meno al rilascio delle cambiali e che a tale agevole operazione doveva provvedere il AN nel suo interesse, attesa la fondamentale importanza di detta clausola nell'intervenuto regolamento contrattuale.
In effetti, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti non è certo vietato al giudice negare valore a singole frasi o parole quando esse, come nel caso di specie, gli appaiano addirittura contrastanti con l'intento negoziale desumibile con certezza da altre parti della dichiarazione negoziale. Non può dirsi quindi censurabile, sotto il profilo considerato, la sentenza impugnata se con essa il giudice del merito ha ritenuto priva di concreto valore negoziale la clausola - di per sè tutt'altro che univoca- con la quale il CI aveva dichiarato di impegnarsi a consegnare le chiavi dell'immobile con la percezione della somma di lire 10.000.000.
Il giudice si è quindi rigidamente attenuto alle regole di ermeneutica, applicando l'art. 1363 c.c., il quale ha introdotto nell'ambito del contratto il criterio della interpretazione sistematica, specificando che le clausole, e cioè le singole proposizioni in cui è espressa la volontà delle parti, si interpretano le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, in quanto esse concorrono a formare un tutto unitario e trovano spiegazione nella regolamentazione dell'affare: il giudice non può quindi arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del "senso letterale delle parole", poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, sicché le varie espressioni che in esso figurano vanno tra loro coordinate e ricondotte ad armonica unità e concordanza (cfr. Cass. nn. 1877/1995, 3212/1990, 1257/1983). A questi principi, ripetesi, risulta essersi attenuta la corte territoriale, che ha posto la clausola n. 6 in correlazione con le successive - prevedenti l'obbligo, rimasto inadempiuto, per l'odierno ricorrente di rilasciare il saldo del corrispettivo dell'appalto mediante regolamento cambiario - e tenuto conto della complessiva funzione dell'accordo individuata in una ricognizione di debito con connessa previsione di estinzione rateale dello stesso. Onde avvalorare il risultato dell'operazione ermeneutica, la corte ha evidenziato come appaia obiettivamente incongruo che l'appaltatore, nel momento stesso in cui accorda la rateazione del suo credito immediatamente esigibile per l'intero (ed anzi già riconosciuto in sede monitoria), si impegni incondizionatamente alla consegna dell'immobile, essendo invece logico e ragionevole, oltreché confermato dal dato specifico del differimento di cinque giorni del termine di consegna dell'immobile, ritenere che il reale intento delle parti era di collegare l'obbligazione assunta dall'appaltatore quanto meno alla disponibilità dei titoli di credito con cui si era inteso rafforzare il suo interesse alla effettiva e puntuale esecuzione dei pagamenti differiti.
La ricostruzione della comune intenzione dei contraenti è stata effettuata nel pieno rispetto del canone fissato dall'art. 1363 c.c. e la decisione impugnata appare pertanto, a tale riguardo, immune da censure, in quanto oltretutto supportata da un percorso argomentativo logico e convincente, e pertanto insindacabile in questa sede di legittimità.
Analoghe considerazioni valgono per la doglianza relativa alla decisione di non ritenere detraibile dal prezzo residuo l'abbuono di lire 4.000.000 concesso al AN. Tale previsione, trovando la sua ragion d'essere nell'ambito della complessiva definizione dei rapporti delineata dalla scrittura del 13 aprile 1989, non poteva rivestire autonoma rilevanza ed efficacia rimanendo pur sempre ancorata all'adempimento dell'obbligo del AN di versare il residuo suo debito mediante il rilascio degli effetti cambiari;
essendo tale obbligazione rimasta inadempiuta, non poteva essere detratto l'ulteriore abbuono di lire 4.000.000, che nell'ambito della illustrata regolamentazione contabile era stato concesso dal CI "a chiusura" delle anzidette previsioni. Anche la decisione di non ammettere la prova testimoniale articolata dalle AN sulla circostanza che l'acquisto e la consegna delle cambiali fossero a carico del CI appare esente da vizi. Premesso che al rilascio delle cambiali doveva provvedere il AN nel suo interesse, attesa la fondamentale importanza di tale clausola nella convenzione in discorso, era ininfluente ed irrilevante stabilire se l'obbligo di acquisto e di consegna delle cambiali al debitore fosse a carico del creditore CI, posto che, anche a ammettere tale obbligo, il suo mancato adempimento non avrebbe esentato il AN dal ben più pregnante obbligo ricadente su di lui di pagare comunque il residuo prezzo. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1362, 1363, 1218, 1256, 1455 c.c., nonché vizi motivatori.
