Sentenza 21 marzo 2000
Massime • 4
Ai componenti del parlamento europeo sono riconosciute, ai sensi dell'art. 10 del protocollo di Bruxelles 8 aprile 1965, reso esecutivo in Italia con legge 3 maggio 1966 n. 437, le medesime immunità riconosciute ai componenti del parlamento nazionale, con implicito rinvio, quindi, alla disciplina dettata in materia dall'art. 68 della Costituzione. Ne consegue, trattandosi i rinvio recettizio, che, a seguito della nuova formulazione di detto ultimo articolo (introdotta dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993 n.3), anche nei confronti dei parlamentari europei può procedersi penalmente senza necessità di apposita autorizzazione, essendo questa necessaria solo qualora si debbano adottare provvedimenti che incidano sulla libertà personale ovvero dispongano taluna delle previste, specifiche attività investigative ritenute particolarmente intrusive rispetto a beni primari anche costituzionalmente tutelati.
Il reato di illecito finanziamento ai partiti politici, previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e successive modificazioni, è configurabile anche nel caso di erogazioni provenienti da società commerciali che, pur avendo sede all'estero, siano controllate da società aventi sede in Italia, nel cui bilancio consolidato, quindi, dette erogazioni sarebbero dovute comparire.
L'art. 169 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, per il quale "nei casi di urgenza le parti possono chiedere la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio di cassazione", va interpretato nel senso che la richiesta può essere validamente avanzata anche da una sola delle parti. Tale interpretazione manifestamente non pone la norma in contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e di diritto di difesa.
L'art.1, comma 4, del D.L. 7 gennaio 2000 n.2, nel testo introdotto dalla legge di conversione 25 febbraio 2000 n. 35 (per il quale "alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse"), costituisce espressione del legittimo potere del legislatore di stabilire discrezionalmente il momento a partire dal quale una norma di principio (come è quella costituita dal novellato art. 111 della Costituzione), deve produrre i suoi effetti. Il trattamento differenziato che, in forza della suddetta disciplina, viene riservato alla stessa categoria di soggetti, ma con riferimento a momenti diversi, manifestamente non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, comprensivo anche della ragionevolezza, fissato dall'art. 3 della Costituzione, dovendosi esso ritenere, al contrario, conforme ai valori, anch'essi costituzionalmente rilevanti, della gradualità nella trasformazione del diritto e del buon andamento dell'amministrazione della giustizia. (Nella specie, posta la validità della suindicata disposizione normativa, la Corte ha ritenuto incensurabile, in sede di legittimità, la utilizzazione probatoria, da parte dei giudici di merito, secondo la disciplina all'epoca vigente - quale risultante dal novellato art. 513 cod. proc. pen., dalla sentenza della corte costituzionale n.361/1998 e dall'art. 6 della legge 7 agosto 1997 - di dichiarazioni predibattimentali rese da imputati di reati connessi, i quali si erano poi avvalsi, in dibattimento, della facoltà di non rispondere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2000, n. 14791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14791 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2000 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo Saulino Presidente
Dott. Alessandro Conzatti Consigliere
Dott. Diana Laudati Consigliere
Dott. Antonio Esposito Consigliere
Dott. GI D'Errico Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL IO nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 1 ottobre 1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Diana Laudati;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Gianfranco Ciani, che ha concluso per l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 2 D.L. 2/2000 e manifesta infondatezza delle altre questioni di legittimità costituzionale. Rigetto, nel resto, del ricorso;
Udito il difensore Avv. Paolo Emilio Falaschi, del Foro di Siena, che, dopo ampia discussione chiede l'accoglimento del ricorso. In tesi annullamento senza rinvio per manifesta insussistenza del fatto o perché il fatto non costituisce reato.
In ipotesi annullamento senza rinvio con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
In ipotesi subordinata annullamento con rinvio per nuovo esame. In ipotesi subordinata remissione atti alla Corte Costituzionale per non manifesta infondatezza dell'incostituzionalità della legge di conversione del D.L. 2/2000 ove interpretato per la totale esclusione dei nuovi principi nel giudizio di Cassazione, per violazione degli artt. 3, 24, 111.
In ipotesi ancora più subordinata rimessione atti alla Corte Costituzionale per non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità degli artt. 513 e 500 comma 4 cod. proc. pen. ove interpretati come nella sentenza impugnata, sempre per violazione degli artt. 3, 24, 111.
IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del cosiddetto processo esimente - caratterizzato dalla decisione di isolare preliminarmente la posizione di GI SA, giudicato con rito direttissimo, e di disporre, solo dopo la definizione in primo grado di tale processo, ove era stata svolta una laboriosa istruttoria dibattimentale, il rinvio a giudizio di altri imputati per violazioni delle leggi sul finanziamento politico - il Tribunale di Milano, con sentenza in data 27/10/1995, dichiarava, tra numerosi altri, responsabili dei reati, come partitamente ascritti:
- AX TO (in relazione a somme provenienti dalla cosiddetta provvista Bonifaci, risalente all'amministrazione di UL AR, e di ulteriori somme, nel successivo anno 92, reveniente dai nuovi amministratori AR SA e GI AR);
- LL IO (in relazione alla somma di 500 milioni di lire, anch'essa proveniente dalla cosiddetta provvista Progetto Famiglia o Simdem, come le due seguenti);
- D'AD MI (con riferimento alla dazione di L. 15.000.000);
- SC MI (con riguardo all'elargizione di L. 80.000.000). La pronuncia di condanna, essendosi quasi tutti gli imputati avvalsi della facoltà di non sottoporsi ad esame, veniva, in gran parte, fondata su dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari ed acquisite su richiesta del P.M., ai sensi dell'art. 513 comma 2 cod. proc. pen., o su deposizioni assunte nel processo SA, acquisite ai sensi degli artt. 511 bis e 238 cod. proc. pen.. Nel giudizio di appello veniva disposta la separazione per altri coimputati, pervenendosi quanto ai predetti alla conferma, in data 11/7/1997, del giudizio di responsabilità e della dosimetria sanzionatoria, concedendosi solo a SC e D'AD (cui, come a LL, già era stata accordata la sospensione condizionale della pena) anche il beneficio della non menzione. Il ribadito convincimento di colpevolezza veniva fondato sulle dichiarazioni come sopra acquisite, ritenendo la Corte territoriale legittima la modalità acquisitiva ogni qualvolta i coimputati o gli imputati di reato commesso e sono rimasti contumaci o si erano avvalsi della facoltà di non rispondere.
Proposti ricorsi per Cassazione, questa Corte - Sezione VI - con sentenza in data 27/11/1998, disponeva l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al nuovo giudice ai fini del ripristino dell'oralità e del contraddittorio, sulla base della normativa introdotta con la legge n. 267 del 1997 e degli interventi additivi operati dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26/10/1998 n. 361, nonché alla luce di principi dettati dalle Sezioni Unite con la sentenza 25/2/1998 GERINA e 13/7/1998 CITARISTI.
