Cass. civ., sez. II, sentenza 28/05/2001, n. 7242
CASS
Sentenza 28 maggio 2001

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L'omessa o inesatta indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di alcuna delle parti in tanto produce nullità della sentenza stessa in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'art. 101 cod. proc. civ., o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce; mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza della intestazione o addirittura l'omessa menzione, in essa, del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti. In tal caso, infatti, la sentenza è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini a cui essa tende, e l'omissione va considerata come un mero errore materiale, che può essere corretto con la procedura prevista dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ..

Quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori; perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore.

In tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.. Nella ipotesi in cui il ricorrente lamenti espressamente tale violazione, egli ha l'onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all'uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante.

Il regime probatorio delle variazioni dell'opera appaltata muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente. Nel primo caso, l'art. 1659 cod. civ. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam"; nel secondo, invece, l'art. 1661 cod. civ. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente.

Il direttore dei lavori assume la rappresentanza del committente limitatamente alla materia strettamente tecnica e le sue dichiarazione sono, pertanto, vincolanti per il committente medesimo soltanto se siano contenute in detto ambito tecnico, come l'accettazione dell'opera perché conforme al progetto ed eseguita ad opera d'arte.

Poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, comma secondo, codice abrogato, ne' sono state reiterate le altre disposizioni alla stessa collegate (art. 24 e ss. cod. cit.) con conseguente eliminazione di ogni riferimento alla cosiddetta pregiudiziale penale dal testo dell'art. 295 cod. proc. civ. in occasione della sua riformulazione ad opera dell'art. 35 della legge 26 novembre 1990, n. 353, si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio, in precedenza imperante, della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, e che, viceversa, sia stato instaurato dal legislatore il diverso sistema della pressoché completa autonomia e separazione dei due giudizi nel senso che, tranne alcune particolari ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma terzo, del nuovo codice di procedura penale (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado) il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale, e, inoltre, anche nel senso che il giudice civile deve procedere ad autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) dedotti in giudizi.

L'indagine compiuta dal giudice di merito nello stabilire l'oggetto ed i limiti di una transazione, applicando la regola dell'art. 1363 cod. civ. e cioè interpretando le clausole dell'atto non singolarmente ma le une per mezzo delle altre e attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal loro complesso, costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sorretta da una motivazione immune da vizi logici o da errori di diritto.

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 3315 del 03
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. trib., 03/02/2022, (ud. 02/12/2021, dep. 03/02/2022), n.3315 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente – Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere – Dott. BALSAMO Milena – Consigliere – Dott. RUSSO Rita – Consigliere – Dott. DELL'ORFANO Antonella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13778/2016 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; – ricorrente – contro P.R., …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/05/2001, n. 7242
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7242
Data del deposito : 28 maggio 2001

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