Sentenza 29 maggio 2017
Massime • 1
Ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la valutazione da compiersi è complessiva e riferita alla fattispecie di reato ed alla sua gravità, posta in relazione al tempo trascorso dalla sua realizzazione ed attualizzata ai fini della prognosi di reiterazione).
Commentario • 1
- 1. Attenuazione o esclusione delle esigenze cautelari: non possono essere desunte dal solo decorso del tempoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 agosto 2021
(Ricorso rigettato) Il fatto Il Tribunale del riesame di Milano aveva respinto un appello presentato ex art. 310 cod. proc. pen. avverso un provvedimento della Corte di appello di Milano con il quale era stata respinta l'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., applicata ad una persona accusata di aver commesso il reato di furto aggravato in abitazione. Per l'addebito che fondava la misura cautelare, l'imputato era stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione e la sentenza di primo grado era stata confermata in appello. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Contro l'anzidetta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2017, n. 39792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39792 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2017 |
Testo completo
39792-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/05/2017 GRAZIA LAPALORCIA Presidente Sent. n. sez. 774/2017 UMBERTO LUIGI SCOTTI REGISTRO GENERALE ANTONIO SETTEMBRE N.15518/2017 IRENE SCORDAMAGLIA -Rel. Consigliere - MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI EG TE nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 28/02/2017 del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso per l'inammissibilita'; Udito il difensore avv. Attavilla che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Taranto, decidendo in sede d'appello cautelare, ha confermato l'ordinanza in data 20.1.2017 del Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Penale, con la quale si rigettava la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in atto nei confronti di SA DI VE. La misura della custodia cautelare in carcere inizialmente disposta nei confronti del ricorrente con ordinanza del GIP in data 19.10.2015 era stata poi sostituita dal Tribunale del Riesame in data 19.11.2015 in quella degli arresti domiciliari in atto, in relazione ai reati di organizzazione e promozione di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti di truffa, falso in scrittura privata ed in atto pubblico, sostituzione di persona e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché in numerosi reati fine integranti tali fattispecie di reato, commessi dalla fine del 2014 sino al febbraio 2015. Con sentenza del 3.2.2017, la Seconda Sezione Penale del Tribunale di Taranto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannava il ricorrente per i predetti fatti delittuosi ad una pena di anni sette e mesi tre di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, condannandolo, altresì, a risarcire il danno in favore della costituita parte civile.
2. Il ricorrente propone ricorso contro l'ordinanza di rigetto in sede di appello del 28.2.2017 argomentando due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di violazione di legge in riferimento agli artt. 299, comma 1, e 274, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla modifica normativa in materia cautelare di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47. Si evidenzia, in particolare, che la novella legislativa avrebbe imposto, per la verifica di sussistenza delle esigenze cautelari, il nuovo requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione di reati, in aggiunta a quello della concretezza, e che tale nuovo oggetto di verifica sarebbe stato ignorato dall'ordinanza del GIP di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura in atto, mentre, nell'ordinanza di appello impugnata, la questione sarebbe stata letta alla luce di un orientamento non condivisibile e minoritario della portata innovativa della legge n. 47 del 2015, secondo cui non dovrebbe farsi luogo alla ricerca di elementi dai quali desumere la certezza o l'alta probabilità che all'imputato si presentino effettivamente occasioni prossime favorevoli di commissione di altri delitti. ritenutoSpecificamente, il giudice dell'appello cautelare aveva erroneamente ininfluente la circostanza difensiva della mancata commissione di reati da parte del 2 из SA nel corso della sua sottoposizione alla misura cautelare domiciliare e del suo rispetto degli obblighi inerenti agli arresti domiciliari, dando valore al fatto che tempo decorso dalla sottoposizione, di per sé, non potesse avere valore fondante un giudizio di affievolimento o cessazione delle esigenze cautelari.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione, illogica e contraddittoria, del provvedimento impugnato, nella parte in cui valorizza in chiave negativa i numerosi precedenti penali del SA, per reati lontani in termini temporali (risalenti agli anni 2008-2014) dalla commissione di quelli per i quali è in atto oggi la misura cautelare oggetto di ricorso per cassazione. Inoltre, mancherebbe del tutto la motivazione quanto alla valutazione del perchè non si possano tutelare le esigenze cautelari, piuttosto che con gli arresti domiciliari, con la misura meno afflittiva dell'obbligo di firma, cui il ricorrente aveva rivolto nel corso dell'udienza d'appello la sua sola richiesta, rinunciando espressamente a quella di revoca. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato sotto entrambi i profili dedotti. Deve premettersi, peraltro, che entrambi i motivi vanno letti, in ogni caso, nell'ottica di una richiesta limitata, da parte del difensore, alla sostituzione della misura in atto con quella meno afflittiva dell'obbligo di firma, così rimodulata l'iniziale richiesta anche di revoca.
