Versione
1 luglio 1931
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Versione
11 luglio 1985
11 luglio 1985
Art. 274.
(Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale)
Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del Governo, e' punito con la multa da lire mille a diecimila.
La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero.
((104)) ------------ AGGIORNAMENTO (104)
La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 3 luglio 1985, n. 193 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/1985, n. 161) ha dichiarato ai sensi dell' art. 27 L. 11 marzo 1953 n. 87 l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
(Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale)
Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del Governo, e' punito con la multa da lire mille a diecimila.
La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero.
((104)) ------------ AGGIORNAMENTO (104)
La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 3 luglio 1985, n. 193 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/1985, n. 161) ha dichiarato ai sensi dell' art. 27 L. 11 marzo 1953 n. 87 l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Commentari • 24
- 1. Referendum 12 giugno sulla giustizia: cosa si vota?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 maggio 2022 · 131.76213
[…] Arresto in custodia cautelare Oggi, in base all'art. 274 del Codice penale, ciascun giudice ha la facoltà di disporre l'arresto in custodia cautelare di un soggetto che, nonostante non sia ancora stato condannato secondo un regolare processo, si ritenga possa essere in qualche modo pericoloso. […]
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Giurisprudenza • 396
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2018, n. 11405Provvedimento: […] Ne consegue, con manifesta evidenza, la infondatezza del denunciato vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata con riguardo al giudizio di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, compiuto alla stregua dei parametri indicati nell'art. 274 cod. pen., e la coeva genericità delle argomentazioni difensive, che appaiono orientate, al di là del denunciato vizio di apparenza della motivazione, […]Leggi di più...
- pericolosità sociale·
- recidività reiterata·
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- giudizio di concretezza ed attualità esigenze cautelari·
- art. 274 cod. proc. pen.·
- violenza alla persona·
- obbligo di dimora·
- art. 337 cod. pen.·
- adeguatezza misura cautelare