Degradando la scrittura del 13 aprile 1989 a mera ricognizione di debito con correlativa regolamentazione contabile, la corte napoletana non ha tenuto conto che la disciplina del rapporto sarebbe rimasta quella prevista nell'originario contratto di appalto del 3 ottobre 1987 rispetto al quale il CI era inadempiente all'obbligo di consegna dell'immobile sin dal 30 luglio 1987, ben prima, quindi, dell'esecuzione delle varianti, peraltro interessantì altra unità abitativa, laddove il AN aveva corrisposto tutte le quote di contributo erogate dal Comune.
Con il quinto motivo le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1218, 1362, 1363, 1384, 1455, 1665 c.c., nonché vizi motivatori. Il
ritardo non poteva essere giustificato dall'esecuzione delle varianti che riguardavano l'unità immobiliare di AN LE, fratello del ricorrente. Il CI non ha ancora consegnato il bene e a tutt'oggi non vi è stata accettazione dell'opera per il mancato collaudo. Doveva quindi applicarsi la penale dal 1^ agosto 1988. Viceversa, la corte territoriale non ha pronunciato su tale richiesta pur dando atto del ritardo del CI (anche se di soli tredici giorni) rispetto a quanto previsto dalla scrittura del 13 aprile 1989.
Con il settimo motivo le ricorrenti lamentano che la corte ha omesso di esaminare la domanda di consegna dell'alloggio, limitandosi a considerarla infondatamente reiterata in appello, malgrado le avesse condannate a pagare anche le opere difformi arbitrariamente realizzate dal CI.
Il collegamento esistente tra le questioni poste con i tre motivi ne suggerisce la trattazione unitaria. In sostanza, si ascrive alla corte di avere ritenuto inadempiente il AN anziché il CI, cui andava addebitato il ritardo nella consegna dell'immobile rispetto ai termini contrattuali.
Neanche le dedotte censure colgono nel segno.
La corte territoriale ha evidenziato che con la scrittura in questione il AN e il CI intesero contabilizzare, alla data in cui essa fu redatta, lo stato dei lavori e dei pagamenti, disponendo per il futuro sia per gli uni che per gli altri. È chiaro, quindi, che si trattò comunque di pattuizioni modificative dell'originario contratto di appalto, del quale si tenne espressamente conto.
Ha spiegato la corte partenopea che il ritardo di soli sette mesi rispetto al termine del 30 luglio 1988 stabilito nel contratto di appalto per l'ultimazione dei lavori non poteva ascriversi all'appaltatore dovendo ricondursi alle due varianti predisposte dal direttore dei lavori (cui l'art. 8 del contratto attribuiva tale facoltà) per l'unità abitativa dell'altro committente, AN LE;
dette varianti, assentite dall'autorità amministrativa, su congiunta domanda di entrambi i committenti, richiesero infatti interventi strutturali al piano terra tali da impedire, come evidenziato dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio, la consegna della parte dell'immobile di pertinenza del dante causa degli appellanti. E poiché i tempi di ultimazione dei lavori furono strettamente correlati all'esecuzione delle varianti, la corte ha escluso ogni addebito a carico dell'appaltatore, anche per gli individuati tredici giorni di ritardo, sicuramente giustificati e peraltro riferiti alla data del provvedimento amministrativo di approvazione delle modifiche al progetto originario. L'incidenza delle variazioni sui tempi della consegna dell'opera e la non significatività del ritardo di soli tredici giorni rispetto alla data della loro approvazione costituiscono apprezzamenti insindacabili in questa sede in quanto sorretti dalle indagini tecniche disposte e da congrua motivazione. Ne segue l'applicazione del principio che ove, in un contratto di appalto, vengano pattuiti un termine di consegna ed una penale a carico dell'appaltatore per il ritardo, tali convenzioni devono intendersi superate se, nel corso dell'esecuzione delle opere, il committente abbia richiesto ed ottenuto importanti e notevoli variazioni dell'iniziale progetto. In detta ipotesi, verificandosi lo sconvolgimento del piano dei lavori cui è ancorato il termine stabilito, affinché la penale conservi efficacia deve essere fissato di comune accordo un nuovo termine. In mancanza, secondo i principi generali sull'onere della prova, incombe al committente, il quale persegue il risarcimento dei danni da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la dimostrazione del colpevole ritardo addebitabilè all'appaltatore. Nella specie le ricorrenti, non solo non hanno provato ne' chiesto di provare il concorso degli indicati elementi, ma non hanno mai mosso alcuna contestazione all'appaltatore, fino alla data del presente giudizio, circa l'epoca della consegna dell'opera. Da ciò, i giudici del merito hanno logicamente e correttamente dedotto che lo stesso committente, dato il rivoluzionamento del piano dei lavori per effetto delle importanti opere aggiuntive richieste, abbia ritenuto superati i termini inizialmente stabiliti e la connessa pattuizione di penale.
