Sentenza 7 dicembre 2000
Massime • 1
Ai fini della disciplina sanzionatoria di cui alla legge 2 ottobre 1967 n.895, modificata con legge 14 ottobre 1974 n.497, debbono intendersi per "parti di arma", non solo quelle strettamente necessarie a rendere l'arma atta allo sparo, ma anche quelle che contribuiscono a renderla più pericolosa per volume o rapidità di fuoco. Fra le dette parti deve quindi farsi rientrare anche il caricatore, nulla rilevando in contrario che esso non figuri tra quelle che la direttiva n.477/1991 del Consiglio delle Comunità europee definisce "parti essenziali dell'arma" (indicandole, per le armi da fuoco, nel meccanismo di chiusura, nella camera e nella canna), atteso che la detta definizione è funzionale soltanto ai fini della classificazione di ogni arma o parte di essa in una delle quattro categorie previste dalla stessa direttiva (armi vietate, armi soggette ad autorizzazione, armi soggette a dichiarazione, altre armi non rientranti nelle categorie precedenti e pertanto non soggette a obblighi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2000, n. 5857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5857 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 07/12/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere N. 1062
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO Consigliere N. 025095/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PI UD N. IL 06/08/1954
avverso SENTENZA del 07/12/1999 CORTE APPELLO di ROMA Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Monetti che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. A. De Vita che ha chiesto l'accoglimento dei motivi.
PP UD ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 7.12.'99 che confermava quella del Tribunale di Roma del 23.1.'97 con la quale il medesimo era stato condannato con i benefici di legge alla pena di mesi 4 di reclusione e L. 200.000 di multa per il reato di cui agli artt. 10 e 14 Legge 497/74 per avere illegalmente detenuto due caricatori per armi comuni da sparo.
Deduce il ricorrente violazione di legge sul rilievo che i due caricatori non costituivano "parti essenziali" di arma in quanto le armi automatiche o semiautomatiche funzionano lo stesso e sparano a colpo singolo anche se prive di caricatore. Quest'ultimo, quindi, doveva considerarsi soltanto un accessorio.
Aggiunge, inoltre, il ricorrente che il fatto doveva essere qualificato come violazione dell'art. 697 c.p. ed, in ogni modo, essendo stata eseguita la perquisizione a brevissima distanza di tempo dell'acquisto dei due caricatori, nessun addebito, neppure di colpa, poteva formularsi a carico dell'imputato.
Sotto tale profilo deduce ancora il ricorrente, giusta la decisione della Corte Costituzionale 364/88, l'ignoranza inevitabile, e perciò scusabile, del precetto penale che non contiene l'indicazione di un margine di tempo entro il quale la denunzia deve essere presentata e non consente perciò al destinatario del precetto di adeguarvisi. In subordine, pertanto, il ricorrente deduce questione di legittimità costituzionale per la genericità della norma che prevede l'illegale detenzione di armi o parti di esse. Deduce, poi, il medesimo violazione del Consiglio delle Comunità Europea n. 477 del 18.6.91 che indica le parti essenziali delle armi da fuoco e cioè "il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco", le quali, in quanto l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte.
Lamenta, infine, il ricorrente il mancato accoglimento da parte della Corte di appello della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale allo scopo di verificare, tramite l'audizione del perito di ufficio o del consulente di parte o ancora dell'armiere che aveva venduto i caricatori all'imputato, se essi fossero compatibili con la pistola cal. 45 HP da costui legalmente detenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, dunque, non può essere accolto. In primo luogo, infatti, correttamente la Corte di merito ha disatteso la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale posto che, come rilevasi dalla stessa sentenza impugnata, la perizia di ufficio disposta nel processo di primo grado aveva concluso nel senso che i caricatori sequestrati potevano essere utilizzati soltanto con armi automatiche o a raffica, con esclusione della pistola.
Inconferenti e meramente assertivi appaiono, quindi, i motivi di ricorso che ricollegano la legittimità della detenzione dei caricatori alla loro compatibilità con la pistola detenuta dall'imputato.