Disattese numerose questioni procedurali e dichiarate inammissibili le questioni di incostituzionalità sollevate con riferimento alla legge n. 267 del 1997, ritenuta superata la richiesta avanzata dalla difesa LL di rimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai fini dell'interpretazione e disapplicazione dell'art. 513 cod. proc. pen., questa Suprema Corte, ritenuti assorbiti i residui motivi di ricorso, disponeva la restituzione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano affinché procedesse, a richiesta delle parti interessate, alla citazione delle persone di cui all'art. 210 cod. proc. pen. - le cui dichiarazioni erano state acquisite mediante lettura in mancanza del consenso - onde risentirle a contestazione sui fatti concernenti la responsabilità dei ricorrenti e affinché, ove la stessa persona rifiutasse di rispondere, si procedesse alla acquisizione e valutazione delle dichiarazioni pregresse con i modi e criteri di cui all'art. 500 comma 2 bis 4 cod. proc. pen., applicabili anche in relazione all'avvenuta traslazione dei verbali di dichiarazioni assunte a dibattimento in altri procedimenti, acquisiti senza che alla assunzione stessa avessero partecipato i difensori dei ricorrenti.
Il giudice del rinvio, ritenendone sussistenti i presupposti - attesa la denunzia, con il ricorso, del vizio di motivazione sulla valutazione del materiale probatorio e la deduzione, con motivi nuovi, dell'eccezione di inutilizzabilità alla luce della nuova disciplina - disponeva, come richiesto dai difensori la citazione di dieci persone (altre escludendone per carenza delle suddette condizioni). Venivano poi respinte le eccezioni sull'acquisibilità, con il metodo delle contestazioni, delle dichiarazioni rese in precedenza da quanti avessero persistito nell'avvalersi della facoltà di non rispondere (solo De CH e FA si sottoponevano ad esame all'udienza del 31/5/1999), anche escludendosi la fondatezza di plurime eccezioni di legittimità costituzionale sul punto, variamente articolate sull'asserito contrasto con il principio di ragionevolezza o sulla dedotta violazione dell'art. 6 lett. d) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo.
Rilevava la Corte territoriale, quanto all'espletato esame di NN De CH e GI AR, che i predetti risultavano pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese nel rinnovato dibattimento, ivi compreso quanto acquisito previa contestazione ex art. 503 commi 3 e 5 cod. proc. pen., mentre per le altre persone,
nuovamente avvalsesi della facoltà di non rispondere, dovevano ritenersi utilizzabili solo i contenuti narrativi espressamente contestati nel giudizio di rinvio, precisandosi per contro la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese da SA, nel corso del confronto con LL, anche indipendentemente dalle contestazioni (pur effettuate, all'udienza del 16/9/1999, quanto alle più rilevanti), trattandosi di atto cui aveva partecipato il difensore di LL e come tale esulanti dall'ambito per il quale la sentenza di annullamento aveva ritenuto la necessità di parziale rinnovazione. Quanto poi alla problematica inerente la rilevanza del giudicato formatosi nei procedimenti a carico degli originari coimputati (sentenza LT, definitiva a seguito della pronuncia di questa Corte in data 13/6/1998, sentenza SA, definitiva dal 21/1/1998), la Corte territoriale rilevava come i principi fissati dal giudice dell'annullamento non permettessero affatto di considerare irrimediabilmente viziati i meccanismi di formazione della prova che era stata posta a base del convincimento conclusivo, ritenendo la piena valenza, anche ai fini del regime valutativo di cui all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., di quanto acquisito con il metodo delle contestazioni nel giudizio di rinvio e limitando quindi l'operatività della disciplina transitoria di cui all'art. 6 e 5 legge cit. alle dichiarazioni rese da coloro per i quali non era stata chiesta la nuova citazione e alle dichiarazioni rese da SA nel confronto (ove non oggetto di contestazione), in ordine alle quali soltanto si riteneva l'affievolita valenza probatoria e il regime di riscontri differenziati.
Dopo ampia disamina inerente la cosiddetta provvista FA e la riferibilità del conto Hanbest e dei bonifici ivi effettuati, la Corte territoriale, premesse le vicende del gruppo RU (l'allontanamento di AR, che aveva spostato il suo centro di interessi in Francia, quindi rientrando in Italia, ove aveva intrapreso iniziative in concorrenza con il gruppo -lo schieramento di SA con gli altri eredi) evidenziava la decisione dei nuovi vertici della ON - AR, SA e, di fatto, SA - di procedere a elargizioni per circa 15 miliardi di lire in occasione delle elezioni politiche del 5 aprile 1992 e le modalità di formazione, nel marzo, della provvista, con la fatturazione di operazioni inesistenti per 12.500.000 dollari da parte della IM LTD con sede in Irlanda nei confronti della ON International di Curacao, società interamente controllata dalla svizzera EI, holding del gruppo ON e, a sua volta, controllata dalla società milanese.
Secondo la sentenza, la ME aveva provveduto in data 27 marzo 1992, ad eseguire il bonifico sul conto TEAL presso la B.I.L. di Lussemburgo nella disponibilità di SA e la provvista - per complessive L. 15.2000.000.000 - era stata impiegata distribuendosi un miliardo di lire a giornalisti, L.
4.291.000.000 a soggetti politici, direttamente da SA, come per LL, o da dirigenti della ON (LO PO nei casi di D'AD e SC), L.
6.500.000.000 erano stati restituiti da SA nel corso del processo a suo carico e il residuo era stato consegnato a AX personalmente dallo stesso SA.
Poste tali premesse, la Corte territoriale, a fronte delle osservazioni difensive circa la non configurabilità del delitto ascritto, escludeva che l'interesse perseguito fosse solo quello, personale, di SA ad accreditarsi presso la classe politica come rappresentante di quegli eredi RU cui, dopo la rottura con AR, faceva capo la parte italiana del gruppo, rilevando come, nel corso di un confronto tra AR e SA, fosse stato chiarito che la necessità delle elargizioni era stata correlata sia al rientro di AR - e al tentativo di OPA sulla SME - sia alla debolezza del gruppo, che imponeva dismissioni nel comparto chimico, con ripercussioni sul piano occupazionale e conseguenti ostacoli da parte dei politici: necessità del gruppo, cui occorreva far fronte con finanziamenti da parte del gruppo stesso, quindi escludendosi la configurabilità di illecita appropriazione, per fini personali, di fondi extrabilancio distratti per finalità meramente personali. Affrontava quindi la sentenza la tematica proposta dalla difesa, secondo cui gli enti di nazionalità estera, non soggetti ad obblighi di delibera e iscrizione a bilancio, sarebbero esclusi dal novero dei soggetti le cui erogazioni, in mancanza di tali formalità, sono sottoposte a sanzione penale anche ex latere accipientis, rilevandosi, da un lato, che non era stato assolto l'onere di allegazione della legge straniera (essendo stato fatto riferimento a quella della confederazione elvetica, laddove i fondi provenivano non dalla EI ma dalla ON di Curacao, Antille olandesi) e, dall'altro, che il divieto doveva ritenersi operante anche per le società comunque controllate da quelle previste al comma 2 dell'art. 7 della legge 195/74, essendo in ogni caso obbligatorio per la ON l'approntamento di un bilancio consolidato per effetto della delibera Consob n. 1188/82, fonte normativa secondaria.