In relazione alla lamentata erronea applicazione dei principi regolatori della disciplina dell'inadempimento contrattuale occorre rilevare che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, nei contratti a prestazioni corrispettive ed in caso di denuncia di inadempienze reciproche, il giudice deve procedere ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressionì maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte nonché della conseguente alterazione del sinallagma;
e che, nel procedere a tale giudizio comparativo, non può attribuirsi efficacia determinante al mero dato cronologico della anteriorità di un inadempimento rispetto ad un altro, ma deve essere valutata l'importanza delle singole inadempienze, nel loro rapporto di dipendenza e di proporzionalità. Tale accertamento, prendendo le mosse dalla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (cfr., solo per citare le più recenti, Cass. nn. 4260/1996, 7206/1999, 1168/2000). Nel caso di specie la corte di appello, con motivazione puntuale e persuasiva oltre che esente da vizi logici e da errori di diritto, ha proceduto alla disamina di tutti gli elementi acquisiti al processo ed ha coerentemente escluso - sulla base di fatti qualificanti e nell'ambito dell'economia del rapporto - che il ritardo di tredici giorni nella consegna dell'immobile da parte del CI non era grave e tale giustificare la sospensione del pagamento del prezzo in applicazione del principio di autotutela di cui all'articolo 1460 c.c. in tema di eccezione di inadempimento. E, in ogni caso, che assai più grave era l'inadempimento addebitabile al Saverano. La corte di merito ha quindi dato conto del perché, nella valutazione complessiva del rapporto, abbia ritenuto insussistente l'inadempimento dell'appaltatore.
In definitiva, poiché resta preclusa ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non possono i ricorrenti pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle dette circostanze di fatto come operata dalla corte di appello non collima con le loro aspettative e con le loro tesi difensive. Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1362, 1665, 1659 c.c., nonché vizi motivazionali. Addebitano alla corte di avere ritenuto esigibile il credito del CI equiparando illegittimamente il verbale di ultimazione dei lavori al collaudo strutturale delle opere cui detto credito era per accordo delle parti subordinato e che pacificamente non era intervenuto. Peraltro, il verbale predetto, emesso congiuntamente da appaltatore e direttore dei lavori, non poteva che riferirsi alle sole strutture portanti in cemento armato in quanto le varianti approvate appena dodici giorni prima richiedevano imponenti interventi strutturali al piano terra non eseguibili in sì breve lasso di tempo. Dallo stesso verbale non poteva evincersi la volontà da parte del committente di accettare l'opera sia perché l'eventuale funzione di rappresentanza di quest'ultimo da parte del direttore dei lavori deve essere limitata alla materia strettamente tecnica, sia perché, data la conclamata difformità dal progetto approvato dell'opera in concreto realizzata, il compito di accettare la stessa spettava esclusivamente al committente.
Il motivo contiene doglianze palesemente inammissibili. La sentenza ha affermato che l'edificio doveva considerarsi completato il 1^ marzo 1989, data nella quale, giusta le attestazioni del certificato di ultimazione dei lavori, l'opera era stata completamente eseguita.
Secondo le ricorrenti, questa affermazione - erronea in quanto era previsto il collaudo. Epperò, in ispreto al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non indicano dove tale pattuizione sia stata convenuta.
Apodittica e totalmente priva di riscontro è poi la deduzione secondo la quale il verbale doveva necessariamente riguardare le strutture portanti dell'immobile, non potendo essere state eseguite in soli tredici giorni le opere previste come varianti e approvate in data 13 febbraio 1989.