Correttamente, ancora, i giudici di merito hanno ritenuto che il caricatore di un'arma costituisca parte di essa, nella scorta della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilità dei delitti di cui agli artt. 2 e 4 Legge 2.10.67 n.685, per parte di arma si deve intendere non solo ogni parte strettamente necessaria a rendere l'arma stessa atta allo sparo (ove si tratti di arma da fuoco), ma anche quella che contribuisce a rendere l'arma più pericolosa per volume di fuoco a rapidità di sparo, così da risultare escluse a detti fini, solo le parti di mera rifinitura, comodità di uso o mero ornamento, non aventi cioè alcun riflesso sul funzionamento e sulla pericolosità dell'arma. Del resto, la ragione giustificatrice delle norme che incriminano le varie condotte afferenti alle "parti di armi" va ravvisata nell'intento di impedire che si possano eludere i divieti relativi all'arma completa, smontandone e ripartendone le varie parti fra più soggetti di guisa che possa riuscire agevole, poi, la ricomposizione dell'intera arma.
Conseguentemente, come giustamente ritenuto nella sentenza impugnata, poiché i caricatori costituiscono parti di arma, destinata ad aumentare la potenza e rapidità di fuoco della stessa, la detenzione di tali oggetti deve sempre essere denunziata all'autorità di p.s. anche da parte di chi sia titolare di porto d'arma e pure se i caricatori sono adattabili all'arma legittimamente detenuta.
Non può poi ritenersi pertinente il richiamo fatto dal ricorrente alla direttiva del Consiglio della Comunità Europee n. 477/91 in quanto la indicazione delle "parti essenziali dell'arma", come tali da intendersi esse stesse come armi da fuoco, in essa contenuta, è effettuata chiaramente ai fini della loro catalogazione nella categoria in cui è classificata l'arma da fuoco di cui esse fanno e sono destinate a far parte, all'evidente scopo di assoggettare rigorosamente le parti indicate (vale a dire, il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco) alla stessa disciplina dell'arma di appartenenza.
Scopo dichiarato della direttiva, infatti, è quello di permettere, pur nella libera circolazione delle merci e delle persone, un efficace controllo all'interno degli Stati membri della Comunità dell'acquisizione e della detenzione delle armi da fuoco nonché del loro trasferimento in un altro Stato membro per la salvaguardia della sicurezza delle persone attraverso una comune normativa di base.
A tal fine la direttiva stabilisce categorie di armi da fuoco la cui acquisizione o detenzione da parte dei privati sono vietate (categoria A), oppure subordinate ad un'autorizzazione (categoria B) o ad una semplice dichiarazione (categoria C) ed, infine, altre armi da fuoco non rientranti nelle precedenti categorie e non soggette, quindi, ai relativi obblighi (categoria D).
Viene precisato, inoltre, che ai sensi della direttiva stessa si intendono per armi da fuoco anche le loro parti essenziali che sono indicate nel "meccanismo di chiusura, la camera e la canna" che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è classificata l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinate a far parte.
È evidente, quindi, il rigore della direttiva che equipara, anche allo scopo di vietare in linea di principio il passaggio con armi da uno Stato membro ad un altro, talune parti di arma da fuoco, indicate come essenziali, all'arma stessa.
Nondimeno la stessa direttiva precisa nelle sue premesse che essa non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare provvedimenti al fine di prevenire traffici illeciti di armi. Di conseguenza ove le legislazioni interne non prevedano la possibilità di alcune condotte riferibili soltanto alle armi o munizioni e non anche alle "parti di armi" (si veda, ad es., la legge 23.12.74 n. 594 sulla disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili), la direttiva, equiparando talune parti dell'arma, considerate come "essenziali", all'arma stessa applica alle prime la stessa disciplina dell'arma e supplisce in tal modo alla eventuale mancata previsione della normativa interna di ciascuno degli Stati membri.
È manifestamente infondata, poi, la dedotta questione di legittimità costituzionale con la quale si rileva la asserita genericità della norma incriminatrice per la mancata indicazione di un termine entro il quale effettuare la denunzia dell'arma, poiché correttamente i giudici di merito, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, hanno ritenuto configurabile il delitto di detenzione illegale di arma allorché essa si sia protratta, come nel caso in esame, oltre il tempo necessario per adempiere la prescrizione di legge.
Insostenibile si appalesa, pertanto, anche il riferimento alla nozione di ignoranza incolpevole, non potendo ritenersi, comunque, inevitabile il comportamento omissivo posto in essere dall'imputato e penalmente sanzionato dagli artt. 10 e 14 della legge 497/74. Non può condividersi, da ultimo, l'assunto del ricorrente secondo cui il fatto rientrerebbe nella previsione dell'art. 697 c.p.. Tale disposizione normativa, infatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge 2.10.67 n. 895, si riferisce soltanto alle ipotesi residuali come la detenzione abusiva delle armi proprie da punta e da taglio e delle munizioni per armi comuni da sparo.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2001