Venivano quindi esaminate le singole posizioni, confermandosi il giudizio di responsabilità per tutti gli imputati ed anche per IO LL cui era stata ascritta la ricezione, nel marzo 92 in Ravenna, della somma di L. 500.000.000, consegnatigli personalmente da SA ma tratti dalla provvista Sindem, così ribadendosi la non credibilità della tesi difensiva circa la riferibilità della dazione al solo rapporto, personale e di amicizia, con SA e l'insostenibilità dell'addotta buona fede nella ricezione, atteso il complessivo contesto in cui la dazione stessa si inseriva.
La Corte territoriale, onde superare l'osservazione difensiva circa l'anteriorità della dazione rispetto alla formazione della provvista (essendo l'accredito sul conto TEAL del 27/3/1992, laddove l'incontro a Ravenna doveva collocarsi nella domenica 22 marzo), pur sottolineando le incertezze dello stesso LL, del suo segretario LL e dell'autista RO nella individuazione della data (collocabile, in base agli incerti dati, anche al 29 marzo) osservava che le personali disponibilità finanziarie di SA consentivano comunque l'attingere momentaneamente a tali riserve, in attesa di rivalsa sul danaro a disposizione della "sua" società, quindi ribadendo che, quanto alla provenienza, doveva farsi riferimento a criteri non già di CASSA ma di COMPETENZA. Onde smentire la tesi dell'imputato, secondo cui la dazione sarebbe stata accompagnata dall'espressa indicazione da parte di SA che trattavasi "di soldi miei e della famiglia"; la sentenza analizza, alla luce di tutte le prospettazioni difensive, le dichiarazioni rese dallo stesso SA, il suo reiterato avvalersi della facoltà di non rispondere nonché il suo successivo comportamento (lettera indirizzata al Corriere della Sera del 3 giugno 1997 - altra missiva del 20 novembre 1998 diretta a LL), finendosi col ribadire la piena attendibilità del dichiarante là dove aveva escluso di aver presentato l'offerta come qualcosa a parte, rispetto alle altre elargizioni a politici, decise a tre mani, e con l'escludere condizionamenti e pressioni correlati ad aspettative sul trattamento sanzionatorio o sulle modalità di espiazione, conclusivamente ritenendosi neutro il finale rifiuto di sottoporsi a nuovo esame. Ribadita poi una certa ambiguità nelle dichiarazioni di AR, che aveva classificato l'imputato "soprattutto come amico" di SA, ma che aveva improntato il suo dire al tentativo di ridimensionare il proprio ruolo nella vicenda, la Corte riteneva le prove d'accusa pienamente coerenti con la ricostruzione complessiva della vicenda dei contributi elettorali del '92 e con la ricostruzione dei personali rapporti tra SA e LL (il raffreddamento nel '90, il successivo riavvicinarsi nel '91, ma correlato alla presentazione di membri del gruppo e delle strategie del gruppo), non mancandosi di evidenziare che l'offerta era avvenuta nei confronti di un politico, all'epoca Vice Presidente del Consiglio, che, dopo la divaricazione politica intervenuta al congresso del PSI a Bari, intendeva contrastare le scelte del leader. Conclusivamente la sentenza ritiene di assoluta "insensatezza" un esplicito riferimento, nel contesto della dazione, a danaro della famiglia, cosi' come reputa comunque "insostenibile" la ulteriore tesi della buona fede circa la natura di elargizione personale e privata, attese le modalita' di consegna e la mancata presentazione della dichiarazione al Presidente della Camera.
Ribadito il giudizio di colpevolezza la Corte mitigava il trattamento sanzionatorio ridotto a mesi 8 di reclusione e L. 10.000.000 di multa, con i doppi benefici.
Avverso la sentenza venivano proposti distinti ricorsi per Cassazione dai due difensori di AX e da quelli di SC, D'AD e LL, con presentazione anche di motivi aggiunti e memorie.
Nel ricorso proposto nell'interesse dell'On. LL si deducono otto motivi, cosi' articolati:
- violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. in relazione all'art. 10 legge 3 maggio 1966 n. 437 e all'art. 4 legge 6 aprile 1977 n. 150, con riferimento all'art. 68 della Costituzione
nel testo previgente, con conseguente nullità della sentenza per sopravvenuta carenza di giurisdizione a seguito dell'elezione di IO LL al Parlamento Europeo, avvenuta il 13 giugno 1999, e dell'omessa richiesta di autorizzazione a procedere sia al suddetto Parlamento che a quello italiano;
- violazioni di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) c) e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per totale omessa valutazione della "assoluta particolarità, anzi vera e propria unicità, rappresentata dalla singolarissima e particolarissima posizione dell'On. IO LL in questo processo";
- violazioni di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 7 comma 2 legge 2 maggio 1974 n. 195 nonché all'art. 31 D.L. 9 aprile 1991 n. 127;
- nullità dell'ordinanza 16 settembre 1999 e della sentenza nella parte in cui si è ritenuta legittima l'acquisizione dell'intero verbale del confronto SA-LL, per essere stato presente allo stesso il difensore dell'imputato;
- nullità dell'ordinanza del 31 maggio 1999 e della sentenza nella parte in cui si è ritenuta legittima, nonostante l'opposizione della difesa, l'acquisizione delle sentenze definitive a carico di SA e di LT e altri, per violazione ed errata applicazione della novella 267 e della sentenza 361 della Corte Costituzionale;
- violazione di legge, con riferimento all'art. 192 comma 1, 2, 3 cod. proc. pen., per insussistenza di riscontri esterni;
- violazione di legge e vizio motivazionale quanto alla non considerata sussistenza di numerosi e inconfutabili argomenti a favore della tesi difensiva, sia con riferimento alla carenza dell'elemento materiale (non trattandosi di danaro della ON nè riferibile alla stessa) sia con riguardo alla totale mancanza dell'elemento soggettivo;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio motivazionale, per mancata effettiva valutazione della capacità a delinquere del presunto reo, in relazione al diniego di riduzione della pena nel minimo edittale, con la massima diminuzione per le generiche.
Con memoria depositata in data 19 febbraio 2000, insistendosi sull'inutilizzabilità del verbale di confronto SA-LL nonché sui precedenti interrogatori di AR, venivano formulati motivi aggiunti deducendosi:
- violazione di legge processuale con riferimento all'art. 141 bis cod. proc. pen. in attinenza agli interrogatori resi, in stato di custodia cautelare in carcere, da SA, SA e AR, per carenza di documentazione con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva;
- violazione dell'art. 111 della Costituzione come novellato e del D.L. 7 gennaio 2000 n. 2 essendo la condanna stata fondata esclusivamente su dichiarazioni di coimputati o imputati di reati connesso rese in istruttoria o in altro procedimento;
- eccezione di illegittimità costituzionale sia dell'art. 513 cod. proc. pen., come modificato dalla L. 267/97, sia dell'art. 1 D.L. 7 gennaio 2000 per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 della Carta
fondamentale e con l'art. 6 lett. b) della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo;
- intervenuto decorso del termine prescrizionale dovendo farsi riferimento, come dies a quo, al primo giorno del mese di marzo 1992, in applicazione del principio del favor rei essendo noto solo il mese e non il giorno di consumazione del reato.