Inconsistenti sono infine le doglianze riferite alla valenza data dalla corte del merito al più volte citato verbale. Correttamente la corte, da un canto, ha ricordato che per espressa previsione del contratto d'appalto intercorso tra le parti il pagamento del prezzo finale dell'opera era subordinato alla redazione del ripetuto verbale da parte del direttore dei lavori;
e, dall'altro, ha fatto riferimento alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il direttore dei lavori, quale ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica e pertanto le sue dichiarazioni contenute in detto ambito tecnico sono vincolanti per il committente, come l'accettazione dell'opera perché conforme al progetto ed eseguita a regola d'arte (cfr. sentt. nn. 5694/1979, 1247/1983, 292/1987, 2333/1995). Con il sesto motivo le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1659, 1660, 1661 e 2729 c.c. Per respingere la relativa domanda risarcitoria collegata alle difformità dell'opera rispetto al progetto, che avevano provocato gli interventi sanzionatori e la sospensione dei contributi da parte del Comune di Mercogliano, la corte ha affermato che le relative variazioni furono richieste da AN ON. A tale conclusione è addivenuta mediante ricorso a presunzioni benché l'appaltatore non avesse fornito alcun principio di prova e per la esecuzione di variazioni occorra l'autorizzazione scritta del committente. Ha giustificato la necessità delle eseguite variazioni, per le quali mancavano anche la prescrizione del direttore e la preventiva comunicazione al committente, aderendo acriticamente alle conclusioni del C.T.U. Anche tale motivo dev'essere disatteso.
Il regime probatorio delle variazioni dell'opera appaltata muta a, seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente: nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam;
nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (cfr., tra le tante, Cass. nn. 106/1980, 466/1983, 7851/1994, 3040/1995). Correttamente, pertanto, il giudice dell'appello ha ritenuto sufficiente ed idonea a dimostrare che la costruzione del muro di contenimento, pur non prevista nel progetto originario, fosse stata ordinata dal committente il fatto che essa rispondeva a ben precise esigenze costruttive evidenziate dal C.T.U. nonché alle prescrizioni impartite dal direttore dei lavori. Siffatte circostanze dovevano far presumere che l'iniziativa per la sua costruzione fosse partita dal committente (sia pure per il tramite del direttore dei lavori che ne inserì la progettazione negli atti depositati a sua firma il 23 ottobre 1987 presso il Genio civile di Avellino).
Nè appare censurabile in sede di legittimità, siccome espressione di un potere proprio del giudice di merito, la valutazione positiva che quel giudice ha dato della concludenza e gravità di siffatte circostanze indiziarie, disattendendo, per implicito, i rilievi e le deduzioni logicamente incompatibili con tale valutazione. Con l'ottavo motivo le ricorrenti denunciano violazione dell'art. 295 c.p.c. e motivazione carente o apparente, per avere la corte disatteso senza alcuna ragione la richiesta di sospensione del giudizio in attesa dell'esito dei procedimenti penali instaurati a carico dell'appaltatore e del direttore di lavori in relazione alla realizzazione delle opere in difformità e alla falsa dichiarazione contenuta nel certificato di ultimazione dei lavori. Il motivo è infondato.
Poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, comma secondo, del codice di rito penale abrogato ne' sono state reiterate le altre disposizioni a quella collegate (art. 24 e seguenti stesso codice) - con conseguente eliminazione, dal testo dell'art. 295 c.p.c. in occasione della sua riformulazione ad opera dell'art. 35 della legge 26 novembre 1990 n.353, di ogni riferimento alla cosiddetta pregiudiziale penale si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio, in precedenza imperante, della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, e che, viceversa, sia stato instaurato dal legislatore il diverso sistema della pressoché completa autonomia e separazione dei due giudizi. Pertanto, tranne alcune particolari ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma terzo, del nuovo codice di procedura penale (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e il giudice civile deve procedere ad autonomo accertamento dei fatti dedotti in giudizio (cfr. Cass. nn. 13/2000, 1445/1998, 11006/1997, 1501/1996). Al rigetto del ricorso segue la condanna solidale delle ricorrenti alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese liquidate in lire 300.000, oltre a lire 4.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2001