Sentenza 9 dicembre 2008
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Il direttore di un esercizio commerciale (nella specie: direttore di un supermercato), in quanto institore, è legittimato a proporre querela per i fatti-reato commessi in danno dell'esercizio cui egli è preposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2008, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 09/12/2008
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1615
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Anna Maria - Consigliere - N. 5104/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Sollini Roberto, del foro di Fermo;
nell'interesse di:
NO PE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, emessa in data 4/10/2007;
Sentita la relazione della causa fatta, in Pubblica Udienza, dal Consigliere Dott. Gallo Domenico;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Delehaye Enrico, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio. Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 4/10/2007, la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale di Fermo, Sez. di S. Elpidio a mare, in data 20/10/2004, appellata dal P.G., condannava NO PE alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 100,00 di multa per il reato di truffa in danno del Supermercato Tigre Magazzini Gabrielli S.p.a..
La Corte Territoriale ribaltava la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato non doversi procedere, considerando valida la querela proposta dal Direttore responsabile della filiale. Nel merito riteneva accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.
Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce che erroneamente il giudice d'appello ha ritenuto procedibile l'azione penale in quanto la querela proposta dal direttore del Supermercato non riscontrava i requisiti di cui all'art. 337 c.p.p., comma 3. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con riferimento alla contestata validità della querela proposta dal direttore del supermercato, occorre considerare che il gestore dell'esercizio commerciale, anche se non è titolare dell'esercizio, deve qualificarsi institore, vale a dire "preposto dal titolare all'esercizio dell'impresa" a norma dell'art. 2203 c.c., institore i cui poteri, dettati dall'articolo 2204 dello stesso codice sono estesi al compimento di "tutti gli atti pertinenti all'esercizio di impresa cui è preposto". È significativo inoltre che detta norma prescrive che l'institore "può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto". In definitiva è il codice civile che attribuisce a chi materialmente gestisce un ramo di impresa il potere di compiere tutti gli atti inerenti l'esercizio di quella impresa, atti cui devono essere compresi il diritto di sporgere querela per fatti inerenti strettamente l'esercizio commerciale, come nel caso concreto l'adempimento di obbligazioni in favore dell'impresa cui il gestore è anche temporaneamente preposto. Da tanto consegue che nella fattispecie, trova applicazione il principio di legittimità che esclude con riferimento all'art. 337 c.p.p., comma 3, la nullità della querela che sia priva delle indicazioni della fonte dei poteri di rappresentanza conferiti al legale rappresentante della persona che ha proposto l'istanza di punizione e ciò in forza del principio di tassatività delle cause di nullità sancito dall'art. 177 c.p.p., (Cass. 6A 30.4.99 n. 7845 depositata 10.6.99, rv. 214735). Si evidenzia che la stessa disposizione di legge di cui all'art. 377 c.p.p., comma 3, si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto: tale veridicità pertanto deve presumersi fino a contraria dimostrazione e non incombe alla parte alcun onere di allegazione documentale (Cass.5A 16.1.97 n. 1460 depositata 17.2.97, rv. 206841; Cass. 6A 12.12.96
depositata
6.2.97 n. 1131, rv. 206900). Deve, pertanto, concludersi che il direttore di un esercizio commerciale, in quanto institore, sia legittimato a proporre querela, per i fatti - reato commessi in danno dell'esercizio a cui è preposto (in senso conforme, Cass. Sezione 2^, Sentenza 4 marzo 2008 (Udienza) n. 12455, imp. Mondi).
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009