In difetto di regolare notifica a uno dei difensori dell'avviso di fissazione di udienza al 6 marzo 2000, la posizione dell'On. LL veniva separata, fissandosi, previa abbreviazione dei termini di comparizione, la nuova udienza del 20 marzo 2000. Con memoria depositata il 6 marzo 2000, la difesa assumeva la nullità del provvedimento di stralcio e di abbreviazione dei termini, per mancata richiesta da parte del Procuratore Generale e per incompetenza da parte del Presidente della Sezione e, quindi, per violazione degli artt. 169 disp. att., 178 lett. a) b) cod. proc. pen. Si ribadiva altresi che, ai fini della disposta sospensione della prescrizione, il tempo necessario per gli incombenti istruttori doveva ritenersi scaduto al 7 settembre 1999, data per cui era stata originariamente fissata l'audizione di AR SA.
Con ulteriore memoria, depositata in pari data, ribadendosi l'insussistenza dell'elemento obiettivo e psicologico del delitto contestato e la totale inattendibilità della chiamata di correo da parte di AR SA, priva di elementi di riscontro, si deduceva:
- violazione dei diritti di difesa in relazione al provvedimento di abbreviazione termini, notificato al codifensore in data 25 febbraio 2000 per la nuova udienza del 20 marzo;
- illegittimità costituzionale sopravvenuta dell'art. 169 disp. att. cod. proc. pen. per contrasto con il nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione, ove dovesse essere interpretato nel senso di poter consentire l'abbreviazione dei normali termini di comparizione senza il consenso della difesa, nonché con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
- illegittimità costituzionale del D.L. 7 gennaio 2000 n. 2, così come convertito con modificazioni, in riferimento al comma quarto dell'art. 1, ove interpretato nel senso di mancata applicazione dei principi del giusto processo ai procedimenti pervenuti al giudizio dinanzi la Cassazione, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
Alla fissata udienza del 20 marzo 2000, il difensore Avv. Falaschi, munito di procura speciale, depositava dichiarazione di ricusazione, sottoscritta dalla parte personalmente, nei confronti di tutti i componenti del collegio assumendone l'incompatibilità ai sensi dell'art. 34 comma 2 cod. proc. pen. con riferimento alla sentenza in data 6 marzo 2000, con cui erano stati rigettati, dagli stessi giudici, gli altri ricorsi.
Con ordinanza de plano in pari data, la I sezione di questa Suprema Corte dichiarava inammissibile la istanza per obiettiva carenza dei presupposti, onde alla udienza del 21 marzo 2000, fissata per la prosecuzione in attesa di delibazione della predetta dichiarazione di ricusazione, il Collegio, sulle conclusioni di cui in epigrafe, riservava la decisione.
TANTO PREMESSO LA CORTE
OSSERVA
che nessuno dei motivi risulta suscettibile di accoglimento. Per ragioni di priorità logica e giuridica devono preliminarmente essere esaminate, secondo un ordine sistematico, le questioni di natura processuale.
Nell'ambito dei motivi aventi esclusivamente rilievo siffatto, valenza poziore assume il primo motivo di ricorso, con cui viene denunciata la carenza di una condizione di procedibilità, attesa la mancanza di autorizzazione nei confronti di un membro del Parlamento europeo, essendo il ricorrente stato eletto a tale carica in data 13 giugno 1999.
Sul punto si osserva che l'art. 10 del Protocollo di Bruxelles dell'8 aprile 1965, sui privilegi ed immunità della Comunità Europea, reso esecutivo in Italia con legge 3 maggio 1966 n. 437, estende ai membri dell'organo parlamentare delle comunità le immunità che l'ordinamento nazionale riconosce ai membri del relativo parlamento, così facendo rinvio implicito all'art. 68 della Costituzione. Se l'originario dettato, costitutivo delle immunità poste a guarentigia dell'indipendenza della funzione parlamentare, aveva ampia portata, comprendendosi, tra l'altro, la condizione di procedibilità dell'autorizzazione a procedere, la legge costituzionale 29 ottobre 1993 n. 3 ha operato un netto ridimensionamento dell'area della immunità, in particolare abolendosi la condizione di procedibilità, con conseguente sottoponibilità dei parlamentari a procedimento penale senza necessità di un previo atto autorizzatorio, di cui residua la necessità per l'applicazione di misure incidenti sulla libertà personale o per lo svolgimento di specifiche attività investigative, particolarmente intrusive rispetto a beni primari anche costituzionalmente tutelate.
L'operata rimodulazione dell'area di estensione dell'immunità parlamentare, disegnata dal novellato art. 68 della Costituzione, non può non estendersi anche alle corrispondenti immunità, delineate mediante rinvio a tale norma costituzionale. L'operato rinvio recettizio non cristallizza, infatti, come permanentemente applicabile la disciplina allora vigente, intendendosi, dalle parti contraenti prima e dal legislatore ordinario poi, assimilare le immunità del parlamentare europeo a quelle del parlamentare nazionale, non solo al momento dell'accordo internazionale e della legge ma in ogni successivo momento in cui la problematica si renda attuale.
Ogni innovazione concernente lo status dei parlamentari italiani si traduce, pertanto, simultaneamente - in virtù della tecnica del rinvio utilizzata quale modalità di determinazione della sfera di immunità - in una corrispondente modifica dello status di parlamentari europei, così realizzandosi un collegamento flessibile tra il trattamento di tutti che porta a una sostanziale omogeneità nel relativo regime di prerogativa e immunità, evitandosi deleterie e ingiustificabili discriminazioni.
Non essendo più richiesta, dopo la legge costituzionale del 1993, l'autorizzazione della Camera di appartenenza per poter procedere nei confronti di un parlamentare nazionale, deve conclusivamente ritenersi che altrettanto deve valere per il parlamentare europeo, non richiamandosi, per poter procedere penalmente contro lo stesso, nessun previo atto autorizzatorio da parte del consenso di appartenenza.
In ordine poi alle questioni sollevate circa la fissazione, previa separazione del procedimento, della nuova udienza del 20 marzo (motivi 5° e 6° della memoria 6 marzo 2000, nonché motivo unico dell'ulteriore atto in pari data) si rileva che il provvedimento di cui all'art. 169 disp. att. cod. proc. pen. può essere adottato anche su richiesta di una sola delle parti processuali, dovendosi il riferimento alle "parti" essere inteso nel senso di legittimazione disgiunta di ciascuna di esse a proporre l'istanza. E nel caso di specie la richiesta dell'ufficio di Procura è stata espressa e rituale, sollecitandosi, previa segnalazione dell'omessa notifica a uno dei difensori, i provvedimenti necessari, laddove, trattandosi di provvedimento ordinatorio da emettere prima dell'udienza, lo stesso è stato legittimamente assunto dal Presidente titolare della Sezione - anziché dal Presidente del Collegio, non ancora incardinato, - che, previa separazione dei procedimenti, ha fissato la nuova udienza disponendo l'abbreviazione dei termini in considerazione dell'urgenza correlata al prossimo decorso del termine prescrizionale.
