Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2000, n. 5857
CASS
Sentenza 7 dicembre 2000

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Ai fini della disciplina sanzionatoria di cui alla legge 2 ottobre 1967 n.895, modificata con legge 14 ottobre 1974 n.497, debbono intendersi per "parti di arma", non solo quelle strettamente necessarie a rendere l'arma atta allo sparo, ma anche quelle che contribuiscono a renderla più pericolosa per volume o rapidità di fuoco. Fra le dette parti deve quindi farsi rientrare anche il caricatore, nulla rilevando in contrario che esso non figuri tra quelle che la direttiva n.477/1991 del Consiglio delle Comunità europee definisce "parti essenziali dell'arma" (indicandole, per le armi da fuoco, nel meccanismo di chiusura, nella camera e nella canna), atteso che la detta definizione è funzionale soltanto ai fini della classificazione di ogni arma o parte di essa in una delle quattro categorie previste dalla stessa direttiva (armi vietate, armi soggette ad autorizzazione, armi soggette a dichiarazione, altre armi non rientranti nelle categorie precedenti e pertanto non soggette a obblighi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2000, n. 5857
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5857
    Data del deposito : 7 dicembre 2000

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