2. Il primo motivo si evidenzia basato su un presupposto errato, quale è la rilevanza del mero decorso del tempo ai fini dell'affievolimento o della cessazione delle esigenze cautelari, in assenza di condotte di reato commesse dal ricorrente, sottoposto agli arresti domiciliari. Ed infatti, è giurisprudenza condivisa dal Collegio quella secondo cui, ai fini della sostituzione di una misura cautelare con altra meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante, perchè la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. 2, n. 45813 del 8/11/2007, Lombardo, Rv. 238518; Sez. 1, n. 24897 del 10/5/2013, Sisti, Rv. 258832; Sez. 4, n. 34786 del 8/4/2014, Morabito, Rv. 260293). E' evidente che tali elementi ulteriori non possono consistere, come nel caso di specie, nell'osservanza degli obblighi (specificamente quelli degli arresti domiciliari) ai quali è tenuto il soggetto sottoposto alla misura cautelare che costituiscono l'essenza stessa dello strumento cautelare che si chiede di rimodulare, ma devono avere riguardo ad 3 из una valutazione complessiva della fattispecie concreta di reato realizzata, della sua gravità, posta in relazione al tempo da essa trascorso ed "attualizzata" nella prognosi di reiterazione criminosa su tali basi, ferma la valutazione in negativo di emergenze ulteriori verificatesi nel corso dell'applicazione della misura cautelare. Peraltro, riaffermando il principio secondo cui in tema di misure cautelari, lo specifico riferimento dell'art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. alla valutazione del "tempo trascorso dalla commissione del reato", implica che la pregnanza del pericolo di recidiva si "attualizza" in proporzione diretta con il "tempus commissi delicti", in quanto alla maggior distanza temporale dei fatti corrisponde, di regola, un proporzionale affievolimento delle esigenze di cautela (così, Sez. 6, n. 20112 del 26/2/2013, Strassil, Rv. 255725), deve constatarsi che, nel caso di specie, il tempo trascorso dai fatti e dall'applicazione della misura, anche in relazione alla tipologia di reati contestati, non lascia ancora presumere alcun affievolimento. Anche con riferimento alla lamentata mancanza di attualizzazione delle esigenze cautelari, parametro valutativo oggi espressamente previsto dall'art. 274, lett. c) dalla novella di cui alla legge n. 47 del 2015, il ricorso non mostra ragioni di fondatezza. Sussistono attualmente, infatti nella giurisprudenza di legittimità due orientamenti che leggono con differenti sensibilità interpretative la riforma con riguardo a tale punto di novità. Secondo una tesi, l'attualità, quale requisito del pericolo di reiterazione di reati, ai fini della valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nella sua versione successiva alle modifiche introdotte con legge n. 47 del 2015, andrebbe interpretata nel senso che, per poter ritenere sussistente il pericolo di reiterazione, devono rilevarsi concrete occasioni, prossime e favorevoli, di commissione di delitti da parte dell'indagato (Sez. 6, n. 21350 del 11/05/2016, Ionadi, Rv. 266958; conf. Sez. 6, n. 24477 del 04/05/2016, Sanzogni, Rv. 267091; Sez. 6, n. 19006 del 19/04/2016, Cumbo, Rv. 266568; Sez. 3, n. 11372 del 10/11/2015, dep. 2016, Lori, Rv. 266481; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265653; Sez. 3, n. 50454 del 10/11/2015, Altea, Rv. 265695, in tema di revoca o sostituzione della misura coercitiva); in questa prospettiva, si è sottolineato come la prognosi che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti debba essere svolta in termini di certezza o di alta probabilità (Sez. 6, n. 1406 del 02/12/2015, dep. 2016, Rubini, Rv. 265916; Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv. 264688) e come il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato vada individuato nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone, Rv. 265623). Sulla base di tale tesi, la difesa del ricorrente, che la ritiene erroneamente maggioritaria, chiede che nel caso di specie le esigenze cautelari siano rivalutate, visto 4 WB il comportamento rispettoso degli obblighi ricollegabili alla misura degli arresti domiciliari da parte del ricorrente, primo tra tutti quello di astenersi dal