Nè il provvedimento assunto può ritenersi inficiato da nullità per omessa indicazione dell'entità della riduzione, sufficiente essendo che il termine non sia ridotto in misura superiore a un terzo: e nella specie tra la notifica e la nuova udienza sono intercorsi più di 20 giorni.
Infondata manifestamente risulta poi la dedotta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 169 disp. att. cod. proc. pen. prospettata dal ricorrente sotto il profilo della violazione della par condicio tra accusa e difesa, alla luce del novellato disposto dell'art. 111 della Costituzione, della violazione del diritto di difesa nonché del principio di eguaglianza. In effetti la norma come sopra intesa non viola il principio di eguaglianza ne' la par condicio tra accusa e difesa, atteso che ritenere una legittimazione disgiunta rafforza anzi tale parità, correlandosi poi la proposizione della richiesta al tipo di interesse che la sorregge, interesse non necessariamente comune (si pensi all'ipotesi di un imputato o indagato sottoposto a misura custodiale che intenda ottenere un provvedimento con particolare urgenza sul suo status libertatis), sì che irragionevole sarebbe, al fine di ottenere la delibazione della richiesta, pretendere un'istanza congiunta o un assenso della parte non richiedente. Nè l'abbreviazione dei termini esclude o limita in maniera sostanziale il diritto di difesa, dovendo ritenersi che il legislatore, con sua scelta discrezionale e non irragionevole, abbia considerato sufficiente alla preparazione delle difese il tempo così ridotto, in correlazione all'urgenza, purché non venga superato il limite ivi previsto.
In ordine poi alle questioni prospettate con riferimento all'incidenza, nel presente processo, delle modifiche costituzionali introdotte con la legge 23 novembre 1999 n. 2 (2° motivo della prima memoria) e con riguardo alla dedotta illegittimità costituzionale sia dell'art. 1 D.L. 7 gennaio 2000 (motivo 3° della prima memoria) sia del comma 4 dell'art. 1 del predetto decreto, come convertito con modificazioni con legge 25 febbraio 2000 n. 35 (motivo 3° della memoria del 6 marzo 2000), si osserva innanzitutto che le norme di principio, quali quelle costituzionali, non si prestano, in genere, ad essere applicate alle singole e concrete vicende processuali in quanto, a differenza delle norme di dettaglio, manca nella loro formulazione una chiara struttura condizionale, sì che, ove si risolvano in enunciati incondizionati, tali da non poter valere come regola di casi concreti, la loro operatività - lungi dal fondarsi su implicita e automatica abrogazione per incompatibilità delle norme preesistenti - richiede un ulteriore intervento normativo da parte di fonti subordinate. E tale intervento, escludendosi quindi la possibilità di trarre solo interpretativamente, dai principi del giusto processo, norme di dettaglio di tipo obbligato, è ancor più necessario ove, come nella specie, lo stesso giudice costituzionale ponga un'esplicita riserva di legge, delegando il legislatore ordinario (così legge n. 2 del 23 novembre 1999). Non è, pertanto, al nuovo testo dell'art. 111 della Carta fondamentale che può farsi diretto riferimento, dovendo per contro aversi riguardo alle norme che ne disciplinano l'attuazione e, quindi, al D.L. 7 gennaio 2000 n. 2, non già nella formulazione originaria bensì nel testo coordinato risultante dalle modifiche introdotte con la legge n. 35 del 2000. Non può invero seguirsi il ricorrente là ove assume la sussistenza di "diritti quesiti", posto che il problema dell'ultrattività delle norme contenute in decreti legge non convertiti è stato risolto positivamente solo con riferimento a norme favorevoli di diritto sostanziale, ipotesi chiaramente non ricorrente nella specie. E non essendo applicabile, in quanto non convertito, l'art. 1 comma 2 dell'originario testo del decreto, di lampare irrilevanza risulta la questione di illegittimità costituzionale della disposizione predetta.
Il caso in esa non può, infatti, che trovare regolamentazione nell'art. 4 della legge di conversione che espressamente prevede che "alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini della decisione, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse". Nè la disposizione in parola risulta inficiata dalle violazioni di principi costituzionali come denunziato dalla difesa. Consolidato orientamento di questa Corte riconosce infatti al legislatore il potere di stabilire discrezionalmente il momento a partire dal quale una norma deve produrre i suoi effetti e il trattamento differenziato, applicabile alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi, non contrasta con il principio di eguaglianza, poiché lo stesso fluire del tempo costituisce di per sè elemento diversificatore;
ne' col principio di ragionevolezza, ispirandosi il criterio dettato al generale principio tempus regit actum e risultando lo stesso conforme ai valori, anch'essi costituzionalmente rilevanti, della gradualità nella trasformazione del diritto e del buon andamento dell'amministrazione della Giustizia.
D'altra parte non può non considerarsi che la normazione in via transitoria, puntualmente coerente con l'art. 2 della richiamata legge costituzionale n. 2 del 1999, si limita a ribadire, con una sorta di interpretazione autentica (resa anche necessaria dalle deviazioni operate, rispetto al principio TEMPUS REGIT ACTUM, dalle sentenze delle Sezioni Unite Citaristi e Gerina con riferimento al giudizio di Cassazione) che l'applicazione delle norme sull'acquisizione e valutazione probatoria si esaurisce nella fase di merito, dovendosi, in sede di legittimità, solo accertare il pregresso corretto governo di tali norme, sì che tale scelta - ragionevole - del legislatore risulta immune dalle violazioni denunziate.
Manifestamente infondata, pertanto, la relativa questione di illegittimità costituzionale per contrasto della norma transitoria con gli artt. 3, 24, 111 della Carta fondamentale.
In ordine, poi, agli ulteriori motivi in tema di regole, acquisitive e valutative, applicabili, si osserva che non censurabile risulta la soluzione adottata dalla Corte territoriale con riferimento alla valutazione dei contenuti narrativi, acquisiti con il metodo dialogico - contestativo, secondo la via tracciata dall'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n, 361 del 1998, in quanto nel solco di principi reiteratamente affermati da questa Suprema Corte.
