Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2017, n. 39792
CASS
Sentenza 29 maggio 2017

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Massime1

Ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la valutazione da compiersi è complessiva e riferita alla fattispecie di reato ed alla sua gravità, posta in relazione al tempo trascorso dalla sua realizzazione ed attualizzata ai fini della prognosi di reiterazione).

Commentario1

  • 1Attenuazione o esclusione delle esigenze cautelari: non possono essere desunte dal solo decorso del tempo
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 agosto 2021

    (Ricorso rigettato) Il fatto Il Tribunale del riesame di Milano aveva respinto un appello presentato ex art. 310 cod. proc. pen. avverso un provvedimento della Corte di appello di Milano con il quale era stata respinta l'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., applicata ad una persona accusata di aver commesso il reato di furto aggravato in abitazione. Per l'addebito che fondava la misura cautelare, l'imputato era stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione e la sentenza di primo grado era stata confermata in appello. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Contro l'anzidetta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2017, n. 39792
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39792
Data del deposito : 29 maggio 2017

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