commettere nuovi reati. Secondo altra opzione, alla quale il Collegio aderisce, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749; Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, Cappello, Rv. 267232; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Foti, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, Garrone, Rv. 266988; Sez. 6, n. 4043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618). Si valorizza, pertanto, la considerazione secondo cui l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, normativizza il principio giurisprudenziale, preesistente alla novella, della necessità che l'attualità del pericolo sia specificamente valutata dal giudice, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento della adozione della misura, in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato e alle peculiarità della vicenda cautelare (Sez. 3, n. 12477 del 18/12/2015, dep. 2016, Mondello, Rv. 266485) Sottolineando l'onere motivazionale del giudice della cautela personale (Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, Maio, Rv. 264902; Sez. 6, n. 1082 del 12/11/2015, dep. 2016, Capezzera, Rv. 265958), dovendosi fondare su dati concreti ed oggettivi, non meramente congetturali, attinenti al caso di specie, che rendano l'esigenza cautelare reale ed attuale, cioè effettiva nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511). Si aggiunge, altresì, che la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato va esclusa qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata qualora all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati;
ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684). 5 вез Recentemente, una pronuncia ha inteso proporre un distinguo tra diverse tipologie di fattispecie cautelari, coniugate in relazione alla categoria di reati di riferimento ed alla differente valutazione di prognosi delle esigenze cautelari, adottando il primo o il secondo dei due orientamenti secondo che sia possibile operare una valutazione preliminare sulla permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede (Sez. 5, n. 12618 del 18/1/2017, Cavaliere, Rv. 269533). Tuttavia, a ben vedere, mentre un reale contrasto applicativo tra le sezioni della Corte sussiste limitatamente al presupposto logico dal quale si snodano i due orientamenti, e cioè il carattere più o meno innovativo dell'intervento normativo con cui si è introdotto espressamente il requisito dell'attualità, affermato dal primo orientamento e negato dal secondo, la distanza tra le affermazioni conseguenti a tale premessa riferite alla - ricerca valutativa sulla necessità o meno dell'imminente occasione di commettere nuovamente un reato non produce determinanti effetti in relazione ad identiche - fattispecie, risolvendosi, in sostanza, comunque, nella verifica di una congrua e coerente motivazione sulla attuale sussistenza delle esigenze di disporre o tenere la cautela in esecuzione, sulla base di un'analisi accurata della fattispecie concreta, della quale deve darsi atto, appunto, compiutamente in motivazione, in misura tanto più ampia quanto più tra i fatti commessi e il momento di verifica cautelare sia trascorso un considerevole lasso di tempo. In proposito, si condivide da parte del Collegio la recente affermazione di Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977, secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che - possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente, sicchè la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice. Il giudizio del Tribunale di Taranto, proprio applicando gli orientamenti di legittimità qui condivisi, ha analizzato tutti i parametri valutativi in gioco in una visione d'insieme che ha portato ad una decisione finale di sussistenza dell'attualità del pericolo che giustifica la misura in atto. La motivazione appare ben argomentata e priva di iati logici, nonché fondata sulla tesi interpretativa già esposta, quanto alla verifica da svolgersi per ritenere sussistente il 6 из requisito cautelare dell'attualità, svincolata dalla prognosi di imminenza del pericolo di occasioni concrete di commissione di nuovi reati. Ci si è correttamente basati, dal punto di vista della verifica del pericolo