Si è, invero, ritenuto (sez. I 13 gennaio 1999 n. 71 e 21 dicembre 1998 n. 1756) che, non essendo il giudice delle leggi, benché espressamente sollecitato, intervenuto sulle norme transitorie, da riguardarsi sempre alla luce degli interventi additivi operati (indicandosi nel meccanismo offerto dall'art. 500 comma 2 bis cod. proc. pen. la soluzione offerta dallo stesso ordinamento per porre rimedio all'irragionevolezza e incoerenza dell'esclusione dal patrimonio conoscitivo del giudice di dichiarazioni rese in precedenza in base alla concorrente volontà dell'imputato in procedimento connesso, che si rifiuta di rispondere, e della parte processualmente interessata a impedire l'acquisizione e la utilizzazione delle dichiarazioni predette), una volta che il recupero, mediante contestazione, delle dichiarazioni predibattimentali sia avvenuto, il criterio di valutazione delle stesse non può che essere quello stabilito dall'art. 500 comma 4 cod. proc. pen., in attuazione del più generale principio sancito dall'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., cui del resto la stessa Corte Costituzionale ha fatto riferimento, e non già quello più restrittivo previsto dall'art. 6 e 5 della legge 7 agosto 1997 n. 267. E in effetti quando un impulso a provocare il contraddittorio vi sia stato e sia stata anche disposta la citazione del coimputato o imputato in procedimento connesso, le dichiarazioni rese in precedenza da colui che si sia avvalso nuovamente della facoltà di non rispondere, ove recuperate col meccanismo dialogico-contestativo, non possono che essere valutate alla luce della regola generale in tema di riscontri, desumibili da altre fonti di prova, quale ne sia stata la modalità acquisitiva. Manifestamente infondata è altresì la eccezione di illegittimità costituzionale del testo novellato dell'art. 513 cod. proc. pen., così come modificato dalla pronuncia additiva della Corte Costituzionale, per contrasto con il nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione. La deduzione, peraltro non del tutto chiaramente proposta, sembrerebbe muovere dall'assunto che "la sentenza n. 361 deve essere considerata solamente additiva e non certo abrogativa del comma 5 dell'art. 6 della novella", laddove il non voler considerare quanto acquisito con la CONTESTAZIONE - CONTRADDITTORIO A SCENA MUTA "come prova ancor più superaffievolita ... o come prova inesistente e inutilizzabile" sarebbe macroscopicamente incostituzionale alla luce del nuovo testo dell'art. 111 della Carta fondamentale. Sotto il primo profilo si rileva che l'intervento della Corte Costituzionale ha solo indicato la via, idonea a superare le denunce di irragionevolezza della norma transitoria e le relative ricadute in tema di ingiustificata disparità di trattamento, mediante un meccanismo acquisitivo, già presente nell'ordinamento, e diverso sia dalla disciplina antecedente alla riforma del' 97 (lettura integrale indipendentemente da consenso) sia da quella introdotta con la novella (subordinante l'acquisizione al consenso), sostanzialmente ritenendo irrilevante la questione proposta anche avverso la norma transitoria alla luce dell'additata strada, contenente il recupero mediante il sistema contestativo di singoli contenuti narrativi: sistema acquisitivo strettamente correlato alla regola di giudizio di cui al comma 4 dello stesso art. 500 cod. proc. pen., disciplinante al comma secondo il metodo contestativo,
regola analoga a quella in via più generale prevista dall'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. (come espressamente sottolineato dallo stesso Giudice delle Leggi).
Sotto l'altro aspetto, si osserva che l'assumere l'incostituzionalità di una norma (e di una norma "rinforzata" in virtù dell'operato dell'intervento da parte della Corte Costituzionale) alla luce di un precetto costituzionale di nuova introduzione significa, da un lato, ribadire la tesi di immediata applicazione del precetto costituzionale (già innanzi confutata, posto che quando lo stesso legislatore costituzionale opta per la ricerca di legge viene dettata una priorità inderogabile tra l'attuazione nascente dalla legislazione ordinaria, e nella specie dalla normativa transitoria, e la concreta diretta applicazione giurisdizionale) e, dall'altro, non tener conto che quando il parametro costituzionale di riferimento viene a mutare anche una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale non potrebbe che avere una portata limitata con efficacia retroattiva a decorrere dal momento in cui è stato inserito nella Carta fondamentale il nuovo parametro di giudizio.
Se, infatti, l'obbligo di disapplicazione della norma dichiarata incostituzionale, da ritenersi come mai esistita, si fonda sul presupposto che il vizio di illegittimità generalmente inficia la norma stessa sin dalla sua entrata in vigore, così che, anche se accertata in un momento successivo, la declaratoria di illegittimità costituzionale ne provoca la totale caducazione, come se la disposizione non fosse mai esistita, qualora invece trattisi di illegittmità sopravvenuta tale presupposto viene meno, dovendo la norma comunque considerarsi per un certo periodo vigente, efficace e costituzionalmente legittima.
La questione proposta deve pertanto ritenersi manifestamente infondata e, in certa misura, comunque irrilevante. Venendo poi, alle più specifiche questioni inerenti l'acquisizione e la valutazione di determinati atti, deve ritenersi incensurabile la decisione assunta dalla Corte territoriale con riferimento al verbale di confronto tra SA e LL effettuato all'udienza del 13 dicembre 1993 nel corso del processo SA e, per contro infondata - ed in parte priva di specificità - le doglianze difensive sul punto.
In primo luogo deve evidenziarsi che la rinnovazione parziale del dibattimento, indicata come strumento necessario dalla sentenza di annullamento, non coinvolgeva direttamente l'acquisizione del verbale di confronto, essendosi la sezione VI limitata, in relazione a doglianze di tutti i ricorrenti quanto all'operata traslazione di verbali di dichiarazioni assunte in dibattimento in altri procedimenti, ad indicare la regola introdotta con il nuovo comma 2 bis dell'art. 238 cod. proc. pen., secondo cui le dichiarazioni rese dalle persone indicate dll'art. 210 cod. proc. pen. in altri procedimenti sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori abbiano partecipato alla loro assunzione. E da tanto la sentenza impugnata - rilevato che al confronto suddetto aveva partecipato anche il difensore di LL - ha inferito la legittimità dell'acquisizione integrale, a prescindere dalla parziale contestazione ex art. 500 comma 2 bis di singole dichiarazioni operata dalla difesa all'udienza del 16 settembre 1999, a fronte della persistente volontà di SA di avvalersi della facoltà di non rispondere.
Assume peraltro la difesa (motivo 4° del ricorso) che la decisione, assunta con l'ordinanza del 16 settembre 1999 e ribadita con la sentenza, sarebbe viziata dall'errata applicazione dell'art. 178 lett. c) e dall'art. 212 cod. proc. pen. nonché dall'inosservanza dell'art. 627 n. 3 cod. proc. pen. in relazione al dictum del giudizio rescindente, non potendosi confondere la mera PRESENZA con l'attiva PARTECIPAZIONE del difensore e cioè alla possibilità per lo stesso di porre domande e fare contestazioni, in generale non ammessa per i confronti e in particolare non esercitata per quell'atto, come desumibile dal relativo verbale.
Sul punto si osserva che il grado di partecipazione del difensore va correlato alla natura del mezzo istruttorio e alle sue modalità di assunzione, ma che ove trattisi di atto cosiddetto garantito, per cui è prevista la necessaria presenza del difensore, non può escludersi che l'incombente venga svolto con la partecipazione del difensore, sia pur attuata in via indiretta con l'assistenza della parte (cui, nel confronto, spetta direttamente il muovere contestazioni).
