Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2000, n. 14791
CASS
Sentenza 21 marzo 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

Ai componenti del parlamento europeo sono riconosciute, ai sensi dell'art. 10 del protocollo di Bruxelles 8 aprile 1965, reso esecutivo in Italia con legge 3 maggio 1966 n. 437, le medesime immunità riconosciute ai componenti del parlamento nazionale, con implicito rinvio, quindi, alla disciplina dettata in materia dall'art. 68 della Costituzione. Ne consegue, trattandosi i rinvio recettizio, che, a seguito della nuova formulazione di detto ultimo articolo (introdotta dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993 n.3), anche nei confronti dei parlamentari europei può procedersi penalmente senza necessità di apposita autorizzazione, essendo questa necessaria solo qualora si debbano adottare provvedimenti che incidano sulla libertà personale ovvero dispongano taluna delle previste, specifiche attività investigative ritenute particolarmente intrusive rispetto a beni primari anche costituzionalmente tutelati.

Il reato di illecito finanziamento ai partiti politici, previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e successive modificazioni, è configurabile anche nel caso di erogazioni provenienti da società commerciali che, pur avendo sede all'estero, siano controllate da società aventi sede in Italia, nel cui bilancio consolidato, quindi, dette erogazioni sarebbero dovute comparire.

L'art. 169 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, per il quale "nei casi di urgenza le parti possono chiedere la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio di cassazione", va interpretato nel senso che la richiesta può essere validamente avanzata anche da una sola delle parti. Tale interpretazione manifestamente non pone la norma in contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e di diritto di difesa.

L'art.1, comma 4, del D.L. 7 gennaio 2000 n.2, nel testo introdotto dalla legge di conversione 25 febbraio 2000 n. 35 (per il quale "alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse"), costituisce espressione del legittimo potere del legislatore di stabilire discrezionalmente il momento a partire dal quale una norma di principio (come è quella costituita dal novellato art. 111 della Costituzione), deve produrre i suoi effetti. Il trattamento differenziato che, in forza della suddetta disciplina, viene riservato alla stessa categoria di soggetti, ma con riferimento a momenti diversi, manifestamente non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, comprensivo anche della ragionevolezza, fissato dall'art. 3 della Costituzione, dovendosi esso ritenere, al contrario, conforme ai valori, anch'essi costituzionalmente rilevanti, della gradualità nella trasformazione del diritto e del buon andamento dell'amministrazione della giustizia. (Nella specie, posta la validità della suindicata disposizione normativa, la Corte ha ritenuto incensurabile, in sede di legittimità, la utilizzazione probatoria, da parte dei giudici di merito, secondo la disciplina all'epoca vigente - quale risultante dal novellato art. 513 cod. proc. pen., dalla sentenza della corte costituzionale n.361/1998 e dall'art. 6 della legge 7 agosto 1997 - di dichiarazioni predibattimentali rese da imputati di reati connessi, i quali si erano poi avvalsi, in dibattimento, della facoltà di non rispondere).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2000, n. 14791
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14791
    Data del deposito : 21 marzo 2000

    Testo completo