di attualità di reiterazione di condotte delittuose ulteriori da parte di SA, sulla impressionante serie di precedenti condotte delittuose ascrivibili all'imputato, il quale, dalla loro mera lettura, risulta sicuramente soggetto che è solito orientare la sua condotta di vita al reato. In tale contesto, la distanza temporale di tali precedenti, alcuni dei quali, peraltro, molto vicini all'epoca della commissione delle condotte delittuose per le quali è in atto la misura cautelare, appare, anche per la ravvicinata sequenza di essi, evidenziare una sicura propensione al reato da parte dell'imputato. Inoltre, con chiarezza si è anche evidenziato che il fatto nuovo, rappresentato dalla condanna di SA in primo grado ad una pena di sette anni di reclusione per i reati per i quali sono in atto gli arresti domiciliari, rappresenta, anche dal punto di vista della valutazione di proporzionalità della cautela rispetto alla durata della detenzione futura ipotizzabile, un'ulteriore conferma della valutazione di sussistenza delle esigenze di cui alla lettera c) dell'art. 274 del codice di rito e di adeguatezza della modalità di cautela prescelta a garantirle. E difatti, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16085 del 31/3/2011, Khalil, Rv. 249324 hanno affermato, proprio in tema di revoca, che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale. Orbene, premettendo che nel caso di specie, data la pena inflitta in primo grado, la custodia cautelare presofferta sembra, sinora, del tutto proporzionata a detta quantificazione (sono trascorsi poco più di un anno e sei mesi dalla sua applicazione), le stesse Sezioni Unite (cfr. la citata sentenza in Rv. 249323) hanno precisato tale affermazione di principio nel senso che in ogni caso non potrebbe non tenersi conto, ai fini di decidere sulla revoca, della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che avevano originariamente giustificato l'applicazione della misura, non potendosi invece dar rilievo unicamente al criterio proporzionale-aritmetico tra pena irroganda (o irrogata, n.d.r.) e durata della cautela.
3. Anche il secondo motivo è infondato. La motivazione del Tribunale di Taranto è correttamente basata e svolta, dal punto di vista della verifica del pericolo di attualità di reiterazione di condotte delittuose ulteriori 7 Auß da parte di SA, sui numerosissimi precedenti penali dell'imputato, ritenuti sintomatici della prognosi negativa circa la sua personalità ed il suo probabile ricadere nel delitto in mancanza della cautela costituita dalla misura in atto;
ciò anche in considerazione della loro reiterazione e periodicità, nonché della loro vicinanza temporale, in alcuni casi strettissima, con la data dalla quale egli risulta sottoposto a misura cautelare. Del tutto apodittica risulta, pertanto, la lamentata distanza temporale dei precedenti penali invocata dalla difesa. Egualmente infondato risulta il ricorso con riferimento alla mancanza di motivazione quanto alla istanza di sostituzione della misura con altra meno afflittiva e in particolare con l'obbligo di firma. Il Tribunale del Riesame, infatti, con il provvedimento impugnato, ha implicitamente, ma con nettezza inequivoca, in più punti osservato che l'unica misura idonea a garantire le ritenute esigenze cautelari fosse quella custodiale, là dove ha sottolineato che, "in assenza di una misura cautelare che ne limiti la libertà", il ricorrente non offrirebbe alcuna garanzia di non ricadere nella commissione di ulteriori reati analoghi a quelli per i quali si procede (peraltro, dal certificato del casellario giudiziale risultano precedenti specifici di reati contro il patrimonio -in particolar modo di truffe- e di reati di falso) e che la misura in atto rappresenta il "presidio minimo" per tutelare adeguatamente l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., con ciò ovviamente negando ingresso ad altre, più blande forme di tutela quali quelle rappresentate dall'obbligo di firma.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29 maggio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Depositato in Cancelleria Grazia Matilde Brancaccio Roma. 34-41-460, 2017 Wate r Шмелезничско IL CANCELLIERE dott. Maria Cristina D'Angelo 0 08