Nella specie, inoltre, il difensore del LL ha contestato, all'udienza del 16 settembre 1999, alcune delle dichiarazioni rese, nel confronto, da SA (come indicato, con richiami alle relative pagine, a pag. 8 nota 12 della sentenza impugnata) sì che, sotto entrambi i profili, l'acquisizione risulta legittima così come incensurabili risultano i differenti metodi valutativi applicati (ai dati acquisiti con il sistema dialogico contestativo, il regime di riscontri di cui all'art. 500 comma 4 cod. proc. pen., potendo gli altri elementi consistere anche in consimili dichiarazioni, agli altri, desunti dalla mera acquisizione del verbale, quello che la stessa difesa indica come regime di prova superaffievolita, desunto dall'art. 6 e 5 della legge 267/97). Nè la difesa, che contesta in via generale le metodiche adottate, evidenzia o specifica elementi che, pur non essendo tratti da quanto recuperato mediante contestazione, siano stati erroneamente valutati ai sensi dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen., onde, avendo la Corte di merito dato atto di aver proceduto nei sensi di cui sopra, anche con precisi riferimenti a passi del confronto oggetto di contestazioni, non può che ritenersi che le regole di giudizio di cui sopra, e della cui astratta correttezza si è dato atto, siano poi state anche concretamente applicate come partitamente necessario. Quanto poi all'acquisizione delle sentenze irrevocabili
contro
SA e
contro
LT e altri, si osserva innanzitutto che la disposizione di cui all'art. 238 bis cod. proc. pen. - non investita dalla pronunzia di incostituzionalità - che consente di acquisire, ai fini della prova, il fatto accertato nella sentenza irrevocabile - nella specie l'illiceità della dazione ex latere dantis - trova applicazione anche quando, come nella specie, il giudizio, originariamente unico, si sia scisso a seguito di intervenuta separazione. D'altra parte, nessun limite, collegato al metodo di formazione della prova nel giudizio definito, è dato desumere dalla lettera della norma di riferimento, che si limita a richiamare, ai fini della valutazione, la generale regola di giudizio di cui all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., sì che, anche nell'estrema ipotesi di prove inutilizzabili, del fatto aliunde accertato con sentenza irrevocabile, ben potrebbe comunque tenersi conto: e tutto ciò senza considerare che alcune delle dichiarazioni rese in quei procedimenti sono state comunque specificamente recuperate e valutate ai sensi dell'art. 500 comma 2 bis e 4 cod. proc. pen. Onde esaminare la disamina delle questioni di valenza processuale occorre aver riguardo al primo dei motivi nuovi di cui alla memoria depositata il 19 febbraio 2000 con cui di assume l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in carcere da SA, SA e AR in quanto non documentate secondo le modalità previste dall'art. 141 bis cod. proc. pen. Trattasi di doglianza manifestamente infondata in quanto prospettata senza tenr conto del generale principio tempus regit actum, posto che le modalità di documentazione sono state introdotte dall'art. 2 della legge 8 agosto 1995 n. 332, laddove gli interrogatori di cui trattasi sono stati espletati nel 1993. Nè possono essere utilmente invocati i principi elaborati da questa Corte con la già citata sentenza delle Sezioni Unite in procedimento Gerina non vertendosi in ipotesi di modalità di assunzione della prova o di valutazione della stessa, bensì solo di un regime diverso di documentazione, che, come impone la logica prima ancora che il diritto, non può che essere regolato dalle disposizioni vigenti all'epoca. Ed è stato infatti affermato che "per quel che concerne gli interrogatori resi precedentemente all'innovazione legislativa la loro regolare documentazione, correttamente eseguita secondo le norme vigenti in quel momento, comporta automaticamente l'utilizzabilità del contenuto dei relativi atti, che non può venir meno, per il principio del TEMPUS REGIT ACTUM vigente di norma in materia processuale, a seguito di normativa successivamente intervenuta, non potendosi trasformare il contenuto, legittimamente documentato al momento della sua formazione, in prova acquisita in violazione di divieti stabiliti solo da legge successiva" (Sez. I 26 aprile 1996 De Santis rv 205161).
Esaurite, e disattese, tutte le questioni di natura processuale, occorre ora esaminare il 3° motivo di ricorso con cui, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., si assume la violazione di legge penale con riferimento all'art. 7 comma 2 legge n. 195 del 1974 e in relazione alla nazionalità estera della società dai cui fondi era stata prelevata la provvista. Sul punto si rileva come incensurabile risulti la decisione in merito assunta dalla Corte territoriale che, innanzitutto, ha osservato come, trattandosi di società con sede a Curacao, non conferenti risultassero i richiami alla legislazione elvetica e, quindi, come non provato rimanesse l'assunto difensivo, in mancanza di allegazione della normativa straniera applicabile, per altro verso notando che, in ogni caso, trattandosi di società controllata, l'erogazione avrebbe dovuto esser iscritta nel bilancio consolidato della capogruppo ON, obbligatorio in virtù della delibera n. 1189 della Consob, fonte normativa secondaria. E tanto risulta pienamente coerente con la stessa ratio della norma incriminatrice, che scaturisce dall'interesse dei cittadini a conoscere i reali rapporti tra i detentori del potere economico e i partiti - o i singoli membri del Parlamento - laddove anche le espressioni adottate evidenziano il fermo intento del legislatore di ricomprendere nel divieto, di finanziamento e contributo, sotto qualsiasi forma, anche indiretta, tutti i possibili meccanismi elusivi. D'altra parte, trattandosi di reato commesso in Italia, non potrebbe che farsi riferimento, secondo il disposto dell'art. 6 cod. pen. - secondo cui ove il reato sia commesso in tutto o in parte nel territorio nazionale o ivi si è verificato l'evento, l'agente è punito secondo la legge italiana - alla legislazione nazionale, si che, anche in ipotesi di effettiva mancata previsione di obblighi societari in materia da parte delle legge straniera, non cadrebbe la ratio dell'incriminazione.
Quanto poi alle obiezioni sollevate in riferimento al momento dell'iscrizione al bilancio consolidato, successivo all'erogazione, si ricorda che, secondo consolidata giurisprudenza, la mancanza di delibera dell'organo societario competente e di iscrizione a bilancio (ordinario o consolidato) possono integrare il reato anche disgiuntamente, sufficiente essendo a rendere illecito il finanziamento anche la carenza di uno solo dei requisiti, presupposti costitutivi del reato e non mera condizione di punibilità (Sez. II 15 dicembre 1993 Ceolin - Sez. VI 13 gennaio 1994 Patanè rv 197389 - 27 marzo 1996 Spirani rv 205012), laddove, anche in relazione all'elemento soggettivo ex latere accipientis, la consapevolezza del ricevente ben può rapportarsi anche alla mancanza di uno solo degli elementi richiesti.
Prima di procedere alla disamina dei motivi più strettamente inerenti al ribadito giudizio di colpevolezza, occorre ora delibare l'eventuale applicabilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., di cause estintive del reato.
Sul punto innanzitutto si osserva che, se è ben vero che il principio in dubio pro reo trova applicazione anche in tema di cause estintive, si che, ove vi sia incertezza sul TEMPUS COMMISSI DELICTI, il momento iniziale va computato secondo il maggior vantaggio, a tale regola non può farsi riferimento qualora, come nella specie, rispetto a un capo di imputazione non determinato nel giorno ma solo nel mese, la sentenza poi addivenga a una puntualizzazione circa il giorno della commissione. E nel caso in esame i giudici di merito (pur dando atto di qualche incertezza) hanno comunque ritenuto il fatto avvenuto la penultima domenica di marzo - e quindi il 22 - proprio come indicato dall'imputato.
