Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2478
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Sentenza 21 febbraio 2001

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Con riguardo ai debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma terzo, cod. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura "querable" dell'obbligazione comporta che il ritardo del pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, cod. civ., occorrendo invece - affinché sorga la responsabilità da tardivo adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell'eventuale maggior danno - la costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui al comma primo dello stesso art. 1219.

In tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità, oltre che in ipotesi di motivazione inadeguata, in caso di violazione delle norme ermeneutiche. Quest'ultima violazione deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, giacché altrimenti la critica della ricostruzione del contenuto della comune volontà si risolve nella proposta di un'interpretazione diversa, inammissibile come tale in sede di legittimità.

Le memorie illustrative, di cui all'art. 378 cod. proc. civ. non hanno altra funzione che quella di chiarire le ragioni a sostegno dei motivi enunciati in ricorso. Conseguentemente non è consentito proporre in esse motivi nuovi, in quanto tali inammissibili.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2478
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2478
Data del deposito : 21 febbraio 2001

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