Il dies a quo non può pertanto che individuarsi nel 22 marzo 1992 con conseguente mancato decorso del termine prescrizionale, dovendo agli anni 7 e mezzo, risultante dal combinato disposto di cui agli artt 157 n. 4 e 160 cod. pen., aggiungersi gli ulteriori sei mesi per cui, nel giudizio di rinvio, è stata disposta la sospensione ai sensi dell'art. 6 comma 6 della legge 7 agosto 1997 n. 267. La norma transitoria, collegata alle intervenute modifiche dell'art. 513 cod. proc. pen. e al necessario espletamento di incombenti istruttori volti al recupero dell'oralità e del contraddittorio, espressamente sancisce che il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo necessario per la citazione e l'assunzione delle persone ivi indicate, precisandosi che la durata della sospensione decorre dal momento in cui è disposto il rinnovo della citazione sino all'udienza in cui è espletato il nuovo esame, con la limitazione di un massimo di sei mesi. E nel caso in esame tale arco temporale è stato integralmente consumato, essendo le citazioni state disposte il 15 marzo 1999 ed esaurendosi le assunzioni il 16 settembre 1999: ne' rileva in contrario la circostanza che inizialmente fosse stata fissata l'audizione di SA al 7 settembre 1999, atteso il chiaro intento di scongiurare il decorso del termine prescrizionale in correlazione al tempo necessario per l'assunzione.
Quanto poi ai motivi (5, 6, 7 del ricorso nonché osservazioni svolte nelle successive memorie) inerenti la sussistenza del fatto e l'elemento psicologico da parte dell'agente, si osserva innanzitutto che la Corte territoriale non haa affatto mancato di tenere conto della peculiarità della posizione dell'imputato, soffermandosi e dilungandosi, anzi, la sentenza sia sulla natura e sull'evolversi dei rapporti personali tra SA e LL, sia sulla posizione, sotto il profilo strettamente politico, dell'imputato, all'epoca Vice Presidente del Consiglio ed esponente di spicco del P.S.I. in opposizione con il segretario politico.
E in effetti tutte le censure mosse dalla difesa alla ricostruzione della vicenda, come operata dai giudici di merito, non fanno altro che riproporre questioni già sollevate nel giudizio di rinvio, capillarmente delibate dalla Corte territoriale e dettagliatamente confutate sotto ogni possibile visuale (si pensi all'attenta disamina circa le possibili spinte psicologiche che avrebbero indotto AR SA a mantenere, anche quando avrebbe dovuto essergli chiara la non implicabilità dei familiari, ferma la versione che il contributo era stato deciso "a tre mani" e che lo stesso non era stato presentato a LL come "qualcosa a parte"; alle osservazioni svolte circa i possibili condizionamenti del dichiarante, portato, da interessi personali, a non contraddire l'accusa; alle notazioni formulate circa la non completa attendibilità delle ultime dichiarazioni di FA;
all'analisi circa le stesse dichiarazioni di LL, quanto a una sua pregressa iniziativa onde far fronte a necessità finanziarie manifestatagli da candidati che, per la ricordata divaricazione politica, non potevano rivolgersi alla casse del partito, indirettamente controllate, attraverso Balsamo, da AX;
alla ricollegabilità della dazione, ritenuta chiara operazione lobbistica, a pregressi discorsi circa le esigenze del gruppo;
alla valenza attribuita alle modalità dell'elargizione e al successivo comportamento dell'imputato con dettagliate notazioni circa la mancata veridicità della giustificazione offerta - dover comunicare i nomi dei beneficiari finali - quanto all'omessa presentazione della dichiarazione al Presidente della Camera, anche rimarcandosi, onde escludere l'asserita "ingenuità" al momento della dazione, che l'arresto di AR CH era avvenuto già nel febbraio e che immediate erano state le polemiche sul tema affari e politica, coinvolgenti in primo luogo il P.S.I.).
Esclusa, quindi, la denunziata carenza motivativa e ribadita la correttezza delle regole valutative applicate, tutte le osservazioni difensive, tendenti a prospettare un'alternativa valutazione dei dati acquisiti, esulano dal sindacato di legittimità. La verifica sul discorso giustificativo della decisione non può infatti che svolgersi nel circoscritto orizzonte delimitato dai rigorosi principi reiteratamente fissati dalle Sezioni Unite (Denimone rv 207944 - Spina rv 214794 - Jakani rv 216260), dovendo il sindacato limitarsi a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze, non rientrando tra i poteri di questa Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti alla base del convincimento conclusivo.
Il giudice di legittimità non è infatti chiamato a esprimersi sulla condivisibilità del ragionamento, essendo, anzi, preclusa a questa Corte la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi, ma altresì di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivo al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto e autonomo, il sindacato non può che esser limitato alla verifica della coerenza strutturale della motivazione in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri da cui essa è genericamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri.
Alla luce di tali principi, le osservazioni formulate, senza inficiare la sentenza impugnata di illogicità - che per costituire vizio rilevabile deve essere manifesta, cioè di spessore tale da essere rilevabile icto oculi sì da invalidare, per macroscopica incongruenza, tutto il discorso giustificativo, - si presentano solo come alternative interpretazioni e valutazioni, onde, indipendentemente dalla loro plausibile opinabilità, concretano solo inammissibili censure in fatto.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi quanto alle doglianze prospettate in tema di trattamento sanzionatorio, la cui determinazione - comunque in misura di poco superiore al minimo e assai discosta dal massimo edittale, sì che anche una motivazione succinta può ritenersi adeguata - risulta congruamente giustificata, dandosi preminente rilievo, al fine di escludere la possibilità dell'assoluto minimo, all'entità, tutt'altro che irrilevante, dell'illecito contributo. Nè la sentenza impugnata ha mancato di tener conto dei dati, rappresentati come elementi positivi dalla difesa, da un lato evidenziando il corretto comportamento processuale dell'imputato - ritenendo che la perdurante attenzione dimostrata anche con la perdurante presenza nello svolgimento di quel grado di giudizio lo rendesse meritevole di un'ulteriore riduzione di pena e del beneficio della non menzione - e, dall'altro osservando, con motivazione certo non manifestamente illogica, che meriti assunti nella attività politica svolta non potessero, per un corretto equilibrio dei meccanismi di rappresentanza, esser valutati in correlazione alla condotta di ricezione di un illecito finanziamento. Riprospettare in questa sede le stesse o ulteriori benemerenze significa solo incidere sull'apprezzamento operato dai giudici di merito, alterando la gradualità dei valori cui è stata rapportata la dosimetria sanzionatoria e, quindi, prospettare solo inammissibili censure in fatto.
Al rigetto del ricorso consegue, a mente dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara irrilevante la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 2 D.L. n. 2/2000 e manifestamente infondate le altre questioni. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma nella Camera di Consiglio della II Sez. Pen. il 21 marzo 2000.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 28 marzo 2003 .